Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2758 della Commissione, del 12 dicembre 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica federativa del Brasile, della Repubblica islamica dell’Iran e della Federazione russa in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamen
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2758 della Commissione, del 12 dicembre 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica federativa del Brasile, della Repubblica islamica dell’Iran e della Federazione russa in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2758 of 12 December 2023 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain hot-rolled flat products of iron, non-alloy or other alloy steel originating in the Federative Republic of Brazil, the Islamic Republic of Iran and the Russian Federation following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2758
13.12.2023
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2758 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2023
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica federativa del Brasile, della Repubblica islamica dell’Iran e della Federazione russa in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo alle misure che l’Unione può adottare in merito all’effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia
(
2
)
, in particolare l’articolo 1,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Inchieste precedenti
(1)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione
(
3
)
, la Commissione europea («Commissione») ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica federativa del Brasile («Brasile»), della Repubblica islamica dell’Iran («Iran»), della Federazione russa («Russia») e dell’Ucraina («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».
(2)
Il 18 gennaio 2021, in seguito a una domanda presentata dalla European Steel Association («Eurofer» o «richiedente»), la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di dumping relativamente a un produttore russo, PAO Severstal. Il 18 marzo 2022 Eurofer ha tuttavia ritirato la domanda e l’inchiesta di riesame è stata quindi chiusa con la decisione di esecuzione (UE) 2022/624 della Commissione
(
4
)
.
1.2.
Domanda di riesame in previsione della scadenza
(3)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza
(
5
)
la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in previsione della scadenza delle misure iniziali a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(4)
La domanda di riesame è stata presentata il 4 luglio 2022 da Eurofer, per conto dell’industria dell’Unione di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di reiterazione e persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
1.3.
Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(5)
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 5 ottobre 2022 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell’Unione di taluni prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia e dell’Ucraina sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
6
)
(«avviso di apertura»).
1.4.
Revoca delle misure nei confronti dell’Ucraina
(6)
Il 23 novembre 2022 il richiedente ha ritirato la domanda di inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure iniziali per quanto riguardava l’Ucraina. Successivamente, il 16 febbraio 2023 la Commissione ha deciso di chiudere l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza per quanto riguardava le importazioni dall’Ucraina a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base e di proseguire l’inchiesta di riesame relativa alle importazioni dal Brasile, dall’Iran e dalla Russia
(
7
)
.
(7)
Dato che l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza nei confronti dell’Ucraina è stata chiusa, le misure iniziali nei confronti delle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell’Ucraina sono automaticamente scadute cinque anni dopo l’istituzione delle misure iniziali.
1.5.
Misure in vigore
(8)
Le misure antidumping attualmente in vigore e oggetto dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza sono quindi quelle applicabili alle importazioni dal Brasile, dall’Iran e dalla Russia («paesi interessati»). Le misure sono istituite sotto forma di un dazio fisso per tonnellata e le aliquote del dazio sono comprese tra 54,50 e 63,00 EUR/tonnellata per il Brasile, tra 17,60 e 96,50 EUR/tonnellata per la Russia, e sono pari a 57,50 EUR/tonnellata per l’Iran.
1.6.
Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(9)
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
luglio 2021 e il 30 giugno 2022 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2019 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).
1.7.
Parti interessate
(10)
Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, i produttori noti dell’Unione, i produttori noti e le autorità dei paesi interessati, gli importatori, gli utilizzatori, gli operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.
(11)
Le parti interessate hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.8.
Osservazioni sull’apertura
(12)
La Commissione ha ricevuto osservazioni sull’apertura dal ministero dello Sviluppo economico della Federazione russa e dal ministero dell’Industria e del commercio della Federazione russa («governo russo»), dal governo federale del Brasile («governo del Brasile»), rappresentato dalla missione del Brasile presso l’Unione europea, e dai produttori brasiliani Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A («Usiminas») e Companhia Siderúrgica Nacional («CSN»).
(13)
Il governo russo ha ricordato che le sanzioni dell’Unione derivanti dall’aggressione militare non provocata della Russia nei confronti dell’Ucraina hanno inciso sulle importazioni del prodotto in esame. Ha aggiunto che il 26 marzo 2022 l’Unione ha imposto un divieto di importazione di prodotti siderurgici russi e ha affermato che dal secondo trimestre del 2022 le importazioni russe di quasi tutti i tipi di prodotti piatti laminati a caldo sono cessate. Secondo il governo russo, tali sanzioni hanno carattere duraturo e al momento dell’indagine non vi erano segni di un loro allentamento. Il governo russo ha pertanto affermato che la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che le sanzioni incidono sulla valutazione del rischio di persistenza del dumping, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell’attrattiva del mercato dell’Unione e della dichiarazione formulata dal richiedente nella domanda secondo cui i mercati dei paesi terzi non sarebbero in grado di assorbire la capacità produttiva di acciaio russa
(
8
)
. Per quanto riguarda l’attrattiva del mercato dell’Unione, il governo russo ha affermato che la perturbazione dei flussi commerciali e delle catene di approvvigionamento dovuta alle sanzioni ha ridotto l’attrattiva del mercato dell’Unione per i fornitori russi a causa del rischio percepito di restrizioni commerciali. Inoltre, secondo il governo russo, per riallacciare i legami commerciali tra l’Unione e la Russia saranno necessari molto tempo e notevoli sforzi. Infine il governo russo ha anche affermato che il rischio di reiterazione del pregiudizio non poteva essere stabilito a causa dell’imposizione delle sanzioni dell’Unione.
