Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 2661/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661 della Commissione, del 14 ottobre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 14/10/2024 In vigore dal: 14/10/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661 della Commissione, del 14 ottobre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2661 of 14 October 2024 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of aluminium radiators originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2661 15.10.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2661 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 2024 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2012 ( 2 ) , il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale». (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/59 ( 3 ) , la Commissione europea («Commissione») ha prorogato le misure antidumping definitive sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese («Cina») in seguito a un riesame in previsione della scadenza («precedente riesame in previsione della scadenza»). (3) I dazi antidumping attualmente in vigore prevedono aliquote comprese tra il 12,6 % e il 56,2 % sulle importazioni dei produttori esportatori inseriti nel campione, del 21,2 % per le società che hanno collaborato non inserite nel campione e un’aliquota del 61,4 % per tutte le altre società cinesi. 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ( 4 ) , la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento regolamento di base. (5) La domanda di riesame è stata presentata il 17 ottobre 2023 dall’ International Association of Aluminium Radiator Manufacturers («richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di radiatori in alluminio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza (6) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 12 gennaio 2024 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha aperto un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell’Unione di radiatori in alluminio originari della Cina. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di apertura») ( 5 ) . 1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame (7) L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2020 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»). 1.5. Parti interessate (8) Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori noti della Cina, le autorità cinesi e gli importatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare. (9) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.6. Campionamento (10) Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. 1.6.1. Campionamento dei produttori dell’Unione (11) Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. (12) A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, per la selezione del campione si è fatto ricorso al criterio della rappresentatività in termini di volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’Unione tra il 1 o ottobre 2022 e il 30 settembre 2023. (13) Tale campione era composto da tre produttori dell’Unione, tutti situati in Italia, e rappresentava oltre il 65 % della produzione totale stimata del prodotto simile nell’Unione. (14) La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, la Commissione ha confermato come definitivo il campione selezionato in via provvisoria. 1.6.2. Campionamento degli importatori (15) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti e le loro organizzazioni rappresentative a manifestarsi e a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Nessun importatore indipendente si è manifestato. 1.6.3. Campionamento dei produttori cinesi (16) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori cinesi di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese di individuare e/o contattare eventuali altri produttori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. Non sono pervenute risposte. (17) Di conseguenza la Commissione ha informato le autorità cinesi che, data l’assenza di collaborazione, nell’esaminare la persistenza o la reiterazione del dumping intendeva ricorrere ai dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. Non sono pervenute risposte. 1.7. Risposte al questionario (18) I questionari per i produttori dell’Unione, come pure quelli per gli importatori, gli utilizzatori e i produttori cinesi sono stati messi a disposizione online il giorno dell’apertura ( 6 ) . (19) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (20) I tre produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno risposto al questionario. (21) Né il governo della RPC né i produttori cinesi hanno risposto al questionario. 1.8. Verifica (22) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, e l’interesse dell’Unione. (23) La Commissione ha svolto visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso la sede dei tre produttori dell’Unione inseriti nel campione: — Fondital S.p.A, Brescia, Italia; — Global di Fardelli Ottorino & Co, S.r.l, Bergamo, Italia; — Radiatori 2000 S.p.A, Bergamo, Italia. 1.9. Fase successiva della procedura (24) L’8 agosto 2024 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. (25) La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Nessuna parte ha richiesto un’audizione. 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (26) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia radiatori in alluminio ed elementi o sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, sia che tali elementi siano assemblati in blocchi o no, esclusi i radiatori e loro elementi e sezioni di tipo elettrico, attualmente classificati con i codici NC ex 7615 10 10 , ex 7615 10 80 , ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90 (codici TARIC 7615 10 10 10, 7615 10 80 10, 7616 99 10 91, 7616 99 90 01 e 7616 99 90 91) («prodotto oggetto del riesame»). 2.2. Prodotto simile (27) Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell’Unione; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; e — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (28) Tali prodotti sono pertanto tutti considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. DUMPING 3.1. Osservazioni preliminari (29) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se durante il periodo dell’inchiesta di riesame fossero in atto pratiche di dumping e se a seguito dell’eventuale scadenza delle misure in vigore sussistesse il rischio di persistenza o reiterazione del dumping. (30) Come indicato al considerando 16, nessun produttore cinese ha collaborato all’inchiesta. Il 21 febbraio 2024 la Commissione ha quindi informato le autorità cinesi e tutte le parti interessate che, data l’assenza di collaborazione, essa intendeva applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla Cina. La Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo. (31) A norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping si sono pertanto basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle informazioni fornite dalle parti che hanno collaborato nel corso dell’inchiesta di riesame (segnatamente il richiedente) e sulle informazioni ricavate da altre fonti accessibili al pubblico, in particolare il Global Trade Atlas («GTA») ( 7 ) . 3.2. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base per le importazioni di radiatori in alluminio originari della Cina (32) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». (33) Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»). (34) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base era appropriata. 3.3. Esistenza di distorsioni significative (35) Nell’ambito di recenti inchieste relative al settore dell’alluminio in Cina ( 8 ) la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (36) In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale in Cina che ha per effetto di falsare l’efficace allocazione delle risorse secondo i principi di mercato ( 9 ) . In particolare la Commissione ha concluso che nel settore dell’alluminio non soltanto persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), primo trattino, del regolamento di base ( 10 ) , ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ( 11 ) . La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione della Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti ( 12 ) . La Commissione ha altresì concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni in Cina ( 13 ) . Analogamente la Commissione ha riscontrato distorsioni dei costi salariali nel settore dell’acciaio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base ( 14 ) , nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese in Cina ( 15 ) . (37) Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore dell’alluminio in Cina, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale («relazione») ( 16 ) e nella sua versione aggiornata («relazione aggiornata») ( 17 ) , che si basano su fonti accessibili al pubblico. L’analisi ha riguardato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia cinese in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. (38) Nella domanda si sosteneva che, data l’esistenza di distorsioni significative in Cina, i prezzi e i costi praticati sul mercato interno dell’industria cinese dell’alluminio non possono essere utilizzati nel caso di specie. A sostegno della sua posizione, il richiedente ha fatto riferimento alla relazione, in particolare alle sezioni relative al settore dell’alluminio ( 18 ) , a precedenti inchieste della Commissione sull’alluminio e sui prodotti a valle ( 19 ) , alla legislazione cinese, come pure a studi supplementari. (39) In particolare, il richiedente ha commissionato uno studio, «China Household Aluminum Radiators Industry Market Research Report» («lo studio»), aggiornato a ottobre 2023. Lo studio ha dimostrato che la Cina non è solo il maggiore produttore mondiale di bauxite, principale fonte di alluminio, ma anche il maggiore produttore mondiale di alluminio, e che «[s]econdo i dati pubblicati dall’International Aluminum Association e dalla International Energy Deployment, nel 2020 la produzione cinese di alluminio è aumentata del 5 % su base annua, mentre nel resto del mondo è aumentata solo dello 0,3 % e in alcune regioni è persino diminuita. La Cina rappresenta il 57,2 % della produzione mondiale di alluminio. Nel complesso, in Cina la produzione di alluminio ha registrato una tendenza al rialzo. Nel 2022 la produzione cinese di alluminio ha raggiunto i 40 milioni di tonnellate, pari ancora una volta a oltre la metà della produzione mondiale di alluminio. La Cina è anche uno dei maggiori consumatori mondiali di alluminio». (40) Il richiedente ha inoltre sostenuto che il boom registrato dall’industria dell’alluminio in Cina è stato sostenuto da politiche governative favorevoli che hanno incoraggiato le imprese di proprietà dello Stato a inserirsi nel settore della produzione primaria di alluminio e le imprese private a inserirsi nei settori manufatturieri dell’alluminio. (41) Più precisamente, nella domanda si rilevava che importanti iniziative in materia di aiuti di Stato a finalità regionale da parte del governo cinese confermano anche la natura distorsiva degli interventi del governo cinese che sostiene il settore dell’alluminio nelle province mediante azioni aventi le seguenti finalità: — a Zhejiang, i) rafforzare l’attuazione della politica nazionale di riduzione delle imposte; ii) aumentare il sostegno in favore della stabilità dell’occupazione; iii) aumentare il sostegno per la prevenzione delle epidemie; iv) aumentare i servizi di finanziamento; e v) aumentare il sostegno in favore della stabilizzazione; — a Shanghai, i) sostenere lo sviluppo innovativo delle piccole e medie imprese; ii) assistere le piccole e medie imprese nella trasformazione digitale; iii) creare un ecosistema di sviluppo integrato per le grandi, medie e piccole imprese; iv) rafforzare i servizi per la competenza finanziaria rivolti alle piccole e medie imprese; v) intensificare gli sforzi per salvare le piccole e medie imprese; e vi) rafforzare i servizi specifici per le piccole e medie imprese; — a Shandong, i) aumentare ulteriormente il sostegno finanziario per gli interventi di emergenza; ii) promuovere ulteriormente la riduzione di imposte e tasse; iii) rafforzare ulteriormente il sostegno finanziario; iv) ridurre ulteriormente la pressione dell’aumento dei costi; v) ottimizzare ulteriormente la gestione scientifica dell’energia elettrica; e vi) espandere ulteriormente il mercato. (42) In conclusione, secondo la domanda i prezzi o i costi non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. Su tale base, secondo la domanda, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi interni per stabilire il valore normale nel caso di specie. (43) Il governo della RPC non ha presentato osservazioni, né fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base al caso di specie. (44) Di conseguenza, nel valutare nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda e nella relazione aggiornata. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative in Cina, come stabilito anche nelle sue precedenti inchieste a questo riguardo. (45) Nel settore del prodotto oggetto del riesame persiste un livello elevato di proprietà, controllo, supervisione strategica o orientamento del governo della RPC, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), primo trattino, del regolamento di base. In Cina le imprese che sono di proprietà o operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia. Il governo della RPC e il partito comunista cinese («PCC») mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese, in particolare su quelle di proprietà dello Stato ( 20 ) . Tuttavia gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato, ma anche nelle società private ( 21 ) , con il PCC che rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese. (46) In assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra il numero dei produttori privati e quello dei produttori di proprietà dello Stato. L’inchiesta ha tuttavia accertato che il settore del prodotto oggetto del riesame è servito sia da imprese di proprietà dello Stato che da società private ( 22 ) . Ad esempio, diversi produttori sono privati, tra cui il gruppo Unbeatable («Unbeatable») ( 23 ) , Zhejiang Navas Industry and Trade, precedentemente noto come Yongkang Sanghe Radiator ( 24 ) («Zhejiang Navas»), China Botai ( 25 ) e China Flyhigh ( 26 ) , mentre il maggiore produttore cinese di alluminio, China Aluminum Corporation («Chinalco») ( 27 ) , è un’impresa di proprietà pubblica per oltre il 35 % ( 28 ) . (47) Il governo della RPC inoltre orienta le imprese anche fissando obiettivi specifici e politiche per il settore, a cui tutti i partecipanti dell’industria, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata, devono attenersi. (48) A titolo di esempio, le condizioni standard applicabili all’industria dell’alluminio («condizioni standard») ( 29 ) , emanate dal ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione («MIIT») nel 2020, definivano a livello centrale il quadro generale per il funzionamento dell’industria dell’alluminio. Virtualmente le condizioni standard perseguono l’obiettivo seguente: «Promuovere la riforma strutturale dell’offerta dell’industria dell’alluminio, promuovere lo sviluppo tecnologico dell’industria e promuoverne uno sviluppo di alta qualità» e stabiliscono che «[l’]estrazione di bauxite, l’allumina, l’alluminio elettrolitico e la produzione secondaria di alluminio devono essere conformi alle politiche industriali nazionali e locali, ai piani per le risorse minerarie, alle leggi, ai regolamenti e alle politiche in materia di protezione dell’ambiente e conservazione dell’energia, alle leggi, ai regolamenti e alle politiche in materia di estrazione dei minerali, alle leggi, ai regolamenti e alle politiche in materia di produzione in sicurezza, ai piani di sviluppo dell’industria e ad altre disposizioni» ( 30 ) . (49) Il quattordicesimo piano quinquennale della provincia di Shandong sullo sviluppo dell’industria dell’alluminio («piano Shandong») ( 31 ) elenca gli obiettivi seguenti: «[e]ntro il 2025 il valore della produzione dell’industria dell’alluminio raggiungerà 800 miliardi di CNY, il mercato dei prodotti finali continuerà ad espandersi, i prodotti ad alto valore aggiunto rappresenteranno oltre il 60 %, e il rapporto tra volume di produzione di materiali di alluminio e volume di produzione di alluminio elettrolitico supererà la media nazionale […]. La provincia diverrà un importante cluster industriale dell’alluminio che avrà una forte influenza sul mercato interno e all’estero» ( 32 ) . (50) Nel settembre 2022 il comitato permanente dell’Assemblea del popolo della regione autonoma di Guangxi Zhuang ha promulgato la decisione relativa alla promozione dello sviluppo di alta qualità dell’industria dell’alluminio («decisione Guangxi») ( 33 ) e ha specificato gli obiettivi riguardanti la promozione di imprese leader e la guida dello sviluppo delle imprese di proprietà dello Stato nella provincia: «Promuovere e introdurre un gruppo di imprese leader intrinsecamente competitive. Istituire un sistema basato sui «leader della catena industriale» nell’industria dell’alluminio, rivolto alle imprese leader delle catene industriali dell’allumina e dell’alluminio elettrolitico, al fine di attuare il meccanismo globale di valorizzazione dell’efficienza energetica e di incentivi che copra l’intera industria […] Intensificare gli sforzi per promuovere le piccole e medie imprese del settore dell’alluminio, concentrarsi sulla creazione di un gruppo di imprese specializzate, professionali, di «piccoli giganti» innovativi nel settore della trasformazione complessa dell’alluminio, nonché imprese leader dell’industria manifatturiera dell’alluminio; e promuovere ulteriormente il marchio Guangxi Aluminium. Migliorare la qualità e l’efficienza dello sviluppo delle imprese statali legate all’alluminio, sostenere Guangxi Investment Group e altre imprese statali affinché ottimizzino e integrino le loro attività interne legate all’alluminio; attingere e utilizzare capitali per dispiegare la catena dell’industria dell’alluminio nelle province e nei paesi mediante fusioni e acquisizioni, partecipazioni o partecipazioni di controllo o altri metodi, in modo da attuare uno sviluppo coordinato dell’intera catena industriale e creare imprese leader nell’industria dell’alluminio influenti a livello nazionale e competitive a livello internazionale» ( 34 ) . (51) Non solo, il controllo e la supervisione strategica del governo possono essere osservati anche a livello delle associazioni industriali del settore. Le associazioni industriali cinesi infatti devono garantire che l’industria attui le politiche del governo della RPC. Tale responsabilità è confermata dal fatto che per svolgere la loro attività mantengono stretti rapporti con le autorità statali, come si evince dal loro statuto. (52) Ad esempio all’articolo 3 dello statuto della China Non-Ferrous Metals Fabrication Industry Association («CNFA») ( 35 ) si afferma che l’organizzazione «aderisce alla leadership generale del partito comunista cinese, costituisce un’organizzazione del partito comunista cinese, svolge attività di partito e garantisce le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione del partito» e «accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione da parte delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale» ( 36 ) . A norma dell’articolo 6, l’ambito di attività dell’associazione è, tra l’altro, il seguente: «[c]onformemente alla politica generale e al compito generale di istituire un sistema economico di mercato socialista proposto dal partito e dallo Stato, e tenuto conto della situazione reale dell’industria, è attiva nella presentazione di suggerimenti e pareri sullo sviluppo dell’industria, sulle politiche, le leggi e i regolamenti del settore» ( 37 ) . Inoltre per essere ammissibili a rappresentare l’associazione, tra l’altro, è necessario aderire alla leadership del partito comunista cinese, sostenere il socialismo con caratteristiche cinesi, attuare con risolutezza la linea, i principi e le politiche del partito e possedere buone qualità politiche ( 38 ) . (53) Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi mediante la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, le cellule del PCC nelle imprese, sia statali che private, rappresentano un canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha accertato l’esistenza di collegamenti personali tra i produttori del prodotto oggetto del riesame e il PCC, come ad esempio la presenza di membri del PCC tra gli alti dirigenti o tra i membri del consiglio di amministrazione di numerose società che fabbricano il prodotto oggetto del riesame. (54) Ad esempio, il presidente e il direttore e direttore generale di Chinalco sono rispettivamente il segretario del partito e il vicesegretario dell’organizzazione di partito di Chinalco. Non solo, nel 2024, tutte le unità del gruppo Chinalco hanno avviato il programma «Studio e formazione sulla disciplina di partito»: «[a]lla riunione di avvio dello Studio e della formazione sulla disciplina di partito del gruppo Chinalco è stato sottolineato che le organizzazioni del partito a tutti i livelli dovrebbero rafforzare la combinazione tra apprendimento e applicazione, integrando lo Studio e la formazione sulla disciplina di partito con l’attuazione del sistema annuale di esecuzione della pianificazione strategica del gruppo Chinalco «4 + 4 + N + progetti chiave annuali», e adoperarsi per conseguire obiettivi e compiti annuali e trasformare efficacemente i risultati dell’apprendimento in una forza motrice inesauribile per accelerare la costruzione di un’impresa di eccellenza a livello mondiale nel settore dell’alluminio con forti vantaggi competitivi globali e fornire solide garanzie politiche nell’intento di scrivere un nuovo capitolo della modernizzazione di Chinalco». ( 39 ) . (55) Anche le imprese private dell’industria dei radiatori in alluminio sono soggette all’ingerenza del partito. Ad esempio, il presidente e segretario della sezione di partito di Jiangsu Unbeatable Group Co., Ltd., è stato nominato nel 2021 tra i migliori 100 membri del PCC nel comune di Nantong ( 40 ) . Inoltre il comune di Qidong (situato nel territorio di Nantong, nella provincia di Jiangsu) ha organizzato sessioni di apprendimento del PCC con il gruppo Unbeatable: «Nel suo discorso […] ha affermato che la costruzione del punto di insegnamento in loco del gruppo Unbeatable nella zona dell’alta tecnologia è strettamente legata alla situazione reale del distretto e della città, è in linea con le caratteristiche dell’impresa e riflette pienamente il tema dell’edificazione del partito di alto livello che guida uno sviluppo di alta qualità» ( 41 ) . (56) Nel settore del prodotto oggetto del riesame inoltre sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. (57) L’industria dell’alluminio continua ad essere considerata un settore chiave dal governo della RPC ( 42 ) . Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull’alluminio, emanati a livello nazionale, provinciale e comunale, che sono stati documentati in dettaglio dalla Commissione sia in precedenti indagini del settore ( 43 ) sia nella relazione aggiornata ( 44 ) . (58) A livello nazionale, ad esempio, il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime ( 45 ) comprende disposizioni per garantire la disponibilità di alluminio come materia prima: «attuare azioni intese a superare le carenze di materiali essenziali; […] Attuare azioni intese a consolidare e migliorare i materiali di base e guidare le imprese nell’utilizzo della nuova generazione di tecnologie informatiche, quali l’Internet dell’industria sulla base di processi di produzione ottimizzati, al fine di migliorare la competitività generale di […] leghe di alluminio ad alta resistenza, […]». Il piano auspica inoltre il controllo della capacità nel settore dell’alluminio: «Controllare rigorosamente la capacità produttiva recentemente aumentata. Migliorare e attuare rigorosamente le politiche di sostituzione della capacità produttiva per […] il settore dell’alluminio elettrolitico, impedendo lo sviluppo disordinato di […] e ossido di alluminio». Il piano comprende anche la distribuzione geografica di diverse industrie in Cina, al capitolo «Assicurare l’orientamento verso una configurazione ragionevole». Il capitolo recita come segue: «La configurazione della nuova capacità produttiva sarà migliorata. […] Attuare strategie chiave a livello nazionale e regionale, strategie per lo sviluppo del coordinamento regionale e strategie per aree funzionali chiave, e incoraggiare l’industria delle materie prime ad ottimizzare e adeguare la propria configurazione spaziale. […] Garantire la disposizione ordinata delle zone costiere con progetti che sfruttano risorse straniere come l’ossido di alluminio». Il piano propone inoltre la creazione di cluster industriali: «Promuovere cluster industriali standardizzati. […], favorire la transizione nella configurazione del settore dell’alluminio elettrolitico da ‘carbone – energia elettrica – alluminio’ a ‘energia pulita, come energia idroelettrica ed eolica – alluminio’». Il piano prevede infine la promozione di tecnologie avanzate nel settore dell’alluminio e la promozione della trasformazione del settore. Come risulta evidente dall’elenco che precede, il settore dell’alluminio è strettamente monitorato e guidato dal governo centrale e in larga misura modellato dall’intervento pubblico piuttosto che dalle forze del libero mercato. (59) A livello locale, la portata dell’ingerenza della Cina nell’industria dell’alluminio è più evidente. Ne è un esempio il piano Shandong che, oltre agli obiettivi descritti al considerando 49, stabilisce misure di sostegno a favore delle imprese locali di alluminio nei seguenti termini: «Aumentare il sostegno politico e normativo. Procedere attivamente con l’attuazione di varie politiche di sostegno a livello nazionale e provinciale, fornire sostegno ai cluster industriali ammissibili, ai prodotti chiave e alle tecnologie fondamentali. Sostenere le imprese che intraprendono importanti progetti nazionali e provinciali. Fare buon uso del pacchetto di politiche a sostegno di progetti chiave di transizione energetica, promuovere le imprese d’avanguardia fornendo sostegno anche sotto forma di incentivi fiscali, fornitura di terreni, assegnazione di quote di energia verde, sgravi fiscali e innovazioni tecnologiche, e introdurre incentivi fiscali per il riciclo dell’alluminio. Incoraggiare i fondi di investimento azionari a livello provinciale a investire in attività di R&S e nell’industrializzazione di nuovi prodotti chiave e attirare investimenti dal capitale sociale» ( 46 ) . (60) A Yunnan, il piano d’azione 2021-2023 della provincia di Yunnan sulla ridefinizione dell’intera catena dei metalli non ferrosi e delle nuove industrie dei materiali con nuovi vantaggi («piano di Yunnan») ( 47 ) contiene, tra l’altro, misure volte a ridurre i costi operativi dell’industria dell’alluminio mediante politiche fiscali preferenziali: «Attuare politiche fiscali preferenziali per lo sviluppo della regione occidentale, condurre indagini nei debiti modi e registrare le imprese pertinenti all’industria del silicio verde, l’industria dell’alluminio verde e l’industria della trasformazione complessa dei metalli non ferrosi figurante nel catalogo delle industrie incoraggiate nella regione occidentale; fornire consulenza e servizi anche non richiesti per aiutare le imprese a ridurre l’onere fiscale» ( 48 ) . (61) La decisione Guangxi, come già illustrato al considerando 50, stabilisce diversi obiettivi per lo sviluppo dell’industria dell’alluminio nella provincia. Essa dispone inoltre quanto segue: «[e]ntro il 2030, il rapporto tra produzione di alluminio e produzione di alluminio elettrolitico sarà superiore il valore di 2:1 e la percentuale di prodotti di alluminio raffinato e trasformato tra i prodotti in alluminio supererà il 60 %. Gli organi di governo organizzano e attuano progetti per ampliare e rafforzare la catena industriale e per creare un’industria redditizia di trasformazione complessa dell’alluminio qualitativamente e quantitativamente ricca concentrandosi sullo sviluppo e sulla creazione di vantaggi nei seguenti settori: alluminio per automobili leggere, alluminio per nuove fonti di energia come il fotovoltaico e le batterie, alluminio utilizzato per l’energia, alluminio utilizzato per imballaggi di prodotti alimentari e di medicinali, alluminio per apparecchi elettronici e alluminio per l’edilizia e l’arredamento domestico. È fornito un sostegno permanente allo sviluppo di prodotti di alta gamma come l’alluminio per i settori aerospaziale, navale e ferroviario […]» ( 49 ) . (62) Oltre a quanto precede, i produttori di radiatori in alluminio hanno beneficiato anche di misure di sostegno finanziario, che rivelano chiaramente l’interesse dello Stato in questo settore. Ad esempio, Zhejiang Navas ha beneficiato della garanzia pubblica della «Yongkang Municipality State Owned Capital Investment holding», per un prestito di 10 milioni di CNY ancora in essere nel 2022 ( 50 ) . (63) In sintesi il governo della RPC ha messo in atto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, tra cui figura la produzione dei principali fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di operare liberamente. (64) Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quarto trattino, del regolamento di base nel settore dell’alluminio non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto del riesame. (65) Il prodotto oggetto del riesame è influenzato anche dalla distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 35. Il settore subisce gli effetti di tali distorsioni sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro in Cina). (66) Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto del riesame non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 35. Anche a livello politico, il governo disciplina saldamente le misure finanziarie. Ad esempio, la decisione Guangxi impone di: «[i]stituire un fondo speciale per lo sviluppo di alta qualità dell’industria dell’alluminio e aumentare il sostegno per la trasformazione e il potenziamento dell’industria dell’alluminio. Dare piena attuazione al ruolo guida del fondo per lo sviluppo industriale di qualità di Guangxi e dei fondi governativi di investimento nell’industria a tutti i livelli; incoraggiare le imprese leader dei settori dell’allumina e dell’alluminio elettrolitico e il capitale sociale a partecipare alla creazione di fondi di investimento industriali per l’alluminio per concentrarsi sul sostegno a progetti di trasformazione complessa dell’alluminio e dell’industria dell’alluminio ad alto valore aggiunto. Incoraggiare gli istituti finanziari a innovare e sviluppare il finanziamento della catena di approvvigionamento dell’alluminio, il finanziamento della tecnologia e la finanza verde per l’industria dell’alluminio e ad attuare politiche differenziate di sostegno al credito per i progetti delle imprese nei settori dell’allumina e dell’alluminio elettrolitico, quali la conservazione dell’energia e la riduzione delle emissioni, la trasformazione tecnologica, l’estensione e il ripristino della catena industriale e l’utilizzo completo delle risorse. Sostenere le imprese del settore dell’alluminio ammissibili ai finanziamenti affinché siano quotate in borse nazionali ed estere, nel New Third Board e nei mercati azionari regionali. Orientare le imprese del settore dell’alluminio verso il mercato obbligazionario per ottenere finanziamenti diretti. Sostenere la cartolarizzazione delle attività debitorie delle imprese del settore dell’alluminio mediante leasing finanziario. Adeguare e ottimizzare le politiche di sostegno al bilancio e fiscale per l’industria dell’alluminio; adeguare l’obiettivo del sostegno a settori chiave della catena industriale quali la trasformazione complessa dell’alluminio, la ricerca e lo sviluppo tecnologici, la sicurezza della catena di approvvigionamento, la conservazione dell’energia e la riduzione delle emissioni e lo sviluppo dell’alluminio riciclato ( 51 ) .» (67) Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. (68) La Commissione rammenta infine che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto oggetto del riesame acquistano/commissionano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. (69) Dunque non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione aggiornata. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti ovunque in Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. (70) In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, come descritto nella sezione seguente. (71) Nel contesto della presente inchiesta il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. 3.3.1. Paese rappresentativo 3.3.1.1. Osservazioni generali (72) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina secondo la banca dati della Banca mondiale ( 52 ) ; — la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese ( 53 ) ; — la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo; — qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (73) La Commissione ha pubblicato una nota sulle fonti per la determinazione del valore normale. Tale nota descrive i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e prende in esame le osservazioni fatte pervenire dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di scegliere la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel caso di specie. 3.3.1.2. Un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina (74) Nella nota, la Commissione ha individuato la Turchia come uno dei paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale, vale a dire tra i paesi classificati dalla Banca mondiale come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto del riesame. (75) Prima della pubblicazione della nota la Commissione aveva ricevuto osservazioni sul paese rappresentativo dal richiedente, il quale suggeriva la Turchia come paese rappresentativo appropriato. 3.3.1.3. Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo (76) Nella nota la Commissione ha indicato che, per la Turchia, sono pubblicamente disponibili i dati riguardanti i dati finanziari dei produttori di radiatori in alluminio, così come quelli riguardanti le importazioni delle materie prime pertinenti, l’energia e il lavoro. (77) La Commissione ha pertanto eseguito ricerche in Orbis per verificare la disponibilità dei dati finanziari delle imprese produttrici in Turchia ( 54 ) . Sono stati reperiti dati prontamente disponibili per due produttori di radiatori in alluminio in Turchia: Sanica Isi Sanayi Anonim Sirketi e Peksa Profil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi. I bilanci più recenti di queste società coprono l’esercizio chiuso nel 2022. La Turchia dispone inoltre di dati sulle importazioni dei fattori produttivi necessari, sull’energia elettrica e sul costo del lavoro. (78) Con la nota la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di riferirsi alla Turchia come paese rappresentativo appropriato e ai dati delle due società nominate in precedenza, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale. (79) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo e delle due suddette società come produttori nel paese rappresentativo. (80) La Commissione non ha ricevuto osservazioni dopo la pubblicazione della nota. 3.3.1.4. Livello di protezione sociale e ambientale (81) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Turchia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. 