Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2744/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744 della Commissione, del 20 novembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali, i modelli di certificati sanitari/ufficiali e l’attestato privato per l’ingresso nell’Unione o il transito attraverso l’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati

Pubblicato: 20/11/2023 In vigore dal: 20/11/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744 della Commissione, del 20 novembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali, i modelli di certificati sanitari/ufficiali e l’attestato privato per l’ingresso nell’Unione o il transito attraverso l’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2744 of 20 November 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2020/2235 as regards model animal health certificates, model official certificates, model animal health/official certificates and private attestation, for the entry into the Union or transit through the Union of consignments of certain categories of animals and goods, and official certification regarding such certificates

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2744 15.12.2023 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2744 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali, i modelli di certificati sanitari/ufficiali e l’attestato privato per l’ingresso nell’Unione o il transito attraverso l’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 2 ) , in particolare l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3, visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ( 3 ) , in particolare l’articolo 90, primo comma, lettere a) e b), e l’articolo 126, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ( 4 ) stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati e agli attestati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su entrambi tali regolamenti richiesti, tra l’altro, per l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e merci. (2) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione ( 5 ) , che ha integrato il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano, è stato abrogato e sostituito dal regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione ( 6 ) . È pertanto necessario modificare di conseguenza tutti i riferimenti al regolamento delegato (UE) 2019/625 presenti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. (3) Nell’allegato III, capitoli 34 (modello MILK-RMP/NT) e 35 (modello DAIRY-PRODUCTS-PT), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo e/o di prodotti lattiero-caseari da esso derivati che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, e di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione. È opportuno che le modifiche apportate all’articolo 156 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ( 7 ) dal regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione ( 8 ) trovino riscontro nell’articolo 16, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e nei suddetti modelli di certificati sanitari/ufficiali. (4) Nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, la casella I.27 di cui alla parte I dei modelli di certificati stabilisce le prescrizioni relative alla descrizione della partita. È necessario semplificare e armonizzare determinati elementi descrittivi relativi agli stabilimenti da cui o in cui la partita è spedita, ottenuta o preparata. È pertanto opportuno allineare di conseguenza le note per la compilazione della casella I.27 di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. (5) La direttiva 96/23/CE del Consiglio ( 9 ) è stata abrogata e le disposizioni relative all’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 29 di tale direttiva sono state integrate nel regolamento delegato (UE) 2022/2292. È pertanto necessario modificare di conseguenza tutti i riferimenti a tale direttiva presenti nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. (6) La decisione 2011/163/UE della Commissione ( 10 ) è stata abrogata e integrata nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione ( 11 ) . È pertanto necessario modificare di conseguenza tutti i riferimenti a tale decisione presenti nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. (7) Nell’allegato III, capitoli 1 (modello BOV), 2 (modello OVI), 3 (modello POR) e 4 (modello EQU), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti i modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di determinate carni fresche destinate al consumo umano. Nelle note relative alla parte I di tali modelli, alla casella I.27 la descrizione della natura del prodotto dovrebbe essere integrata con l’esclusione del sangue fresco dalla categoria delle «frattaglie». L’ingresso di sangue fresco nell’Unione non è consentito in conformità all’articolo 130 del regolamento delegato (UE) 2020/692. È pertanto necessario modificare tali modelli di certificati di conseguenza. (8) Nell’allegato III, capitoli 1 (modello BOV), 2 (modello OVI), 24 (modello MP-PREP), 25 (modello MPNT), 26 (modello MPST), 27 (modello CAS), 41 (modello GEL), 42 (modello COL), 43 (modello RCG), 44 (modello TCG) e 50 (modello COMP), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti i modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine bovina, ovina e caprina. Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) stabilisce, tra l’altro, le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di tali partite in funzione del rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) del loro paese di origine. È necessario chiarire tali prescrizioni e allineare tali modelli di certificati al regolamento (CE) n. 999/2001. (9) Nell’allegato III, capitolo 13 (modello POU), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è stabilito il modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di pollame diverso dai ratiti. È opportuno che le modifiche apportate all’articolo 124 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dal regolamento delegato (UE) 2023/119 trovino riscontro nell’attestato di sanità animale di cui a tale modello di certificato sanitario/ufficiale consentendo al pollame in un paese terzo o territorio di passare attraverso una zona soggetta a restrizioni durante il tragitto verso il macello. (10) Nell’allegato III, capitoli 25 (modello MPNT) e 26 (modello MPST), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di prodotti a base di carne destinati al consumo umano. È opportuno che le modifiche apportate all’articolo 150 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dal regolamento delegato (UE) 2023/119 trovino riscontro negli attestati di sanità animale di tali modelli di certificati sanitari/ufficiali chiarendo le prescrizioni relative allo stabilimento di origine degli animali da cui