(14)
In primo luogo, per quanto riguarda l’affermazione del governo russo secondo cui le importazioni russe di quasi tutti i tipi di prodotti piatti laminati a caldo sarebbero cessate a partire dal secondo trimestre del 2022, la Commissione ha osservato che il quarto pacchetto di sanzioni, cui fa riferimento il governo russo, imponeva un divieto di importazione solo su 21 dei 24 codici NC menzionati al considerando 42
(
9
)
. È tuttavia importante sottolineare che, a norma dell’articolo 3
octies
, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014, modificato dal regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, tale divieto di importazione non si applicava all’esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. Pertanto, fatta eccezione per gli ultimi 13 giorni del periodo dell’inchiesta di riesame, le sanzioni non hanno avuto alcun impatto sulle importazioni del prodotto in esame dalla Russia. Inoltre un divieto di importazione dei restanti tre codici NC è stato imposto solo dopo il periodo dell’inchiesta di riesame in virtù dell’ottavo pacchetto di sanzioni
(
10
)
. Quest’ultimo divieto di importazione non si applicava all’esecuzione, fino all’8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022. Pertanto le importazioni del prodotto in esame dalla Russia hanno potuto continuare anche nel secondo trimestre del 2022. In secondo luogo, per quanto riguarda l’impatto futuro delle sanzioni sul prodotto in esame originario della Russia, la Commissione ha ricordato che tali sanzioni sono legate all’aggressione militare non provocata della Russia nei confronti dell’Ucraina e alla situazione geopolitica sottostante. La loro portata, modulazione e/o durata sono pertanto imprevedibili. Inoltre le misure antidumping hanno una durata di cinque anni. Tenuto conto di tali incertezze e del fatto che il Consiglio può modificare ulteriormente la portata e la durata precise delle sanzioni in qualsiasi momento, la Commissione ha constatato che esse non precludevano l’apertura di un’inchiesta di riesame e che non possono incidere sulle sue conclusioni in merito al rischio di persistenza o reiterazione del dumping (né per quanto riguarda l’attrattiva del mercato dell’Unione, né per quanto riguarda la diversione dei flussi di esportazione verso l’Unione a causa della situazione nei mercati dei paesi terzi) e al rischio di reiterazione del pregiudizio. In particolare, il governo russo non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno della tesi secondo cui, nello specifico, la ripresa delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame dalla Russia richiederà molto tempo e notevoli sforzi. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(15)
Il governo russo ha inoltre sostenuto che le informazioni riportate nella domanda relative al previsto ampliamento della capacità, basate sulla relazione dell’OCSE sugli ultimi sviluppi della capacità di produzione di acciaio per il 2021
(
11
)
, non erano corrette. In particolare, il governo russo ha affermato che nessuno dei progetti di produzione dell’acciaio in Russia elencati nella domanda era stato attuato e che la società Don-Metal era un operatore commerciale di rottami metallici e non un produttore. Inoltre, secondo il governo russo, la società Novolipetsk Steel (NLMK) non stava espandendo la propria capacità, come indicato nella domanda sulla base di un comunicato stampa pubblicato su Steel Business Briefing («SBB»), ma stava effettuando un ammodernamento ecologico della produzione di acciaio esistente.
(16)
La Commissione ha osservato che, anche senza considerare gli elementi di prova contestati dal governo russo, gli elementi di prova relativi alla sovraccapacità presentati da Eurofer
(
12
)
nella domanda restavano validi. Se è vero che un riesame in previsione della scadenza è un esercizio prospettico e che l’espansione programmata della capacità può effettivamente incidere sulla valutazione del rischio della persistenza o della reiterazione del dumping, la sovraccapacità esistente — rispetto alla sovraccapacità futura — è un indicatore di probabilità molto più valido. La domanda conteneva pertanto elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura del riesame in previsione della scadenza e tale argomentazione è stata respinta.
(17)
Il governo russo ha inoltre affermato che l’allegato 5 della versione non riservata della domanda non includeva il calcolo del dumping per la Russia e che il pacchetto di allegati denominato «HRFS_ER_Annexes_Part1» non includeva alcun dato sul prezzo all’esportazione.
(18)
La Commissione ha osservato che, sebbene nel fascicolo dell’allegato 5 denominato «Calcolo del margine di dumping riguardante quattro paesi» fosse stata inavvertitamente inclusa solo la prima pagina del documento, la domanda di riesame forniva tutti gli elementi necessari per il calcolo del dumping
(
13
)
e indicava il margine di dumping medio risultante per i paesi interessati
(
14
)
. Infatti, come indicato al considerando 19, il governo russo ha effettuato il calcolo del dumping per la Russia sulla base dei dati della domanda di riesame e ha presentato osservazioni al riguardo. In particolare, per quanto riguarda i dati sul prezzo all’esportazione, come risultava chiaramente dalla domanda di riesame
(
15
)
, Eurofer ha basato i prezzi all’esportazione per il suo calcolo sui prezzi CIF a partire dai dati di Eurostat, disponibili al pubblico, e, in alternativa, sui prezzi FOB di Trade Data Monitor («TDM») sulle esportazioni, entrambi opportunamente adeguati ai prezzi EXW. Come spiegato nella domanda di riesame
(
16
)
, i dati sulle esportazioni di TDM sono stati forniti nell’allegato 6. L’allegato 6 faceva parte del pacchetto di allegati menzionato dal governo russo, lo stesso dell’allegato 5. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. In ogni caso, il 18 novembre 2022 Eurofer ha presentato l’allegato 5 completo, in modo che tutte le parti interessate potessero presentare osservazioni a tempo debito.
(19)
Il governo russo ha infine affermato che l’unico prezzo all’esportazione reperibile nella domanda di riesame era il prezzo all’esportazione russo verso l’Unione tratto da Eurostat, che, per il periodo indicato nella domanda, era fissato a 823 EUR per tonnellata
(
17
)
. Confrontandolo con il valore normale per lo stesso periodo, adeguato in base alla stima del trasporto interno, corrispondente quindi a 650-750 EUR per tonnellata, ha sostenuto che le importazioni russe non erano oggetto di dumping sul mercato dell’Unione.
(20)
La Commissione ha osservato che nell’allegato 5 della domanda di riesame Eurofer ha presentato due serie di prezzi praticati sul mercato interno russo: i prezzi EXW ricavati dalla Developing Markets Steel Review pubblicata da MEPS International Ltd. («MEPS») e i prezzi CPT ricavati da SBB
(
18
)
. Come indicato nell’allegato 5, nella domanda Eurofer ha calcolato il margine di dumping sulla base dei dati sul mercato interno forniti da MEPS. I dati di MEPS erano stati infatti forniti anche per il Brasile e l’Ucraina (contrariamente ai dati di SBB, che erano disponibili solo per la Russia) ed Eurofer ha calcolato il margine di dumping in modo coerente per i tre paesi interessati con dati provenienti dalla stessa fonte. Successivamente Eurofer ha effettuato due calcoli paralleli del dumping, confrontando i prezzi praticati sul mercato interno forniti da MEPS sia con i prezzi all’esportazione di Eurostat sia con quelli di TDM a livello EXW. In entrambi i casi Eurofer ha riscontrato pratiche di dumping. Il governo russo ha invece scelto arbitrariamente di utilizzare soltanto i prezzi CPT praticati sul mercato interno ricavati da SBB. Successivamente ha adeguato i prezzi CPT praticati sul mercato interno ricavati da SBB a livello EXW in funzione della stima del trasporto interno. Per contro, non ha effettuato alcun adeguamento del prezzo CIF all’esportazione tratto da Eurostat. Di conseguenza ha erroneamente confrontato i prezzi EXW praticati sul mercato interno con i prezzi CIF all’esportazione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(21)
Usiminas ha affermato che il metodo utilizzato da Eurofer per dimostrare l’esistenza prima facie della reiterazione del dumping per le importazioni provenienti dal Brasile, in particolare per determinare le esportazioni brasiliane utilizzando dati provenienti dalla Turchia, dal Cile e dal Portogallo, non è applicabile nel caso di specie ed è stato applicato erroneamente. Secondo Usiminas, a norma dell’articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione può essere costruito solo in assenza di esportazioni verso l’Unione. Dato che nel caso di specie vi sono state esportazioni dal Brasile nell’Unione durante il periodo di riferimento, Usiminas ha sostenuto che la domanda di riesame avrebbe dovuto utilizzare i prezzi effettivi all’esportazione del Brasile verso l’Unione e che pertanto la Commissione ha erroneamente accettato le informazioni presentate nella domanda di riesame.