3.3.1.5. Conclusioni (82) Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. 3.3.2. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni (83) Nella nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali i materiali, l’energia e la manodopera, impiegati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame secondo la metodologia spiegata dal richiedente che riflette il processo di fabbricazione seguito nell’Unione. La Commissione ha inoltre affermato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati GTA ( 55 ) per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha anche affermato che si sarebbe riferita all’Istituto di statistica turco per stabilire il costo del lavoro ( 56 ) esente da distorsioni e all’autorità di regolamentazione del mercato dell’energia della Turchia per stabilire il costo dell’energia esente da distorsioni ( 57 ) . (84) La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a fornire informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella nota. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito all’elenco dei fattori produttivi a seguito della pubblicazione della nota. 3.3.2.1. Fattori produttivi (85) Il base a tutte le informazioni tratte dalla domanda e alle informazioni successive analizzate dalla Commissione sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base: Tabella 1 Fattori produttivi di radiatori in alluminio Fattore produttivo Codice delle merci in Cina Valore esente da distorsioni Unità di misura Fonte di informazione Materie prime Lega di alluminio (placche e billette) 76012020 13,91 CNY/kg Kg GTA Lega di alluminio (escluse placche e billette) 76012080 14,00 CNY/kg Kg GTA Nipple 73079910, 730799800011, 730799800012, 730799800019 98,51 CNY/kg Kg GTA Lavoro (manodopera) Costo del lavoro N/D 35,02 CNY all’ora ora Istituto di statistica turco ( 58 ) Energia Energia elettrica N/D 1,12 CNY per kWh kWh Autorità di regolamentazione del mercato dell’energia della Turchia ( 59 ) 3.3.2.2. Materie prime (86) Un radiatore in alluminio può essere fabbricato secondo vari metodi, il più comune dei quali è la pressofusione e l’estrusione. Un radiatore è comunemente considerato in alluminio quando il metallo utilizzato è l’alluminio o una lega di alluminio, o più in generale quando il metallo utilizzato è prevalentemente alluminio. (87) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nella banca dati GTA, nel quale erano inclusi i dazi all’importazione e aggiungendovi i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la Cina e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 60 ) . La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo avendo concluso al considerando 70 e nella sezione 3.3 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina in ragione dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi delle materie prime. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo. 3.3.2.3. Lavoro (manodopera) (88) L’Istituto di statistica turco pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia ( 61 ) . La Commissione ha calcolato il parametro di riferimento per il periodo dell’inchiesta sulla base del costo orario medio del lavoro per il settore della fabbricazione ( 62 ) nel 2020, indicizzato al 2023.. Il costo orario medio del lavoro per ETP ( 63 ) ammonta a 35,02 CNY per ora lavorativa. 3.3.2.4. Energia elettrica (89) Il prezzo dell’energia elettrica per le imprese (utenti industriali) in Turchia è pubblicato dall’autorità turca di regolamentazione del mercato dell’energia ( 64 ) . La Commissione ha utilizzato i dati relativi ai prezzi dell’energia elettrica per uso industriale pubblicati il 15 luglio 2024. Tali statistiche indicano una tariffa industriale media per il 2023 di 1,12 CNY per kWh. 3.3.2.5. Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti (90) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (91) Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, di SGAV e profitti e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. (92) Utilizzando i dati di due produttori turchi di radiatori in alluminio (Sanica Isi Sanayi Anonim Sirketi e Peksa Profil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi ( 65 ) ), la Commissione ha calcolato le SGAV (10,33 %) e i profitti (9,12 %) come percentuale del costo delle merci vendute. (93) La Commissione ha utilizzato le informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame per calcolare le spese generali di produzione. Tali costi sono stati determinati in percentuale, dividendo le spese generali di produzione per i costi diretti e indiretti. Tale percentuale (15,6 %) è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione. 3.3.3. Calcolo del valore normale (94) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. (95) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) necessario per la produzione di radiatori in alluminio. La Commissione ha moltiplicato i tassi di consumo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, ossia la Turchia, come descritto nella sezione 3.3.2. (96) Una volta stabiliti i costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV, i profitti come indicato nella sezione 3.3.2.5: — le spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente il 15,6 % dei costi diretti di produzione; — le SGAV e altri costi, che rappresentavano il 10,3 % del costo delle vendite («COGS») di Sanica Isi Sanayi Anonim Sirketi e Peksa Profil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, e — i profitti realizzati da Sanica Isi Sanayi Anonim Sirketi e Peksa Profil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, pari al 9,12 % del costo delle vendite, che sono stati applicati ai costi di produzione totali esenti da distorsioni. (97) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. 3.3.4. Persistenza del dumping (98) Durante il periodo in esame e, in particolare, durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di radiatori in alluminio dalla Cina sono state trascurabili. Secondo Eurostat, il volume delle importazioni di radiatori in alluminio dalla Cina è ammontato a 159 913 elementi ( 66 ) nel periodo dell’inchiesta di riesame, pari a una quota di mercato dell’UE compresa tra lo 0,5 e l’1 %. A titolo di confronto, la quota di mercato delle importazioni cinesi è stata pari al 24 % nel periodo dell’inchiesta iniziale e al 3 % nel periodo dell’inchiesta di riesame precedente. (99) Questo volume trascurabile non ha potuto costituire la base per analizzare la persistenza del dumping. Nella sezione seguente la Commissione ha quindi analizzato il rischio di reiterazione del dumping. 3.3.5. Rischio di reiterazione del dumping (100) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati gli elementi seguenti: i prezzi all’esportazione verso paesi terzi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina, l’attrattiva del mercato dell’Unione e l’eventuale capacità di assorbimento dei mercati dei paesi terzi in considerazione delle misure antidumping in vigore in tali paesi. 3.3.5.1. Confronto tra i prezzi all’esportazione nei paesi terzi e il valore normale (101) La Commissione ha analizzato l’andamento dei prezzi all’esportazione cinesi nei paesi terzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (102) La Commissione ha esaminato innanzitutto i dati del Global Trade Atlas a livello di codice doganale a otto cifre, relativi alle esportazioni dalla Cina verso paesi terzi, nel periodo dell’inchiesta di riesame. Non si è ritenuto tuttavia che tali prezzi all’esportazione rappresentassero accuratamente i prezzi dei radiatori in alluminio in quanto le classifiche a tale livello comprendevano una vasta serie di prodotti oltre al prodotto in esame, superando di gran lunga (almeno cento volte) il volume delle importazioni di radiatori in alluminio. Pertanto le statistiche sulle esportazioni cinesi non forniscono elementi di prova definitivi riguardo ai prezzi all’esportazione cinesi su altri mercati. (103) Di conseguenza, a causa dell’omessa collaborazione dei produttori esportatori cinesi, la stima dei prezzi all’esportazione dalla Cina verso i paesi terzi si è basata sulle informazioni a disposizione della Commissione, vale a dire le informazioni fornite nella domanda di riesame e precisamente le quotazioni dei prezzi praticati dalla Cina agli importatori di paesi terzi. In particolare, il richiedente ha fornito diverse offerte di prezzi praticati a paesi vicini all’Unione, quali la Moldova, la Russia e l’Azerbaigian, oltre a quotazioni tratte da piattaforme di vendita online. (104) Conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione ha adeguato il prezzo stimato all’esportazione verso i paesi terzi, come descritto al considerando 103, per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tal proposito, l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, impone alla Commissione di effettuare un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e di tenere conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso di specie, la Commissione ha adeguato il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica eliminando i costi di trasporto sul mercato interno ( 67 ) . (105) Il prezzo medio all’esportazione verso i paesi terzi, stimato come descritto al considerando 103, era di EUR 3,68 per elemento a livello fob o di EUR 3,52 per elemento se adeguato al livello franco fabbrica. (106) Il prezzo medio all’esportazione verso paesi terzi risultante durante il periodo dell’inchiesta di riesame era inferiore del 34,4 % al valore normale stabilito in base ai criteri di cui alle precedenti sezioni 3.2 e 3.3. Si è pertanto ritenuto che, in caso di abrogazione delle misure attuali, esista il rischio che i produttori esportatori cinesi inizino a vendere nell’Unione a prezzi inferiori al valore normale. (107) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha segnalato che tra il documento di divulgazione delle informazioni e il fascicolo relativo al calcolo del dumping vi era una discrepanza nel prezzo all’esportazione franco fabbrica e nel margine di dumping risultante. Poiché la discrepanza era dovuta a un errore materiale nel fascicolo relativo al calcolo del dumping, la Commissione lo ha corretto. 3.3.5.2. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina (108) Per quanto riguarda la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina, a causa dell’omessa collaborazione dei produttori cinesi, le risultanze si sono basate sulle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza. Il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che il mercato cinese dell’alluminio è in espansione e continuerà ad espandersi anche dopo il 2026. Sulla base di tali informazioni, nell’intero anno 2022 la produzione di alluminio della Cina ha raggiunto un massimo storico ( 68 ) . Nel settembre 2023 inoltre, secondo quanto riferito, «la Cina porta la produzione globale di alluminio a livelli record» ( 69 ) . Infine uno studio indipendente commissionato dal richiedente, «China Household Aluminum Radiators Industry Market Research Report» ( 70 ) , aggiornato nell’ottobre 2023, fornisce dati significativi e recenti sulla sovraccapacità cinese. (109) In particolare, lo studio stima che la capacità della Cina di produzione di radiatori in alluminio si attesta a circa 240 milioni di elementi all’anno nel 2023, con un aumento di 35 milioni di elementi rispetto al 2021. Questa crescita della capacità supera l’aumento della produzione, che nello stesso periodo è passato da 188 milioni a 217 milioni di elementi, con un aumento di 29 milioni di elementi. (110) L’incremento registrato sia nella produzione che nella capacità produttiva tra il 2021 e il 2023 è stato notevolmente superiore all’aumento del consumo interno in Cina, che è passato da 19 milioni a 23 milioni di elementi, registrando un incremento di soli 4 milioni di elementi. (111) Di conseguenza, tra il 2021 e il 2023 la capacità inutilizzata è aumentata da 17 milioni a 23 milioni di elementi, quasi corrispondente al consumo totale dell’Unione di 23-25 milioni di elementi durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (112) Inoltre, né dallo studio né dall’inchiesta sono emersi elementi che possano indicare un aumento significativo delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi, in quanto non sono disponibili informazioni che indichino un aumento significativo della domanda di radiatori in alluminio a livello mondiale. (113) Pertanto, in assenza di altre informazioni, la Commissione ritiene che né la domanda interna cinese, né la domanda mondiale saranno in grado di assorbire la considerevole capacità inutilizzata disponibile in Cina. (114) Ciò conferma le conclusioni della Commissione del precedente riesame in previsione della scadenza ( 71 ) secondo cui i produttori cinesi dispongono di una capacità inutilizzata sufficiente per rifornire il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. 3.3.5.3. Attrattiva del mercato dell’Unione e prezzi all’esportazione verso paesi terzi (115) Il mercato dell’Unione dei radiatori in alluminio, costituito da 23-25 milioni di elementi nel periodo dell’inchiesta di riesame, è uno dei mercati più grandi al mondo. Sebbene il consumo di radiatori in alluminio nell’Unione sia diminuito del 22 % nel periodo in esame a causa della contrazione del settore edilizio di cui al considerando 132, esso rimane ancora un mercato forte, trainato da norme rigorose in materia di efficienza energetica e dalla ristrutturazione di vecchi edifici al fine di soddisfare le nuove norme e ridurre le emissioni di carbonio. (116) Per avere un’indicazione dei probabili prezzi nell’Unione in assenza di misure, la Commissione ha analizzato i prezzi all’esportazione dei radiatori in alluminio originari della Cina verso altri mercati di esportazione al di fuori dell’Unione. Come spiegato ai considerando 102 e 103, poiché le statistiche sulle esportazioni con codice doganale a otto cifre non forniscono valori precisi e a causa dell’omessa collaborazione, la Commissione ha stabilito i prezzi all’esportazione utilizzando fatture e quotazioni reali dei produttori esportatori cinesi verso mercati terzi, fornite dal richiedente (cfr. anche il precedente considerando 103). (117) Durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione era pari a EUR 8,56 per elemento, un prezzo superiore dell’82 % al prezzo medio di vendita dei radiatori in alluminio cinesi (ossia EUR 4,70 per elemento), calcolato utilizzando le quotazioni dei produttori esportatori cinesi ai clienti in Moldova, Russia e Azerbaigian e le quotazioni delle piattaforme di vendita online fornite nella domanda di riesame. (118) Tali prezzi all’esportazione erano notevolmente inferiori rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione e quindi il mercato dell’Unione rimane appetibile, in termini di prezzi, per i produttori cinesi. (119) Prima dell’istituzione delle misure nel 2012, le importazioni cinesi nell’Unione ammontavano a 10,6 milioni di elementi all’anno. Oltre alle misure imposte sulle importazioni cinesi oggetto del presente riesame, molti altri paesi terzi hanno istituito misure antidumping sulle importazioni di radiatori in alluminio dalla Cina ( 72 ) , il che rende più difficile per i produttori esportatori cinesi esportare in tali mercati e aumenta ulteriormente l’attrattiva del mercato dell’Unione, verso il quale tali esportazioni possono essere riorientate. 3.3.5.4. Possibile capacità di assorbimento di mercati di paesi terzi e misure di difesa commerciale in altri mercati di esportazione (120) Sulla base delle informazioni della banca dati dell’OMC ( 73 ) , la Commissione ha riscontrato che nel 2023 erano applicabili dazi antidumping e dazi compensativi sulle importazioni di radiatori in alluminio cinesi in Argentina e nel Regno Unito ( 74 ) . Tali restrizioni costituiscono un fattore di limitazione delle esportazioni per i produttori cinesi di radiatori in alluminio. Tuttavia sulla base della domanda di riesame ( 75 ) e delle conclusioni di cui ai considerando 108 e 109, i produttori cinesi sono fortemente orientati all’esportazione, poiché il consumo interno cinese di radiatori in alluminio è stimato ad appena un decimo del suo volume totale di produzione. (121) Considerate le difficoltà degli esportatori cinesi a vendere in questi mercati a causa delle misure istituite dagli altri paesi terzi citati sulle importazioni di radiatori in alluminio dalla Cina, in caso di scadenza delle misure il mercato dell’Unione diventerebbe ancora più appetibile per gli esportatori cinesi desiderosi di esportare l’eccesso di produzione e di utilizzare la capacità inutilizzata. (122) Nelle sue osservazioni sul documento generale di divulgazione delle informazioni, il richiedente ha ricordato che nel 2024 l’Ucraina ha avviato un’inchiesta antidumping sulle importazioni di radiatori in alluminio dalla Cina. 3.3.5.5. Conclusioni (123) Alla luce di quanto precede, in particolare vista la significativa capacità inutilizzata disponibile in Cina e l’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione prevede che un’abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente la reiterazione del dumping e l’entrata delle esportazioni oggetto di dumping nel mercato dell’Unione in quantità significative. Si ritiene pertanto che sussista un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore. 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (124) Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da 11 produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (125) La Commissione ha calcolato la produzione dell’Unione sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, quali: — la risposta al questionario macroeconomico fornita dal richiedente AIRAL; — i dati forniti dal produttore dell’Unione F.I.R. Fabbrica Italiana Radiatori S.r.l. («FIR»), che ha fornito i dati per la compilazione del questionario macroeconomico direttamente alla Commissione. (126) Per tutelare la riservatezza dei dati di FIR, la Commissione non ha potuto divulgare le cifre esatte ottenute combinando i dati di FIR con i dati forniti da AIRAL per altri produttori dell’Unione. La Commissione ha pertanto fornito tali informazioni in intervalli di valori e indici, fornendo a tutte le parti interessate informazioni sufficienti a comprendere la sua analisi e le sue conclusioni e formulare osservazioni al riguardo. (127) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata stimata pari a circa [30-32] milioni di elementi. Come indicato al considerando 13, i produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano circa il 65 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. 4.2. Consumo dell’Unione (128) La Commissione ha calcolato il consumo dell’Unione sulla base delle vendite totali dell’industria dell’Unione nell’Unione e delle importazioni totali nell’Unione da paesi terzi. (129) Le vendite dell’industria dell’Unione nell’Unione sono state ottenute dalle vendite verificate effettuate nell’Unione dai produttori dell’Unione inseriti nel campione, dai dati forniti dal richiedente nel questionario macroeconomico e dai dati ricevuti separatamente da FIR. (130) Per le importazioni la Commissione si è basata sulla banca dati Surveillance ( 76 ) . Poiché la banca dati Surveillance fornisce solo il peso e non il numero di elementi importati, è stato necessario convertire il peso in elementi utilizzando un fattore di conversione basato sui dati verificati dei tre produttori dell’Unione inseriti nel campione citati al considerando 23. (131) Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione 2020 2021 2022 Periodo dell’inchiesta di riesame Consumo totale dell’Unione (in elementi) 30 000 000  - 32 000 000 36 000 000  - 38 000 000 32 000 000  - 34 000 000 23 000 000  - 25 000 000 Indice (2020 = 100) 100 118 105 78 Fonte: Banca dati Surveillance, AIRAL, FIR e risposte verificate al questionario (132) Il consumo di radiatori di alluminio dell’Unione è diminuito del 22 % durante il periodo in esame. Da un’analisi annuale si evince un aumento dei consumi del 18 % tra il 2020 e il 2021, seguito da una graduale diminuzione nei due anni successivi. (133) Il forte aumento della domanda di radiatori in alluminio tra il 2020 e il 2021 è stato determinato principalmente dalla crescita registrata nell’edilizia residenziale e commerciale a seguito dell’avvio di diversi pacchetti di stimolo economico volti a rilanciare l’economia dopo la pandemia di COVID-19. In Italia, ad esempio, dove hanno sede i produttori dell’Unione inseriti nel campione, il cosiddetto «decreto Rilancio» ( 77 ) ha fornito incentivi per la ristrutturazione di edifici residenziali e il miglioramento dell’efficienza energetica. (134) La domanda di radiatori in alluminio tuttavia ha iniziato a diminuire nel 2022 con il manifestarsi della crisi energetica e il rapido aumento dei prezzi delle materie prime e dei tassi di interesse. La tendenza negativa è proseguita nel periodo dell’inchiesta di riesame durante il quale il consumo è sceso da [36-38] milioni di elementi a [23-25] milioni di elementi, ritornando quasi agli stessi livelli del 2014. 4.3. Importazioni dalla Cina 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Cina (135) La Commissione ha calcolato il volume delle importazioni di radiatori in alluminio dalla Cina sulla base della banca dati Surveillance, convertendo i dati in elementi mediante un fattore di conversione basato sui dati verificati dei tre produttori dell’Unione inseriti nel campione, come indicato al considerando 130. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo dell’Unione, come mostrato nella tabella 2. (136) Le importazioni nell’Unione dalla Cina hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni e quota di mercato 2020 2021 2022 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume delle importazioni dalla Cina (in elementi) 407 356 297 909 276 081 159 913 Indice (2020 = 100) 100 73 68 39 Quota di mercato (%) 1 - 1,5 0,5 - 1 0,5 - 1 0,5 - 1 Indice (2020 = 100) 100 62 65 50 Fonte: banca dati Surveillance. (137) Nel periodo in esame, le importazioni di radiatori in alluminio dalla Cina sono state limitate in termini quantitativi e hanno registrato un calo costante del 61 %, raggiungendo il minimo nel periodo dell’inchiesta di riesame. La quota di mercato delle importazioni dalla Cina è diminuita del 38 % nel 2021 ed è poi rimasta stabile dal 2021 al periodo dell’inchiesta di riesame a causa del minor consumo. 