sono state ottenute le carni fresche utilizzate per la produzione dei prodotti a base di carne. (11) Nell’allegato III, capitoli 28 (modello FISH-CRUST-HC) e 31 (modello MOL-HC), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di partite di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano e di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano. È opportuno che le modifiche apportate all’articolo 1, paragrafo 6, all’articolo 166 e all’articolo 167, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 dal regolamento delegato (UE) 2023/119 trovino riscontro negli attestati di sanità animale, punti II.2.3.2, II.2.3.3 e II.2.7.3, di tali modelli di certificati sanitari/ufficiali. (12) Nell’allegato III, nelle note relative alla parte I dei capitoli 34 (modello MILK-RMP/NT), 35 (modello DAIRY-PRODUCTS-PT) e 36 (modello DAIRY-PRODUCTS-ST), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, la casella I.27 dovrebbe essere modificata sopprimendo i codici del sistema armonizzato (SA) di cui alle voci 19.01 e 22.02 dalla descrizione della partita, in quanto tali codici non riguardano prodotti di origine animale. (13) Nell’allegato III, capitolo 45 (modello HON), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è stabilito il modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano. Nelle note relative alla parte I di tale modello di certificato ufficiale, la casella I.27 dovrebbe essere modificata aggiungendo alla descrizione della partita il codice del sistema armonizzato (SA) per il polline, di cui alla voce 1212. (14) Nell’allegato III, capitoli 50 (modello COMP) e 52 (modello TRANSIT-COMP), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti il modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, e destinati al consumo umano e il modello di certificato sanitario/ufficiale per il transito attraverso l’Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell’Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne e destinati al consumo umano. È opportuno che le modifiche apportate all’articolo 156 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dal regolamento delegato (UE) 2023/119 trovino riscontro in tali modelli di certificati introducendo la possibilità di produrre prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi contenuti nei prodotti composti a base di latte crudo e/o di prodotti lattiero-caseari da esso derivati. È inoltre opportuno integrare e chiarire determinate note relative alla parte II di tali modelli di certificati riguardanti l’origine e la produzione dei prodotti lattiero-caseari contenuti nei prodotti composti. (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. (17) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione e il transito attraverso l’Unione verso un paese terzo di partite di determinate categorie di animali e merci di cui agli articoli da 8 a 30 bis e all’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, è opportuno continuare ad autorizzare l’uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati o dell’attestato rilasciati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento. (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato: 1) all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) prodotti di origine animale e prodotti composti per i quali è richiesto un siffatto certificato in conformità all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione ( *1 ) ; ( *1 ) Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano ( GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1 ).»;" 2) all’articolo 2, i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4) “insetti”: gli insetti come definiti all’articolo 2, punto 27, del regolamento delegato (UE) 2022/2292; 5) “nave reefer”: una nave reefer come definita all’articolo 2, punto 43, del regolamento delegato (UE) 2022/2292;»; 3) all’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il certificato ufficiale di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), che deve essere firmato dal capitano e utilizzato per l’ingresso nell’Unione di prodotti della pesca o prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi destinati al consumo umano che entrano nell’Unione direttamente da una nave reefer, da una nave congelatrice o da una nave officina battente bandiera di un paese terzo come previsto dall’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, corrisponde al modello FISH/MOL-CAP, redatto conformemente al modello di cui all’allegato III, capitolo 30.» ; 4) all’articolo 16, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) MILK-RMP/NT, redatto conformemente al modello di cui all’allegato III, capitolo 34, per i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo e/o di prodotti lattiero-caseari da esso derivati che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;»; 5) l’articolo 33 è sostituito dal seguente: «Articolo 33 Modello di attestato privato dell’operatore per i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti trasformati di origine animale diversi dalle carni trasformate Il modello di attestato privato di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera f), che deve essere utilizzato dall’operatore per l’ingresso nell’Unione di prodotti composti a lunga conservazione conformemente all’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, corrisponde al modello di cui all’allegato V.»; 6) gli allegati I, III e V sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Per un periodo transitorio che termina il 15 settembre 2024, continua a essere autorizzato l’ingresso nell’Unione o il transito attraverso l’Unione verso un paese terzo di partite di determinate categorie di animali e merci di cui agli articoli da 8 a 30 bis e all’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, accompagnate dall’opportuno certificato sanitario, certificato ufficiale, certificato sanitario/ufficiale o dall’attestato privato rilasciato conformemente ai modelli di cui, rispettivamente, all’allegato III, capitoli da 1 a 53, e all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportatevi dal presente regolamento di esecuzione, a condizione che il certificato o l’attestato in questione sia stato rilasciato entro il 15 giugno 2024. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 . ( 2 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 . ( 3 ) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 . ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE ( GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano ( GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18 ). ( 6 ) Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano ( GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379 ). ( 8 ) Regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione, del 9 novembre 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ( GU L 16 del 18.1.2023, pag. 5 ). ( 9 ) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ( GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10 ). ( 10 ) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio ( GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40 ). ( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118 ). ( 12 ) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1 ). ALLEGATO Gli allegati I, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono così modificati: (1) nell’allegato I, il capitolo 4 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 4 NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO, CERTIFICATO UFFICIALE E CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI ANIMALI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, PRODOTTI COMPOSTI, MATERIALE GERMINALE, SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO E SEMI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO Informazioni generali Per selezionare un’opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (x). Salvo altrimenti specificato o stabilito nella legislazione dell’Unione, tutte le voci o le caselle si applicano al modello di certificato sanitario, certificato ufficiale e certificato sanitario/ufficiale di cui al capitolo 3. Se una casella non è obbligatoria, il suo contenuto deve apparire barrato. Nelle caselle I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni. Può essere selezionata soltanto una delle caselle da I.21 a I.23. Se una casella consente di selezionare una o più opzioni, nella versione elettronica del certificato saranno visualizzate solo le opzioni selezionate. PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA Casella Descrizione Paese Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato. I.1. Speditore/esportatore Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese ( 1 ) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita. Tale persona deve essere stabilita in un paese terzo, tranne che per la reintroduzione di partite originarie dell’Unione. I.2. Riferimento del certificato Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall’autorità competente del paese terzo. Questa casella non è obbligatoria per i certificati presentati nel sistema IMSOC. Ripetuto nella casella II.a. I.2a. Riferimento IMSOC È il codice alfanumerico unico assegnato dall’IMSOC. Ripetuto nella casella II.b. Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato nel sistema IMSOC. I.3. Autorità centrale competente Indicare il nome dell’autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato. I.4. Autorità locale competente Indicare, se del caso, il nome dell’autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato. I.5. Destinatario/importatore Indicare il nome e l’indirizzo della persona fisica o giuridica cui è destinata la partita nello Stato membro o nel paese terzo di destinazione in caso di transito. Questa casella è facoltativa per le partite in transito attraverso l’Unione. I.6. Operatore responsabile della partita Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato membro che è responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto dell’importatore. Tale operatore può coincidere con quello indicato nella casella I.5. In caso di prodotti in transito attraverso l’Unione: questa casella è obbligatoria. In caso di determinati animali: questa casella è obbligatoria qualora sia prescritto dalla pertinente legislazione dell’Unione. In caso di animali e prodotti destinati all’immissione in commercio: questa casella è facoltativa. I.7. Paese di origine In caso di prodotti: indicare il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate o imballate (etichettate con il marchio di identificazione). In caso di animali: indicare il paese di permanenza durante il periodo richiesto specificato nella pertinente legislazione dell’Unione. In caso di cavalli registrati reintrodotti nell’Unione dopo un’esportazione temporanea per competizioni, corse o inviti a specifici eventi culturali in alcuni paesi terzi, indicare il paese dal quale essi sono stati spediti l’ultima volta. In caso di commercio che coinvolga più di un paese terzo (scambi triangolari), deve essere compilato un certificato distinto per ciascun paese di origine. I.8. Regione di origine Se del caso, per i movimenti di animali o prodotti interessati da misure di regionalizzazione in conformità alla legislazione dell’Unione, indicare il codice delle regioni, delle zone o dei compartimenti riconosciuti come riportato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . I.9. Paese di destinazione Indicare il nome e il codice ISO dello Stato membro di destinazione degli animali o dei prodotti. Nel caso di prodotti in transito, indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione. I.10. Regione di destinazione Cfr. casella I.8. I.11. Luogo di spedizione Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti da cui provengono gli animali o i prodotti. Se previsto dalla legislazione dell’Unione, indicarne il numero di registrazione o di riconoscimento. In caso di animali: indicare lo stabilimento in cui gli animali sono detenuti abitualmente. In caso di sperma, ovociti o embrioni destinati alla riproduzione artificiale: indicare, a seconda dei casi, il centro di raccolta dello sperma, il gruppo di raccolta o di produzione di embrioni, lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, il centro di stoccaggio di materiale germinale o lo stabilimento confinato. Nel caso dello sperma di ovini e caprini, il luogo di spedizione può essere lo stabilimento in cui sono detenuti gli animali donatori. In caso di determinati prodotti della pesca di cui all’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione ( 2 ) : il luogo di spedizione può essere una nave. In caso di altri prodotti: qualsiasi unità di un’azienda del settore alimentare o dei sottoprodotti di origine animale. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di commercio che coinvolga più di un paese terzo (scambi triangolari), il luogo di spedizione è l’ultimo stabilimento di un paese terzo della catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell’Unione europea. I.12. Luogo di destinazione Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese del luogo in cui la partita è consegnata per essere definitivamente scaricata. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di riconoscimento dello stabilimento di destinazione. In caso di magazzinaggio di prodotti in transito: indicare il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento del deposito, come definito all’articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione ( 3 ) . Questa casella è facoltativa in caso di transito senza magazzinaggio dei prodotti. I.13. Luogo di carico In caso di animali: indicare il nome e l’indirizzo del luogo in cui gli animali sono caricati sul mezzo di trasporto e, qualora vengano prima raccolti, il nome e l’indirizzo dello stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. In caso di prodotti: indicare il nome, l’indirizzo e la categoria (ad esempio, stabilimento, porto o aeroporto) del luogo finale in cui i prodotti saranno caricati sul mezzo di trasporto per il viaggio verso l’Unione. Nel caso di un contenitore, indicare dove questo verrà caricato sul mezzo di trasporto finale per l’Unione. Nel caso di una nave traghetto, indicare il luogo in cui l’autocarro verrà imbarcato. I.14. Data e ora della partenza In caso di animali: la data e l’ora in cui è prevista la partenza degli animali con il relativo mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale). In caso di prodotti: la data di partenza del mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale). I.15. Mezzo di trasporto Selezionare uno o più dei seguenti mezzi di trasporto per gli animali o le merci in partenza dal paese di spedizione e indicarne l’identificazione: — aeromobile (indicare il numero del volo), — nave (indicare il nome e il numero della nave), — treno (indicare il numero del treno e del vagone), — veicolo stradale (indicare il numero di targa e, se del caso, il numero di targa del rimorchio). In caso di nave traghetto, selezionare «nave» e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (e, se del caso, con il numero di targa del rimorchio), oltre al nome e al numero della nave traghetto prevista. I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso Indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione per i certificati non presentati nel sistema IMSOC o selezionare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione e il suo codice alfanumerico unico assegnato dall’IMSOC. I.17. Documenti di accompagnamento Indicare il tipo di documento richiesto: ad esempio, una licenza CITES, un’autorizzazione per le specie esotiche invasive (IAS), dichiarazioni o altri documenti, anche di natura commerciale. Indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento richiesti e il paese di rilascio. Riferimenti del documento commerciale: indicare, per esempio, il numero della lettera di trasporto aereo, il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale. I.18. Temperatura di trasporto Indicare la categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelamento). Questa casella non si applica agli animali. I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno). Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi deve essere fornito il numero del contenitore. Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. È richiesto il numero del sigillo ufficiale se sul contenitore, sull’autocarro o sul vagone ferroviario è apposto un sigillo sotto la supervisione dell’autorità competente che rilascia il certificato. I.20. Certificato come o per Selezionare lo scopo del movimento degli animali, l’uso previsto delle merci o la categoria, come specificato nella pertinente legislazione dell’Unione. Alimentazione animale: riguarda solo i sottoprodotti di origine animale destinati all’alimentazione di animali d’allevamento di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . Alimenti per animali da compagnia: riguarda solo i sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali da compagnia o per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, di cui all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Fertilizzanti organici e ammendanti: riguarda taluni sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Uso tecnico: sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati non idonei al consumo umano o animale, di cui all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Uso farmaceutico: sottoprodotti di origine animale non idonei al consumo umano o animale, di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Campioni commerciali: come definiti nell’allegato I, punto 39, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ( 5 ) Esposizione: riguarda gli animali destinati a un’esposizione e a eventi sportivi, culturali o eventi analoghi o gli articoli da esposizione come definiti nell’allegato I, punto 34, del regolamento (UE) n. 142/2011. Industria conserviera: riguarda i prodotti destinati al consumo umano (ad esempio il tonno) specificamente destinati solo all’industria conserviera. Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti di origine animale destinati al consumo umano per i quali la legislazione dell’Unione prescrive un certificato sanitario, un certificato ufficiale o un certificato sanitario/ufficiale. Ulteriore trasformazione: riguarda i prodotti che devono essere sottoposti a ulteriore trasformazione prima di essere immessi in commercio nonché gli animali acquatici vivi e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi e destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all’articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) . Animali acquatici vivi destinati al consumo umano: animali acquatici destinati al consumo umano diretto, vale a dire animali acquatici consegnati al consumatore finale vivi o consumati vivi. Stabilimento confinato: come definito all’articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429. Stabilimento di quarantena: come previsto dall’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione ( 7 ) per quanto riguarda gli animali terrestri e dall’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione ( 8 ) per quanto riguarda gli animali di acquacoltura. Circo itinerante/esibizione di animali: come definiti rispettivamente all’articolo 2, punti 34) e 35), del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Rilascio in natura: riguarda solo gli animali vivi destinati a essere rilasciati in natura nel luogo di destinazione. Equino registrato: come definito all’articolo 2, punto 30), del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Ulteriore detenzione: animali destinati a stabilimenti che detengono animali vivi o a detentori di animali da compagnia, salvo il caso in cui si applichi una finalità o una categoria più specifica tra quelle previste alla casella I.20 (ad esempio, quarantena, stabilimenti confinati ecc.). Sono inoltre inclusi gli animali destinati al ripopolamento della selvaggina o al rilascio in natura se si prevede che passino per uno stabilimento prima di essere rilasciati. Centro di depurazione: come definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/691. Centro di spedizione: come definito all’articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2020/691. Zona di stabulazione: come definita all’articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/691. Stabilimento di acquacoltura ornamentale: come definito all’articolo 17 o all’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2020/691. Macellazione: per gli animali destinati al macello, direttamente o attraverso uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Materiale germinale: come definito all’articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) 2016/429. Altro: animali destinati a un utilizzo non figurante nella presente classificazione, compresi gli animali acquatici destinati a essere utilizzati come esche. I.21. Per il transito Selezionare questa casella per il transito di animali o prodotti attraverso l’Unione in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo o da una parte di un paese terzo a un’altra parte dello stesso paese terzo. Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione. I.22. Per il mercato interno Selezionare questa casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell’Unione. I.23. Per la reintroduzione Selezionare questa casella nel caso di equini registrati destinati a competizioni o corse o invitati a specifici eventi culturali e autorizzati a essere reintrodotti nell’Unione dopo l’esportazione temporanea. I.24. Numero totale di colli Indicare, se del caso, il numero totale di colli della partita. In caso di animali: indicare il numero di casse, gabbie, contenitori, alveari o stalli nei quali sono trasportati gli animali. In caso di sperma, ovociti ed embrioni destinati alla riproduzione artificiale: indicare il numero di contenitori. In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa. I.25. Quantità totale In caso di animali terrestri o materiale germinale: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di capi, uova da cova o paillette espresso in unità. In caso di animali acquatici: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di animali, uova o larve espresso in unità. I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg) Il peso netto totale è la massa degli animali o delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o l’imballaggio. È calcolato automaticamente dall’IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.27. Il peso netto dichiarato di un alimento glassato non include la glassa. Indicare il peso lordo totale, vale a dire la massa complessiva degli animali o delle merci nei loro contenitori immediati con tutto l’imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto. I.27. Descrizione della partita Indicare il relativo codice del sistema armonizzato (SA) e il titolo definito dall’Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 9 ) . Questa descrizione doganale è completata, ove necessario, dalle informazioni aggiuntive richieste per classificare gli animali o i prodotti dal punto di vista veterinario. Indicare inoltre eventuali requisiti specifici relativi agli animali o alla natura o al trattamento dei prodotti quali definiti nella pertinente legislazione dell’Unione. In caso di animali: indicare la specie, la categoria, il metodo di identificazione, il numero di identificazione, l’età, il sesso, la quantità o il peso netto e la prova. In caso di api mellifere e bombi, indicare una delle seguenti opzioni: api regine con un massimo di 20 api operaie, colonie con covata o altro. In caso di sperma, ovociti o embrioni destinati alla riproduzione artificiale: indicare: — il tipo (sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati), — la data di raccolta o di produzione, — il numero di riconoscimento dello stabilimento di raccolta o di produzione (il centro di raccolta dello sperma, il gruppo di raccolta o di produzione di embrioni, lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, il centro di stoccaggio di materiale germinale o lo stabilimento confinato), — il marchio di identificazione sulla paillette o su un altro contenitore, — la quantità, — la specie, la sottospecie (per gli animali provenienti da stabilimenti confinati, se necessario) e il numero di identificazione degli animali donatori. In caso di prodotti: indicare la specie, il tipo di prodotti, il tipo di trattamento e il numero di riconoscimento degli stabilimenti, ove opportuno, con il codice ISO del paese (quale un macello, un impianto di fabbricazione, un deposito frigorifero), il numero di colli, il tipo di imballaggio, il numero di lotto, il peso netto e la data (più remota) di raccolta/di produzione. Selezionare «Consumatore finale» se i prodotti sono imballati per il consumatore finale. In caso di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati: indicare la specie, il tipo di prodotti, il tipo di trattamento, il numero di riconoscimento o di registrazione dello stabilimento di fabbricazione o di produzione con il codice ISO del paese, il numero di colli, il tipo di imballaggio, il numero di lotto, il peso netto. Specie: indicare il nome scientifico o la definizione in base alla legislazione dell’Unione. Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 ( 10 ) UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l’agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico). PARTE II – CERTIFICAZIONE Casella Descrizione Paese Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato. Modello di certificato Questa casella si riferisce al titolo specifico di ogni modello di certificato. II. Informazioni sanitarie Questa casella si riferisce alle prescrizioni specifiche dell’Unione in materia di salute e benessere applicabili alla specie animale o alla natura dei prodotti e come definite negli accordi di equivalenza conclusi con alcuni paesi terzi o in altra legislazione dell’Unione, come quella per la certificazione. Se non vi sono attestati di sanità animale o di sanità pubblica o di altro tipo per la partita, l’intera sezione è cancellata o annullata o non è presente conformemente alle note a piè di pagina per la parte II dei certificati specifici dell’Unione. II.2a. Riferimento del certificato È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2. II.2b. Riferimento IMSOC È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a. Certificatore Questa casella si riferisce alla firma del certificatore come definito all’articolo 3, punto 26), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) . Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, del firmatario e il nome e il timbro originale dell’autorità competente da cui dipende il firmatario e la data della firma. (2) l’allegato III è sostituito dal seguente: «A LLEGATO III L’allegato III contiene i seguenti modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione: MODELLO Carni fresche di ungulati BOV Capitolo 1: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di bovini domestici OVI Capitolo 2: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di ovini e caprini domestici POR Capitolo 3: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di suini domestici EQU Capitolo 4: modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi domestici ( Equus caballus , Equus asinus e loro incroci) RUF Capitolo 5: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d’allevamento RUW Capitolo 6: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici SUF Capitolo 7: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali detenuti come selvaggina d’allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae SUW Capitolo 8: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae EQW Capitolo 9: modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere Hippotigris (Zebra) RUM-MSM Capitolo 10: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di ruminanti domestici SUI-MSM Capitolo 11: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di suini domestici NZ-TRANSIT-SG Capitolo 12: modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano che sono originarie della Nuova Zelanda e transitano attraverso Singapore con scarico, possibile magazzinaggio e nuovo carico prima dell’ingresso nell’Unione Carni di pollame, ratiti e altra selvaggina da penna, uova e ovoprodotti POU Capitolo 13: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di pollame diverso dai ratiti POU-MI/MSM Capitolo 14: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni macinate e carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di pollame diverso dai ratiti RAT Capitolo 15: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di ratiti RAT-MI/MSM Capitolo 16: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni macinate e carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di ratiti GBM Capitolo 17: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di selvaggina da penna GBM-MI/MSM Capitolo 18: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni macinate e carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di selvaggina da penna E Capitolo 19: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di uova destinate al consumo umano EP Capitolo 20: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di ovoprodotti destinati al consumo umano Carni fresche, escluse le carni separate meccanicamente, di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento WL Capitolo 21: modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano di leporidi selvatici (conigli e lepri), escluse le carni macinate, le carni separate meccanicamente e le frattaglie tranne che per i leporidi non scuoiati e non eviscerati WM Capitolo 22: modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi RM Capitolo 23: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di conigli d’allevamento Preparazioni di carni MP-PREP Capitolo 24: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di preparazioni di carni destinate al consumo umano Prodotti a base di carne, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli MPNT Capitolo 25: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi MPST Capitolo 26: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi Budelli CAS Capitolo 27: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di budelli destinati al consumo umano Pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano FISH-CRUST-HC Capitolo 28: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano EU-FISH Capitolo 29: modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio FISH/MOL-CAP Capitolo 30: modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti della pesca o prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi destinati al consumo umano che entrano nell’Unione direttamente da una nave reefer, da una nave congelatrice o da una nave officina battente bandiera di un paese terzo come previsto dall’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali MOL-HC Capitolo 31: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano MOL-AT Capitolo 32: modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di molluschi bivalvi trasformati destinati al consumo umano appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum Latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro MILK-RM Capitolo 33: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di latte crudo destinato al consumo umano MILK-RMP/NT Capitolo 34: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo e/o di prodotti lattiero-caseari da esso derivati che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi DAIRY-PRODUCTS-PT Capitolo 35: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione DAIRY-PRODUCTS-ST Capitolo 36: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi diverso dalla pastorizzazione COLOSTRUM Capitolo 37: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di colostro destinato al consumo umano COLOSTRUM-BP Capitolo 38: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano Cosce di rana refrigerate, congelate o preparate FRG Capitolo 39: modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di cosce di rana refrigerate, congelate o preparate destinate al consumo umano Lumache SNS Capitolo 40: modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di lumache destinate al consumo umano Gelatina GEL Capitolo 41: modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di gelatina destinata al consumo umano Collagene COL Capitolo 42: modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di collagene destinato al consumo umano Materie prime per la produzione di gelatina e collagene RCG Capitolo 43: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano Materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene TCG Capitolo 44: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano Miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano HON Capitolo 45: modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano Prodotti altamente raffinati quali descritti nell’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano HRP Capitolo 46: modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti altamente raffinati quali descritti nell’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano Carni di rettili REP Capitolo 47: modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni di rettili destinate al consumo umano Insetti INS Capitolo 48: modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di insetti destinati al consumo umano Altri prodotti di origine animale PAO Capitolo 49: modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di altri prodotti di origine animale ottenuti da ungulati domestici, pollame, conigli o prodotti della pesca destinati al consumo umano e non contemplati dagli articoli da 8 a 26 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 Prodotti composti COMP Capitolo 50: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, nonché un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro e destinati al consumo umano Germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano SPR Capitolo 51: modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di germogli destinati al consumo umano e di semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano Transito attraverso l’Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell’Unione, di prodotti composti TRANSIT-COMP Capitolo 52: modello di certificato sanitario per il transito attraverso l’Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell’Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne nonché un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro e destinati al consumo umano Prodotti di origine animale e determinate merci che sono originari dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio STORAGE-TC PAO Capitolo 53: modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio CAPITOLO 1 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI BOVINI DOMESTICI (MODELLO BOV) CAPITOLO 2 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI OVINI E CAPRINI DOMESTICI (MODELLO OVI) CAPITOLO 3 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SUINI DOMESTICI (MODELLO POR) CAPITOLO 4 MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SOLIPEDI DOMESTICI ( EQUUS CABALLUS , EQUUS ASINUS E LORO INCROCI) (MODELLO EQU) CAPITOLO 5 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI DELLA FAMIGLIA BOVIDAE (DIVERSI DAI BOVINI, DAGLI OVINI E DAI CAPRINI DOMESTICI), CAMELIDI E CERVIDI DETENUTI COME SELVAGGINA D’ALLEVAMENTO (MODELLO RUF) CAPITOLO 6 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI SELVATICI DELLA FAMIGLIA BOVIDAE (DIVERSI DAI BOVINI, DAGLI OVINI E DAI CAPRINI DOMESTICI), CAMELIDI SELVATICI E CERVIDI SELVATICI (MODELLO RUW) CAPITOLO 7 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI DETENUTI COME SELVAGGINA D’ALLEVAMENTO DI RAZZE SELVATICHE DEI SUINI E DI ANIMALI DELLA FAMIGLIA TAYASSUIDAE (MODELLO SUF) CAPITOLO 8 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI SELVATICI DI RAZZE SELVATICHE DEI SUINI E DI ANIMALI DELLA FAMIGLIA TAYASSUIDAE (MODELLO SUW) CAPITOLO 9 MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SOLIPEDI DI SELVAGGINA SELVATICA APPARTENENTI AL SOTTOGENERE HIPPOTIGRIS (ZEBRA) (MODELLO EQW) CAPITOLO 10 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI RUMINANTI DOMESTICI (MODELLO RUM-MSM) CAPITOLO 11 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI SUINI DOMESTICI (MODELLO SUI-MSM) CAPITOLO 12 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO CHE SONO ORIGINARIE DELLA NUOVA ZELANDA E TRANSITANO ATTRAVERSO SINGAPORE CON SCARICO, POSSIBILE MAGAZZINAGGIO E NUOVO CARICO PRIMA DELL’INGRESSO NELL’UNIONE (MODELLO NZ-TRANSIT-SG) CAPITOLO 13 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI POLLAME DIVERSO DAI RATITI (MODELLO POU) CAPITOLO 14 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI MACINATE E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI POLLAME DIVERSO DAI RATITI (MODELLO POU-MI/MSM) NON ANCORA DISPONIBILE CAPITOLO 15 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI RATITI (MODELLO RAT) CAPITOLO 16 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI MACINATE E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI RATITI (MODELLO RAT-MI/MSM) NON ANCORA DISPONIBILE CAPITOLO 17 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SELVAGGINA DA PENNA (MODELLO GBM) CAPITOLO 18 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI MACINATE E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI SELVAGGINA DA PENNA (MODELLO GBM-MI/MSM) NON ANCORA DISPONIBILE CAPITOLO 19 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI UOVA DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO E) CAPITOLO 20 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI OVOPRODOTTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO EP) CAPITOLO 21 MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DI LEPORIDI SELVATICI (CONIGLI E LEPRI), ESCLUSE LE CARNI MACINATE, LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE E LE FRATTAGLIE TRANNE CHE PER I LEPORIDI NON SCUOIATI E NON EVISCERATI (MODELLO WL) CAPITOLO 22 MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI MAMMIFERI TERRESTRI SELVATICI DIVERSI DAGLI UNGULATI E DAI LEPORIDI (MODELLO WM) CAPITOLO 23 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI CONIGLI D’ALLEVAMENTO (MODELLO RM) CAPITOLO 24 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI PREPARAZIONI DI CARNI DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO MP-PREP) CAPITOLO 25 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO UMANO, COMPRESI GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOLI, ESTRATTI DI CARNE E STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI, DIVERSI DAI BUDELLI, CHE NON DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MPNT) CAPITOLO 26 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO UMANO, COMPRESI GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOLI, ESTRATTI DI CARNE E STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI, DIVERSI DAI BUDELLI, CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MPST) Capitolo 27: MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI BUDELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO CAS) CAPITOLO 28 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI PESCI VIVI, CROSTACEI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO FISH-CRUST-HC) CAPITOLO 29 MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATI AL CONSUMO UMANO CATTURATI DA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO E TRASFERITI IN PAESI TERZI CON O SENZA MAGAZZINAGGIO (MODELLO EU-FISH) CAPITOLO 30 MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA O PRODOTTI DELLA PESCA OTTENUTI DA MOLLUSCHI BIVALVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE ENTRANO NELL’UNIONE DIRETTAMENTE DA UNA NAVE REEFER, DA UNA NAVE CONGELATRICE O DA UNA NAVE OFFICINA BATTENTE BANDIERA DI UN PAESE TERZO COME PREVISTO DALL’ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2292 (MODELLO FISH/MOL-CAP) CAPITOLO 31 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI E DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO MOL-HC) CAPITOLO 32 MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI TRASFORMATI DESTINATI AL CONSUMO UMANO APPARTENENTI ALLA SPECIE ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM (MODELLO MOL-AT) Il sottoscritto, certificatore, certifica che i molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum , di cui al certificato ufficiale recante n. di riferimento*: … (1) sono stati raccolti in zone di produzione chiaramente identificate, classificate e monitorate dalle autorità competenti in conformità agli articoli 52 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e in cui il tenore di tossina PSP ( paralytic shellfish poison ) risulta inferiore a 300 μg per 100 g; (2) sono