(22)
La Commissione ha ricordato che a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il riesame in previsione della scadenza è avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Nella domanda di riesame il richiedente ha sostenuto che la scadenza delle misure comporterebbe la reiterazione del dumping da parte del Brasile e che le importazioni inonderebbero il mercato dell’Unione a prezzi di dumping, in linea con i prezzi correnti praticati sui mercati dei paesi terzi. A sostegno della sua argomentazione, e in considerazione dei modesti volumi di importazioni dal Brasile nell’Unione durante il periodo di riferimento, il richiedente ha utilizzato i prezzi all’esportazione dal Brasile verso tutti i paesi terzi e separatamente verso la Turchia, il Cile e il Portogallo. La Commissione ha ritenuto che tali prezzi fossero un elemento pertinente per la sua valutazione del merito del fascicolo e che, insieme ad altre informazioni fornite dal richiedente, costituissero elementi di prova sufficienti, conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, per l’apertura dell’inchiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(23)
Usiminas ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto accettare l’analisi cumulativa di Eurofer come elemento di prova prima facie sufficiente per l’apertura del procedimento. Usiminas, CSN e il governo del Brasile hanno inoltre osservato che una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati non era giustificata, alla luce delle diverse condizioni di concorrenza tra le importazioni dal Brasile e le importazioni dagli altri paesi oggetto dell’inchiesta, dei volumi trascurabili delle importazioni e dell’andamento dei prezzi delle importazioni dal Brasile.
(24)
La Commissione non concorda con tale argomentazione. Nella domanda di riesame si rilevava, di fatto, una situazione di fragilità dell’industria dell’Unione, che comportava un rischio di reiterazione del pregiudizio. Il richiedente ha quindi dovuto fornire elementi di prova sul probabile andamento delle importazioni brasiliane in assenza di misure. A tale riguardo, la domanda ha esaminato fattori quali la sovraccapacità in Brasile, il livello dei prezzi delle esportazioni brasiliane verso paesi terzi e l’attrattiva del mercato dell’Unione (compreso un calcolo dell’undercutting per il Brasile). Tutti questi fattori sono stati analizzati singolarmente per il Brasile e non su base cumulativa. Il volume effettivo delle importazioni è stato effettivamente fornito su base cumulativa, ma non ha, di per sé, costituito la base per giungere a una conclusione sulla reiterazione del pregiudizio. Si è pertanto ritenuto che la domanda di riesame contenesse elementi di prova sufficienti per l’apertura del procedimento.
1.9.
Campionamento
(25)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.
1.9.1.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(26)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base alla rappresentatività in termini di dimensioni della produzione e del volume delle vendite del prodotto oggetto del riesame, tenendo conto anche dell’ubicazione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 25 % dei volumi di produzione totali stimati e il 26 % delle vendite del prodotto simile nell’Unione. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni sostanziali, il campione provvisorio è stato confermato.
1.9.2.
Campionamento degli importatori
(27)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(28)
Nessun importatore indipendente si è tuttavia manifestato e ha fornito le informazioni richieste.
1.9.3.
Campionamento dei produttori dei paesi interessati
(29)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori dei paesi interessati di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle missioni del Brasile, dell’Iran e della Russia di individuare e/o contattare eventuali altri produttori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(30)
Quattro produttori del Brasile hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione.
(31)
A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due gruppi di produttori, composti da tre produttori, in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, che copriva il 98 % del volume totale delle esportazioni nell’Unione dal Brasile nel periodo dell’inchiesta di riesame. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori noti interessati e le autorità del Brasile sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni sul campionamento.
(32)
Nel caso dell’Iran, un produttore ha risposto in merito al campionamento. Pertanto, dato lo scarso numero di produttori che si sono manifestati, il campionamento non è stato necessario.
(33)
Nel caso della Russia, la Commissione non ha ricevuto risposte in merito al campionamento dai produttori russi.
1.10.
Risposte al questionario
(34)
La Commissione ha inviato i link ai questionari all’unico produttore iraniano che si è manifestato, ai produttori brasiliani e ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online
(
19
)
il giorno dell’apertura dell’inchiesta.
(35)
Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, dai due gruppi di produttori brasiliani inclusi nel campione e dal produttore iraniano.
1.11.
Verifica
(36)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. La Commissione ha eseguito controlli incrociati a distanza, tramite videoconferenza, delle informazioni fornite dalle società indicate di seguito:
produttori dell’Unione
—
Arcelor Mittal Poland (Dąbrowa Górnicza, Polonia)
—
Tata Steel IJmuiden BV, (IJmuiden, Paesi Bassi)
—
ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania)
produttore esportatore dell’Iran
—
Mobarakeh Steel Company (Mobarakeh, Esfahan, Iran)
(37)
Sono state effettuate visite di verifica in conformità dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società seguenti:
produttori esportatori del Brasile
—
ArcelorMittal Brasil S.A (Serra, Brasile)
—
Companhia Siderúrgica Nacional, (San Paolo, Brasile)
1.12.
Divulgazione delle informazioni
(38)
Il 25 ottobre 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.
(39)
La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Su sua richiesta, Usiminas è stata sentita dai servizi della Commissione il 10 novembre 2023.
2.
PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto del riesame
(40)
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti («prodotti piatti laminati a caldo» o «prodotto oggetto del riesame»).
(41)
Il presente riesame non riguarda i seguenti prodotti:
—
prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati;
—
prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido;
—
prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm; e
—
prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.
(42)
Il prodotto oggetto del riesame è attualmente classificato con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226191091, 7226191095), 7226 91 91 e 7226 91 99.
(43)
I prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sono fabbricati mediante laminazione a caldo. Si tratta di un processo di lavorazione dei metalli in cui il metallo fuso viene fatto passare attraverso uno o più coppie di rulli caldi per ridurre e uniformare lo spessore, con la temperatura del metallo al di sopra della temperatura di ricristallizzazione. Essi possono essere forniti in varie forme: arrotolati (anche lubrificati o decapati), tagliati su misura (fogli) o in nastri stretti.
(44)
Vi sono due principali impieghi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. In primo luogo costituiscono il materiale primario per la produzione di vari prodotti in acciaio a valle di valore aggiunto, a cominciare dai prodotti piatti di acciaio laminati a freddo e rivestiti. In secondo luogo sono usati come fattore produttivo industriale acquistato dagli utilizzatori finali per una serie di impieghi, anche nel settore delle costruzioni (produzione di tubi di acciaio), nella costruzione navale, nei contenitori per gas, negli autoveicoli, nei recipienti a pressione e nelle condotte per il trasporto di energia.
2.2.
Prodotto in esame
(45)
Il prodotto in esame nella presente inchiesta corrisponde al prodotto oggetto del riesame originario del Brasile, dell’Iran e della Russia.