4.3.2. Prezzi all’importazione dalla Cina (138) La Commissione ha calcolato i prezzi all’importazione avvalendosi della banca dati Surveillance. (139) Il prezzo medio delle importazioni nell’Unione dalla Cina ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi medi all’importazione 2020 2021 2022 Periodo dell’inchiesta di riesame Prezzi all’importazione dalla Cina (EUR per elemento) 3,71 5,98 8,98 8,07 Indice (2020 = 100) 100 161 242 217 Fonte: banca dati Surveillance. (140) I prezzi delle importazioni dalla Cina sono aumentati in linea con le tendenze del mercato, raggiungendo un picco nel 2022, quando erano persino superiori al prezzo medio delle imprese inserite nel campione, ma sono diminuiti del 25 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, durante il periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del 117 %. (141) I prezzi all’importazione dalla Cina sono aumentati in linea con l’andamento del mercato tra il 2020 e il 2022. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio unitario all’importazione dalla Cina nell’Unione è diminuito ed è stato inferiore sia al prezzo medio unitario di vendita sia al costo medio unitario di produzione nell’Unione, come indicato nella tabella 9. 4.4. Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla Cina (142) Le importazioni di radiatori di alluminio da paesi terzi diversi dalla Cina provenivano principalmente dall’Iran e dalla Turchia. (143) Il volume delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e l’andamento dei prezzi all’importazione dei radiatori di alluminio da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Importazioni da paesi terzi Paese 2020 2021 2022 Periodo dell’inchiesta di riesame Iran Volume (in elementi) 723 376 1 324 310 1 645 479 779 900 Indice 100 183 227 108 Quota di mercato (%) 2 -4 3 -5 5 -7 3 -5 Prezzo medio (in EUR/elemento) 2,3 2,0 3,7 4,7 Indice 100 89 160 204 Turchia Volume (in elementi) 85 352 116 661 161 560 137 116 Indice 100 137 189 161 Quota di mercato (%) 0 -0,5 0 -0,5 0,3 -0,8 0,3 -0,8 Prezzo medio (in EUR/elemento) 8,8 18,3 17,1 18,7 Indice 100 207 193 212 Altri paesi terzi Volume (in elementi) 70 045 196 864 253 036 130 621 Indice 100 281 361 186 Quota di mercato (%) 0 -0,5 0 -0,5 0,3 -0,8 0,3 -0,8 Prezzo medio (in EUR/elemento) 23,5 18,4 20,8 39,7 Indice 100 78 89 169 Totale di tutti i paesi terzi esclusa la Cina Volume (in elementi) 878 773 1 637 835 2 060 076 1 047 637 Indice 100 186 234 119 Quota di mercato (%) 2 -4 3 -5 5 -7 3 -5 Prezzo medio (in EUR/elemento) 4,63 5,16 6,85 10,94 Indice 100 112 148 237 Fonte: banca dati Surveillance. (144) Durante il periodo in esame le importazioni da paesi terzi sono aumentate del 19 %, raggiungendo il livello più elevato nel 2022, ma in sostanza la quota di mercato è rimasta stabile e nello stesso periodo il prezzo medio all’importazione da paesi terzi è più che raddoppiato. (145) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha chiesto alla Commissione di indicare separatamente i volumi, le quote di mercato e il prezzo medio all’importazione dall’Iran e dalla Turchia. La Commissione ha aggiornato di conseguenza la precedente tabella 5. 4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.5.1. Osservazioni generali (146) La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (147) Come già indicato al considerando 11, per determinare la situazione economica dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. (148) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. (149) La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame, nelle risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione e nei dati macroeconomici forniti da AIRAL e FIR. I dati si riferiscono a tutti i produttori dell’Unione. (150) La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati verificati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. I dati riguardavano i produttori dell’Unione inseriti nel campione. (151) Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (152) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (153) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.5.2. Indicatori macroeconomici 4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (154) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti nell’Unione 2020 2021 2022 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume di produzione (in elementi) 39 000 000 - 43 000 000 47 000 000 - 51 000 000 40 000 000 - 44 000 000 30 000 000 - 34 000 000 Indice (2020 = 100) 100 120 103 79 Capacità produttiva (in elementi) 72 000 000 - 77 000 000 70 000 000 - 75 000 000 70 000 000 - 75 000 000 65 000 000 - 70 000 000 Indice (2020 = 100) 100 98 97 91 Utilizzo degli impianti (%) 54 - 56 67 - 69 58 - 60 47 - 49 Indice (2020 = 100) 100 123 106 87 Fonte: AIRAL, un produttore dell’Unione non inserito nel campione e risposte verificate al questionario. (155) Il volume della produzione dell’industria dell’Unione è diminuito del 21 % durante il periodo in esame. Da un’analisi annuale si evince un aumento del 20 % tra il 2020 e il 2021, seguito da una graduale diminuzione tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Tale dato è coerente con l’andamento della domanda di radiatori di alluminio nell’Unione, come illustrato nella tabella 2. (156) Durante il periodo in esame la capacità produttiva è diminuita del 9 % ed è rimasta relativamente stabile tra il 2020 e il 2022 per poi diminuire del 6 %, a dimostrazione del fatto che l’industria dell’Unione, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, è stata in grado di ridurre parzialmente la capacità per far fronte alla riduzione della produzione. (157) Durante il periodo in esame l’utilizzo degli impianti è diminuito del 13 %, riflettendo la tendenza al ribasso della produzione nonostante la riduzione della capacità produttiva. 4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato (158) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Volume delle vendite e quota di mercato 2020 2021 2022 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume delle vendite nel mercato dell’Unione (in elementi) 29 000 000 - 31 000 000 34 000 000 - 36 000 000 30 000 000 - 32 000 000 22 000 000 - 24 000 000 Indice (2020 = 100) 100 117 101 77 Quota di mercato (%) 95 - 97 94 - 96 91 - 93 94 - 96 Indice (2020 = 100) 100 99 97 99 Fonte: AIRAL, un produttore dell’Unione non inserito nel campione e risposte verificate al questionario. (159) Nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 23 %, rispecchiando le tendenze del consumo e del volume di produzione dell’Unione. Tra il 2020 e il 2021 le vendite sono aumentate del 17 % in risposta alla maggior domanda nel mercato dell’Unione, come spiegato al considerando 133, per poi diminuire gradualmente nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta di riesame a causa del calo della domanda dovuto all’aumento dei prezzi e dei tassi di interesse, come spiegato al considerando 134. (160) Nel periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione è rimasta stabile, a seguito della diminuzione del consumo e del volume delle vendite dell’Unione e del calo delle importazioni. 4.5.2.3. Crescita (161) A causa del calo del consumo durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito, ma l’industria dell’Unione ha mantenuto la propria quota nel mercato dell’Unione. La produzione, l’occupazione e gli investimenti hanno registrato un andamento decrescente simile a quello dei volumi delle vendite. 4.5.2.4. Occupazione e produttività (162) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Occupazione e produttività 2020 2021 2022 Periodo dell’inchiesta di riesame Numero di dipendenti (in equivalenti a tempo pieno) 1 700 - 1 750 1 700 - 1 750 1 600 - 1 650 1 400 - 1 450 Indice (2020 = 100) 100 100 95 82 Produttività (elementi/dipendente) 23 950 28 733 25 987 22 881 Indice (2020 = 100) 100 120 109 96 Fonte: AIRAL, un produttore dell’Unione non inserito nel campione e risposte al questionario. (163) Anche l’occupazione nell’industria dell’Unione è diminuita del 18 % durante il periodo in esame, in linea con le variazioni dei volumi di produzione. L’industria dell’Unione tuttavia ha potuto contenere il calo della produttività al 4 %. 4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (164) Come spiegato al considerando 99, non è stato possibile accertare l’esistenza del dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame. Di conseguenza non è stato neppure possibile stabilire un margine di dumping. L’inchiesta si è quindi concentrata sul rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure antidumping. (165) Le misure antidumping istituite a seguito dell’inchiesta iniziale hanno consentito all’industria dell’Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, come dimostrano i dati relativi al periodo dell’inchiesta di riesame. 4.5.3. Indicatori microeconomici 4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (166) Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 9 Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione 2020 2021 2022 Periodo dell’inchiesta di riesame Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (in EUR/elemento) 5,8 6,4 8,1 8,6 Indice (2020 = 100) 100 111 140 148 Costo unitario di produzione (EUR/elemento) 5,6 6,0 8,2 8,3 Indice (2020 = 100) 100 107 145 147 Fonte: Risposte al questionario. (167) Il prezzo medio dell’industria dell’Unione è aumentato del 48 % nel periodo in esame, a seguito dell’aumento del costo di produzione (168) che, nello stesso periodo è aumentato del 47 %. Tale costo era già aumentato drasticamente nel 2022 (+ 45 % rispetto al 2020) raggiungendo un picco nel 2022. L’aumento dei costi è stato determinato principalmente dal forte aumento dei costi dell’energia e del prezzo dell’alluminio, la principale materia prima. 4.5.3.2. Costo del lavoro (169) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Costo medio del lavoro per dipendente 2020 2021 2022 Periodo dell’inchiesta di riesame Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) 43 793 49 541 48 400 48 417 Indice (2020 = 100) 100 113 111 111 Fonte: Risposte al questionario. (170) Nel corso del periodo in esame il costo medio della manodopera per dipendente nell’industria dell’Unione è aumentato dell’11 %. Nel 2021 è aumentato del 13 %, rimanendo in seguito relativamente stabile. 4.5.3.3. Scorte (171) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Scorte 2020 2021 2022 Periodo dell’inchiesta di riesame Scorte finali (in elementi) 4 490 439 6 143 741 6 205 232 5 582 276 Indice (2020 = 100) 100 137 138 124 Scorte finali in percentuale della produzione (%) 18 20 23 27 Indice (2020 = 100) 100 109 129 147 Fonte: Risposte al questionario. (172) Nel periodo in esame le scorte sono aumentate del 24 %. Il livello delle scorte finali è aumentato, passando da 4,5 milioni di elementi a 6,1 milioni nel 2021, a 6,2 milioni nel 2022 ed è poi sceso a 5,5 milioni di elementi nel periodo dell’inchiesta di riesame. In risposta al maggior consumo nel 2021 e per ottimizzare il processo di produzione, l’industria dell’Unione ha aumentato i livelli delle scorte. Tuttavia a fronte di una domanda inferiore nel 2022, l’industria dell’Unione non è stata in grado di ridurre rapidamente tali scorte. (173) Per quanto riguarda la produzione, le scorte finali in percentuale della produzione sono aumentate del 47 %. 