stati trasportati in contenitori o veicoli sigillati dalle autorità competenti, direttamente allo stabilimento: … … (denominazione e numero di riconoscimento ufficiale dello stabilimento specificamente autorizzato dalle autorità competenti al trattamento dei molluschi); (3) durante il trasporto allo stabilimento di cui sopra erano accompagnati da un documento rilasciato dalle autorità competenti che ne autorizza il trasporto e attesta la natura e il quantitativo del prodotto, la zona di produzione e lo stabilimento di destinazione; (4) sono stati sottoposti al trattamento termico descritto nell’allegato della decisione 96/77/CE della Commissione; e (5) dopo il trattamento termico non contengono un tenore di tossina PSP superiore a 80 μg per 100 g in base a un metodo ufficiale dell’Unione, come dimostrato dagli annessi resoconti analitici della prova effettuata su ciascun lotto incluso nella partita oggetto del presente certificato ufficiale Il certificatore certifica che le autorità competenti hanno verificato che le procedure di autocontrollo attuate presso lo stabilimento di cui al punto 2 riguardano specificamente il trattamento termico di cui al punto 4. Il sottoscritto, certificatore, dichiara di conoscere le prescrizioni di cui alla decisione 96/77/CE e che gli annessi resoconti analitici corrispondono alla prova effettuata sui prodotti a trasformazione avvenuta. * Indicare il numero del certificato MOL-HC che accompagna i molluschi bivalvi trasformati della specie Acanthocardia tuberculatum. Certificatore Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma CAPITOLO 33 MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI LATTE CRUDO DESTINATO AL CONSUMO UMANO (MODELLO MILK-RM) CAPITOLO 34 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DESTINATI AL CONSUMO UMANO A BASE DI LATTE CRUDO E/O DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DA ESSO DERIVATI CHE NON DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MILK-RMP/NT) CAPITOLO 35 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO DI PASTORIZZAZIONE (MODELLO DAIRY-PRODUCTS-PT) CAPITOLO 36 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI DIVERSO DALLA PASTORIZZAZIONE (MODELLO DAIRY-PRODUCTS-ST) CAPITOLO 37 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI COLOSTRO DESTINATO AL CONSUMO UMANO (MODELLO COLOSTRUM) CAPITOLO 38 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO COLOSTRUM-BP) CAPITOLO 39 MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI COSCE DI RANA REFRIGERATE, CONGELATE O PREPARATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO FRG) CAPITOLO 40 MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI LUMACHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO SNS) CAPITOLO 41 MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO (MODELLO GEL) CAPITOLO 42 MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO (MODELLO COL) CAPITOLO 43 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI GELATINA E COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO RCG) CAPITOLO 44 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI MATERIE PRIME TRATTATE PER LA PRODUZIONE DI GELATINA E COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO TCG) CAPITOLO 45 MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI MIELE E ALTRI PRODOTTI APICOLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO HON) CAPITOLO 46 MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI PRODOTTI ALTAMENTE RAFFINATI QUALI DESCRITTI NELL’ALLEGATO III, SEZIONE XVI, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004, DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO HRP) CAPITOLO 47 MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI DI RETTILI DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO REP) CAPITOLO 48 MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI INSETTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO INS) CAPITOLO 49 MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA UNGULATI DOMESTICI, POLLAME, CONIGLI O PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATI AL CONSUMO UMANO E NON CONTEMPLATI DAGLI ARTICOLI DA 8 A 26 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2235 (MODELLO PAO) CAPITOLO 50 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI PRODOTTI COMPOSTI NON A LUNGA CONSERVAZIONE E DI PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONTENENTI UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, ESCLUSI LA GELATINA, IL COLLAGENE E I PRODOTTI ALTAMENTE RAFFINATI, NONCHÉ UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO E DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO COMP) CAPITOLO 51 MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO E DI SEMI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO SPR) CAPITOLO 52 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UNIONE VERSO UN PAESE TERZO, MEDIANTE IL TRANSITO IMMEDIATO O DOPO IL MAGAZZINAGGIO NELL’UNIONE, DI PRODOTTI COMPOSTI NON A LUNGA CONSERVAZIONE E DI PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONTENENTI UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI A BASE DI CARNE NONCHÉ UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO E DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO TRANSIT-COMP) CAPITOLO 53 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DI DETERMINATE MERCI CHE SONO ORIGINARI DELL’UNIONE E VENGONO MOSSI IN UN PAESE TERZO O TERRITORIO, PER POI ESSERE MOSSI NUOVAMENTE NELL’UNIONE DOPO LO SCARICO, IL MAGAZZINAGGIO E IL NUOVO CARICO IN TALE PAESE TERZO O TERRITORIO (MODELLO STORAGE-TC-PAO) »; (3) l’allegato V è sostituito dal seguente: «ALLEGATO V MODELLO DI ATTESTATO PRIVATO DELL’OPERATORE CHE INTRODUCE NELL’UNIONE PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2292 DELLA COMMISSIONE ». ( 1 ) Codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue un paese, in conformità alla norma internazionale ISO 3166 alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.. ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano ( GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione ( GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ( GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ( GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova ( GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115 ). ( 8 ) Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345 ). ( 9 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ( 10 ) Ultima versione: www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html. ( 11 ) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ( GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 ).» ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2744/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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