2.3.
Prodotto simile
(46)
Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell’Unione;
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno del Brasile, dell’Iran e della Russia;
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; nonché
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(47)
Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3.
DUMPING
3.1.
Repubblica federativa del Brasile
3.1.1.
Osservazioni preliminari
(48)
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame dal Brasile sono proseguite, anche se a livelli inferiori rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1
o
luglio 2015 al 30 giugno 2016). Nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di prodotti piatti laminati a caldo dal Brasile rappresentavano circa l’1,38 % del mercato dell’Unione, rispetto a una quota di mercato dell’1,79 % durante l’inchiesta iniziale. In termini assoluti, il volume delle importazioni dal Brasile è diminuito, passando da 608 541 tonnellate nel periodo dell’inchiesta iniziale a 478 692 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame.
3.1.2.
Dumping
3.1.3.
Valore normale
(49)
La Commissione ha verificato in primo luogo se il volume totale delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore incluso nel campione fosse rappresentativo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti ha rappresentato per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore incluso nel campione erano rappresentative.
(50)
La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione per i produttori esportatori che registravano vendite rappresentative sul mercato interno.
(51)
La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore incluso nel campione per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione fossero rappresentative, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto, effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta di riesame, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che le vendite sul mercato interno erano rappresentative per tutti i tipi di prodotto tranne uno, esportato nel mercato dell’Unione da uno dei produttori esportatori inclusi nel campione.
(52)
La Commissione ha poi definito, per ogni tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta di riesame, allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
(53)
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che tali vendite siano remunerative o meno, se:
a)
il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e
b)
la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
(54)
Nel caso in esame il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di tale tipo di prodotto sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(55)
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta di riesame, se:
a)
il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all’80 % del volume totale delle vendite di tale tipo; oppure
b)
la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.
(56)
Dall’analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che oltre l’80 % di tali vendite era remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Di conseguenza il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(57)
Per il tipo di prodotto non venduto affatto sul mercato interno, la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e dei profitti di tutte le operazioni effettuate sul mercato interno è stata aggiunta al costo di produzione del tipo di prodotto, in quanto non vi erano state vendite di questo tipo di prodotto da parte di altri produttori brasiliani.
3.1.4.
Prezzo all’esportazione
(58)
I produttori esportatori inclusi nel campione effettuavano le esportazioni nell’Unione verso società collegate. Le società collegate con sede nell’Unione utilizzavano i prodotti piatti laminati a caldo principalmente per fabbricare altri prodotti. Dall’inchiesta non è emerso che le società collegate che hanno risposto al questionario acquistassero prodotti piatti laminati a caldo da società indipendenti. Pertanto la Commissione non è stata in grado di confermare se il prezzo collegato fosse un prezzo di libera concorrenza rispetto all’inchiesta iniziale, quando ne aveva confermato il carattere di libera concorrenza.
(59)
Tuttavia, poiché in un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza non è necessario determinare un margine di dumping ma solo il rischio di persistenza o reiterazione del dumping, la Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare tale prezzo all’esportazione stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
3.1.5.
Confronto
(60)
La Commissione ha confrontato, per tipo di prodotto, il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione a livello franco fabbrica, come indicato sopra.
(61)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, delle spese accessorie e degli imballaggi.
3.1.6.
Margini di dumping
(62)
Per i produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto oggetto del riesame, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(63)
Su tale base, per i produttori inclusi nel campione la media ponderata indicativa dei margini di dumping, espressa in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era rispettivamente del 16,2 % e del 18,7 %. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(64)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, CSN ha sostenuto che il suo margine di dumping calcolato dalla Commissione era probabilmente sovrastimato. In particolare, in considerazione del fatto che la Commissione non è stata in grado di stabilire che le vendite all’esportazione di CSN alla sua società collegata nell’UE fossero conformi alle normali condizioni di mercato, era probabile che tali vendite fossero effettuate a prezzi inferiori ai prezzi del libero mercato. Ciò è dovuto al fatto che, secondo CSN, i prezzi di trasferimento sono generalmente inferiori ai prezzi del libero mercato. Inoltre, in considerazione dell’elevata inflazione in Brasile e della fluttuazione del tasso di cambio, sarebbe più opportuno calcolare il margine di dumping utilizzando le medie mensili del valore normale e del prezzo all’esportazione piuttosto che le medie per l’intero periodo dell’inchiesta di riesame. Sulla base di tale metodo, CSN ha sostenuto che il dumping sarebbe stato effettivamente praticato, ma ad un livello leggermente inferiore.
(65)
La Commissione ha osservato che CSN non ha suffragato l’argomentazione relativa al prezzo di trasferimento. Inoltre, anche se il metodo di calcolo del dumping suggerito da CSN fosse accettato, la differenza nel margine di dumping sarebbe modesta e pertanto non modificherebbe le conclusioni sulla persistenza del dumping. Alla luce di quanto precede, le osservazioni di CSN sono state respinte.
3.2.
Repubblica islamica dell’Iran
3.2.1.
Osservazioni preliminari
(66)
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di prodotti piatti laminati a caldo dall’Iran sono praticamente scomparse. La Commissione analizza il rischio di reiterazione del dumping nella sezione seguente.
3.3.
Federazione russa
3.3.1.
Osservazioni preliminari
(67)
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Russia sono proseguite, anche se a livelli inferiori rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale. Secondo Eurostat, nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di prodotti piatti laminati a caldo dalla Russia rappresentavano circa il 3,55 % del mercato dell’Unione, rispetto a una quota di mercato del 4,29 % durante l’inchiesta iniziale. In termini assoluti, il volume delle importazioni dalla Russia è diminuito, passando da 1 455 436 tonnellate nel periodo dell’inchiesta iniziale a 1 224 699 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame.
(68)
Come indicato al considerando 33, nessuno degli esportatori/dei produttori russi ha collaborato all’inchiesta. Con la nota al fascicolo relativa al campione di produttori esportatori del 27 ottobre 2022, la Commissione ha pertanto informato tutte le parti interessate che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla Russia. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione a tale riguardo.
(69)
Di conseguenza, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping si sono basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni pubblicamente disponibili, quali siti web ufficiali delle società, le informazioni contenute nella domanda di riesame e quelle fornite dalle parti che hanno collaborato nel corso dell’inchiesta di riesame (cioè il richiedente).
3.3.2.
Dumping
3.3.3.
Valore normale
(70)
In ragione della mancanza di collaborazione da parte dei produttori russi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili per stabilire un valore normale in Russia. A tal fine sono state utilizzate le informazioni fornite dal richiedente.
(71)
La Commissione non è stata in grado di reperire dati pubblicamente disponibili sui prezzi dei prodotti piatti laminati a caldo praticati sul mercato interno russo. Il valore normale è stato quindi calcolato sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno russo determinati sulla base dei prezzi medi di listino praticati sul mercato interno per i prodotti arrotolati laminati a caldo ricavati da MEPS durante il periodo dell’inchiesta di riesame, ai quali sono stati aggiunti i costi di trasformazione per ottenere il prezzo dei prodotti piatti laminati a caldo. Per ottenere i prezzi franco fabbrica, sono stati detratti i costi di trasporto interno stimati dal richiedente nella domanda di riesame.