4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (174) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2020 2021 2022 Periodo dell’inchiesta di riesame Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 4,9 9,9 3,9 6,0 Indice 100 201 80 122 Flusso di cassa (in EUR) 14 476 501 10 501 435 14 341 443 26 805 078 Indice 100 73 99 185 Investimenti (in EUR) 10 118 462 14 725 090 14 135 637 8 561 399 Indice 100 146 140 85 Utile sul capitale investito (%) 8,1 19,2 9,2 15,2 Indice 100 237 114 188 Fonte: Risposte al questionario. (175) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. (176) Nel periodo in esame la redditività dell’industria dell’Unione è aumentata di un punto percentuale. Da un’analisi annuale si evince che la redditività ha toccato il massimo storico nel 2021, quando ha raggiunto un livello del 10 %, raddoppiando i risultati dell’anno precedente, ma è poi diminuita drasticamente nel 2022, attestandosi al 4 % a causa del deterioramento delle condizioni di mercato. Nel periodo dell’inchiesta di riesame è risalita al 6 %, poiché nel medesimo periodo il costo dell’alluminio è diminuito, mentre i prezzi di vendita dei radiatori sono stati adeguati al ribasso solo più tardi. (177) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto ha registrato un andamento al rialzo, con un aumento dell’85 % nel periodo in esame. (178) Nel periodo in esame gli investimenti annuali dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 15 %. Sebbene nel 2021 e nel 2022 gli investimenti fossero superiori di circa il 40 % rispetto al 2020, nel periodo dell’inchiesta di riesame sono diminuiti, passando da circa 14 milioni di EUR a 8,5 milioni di EUR e per lo più sono stati limitati alla sostituzione delle attrezzature esistenti. (179) L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Tale utile ha registrato un andamento simile a quello della redditività, attestandosi al massimo storico nel 2021, diminuendo nel 2022 per poi registrare un nuovo miglioramento nel 2023, con un aumento complessivo di sette punti percentuali nel periodo in esame. 4.6. Conclusioni sul pregiudizio (180) Dall’inchiesta è emerso che la maggior parte degli indicatori macroeconomici ha seguito un andamento positivo e che la situazione economica e finanziaria dell’industria dell’Unione è migliorata durante il periodo in esame. (181) L’industria dell’Unione è stata in grado di mantenere la propria quota di mercato con le misure in vigore ed è stata in grado di recuperare flusso di cassa e utile sul capitale investito. (182) Durante il periodo in esame la redditività dell’industria dell’Unione è aumentata, ma è rimasta al di sotto del profitto di riferimento stabilito nell’inchiesta iniziale. (183) L’industria dell’Unione ha tuttavia ridotto la produzione e l’occupazione e ha continuato a operare a basso utilizzo degli impianti, principalmente a causa della forte diminuzione della domanda di radiatori in alluminio. (184) Il deterioramento degli indicatori macroeconomici, associato a una riduzione degli investimenti netti e a un aumento delle scorte, indica una debolezza di fondo dell’industria dell’Unione. Tra i principali motivi di preoccupazione figurano sia la capacità dell’industria dell’Unione di mantenere la propria redditività in un contesto di costi in crescita e domanda in diminuzione sia le implicazioni a lungo termine della riduzione degli investimenti netti. Sebbene la liquidità e la redditività a breve termine siano stabili, la stabilità e la crescita future potrebbero essere a rischio. (185) Ciononostante la Commissione ha concluso che, dall’esame generale dei fattori di pregiudizio, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 5. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO (186) Al considerando 185 la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole a causa delle importazioni originarie della Cina durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping in caso di scadenza delle misure. (187) Al fine di stabilire se vi fosse un rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure nei confronti della Cina, la Commissione ha esaminato i) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina e l’attrattiva del mercato dell’Unione; e ii) i probabili livelli dei prezzi delle importazioni dalla Cina e la loro incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure. 5.1. Capacità inutilizzata in Cina e attrattiva del mercato dell’Unione (188) Come indicato nella sezione 3.3.5.2, durante il periodo dell’inchiesta di riesame la capacità produttiva della Cina superava ampiamente sia i volumi di produzione sia la domanda sul mercato interno cinese. Inoltre non vi erano elementi che potessero indicare un aumento significativo della domanda interna in Cina o sul mercato di qualsiasi altro paese terzo nell’immediato futuro. Date le conclusioni sull’attrattiva del mercato dell’Unione descritte nella sezione 3.3.5.3, la Commissione ha concluso che con ogni probabilità tale capacità inutilizzata sarebbe utilizzata per rifornire il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. 5.2. Livelli probabili dei prezzi delle importazioni dalla Cina e loro incidenza sull’industria dell’Unione (189) Come indicato al considerando 103, la Commissione ha considerato le fatture e le quotazioni fornite nella domanda di riesame, adeguate per tenere conto dei costi di trasporto, dei costi di sbarco e dei dazi doganali dell’UE, come più vicina approssimazione dei possibili prezzi di vendita nell’Unione. Sulla base di tali prezzi all’esportazione, durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni dalla Cina nell’Unione, escluso il dazio antidumping, sarebbero inferiori del 45 % rispetto al prezzo di vendita dell’Unione. Ciò indica che, in assenza di misure e in presenza di volumi più ingenti, le importazioni cinesi eserciterebbero una notevole pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione. (190) In caso di abrogazione delle misure, considerando i probabili livelli di prezzo, l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di mantenere il proprio volume delle vendite e la propria quota di mercato a fronte delle importazioni a basso prezzo dalla Cina. È altamente probabile che la quota di mercato cinese aumenti rapidamente in caso di scadenza delle misure, anche alla luce delle misure in vigore istituite da altri paesi terzi sulle importazioni di radiatori in alluminio, di cui ai considerando 119 e 120. (191) Il calo del volume delle vendite porterebbe a un tasso di utilizzo ancora più basso e ad un aumento del costo medio di produzione, il che comporterebbe un deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione e un maggior rischio di portarla in una situazione deficitaria. (192) Se l’industria dell’Unione decidesse di abbassare i livelli dei suoi prezzi nel tentativo di mantenere il volume delle vendite e la quota di mercato, la sua situazione finanziaria peggiorerebbe quasi immediatamente e con ogni probabilità si verificherebbe una situazione deficitaria. (193) In entrambi i casi le ripercussioni della scadenza delle misure potrebbero avere un’incidenza negativa sull’industria dell’Unione. 5.3. Conclusioni (194) Su tale base la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi pregiudizievoli, nonché il rischio della reiterazione di un pregiudizio notevole. 6. INTERESSE DELL’UNIONE (195) A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Cina fosse contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. 6.1. Interesse dell’industria dell’Unione (196) Sebbene i dazi antidumping attualmente in vigore di cui al considerando 3 abbiano consentito all’industria dell’Unione di mantenere la propria quota di mercato sul mercato dell’Unione e di migliorare la sua situazione finanziaria, l’industria dell’Unione non è ancora in grado di aumentare l’utilizzo degli impianti e di raggiungere il profitto di riferimento. (197) Al contempo, la Commissione ha concluso inoltre che la situazione dell’industria dell’Unione probabilmente subirebbe un deterioramento in caso di scadenza delle misure in vigore nei confronti della Cina. (198) La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe in favore dell’industria dell’Unione. 6.2. Interesse degli importatori indipendenti (199) Nessun importatore ha collaborato all’inchiesta. Nel precedente riesame in previsione della scadenza si è constatato che l’istituzione di misure non inciderebbe in modo significativo sugli importatori. (200) In assenza di elementi di prova contrari, la Commissione ha concluso che le misure attualmente in vigore non hanno avuto effetti negativi sostanziali sugli importatori e che il mantenimento delle misure non inciderebbe negativamente su di loro. 6.3. Interesse degli utilizzatori (201) Nessun utilizzatore si è manifestato né ha collaborato all’inchiesta. I radiatori in alluminio sono un prodotto di consumo; gli utilizzatori sono distributori e grandi catene di vendita al dettaglio che rivendono i radiatori. (202) Secondo le risultanze dell’inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza ( 78 ) , gli utilizzatori sono in grado di trasferire tutti o quasi tutti gli aumenti di prezzo derivanti dal dazio agli utilizzatori finali, tenendo conto che su questi ultimi l’incidenza è trascurabile. (203) Tali risultanze sono state confermate dall’attuale riesame in previsione della scadenza, in quanto dall’inchiesta non sono emerse indicazioni che contraddicano le risultanze iniziali. (204) Sulla base delle conclusioni tratte nel corso delle inchieste precedenti e in linea con esse la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure non avrebbe un impatto negativo rilevante sugli utilizzatori. 6.4. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (205) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi siano fondati motivi di ritenere contrario all’interesse dell’Unione il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Cina. 7. MISURE ANTIDUMPING (206) In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla reiterazione del dumping, alla reiterazione del pregiudizio e all’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Cina. (207) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Cina». (208) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (209) Qualora il volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dovesse aumentare sensibilmente dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione delle misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (210) Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Cina». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. (211) Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere presentata alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica della denominazione della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (212) Un esportatore o un produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello dei dazi attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione in detto periodo e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione. (213) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 79 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (214) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio e degli elementi o sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, sia che tali elementi siano assemblati in blocchi o no, esclusi i radiatori e loro elementi e sezioni di tipo elettrico, attualmente classificati con i codici NC ex 7615 10 10 , ex 7615 10 80 , ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90 (codici TARIC 7615 10 10 10, 7615 10 80 10, 7616 99 10 91, 7616 99 90 01 e 7616 99 90 91) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd. 12,6  % B272 Metal Group Co. Ltd. 56,2  % B273 Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. 14,9  % B279 Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd. 14,9  % B280 Società elencate nell’allegato 21,2  % Tutte le altre società 61,4  % B999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il (volume) del (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte ». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel periodo compreso tra il 1 o luglio 2010 e il 30 giugno 2011 («periodo dell’inchiesta iniziale"); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all’inchiesta che ha condotto all’istituzione del dazio; e c) ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2012 del Consiglio, del 29 ottobre 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 310 del 9.11.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1039/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/59 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 12 del 15.1.2019, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/59/oj ). ( 4 ) GU C 138 del 21.4.2023, pag. 4 . ( 5 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese ( GU C, C/2024/680, 12.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/680/oj ). ( 6 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2711 . ( 7 ) https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/products/maritime-global-trade-atlas.html . ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/112 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 18 del 19.1.2023, pag. 66 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/112/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2022/402 della Commissione, del 9 marzo 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 83 del 10.3.2022, pag. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/402/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione, del 29 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 109 del 30.3.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/546/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 della Commissione, del 9 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 124 del 12.4.2021, pag. 40 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/582/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione, del 17 giugno 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 216 del 18.6.2021, pag. 142 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/983/oj ). ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/402, considerando da 50 a 52; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 125 a 131 e da 185 a 188; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando da 80 a 86 e da 140 a 143. ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/112, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2022/402, considerando 39; regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 336 del 13.10.2020, pag. 8 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1428/oj ), considerando da 98 a 104; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 132 a 137; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando da 87 a 92. ( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/112, considerando 46; regolamento di esecuzione (UE) 2022/402, considerando da 40 a 42; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 138 a 143; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando da 93 a 98. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito. Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 il PCC ha tuttavia rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, con una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di ruote di alluminio e dei fornitori dei loro fattori produttivi. ( 12 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/112, considerando da 51 a 63; regolamento di esecuzione (UE) 2022/402, considerando da 43 a 45; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 144 a 166; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando da 99 a 120. ( 13 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/112, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/402, considerando 46; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 167 a 171; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando da 121 a 125. ( 14 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/112, considerando 65; regolamento di esecuzione (UE) 2022/402, considerando 47; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando 172 e 173; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando 126 e 127. ( 15 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/112, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/402, considerando 48; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 174 a 184; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando da 128 a 139. ( 16 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2017) 483 final/2, del 20 dicembre 2017, disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=en . ( 17 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, SWD(2024) 91 final del 10 aprile 2024, disponibile all’indirizzo seguente: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=en . ( 18 ) Cfr. la relazione, sezione 15. Ad esempio, al paragrafo 15.2 si afferma che «[e]sistono numerosi piani, direttive e altri documenti relativi all’alluminio, pubblicati a livello nazionale, regionale e comunale, che dimostrano chiaramente l’elevato grado di intervento del governo cinese nel settore dell’alluminio. Il governo si avvale di questi e di altri mezzi per dirigere e controllare praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore». ( 19 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando 188; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando 143. ( 20 ) Relazione aggiornata, capitolo 5, pagg. 120-131. ( 21 ) Articolo 33 della costituzione del PCC, articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese. Cfr. anche relazione aggiornata, capitolo 3, pagg. 47-50. ( 22 ) Cfr. anche relazione aggiornata, pagg. 422 e 441. ( 23 ) Cfr. http://www.unbeatable.cn/ (consultato il 5 luglio 2024). ( 24 ) Cfr. http://www.zjsanghe.com/company (consultato il 5 luglio 2024). ( 25 ) Cfr. http://cn.china-botai.com/product-507627-1.html (consultato il 5 luglio 2024). ( 26 ) Cfr. http://cn.chinaflyhigh.com/company (consultato il 5 luglio 2024). ( 27 ) Cfr. https://www.chinalco.com.cn/xwzx/ (consultato il 5 luglio 2024). ( 28 ) Cfr. https://www.chinalco.com.cn/xwzx/ (consultato il 5 luglio 2024). ( 29 ) Cfr.: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yclgy/art/2020/art_824a381780ea4607821b89b4b848976e.html (consultato il 5 luglio 2024). ( 30 ) Ibidem, punto 1.1. ( 31 ) Cfr. https://h5.drcnet.com.cn/docview.aspx?version=integrated&docid=6289467&leafid=3046&chnid=1024 (consultato il 5 luglio 2024). ( 32 ) Ibidem, sezione II.3. ( 33 ) Cfr. https://gxrd.gov.cn/html/art175354.html (consultato il 5 luglio 2024). ( 34 ) Ibidem, punto XV. ( 35 ) Cfr. https://www.cnfa.net.cn/index.aspx (consultato il 5 luglio 2024). ( 36 ) Cfr. https://www.cnfa.net.cn/about/1546.aspx (consultato il 5 luglio 2024). ( 37 ) Ibidem. ( 38 ) Ibidem, articolo 21. ( 39 ) Cfr. https://www.chinalco.com.cn/dqjs/dqjs_djdt/202404/t20240422_126423.html (consultato il 5 luglio 2024). ( 40 ) Cfr. https://dj.nantong.gov.cn/ntdjw/tzggt/content/67ee1ab2-abb2-4bc3-a57e-52281c699398.html (consultato il 5 luglio 2024). ( 41 ) Cfr. https://www.qddj.gov.cn/Dj/ShowInfo/ItemInfo/3996/gbjy (consultato il 12 luglio 2024). ( 42 ) Relazione aggiornata, parte III, capitolo 15, pag. 427. ( 43 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/112, considerando da 51 a 63; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 147 a 155; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando da 102 a 109. ( 44 ) Relazione aggiornata, parte III, capitolo 15, sezione 15.3, pag. 427. ( 45 ) Cfr. https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consultato il 5 luglio 2024). ( 46 ) Cfr. sezione VIII.2 del piano Shandong. ( 47 ) Disponibile all’indirizzo: http://www.yn.gov.cn/ztgg/lqhm/lqzc/djzc/202202/t20220223_236886.html (consultato il 5 luglio 2024). ( 48 ) Cfr. sezione IV.3, punto3 del piano Yunnan. ( 49 ) Cfr. punto VII della decisione Guangxi. ( 50 ) Cfr. «Yongkang State-owned Capital Investment Holding Group Co., Ltd. 2022 Public Offering of Corporate Bonds (First Phase) to Professional Investors Prospectus» pag. 145, disponibile all’indirizzo http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-11-08/138560_20221108_L2VN.pdf (consultato il 5 luglio 2024). ( 51 ) Cfr. punto XVIII della decisione Guangxi. ( 52 ) Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income . ( 53 ) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. ( 54 ) https://login.bvdinfo.com/R0/Orbis . ( 55 ) https://connect.ihsmarkit.com/ . ( 56 ) TÜİK - Veri Portalı (tuik.gov.tr) . ( 57 ) EMRA | Autorità di regolamentazione del mercato dell’energia (epdk.gov.tr) . ( 58 ) TÜİK - Veri Portalı (tuik.gov.tr) . ( 59 ) EMRA | Autorità di regolamentazione del mercato dell’energia (epdk.gov.tr) . ( 60 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 61 ) TÜİK - Veri Portalı (tuik.gov.tr) e TÜİK - Veri Portalı (tuik.gov.tr) . ( 62 ) MEDIA per la fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature. ( 63 ) Equivalenti a tempo pieno. ( 64 ) EMRA | Autorità di regolamentazione del mercato dell’energia (epdk.gov.tr) . ( 65 ) https://login.bvdinfo.com/R1/Orbis . ( 66 ) Un elemento è l’unità termica più piccola che può essere fabbricata ed è costituito da un corpo metallico con una camera per la circolazione di fluidi. Gli elementi possono essere assemblati per costruire un radiatore delle dimensioni richieste. ( 67 ) Fonte: domanda di riesame. ( 68 ) Fonte: domanda di riesame punto 5.4. ( 69 ) Fonte: domanda di riesame punto 5.4. ( 70 ) Fonte: analisi di Maia Research. Nella sezione 5.4 della versione consultabile della domanda di riesame il richiedente ha fornito un’estrazione di dati. ( 71 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/59, sezioni 3.2.1 e 4.6. ( 72 ) L’Argentina e il Regno Unito hanno istituito misure sui radiatori in alluminio provenienti dalla Cina. Gli Stati Uniti, il Messico e il Canada colpiscono gli estrusi in alluminio provenienti dalla Cina (spesso i codici di definizione del prodotto utilizzati sono talmente ampi da includere anche i radiatori prodotti mediante estrusione). ( 73 ) Organizzazione mondiale del commercio - portale integrato di intelligence commerciale - pagina iniziale (wto.org) . ( 74 ) L’Argentina e il Regno Unito hanno istituito misure sui radiatori in alluminio provenienti dalla Cina. Gli Stati Uniti, il Messico e il Canada colpiscono gli estrusi in alluminio provenienti dalla Cina (spesso i codici di definizione del prodotto utilizzati sono talmente ampi da includere anche i radiatori prodotti mediante estrusione). ( 75 ) Sezione 5.4 della domanda di riesame consultabile. ( 76 ) https://taxation-customs.ec.europa.eu/online-services/online-services-and-databases-customs/surveillance-system_en . ( 77 ) Gazzetta ufficiale , decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 119. ( 78 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/59. ( 79 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj ). ALLEGATO Nome della società Codice addizionale TARIC Jinyun Shengda Industry Co., Ltd B274 Ningbo Ephraim Radiator Equipment Co., Ltd B275 Ningbo Everfamily Radiator Co., Ltd B276 Ningbo Ningshing Kinhil Industrial Co., Ltd B277 Ningbo Ninhshing Kinhil International Co., Ltd B278 Yongkang Jinbiao Machine Electric Co., Ltd B281 Yongkang Sanghe Radiator Co., Ltd B282 Zhejiang Aishuibao Piping Systems Co., Ltd B283 Zhejiang Botai Tools Co., Ltd B284 Zhejiang East Industry Co., Ltd B285 Zhejiang Guangying Machinery Co., Ltd B286 Zhejiang Kangfa Industry & Trading Co., Ltd B287 Zhejiang Liwang Industrial and Trading Co., Ltd B288 Zhejiang Ningshuai Industry Co., Ltd B289 Zhejiang Rongrong Industrial Co., Ltd B290 Zhejiang Yuanda Machinery & Electrical Manufacturing Co., Ltd B291 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2661/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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