3.3.4.
Prezzo all’esportazione
(72)
In assenza di collaborazione da parte dei produttori russi, il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati CIF sulle importazioni di Eurostat, corretti a livello franco fabbrica. Dal prezzo CIF è stato detratto il costo del trasporto ferroviario e del trasporto interno, stimato dal richiedente nella domanda di riesame.
3.3.5.
Confronto
(73)
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica come indicato sopra.
3.3.6.
Margine di dumping
(74)
Su tale base, il margine di dumping indicativo, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era pari a circa il 5 %. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
4.
RISCHIO DI PERSISTENZA O DI REITERAZIONE DEL DUMPING
4.1.
Repubblica federativa del Brasile
(75)
Dopo aver riscontrato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata del Brasile e l’attrattiva del mercato dell’Unione.
4.1.1.
Capacità produttiva e capacità inutilizzata del Brasile
(76)
Nella domanda di riesame il richiedente ha fornito informazioni riguardanti la capacità produttiva, la produzione, il consumo e la capacità inutilizzata del Brasile.
(77)
In termini di capacità inutilizzata di prodotti piatti laminati a caldo, il richiedente ha affermato che, sulla base dei dati CRU
(
20
)
, per il 2020 esisteva una capacità inutilizzata di oltre 6,6 milioni di tonnellate rispetto al livello di produzione di prodotti piatti laminati a caldo in Brasile
(
21
)
. A tale riguardo, la Commissione ha osservato che i calcoli della capacità inutilizzata presentati dal richiedente utilizzano la capacità nominale, ossia la capacità massima che può essere teoricamente raggiunta in condizioni ideali, ad esempio producendo uno specifico mix di prodotti e senza tenere conto di interruzioni di manutenzione programmate o non programmate. Nel caso di specie, per il calcolo della capacità inutilizzata, la Commissione ha ritenuto più opportuno utilizzare, se disponibile, la capacità produttiva che rappresenta la quantità massima che può essere realisticamente prodotta tenendo conto di tali fattori.
(78)
Dall’inchiesta è emerso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame i produttori esportatori inclusi nel campione avevano aumentato il loro utilizzo degli impianti rispetto al 2019 e al 2020 e la loro produzione si avvicinava alla capacità produttiva, con tassi di utilizzo superiori al 90 %. Nel periodo dell’inchiesta di riesame, la capacità inutilizzata dei produttori esportatori inclusi nel campione è risultata pertanto limitata. Questo dato deve tuttavia essere letto alla luce del fatto che le importazioni brasiliane nell’Unione sono proseguite a livelli solo leggermente ridotti rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale.
4.1.2.
Esportazioni verso paesi terzi e attrattiva del mercato dell’Unione
(79)
La Commissione ha esaminato la probabilità che i produttori esportatori brasiliani aumentino le loro vendite all’esportazione a prezzi di dumping sul mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha pertanto esaminato il livello dei prezzi praticati dai produttori brasiliani sul mercato interno e delle esportazioni brasiliane verso i mercati di paesi terzi e li ha confrontati con il livello dei prezzi dell’industria dell’Unione.
(80)
Dall’inchiesta è emerso che durante il periodo in esame i prezzi praticati sul mercato interno in Brasile dai produttori esportatori inclusi nel campione erano superiori ai prezzi praticati dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, ad eccezione dei prezzi di un produttore esportatore incluso nel campione nel 2020.
(81)
Per quanto riguarda i prezzi verso paesi terzi, per il produttore esportatore incluso nel campione che ha effettuato una quantità significativa di vendite all’esportazione verso paesi terzi, nel periodo in esame i prezzi praticati nei paesi terzi sono risultati generalmente inferiori (in media del 12 %) rispetto ai prezzi dei produttori dell’Unione praticati sul mercato dell’Unione. Questo dato è coerente con i dati di confronto dei prezzi del GTA, che mostrano che nel periodo in esame il prezzo all’esportazione verso paesi terzi di tutti gli esportatori brasiliani è stato inferiore ai prezzi praticati sul mercato dell’Unione.
(82)
Inoltre, al fine di avere un’indicazione della probabile politica dei prezzi in caso di esportazione nell’Unione in assenza di misure, la Commissione ha anche confrontato il prezzo all’esportazione brasiliano verso paesi terzi con il valore normale brasiliano per il produttore esportatore incluso nel campione che ha esportato anche in paesi terzi. Il confronto è stato effettuato a livello franco fabbrica. Su tale base, il valore normale è risultato superiore al prezzo all’esportazione verso i paesi terzi, con una differenza espressa in percentuale del prezzo CIF franco frontiera pari al 20 % circa.
(83)
La Commissione ha inoltre osservato che nel periodo dell’inchiesta di riesame i produttori esportatori inclusi nel campione hanno aumentato significativamente la quota delle esportazioni verso l’Unione rispetto alle loro vendite totali, in termini di volume. Si ricorda che tali vendite sono state effettuate a prezzi di dumping. È quindi probabile che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni oggetto di dumping continuino ad aumentare.
(84)
Il governo del Brasile ha affermato che i produttori brasiliani di prodotti piatti laminati a caldo sono orientati al mercato nazionale e ai mercati regionali e non sono incentivati ad aumentare le esportazioni verso l’Unione.
(85)
Dall’inchiesta è emerso che più del 50 % delle vendite effettuate dai produttori esportatori inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame era stato effettivamente realizzato sul mercato interno. Il suddetto aumento delle esportazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione verso l’Unione, espresso in percentuale delle loro vendite totali, si sarebbe pertanto verificato anche se i prezzi sul mercato interno brasiliano fossero stati superiori ai prezzi dell’industria dell’Unione.
(86)
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione delle informazioni, il governo del Brasile ha ribadito la sua argomentazione secondo cui i produttori brasiliani di prodotti piatti laminati a caldo non sono incentivati ad aumentare le loro esportazioni nell’Unione e ha fatto riferimento alla presunta attenzione dei produttori brasiliani per i mercati nazionali e regionali, alla limitata capacità inutilizzata in Brasile, al meccanismo dell’UE di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e ai dazi di salvaguardia dell’UE sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio.
(87)
Per quanto riguarda i mercati su cui si concentrano i produttori brasiliani e la loro capacità inutilizzata disponibile, come indicato al considerando 81, il mercato dell’Unione è più attraente di altri mercati di esportazione. In considerazione di quanto illustrato, la limitata capacità inutilizzata del Brasile non impedirebbe un ulteriore aumento delle esportazioni verso l’Unione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. Per quanto riguarda le argomentazioni relative al CBAM e alle misure di salvaguardia, esse sono trattate al considerando 211 seguente.
4.1.3.
Conclusione
(88)
La Commissione ha concluso che, in considerazione del fatto che le importazioni brasiliane a prezzi di dumping hanno registrato soltanto una lieve diminuzione rispetto all’inchiesta iniziale, tenuto conto dell’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di prezzi e del fatto che i prezzi delle esportazioni dal Brasile verso paesi terzi sono inferiori ai prezzi praticati sul mercato interno, è probabile che i produttori brasiliani continuino ad esportare nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.
4.2.
Repubblica islamica dell’Iran
(89)
In considerazione dell’assenza di esportazioni dall’Iran nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata dell’Iran, l’attrattiva del mercato dell’Unione e i prezzi all’esportazione verso paesi terzi.
4.2.1.
Capacità produttiva e capacità inutilizzata dell’Iran
(90)
Nella domanda di riesame e nelle successive comunicazioni, il richiedente ha fornito calcoli della capacità produttiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e della relativa capacità inutilizzata dell’Iran sulla base di due fonti di informazione: Plantfacts e CRU
(
22
)
. Secondo tali calcoli, nel periodo dell’inchiesta di riesame l’Iran disponeva di una notevole capacità inutilizzata. Come nel caso del Brasile illustrato al considerando 77, la Commissione ha ritenuto che tali calcoli utilizzino la capacità nominale e che, ai fini della valutazione, sarebbe più opportuno utilizzare la capacità produttiva, se disponibile.
(91)
L’inchiesta ha stabilito che durante il periodo dell’inchiesta di riesame il produttore esportatore iraniano che ha collaborato produceva quasi al livello della propria capacità produttiva e pertanto nel periodo dell’inchiesta di riesame la sua capacità inutilizzata era limitata.
(92)
Tuttavia dall’inchiesta è emerso anche che la società aveva avviato la costruzione di un nuovo laminatoio a caldo al fine di aumentare in modo significativo la propria capacità produttiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Secondo le dichiarazioni attribuite all’amministratore delegato della società nel gennaio 2020
(
23
)
, il progetto avrebbe consentito di raggiungere 4,5 milioni di tonnellate di capacità annua di prodotti piatti laminati a caldo e se ne prevedeva il completamento entro 900 giorni.
(93)
Durante il controllo incrociato a distanza, effettuato in videoconferenza, la società ha dichiarato che il progetto stava registrando notevoli ritardi, senza tuttavia fornire elementi di prova adeguati al riguardo. La società ha inoltre affermato che il nuovo laminatoio a caldo era destinato a servire solo il mercato interno, poiché per tale mercato era prevista una forte crescita. A sostegno di tale affermazione, la società ha presentato una previsione interna in cui erano illustrate le sue proiezioni sull’evoluzione del mercato interno.
(94)
La Commissione ha osservato che, qualora le proiezioni della società si fossero concretizzate (nello scenario più probabile per l’evoluzione del mercato interno), tenendo conto della quota di mercato attualmente detenuta dalla società, l’attivazione del nuovo laminatoio a caldo avrebbe determinato una capacità inutilizzata di gran lunga superiore a 1 milione di tonnellate all’anno.
(95)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che nei prossimi anni in Iran sarà disponibile una notevole capacità inutilizzata che potrebbe essere utilizzata per le esportazioni, comprese le esportazioni verso l’Unione.
4.2.2.
Attrattiva del mercato dell’Unione e prezzi all’esportazione verso paesi terzi
(96)
La Commissione ha esaminato la probabilità che i produttori esportatori iraniani inizino ad esportare il prodotto oggetto del riesame a prezzi di dumping sul mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. A tal fine, la Commissione ha confrontato il livello dei prezzi delle esportazioni del produttore iraniano che ha collaborato verso paesi terzi con il livello dei prezzi dell’industria dell’Unione e il livello dei prezzi praticati dal produttore iraniano che ha collaborato sul mercato interno con il livello dei prezzi delle sue esportazioni verso i mercati dei paesi terzi.
(97)
La Commissione ha confrontato i prezzi CIF all’esportazione dall’Iran verso paesi terzi, forniti nella risposta al questionario dal produttore che ha collaborato, con i prezzi dell’industria dell’Unione. Nel periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi all’esportazione verso paesi terzi sono risultati inferiori di almeno il 14 % rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione. Il mercato dell’Unione è pertanto più attraente rispetto ad altre possibili destinazioni di esportazione del prodotto oggetto del riesame e i produttori iraniani hanno un incentivo economico a orientare le esportazioni verso l’Unione in caso di scadenza delle misure.
(98)
Inoltre, al fine di avere un’indicazione della probabile politica dei prezzi verso l’Unione in assenza di misure, la Commissione ha anche confrontato il prezzo all’esportazione iraniano verso paesi terzi con il valore normale iraniano utilizzando i dati forniti dal produttore esportatore che ha collaborato per il periodo dell’inchiesta di riesame. Il confronto è stato effettuato a livello franco fabbrica. Su tale base, la differenza di prezzo tra il valore normale e i prezzi all’esportazione verso paesi terzi, calcolata sotto forma di percentuale del prezzo CIF franco frontiera, è risultata del 3 % circa. Tuttavia, durante il processo di controllo incrociato a distanza, non è stato possibile verificare che fosse stato pagato il valore totale delle operazioni di esportazione. La Commissione ha pertanto ritenuto che i prezzi effettivi all’esportazione verso i paesi terzi potessero essere ancora più bassi e che la differenza di cui sopra tra i prezzi sul mercato interno e quelli all’esportazione potesse essere ancora più elevata. Ciò suggerisce che, qualora le misure fossero abrogate e i prezzi ai quali il produttore esportatore iraniano esporterebbe il prodotto in esame nell’Unione fossero in linea con quelli degli altri paesi terzi osservati durante il riesame, i margini di dumping sarebbero probabilmente significativi.
(99)
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, il produttore iraniano che ha collaborato ha sostenuto che la valutazione della Commissione era errata in quanto non vi era alcuna persistenza del dumping. Il produttore esportatore ha inoltre contestato le conclusioni relative alla capacità inutilizzata. Poiché le osservazioni presentate dalla società si basano su informazioni riservate, la Commissione le ha trattate in un documento separato inviato unicamente alla società.
4.2.3.
Conclusione
(100)
La Commissione ha concluso che, a causa della capacità inutilizzata che secondo le previsioni sarà disponibile in Iran, dell’attrattiva del mercato dell’Unione e del fatto che i prezzi delle esportazioni dall’Iran verso paesi terzi sono inferiori ai prezzi praticati sul mercato interno, sussiste un rischio elevato di reiterazione del dumping da parte dell’Iran in caso di scadenza delle misure.
4.3.
Federazione russa
(101)
Dopo aver riscontrato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Russia, l’attrattiva del mercato dell’Unione e la possibile capacità di assorbimento dei mercati dei paesi terzi.
4.3.1.
Capacità produttiva e capacità inutilizzata della Russia
(102)
Nella domanda di riesame il richiedente ha fornito informazioni riguardanti la capacità produttiva, la produzione, il consumo e la capacità inutilizzata della Russia.
(103)
In termini di capacità produttiva di prodotti piatti laminati a caldo, il richiedente ha fornito due serie di dati sensibili della banca dati CRU soggetti al diritto d’autore
(
24
)
. Ha inoltre presentato
(
25
)
la relazione dell’OCSE sugli ultimi sviluppi della capacità di produzione dell’acciaio per il 2021
(
26
)
. In termini di produzione di prodotti piatti laminati a caldo, il richiedente ha fornito le stesse due serie di dati sensibili della banca dati CRU soggetti al diritto d’autore
(
27
)
, nonché dati sensibili alternativi ricavati da Plantfacts, soggetti al diritto d’autore
(
28
)
. Ha inoltre presentato un estratto della relazione dell’OCSE sugli sviluppi del mercato dell’acciaio per il quarto trimestre del 2021
(
29
)
. In termini di consumo e di capacità inutilizzata di prodotti piatti laminati a caldo, il richiedente ha fornito una serie di dati sensibili della banca dati CRU, soggetti al diritto d’autore
(
30
)
.
(104)
A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori russi, la Commissione ha basato le sue conclusioni relative alla capacità produttiva di prodotti piatti laminati a caldo in Russia nel periodo dell’inchiesta di riesame sulla capacità di produzione di acciaio grezzo indicata nella relazione dell’OCSE sugli ultimi sviluppi della capacità di produzione di acciaio, assegnata ai prodotti piatti laminati a caldo sulla base dei dati della World Steel Association («Worldsteel»). In primo luogo, l’ultima relazione dell’OCSE sugli ultimi sviluppi della capacità di produzione di acciaio ha evidenziato una tendenza in crescita della capacità produttiva di acciaio grezzo in Russia
(
31
)
, corrispondente a una media di 90,5 milioni di tonnellate di capacità di produzione di acciaio grezzo nel periodo dell’inchiesta di riesame. In base a quanto riportato dalla Worldsteel, i prodotti piatti laminati a caldo (compresi i prodotti in nastri laminati a caldo) e quelli arrotolati laminati a caldo (che, come riferito dal richiedente, sono la forma in cui i prodotti piatti laminati a caldo sono solitamente esportati
(
32
)
) nel periodo dell’inchiesta di riesame rappresentavano in media il 21,7 % del volume globale delle esportazioni di prodotti finiti di acciaio (escludendo quindi i lingotti e i prodotti semilavorati)
(
33
)
. Tale percentuale per i prodotti piatti laminati a caldo è stata applicata alla capacità di produzione di acciaio grezzo in Russia, da cui risulta una capacità produttiva di prodotti piatti laminati a caldo in Russia pari a 19,6 milioni di tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(105)
La Commissione ha basato le sue risultanze relative alla produzione di prodotti piatti laminati a caldo in Russia durante il periodo dell’inchiesta di riesame sui dati ripartiti sulla produzione di acciaio grezzo forniti da Worldsteel. La produzione media di acciaio grezzo in Russia riportata da Worldsteel era di fatto pari a 74,3 milioni di tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame
(
34
)
. Applicando la stessa percentuale di prodotti piatti laminati a caldo di cui sopra, la Commissione ha constatato che, in base a una stima prudente, nel periodo dell’inchiesta di riesame la Russia ha prodotto 16,1 milioni di tonnellate di prodotti piatti laminati a caldo.
(106)
La Commissione ha basato le sue risultanze relative al consumo di prodotti piatti laminati a caldo in Russia nel periodo dell’inchiesta di riesame su dati ripartiti sul consumo di acciaio grezzo forniti da Worldsteel. Worldsteel ha infatti registrato un consumo medio di acciaio grezzo in Russia pari a 42,8 milioni di tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame
(
35
)
. Applicando la stessa percentuale di prodotti piatti laminati a caldo e di prodotti arrotolati laminati a caldo di cui sopra, la Commissione ha constatato che, in base a una stima prudente, nel periodo dell’inchiesta di riesame il consumo russo di prodotti piatti laminati a caldo ammontava a 9,3 milioni di tonnellate.
(107)
Sulla base dei dati di cui sopra, la Commissione ha constatato che durante il periodo dell’inchiesta di riesame la Russia disponeva di una capacità inutilizzata di 3,5 milioni di tonnellate rispetto alla produzione, pari al 10 % del consumo del mercato libero nell’Unione. Inoltre, confrontando la capacità produttiva con il consumo interno, il consumo è risultato inferiore di 10 milioni di tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame, pari a quasi il 30 % del consumo del mercato libero nell’Unione.
(108)
L’eccesso di capacità produttiva è un incentivo a continuare ad esportare. È chiaro che i produttori russi devono sfruttare tutte le possibilità esistenti di aumentare la produzione per beneficiare appieno delle capacità installate di cui dispongono. La modalità più ovvia è la penetrazione di qualsiasi mercato aperto a livello mondiale, possibilmente a prezzi di dumping, come nel caso dell’inchiesta in questione.
(109)
Sulla base dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che i produttori russi dispongono di capacità inutilizzate sufficienti, che potrebbero essere utilizzate per esportare prodotti piatti laminati a caldo a prezzi di dumping nell’Unione in caso di scadenza delle misure.
4.3.2.
Attrattiva del mercato dell’Unione
(110)
La Commissione ha esaminato la probabilità che i produttori russi aumentino le loro vendite all’esportazione a prezzi di dumping verso il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha pertanto esaminato il livello dei prezzi praticati dai produttori russi sul loro mercato interno, nonché il livello dei prezzi delle esportazioni russe verso i mercati di paesi terzi, e li ha confrontati con il livello dei prezzi dell’industria dell’Unione.
(111)
I volumi e i prezzi delle esportazioni russe utilizzati per determinare l’attrattiva del mercato dell’Unione sono stati stabiliti in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, e in base ai dati e alle informazioni del GTA contenuti nella domanda di riesame.
(112)
La Commissione ha confrontato i prezzi praticati sul mercato interno russo utilizzati per stabilire il valore normale con i prezzi dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. Dal confronto è emerso che i prezzi medi praticati sul mercato interno russo erano inferiori del 17 % rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione. I prezzi nell’Unione erano pertanto più attraenti rispetto a quelli praticati in Russia.
(113)
La Commissione ha inoltre confrontato i prezzi FOB russi all’esportazione verso paesi terzi ricavati dalla banca dati del GTA, adeguati in funzione del costo del trasporto ferroviario dalla Russia verso l’Unione indicato nella domanda di riesame, con i prezzi dell’industria dell’Unione. Tuttavia la banca dati del GTA non includeva dati per il 2022, in quanto le autorità doganali russe hanno sospeso la pubblicazione delle statistiche fino a nuovo avviso a seguito dell’aggressione militare non provocata della Russia nei confronti dell’Ucraina. La Commissione ha pertanto utilizzato i dati del 2021 e li ha ritenuti applicabili anche al primo semestre del 2022. Nel 2021 i prezzi all’esportazione verso paesi terzi sono stati inferiori di circa il 21 % rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. Il mercato dell’Unione è pertanto più attraente rispetto ad altre possibili destinazioni di esportazione del prodotto in esame e i produttori russi hanno un incentivo economico a orientare le esportazioni verso l’Unione in caso di abrogazione delle misure.
(114)
Inoltre, al fine di avere un’indicazione della probabile politica dei prezzi verso l’Unione in assenza di misure, la Commissione ha anche confrontato i prezzi all’esportazione FOB russi della banca dati del GTA, adeguati per tenere conto dei costi di trasporto in Russia indicati nella domanda di riesame, con i prezzi praticati sul mercato interno russo utilizzati per stabilire il valore normale. Il confronto è stato pertanto effettuato a livello franco fabbrica. Per i motivi di cui sopra, la Commissione ha utilizzato i dati del 2021 e li ha ritenuti applicabili anche alla prima metà del 2022. Su tale base, la differenza di prezzo tra i prezzi all’esportazione russi verso paesi terzi nel 2021, adeguati in funzione del costo di trasporto in Russia, e il valore normale era pari a circa il 15 % del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione. Il fatto che il valore normale sia superiore del 15 % conferma che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni russe verso l’Unione sarebbero probabilmente effettuate a un prezzo inferiore ai prezzi praticati sul mercato interno russo.
4.3.2.1. Possibile capacità di assorbimento da parte dei mercati dei paesi terzi
(115)
In aggiunta a quanto precede, la Commissione ha constatato che misure di difesa commerciale sulle esportazioni del prodotto in esame dalla Russia sono in vigore in Indonesia, Messico, Thailandia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti d’America
(
36
)
. Di conseguenza i mercati di questi paesi terzi, che sono importanti consumatori di prodotti di acciaio, sono meno attraenti per i produttori esportatori russi. Si tratta di un ulteriore elemento a sostegno della conclusione che, in caso di abrogazione delle misure, l’attuale capacità produttiva della Russia finirebbe con ogni probabilità sul mercato dell’Unione.
4.3.3.
Conclusione
(116)
Considerando la notevole capacità inutilizzata della Russia e tenendo conto degli elementi di prova relativi all’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, è probabile che i produttori esportatori russi attivino la capacità inutilizzata e possano persino dirottare le esportazioni dai paesi terzi verso il mercato dell’Unione a prezzi di dumping e in volumi significativi.
(117)
Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping nel il periodo dell’inchiesta di riesame e sul probabile andamento delle esportazioni in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha concluso che vi era un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dalla Russia comportasse la persistenza del dumping.
5.
PREGIUDIZIO
5.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(118)
Secondo il richiedente, durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da 21 produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(119)
La produzione totale dell’Unione del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata calcolata a circa 70 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, quali la domanda di riesame in previsione della scadenza, le risposte verificate al questionario e le risposte al questionario sui macroindicatori fornite da Eurofer. Come indicato al considerando 26, i produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 25 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
5.2.
Consumo dell’Unione
(120)
Il prodotto oggetto del riesame è considerato un materiale primario per la produzione di vari prodotti a valle di valore aggiunto, a cominciare dai prodotti laminati a freddo. Dato che l’industria dell’Unione è in prevalenza integrata verticalmente e produce sia il prodotto oggetto del riesame sia i prodotti a valle, il mercato vincolato e il mercato libero sono stati analizzati separatamente, ove opportuno.
(121)
La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente ai fini dell’analisi del pregiudizio, poiché i prodotti destinati al mercato vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni e i prezzi di trasferimento sono fissati all’interno dei gruppi in base a varie politiche dei prezzi. Al contrario, la produzione destinata al mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame e i prezzi sono fissati secondo le condizioni di mercato. Il mercato libero nel suo complesso comprende le vendite dei produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti e le vendite non vincolate a società collegate.
(122)
Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha raccolto dati sull’intera attività dell’industria dell’Unione legata al prodotto simile e ha verificato se la produzione era destinata al mercato vincolato o al mercato libero. La Commissione ha riscontrato che nel periodo dell’inchiesta di riesame più del 50 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile era destinata al mercato vincolato.
(123)
La Commissione ha determinato il consumo del mercato libero dell’Unione sulla base a) delle vendite sul mercato dell’Unione di tutti i produttori noti nell’Unione, come indicato nella risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori e b) delle importazioni nell’Unione da tutti i paesi terzi indicate da Eurostat. Il consumo del mercato vincolato dell’Unione è stato stabilito sulla base dell’uso vincolato e delle vendite vincolate sul mercato dell’Unione di tutti i produttori noti dell’Unione, come indicato nella risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori.
(124)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 1
Consumo dell’Unione
2019
2020
2021
Periodo dell’inchiesta di riesame
Consumo totale dell’Unione
74 399 168
64 954 323
75 357 797
74 386 585
Indice
100
87
101
100
Mercato vincolato
42 010 993
36 988 575
40 424 417
39 811 331
Indice
100
88
96
95
Mercato libero
32 388 175
27 965 748
34 933 380
34 575 254
Indice
100
86
108
107
Fonte:
Eurostat
(
)
, risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori.
(125)
Il consumo totale dell’Unione ha subito un drastico calo del 13 % nel 2020 a causa del crollo della domanda provocato dalla pandemia di COVID-19. Questa flessione è stata tuttavia seguita da un recupero, sostenuto dalla ripresa della domanda di acciaio verificatasi nel 2021 e proseguita nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, nel periodo dell’inchiesta di riesame, il consumo totale dell’Unione è riuscito a risalire ai livelli del 2019.
(126)
Il consumo del mercato vincolato ha registrato un andamento pressoché identico al consumo totale dell’Unione, con un brusco calo del 12 % nel 2020, seguito da una ripresa nel periodo successivo alla pandemia di COVID-19. Il consumo del mercato vincolato ha tuttavia raggiunto solo il 95 % dei livelli del 2019.
(127)
Il consumo del mercato libero ha seguito un andamento analogo a quello del consumo totale dell’Unione. Dopo un brusco calo del 14 % nel 2020, ha registrato un forte recupero nel periodo dell’inchiesta di riesame, superando del 7 % il livello del 2019.
5.3.
Importazioni dai paesi interessati
5.3.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati
(128)
Come osservato al considerando 35, mentre nessun produttore russo ha collaborato, si è potuto contare sulla collaborazione di un produttore iraniano e di quattro produttori brasiliani, tra i quali la Commissione ha selezionato due produttori.
(129)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato libero dell’Unione, come indicato nella tabella 1.
(130)
Le importazioni nell’Unione dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
2019
2020
2021
Periodo dell’inchiesta di riesame
BRASILE
(
38
)
91 725
174 104
185 506
478 692
Indice
100
190
202
522
Quota di mercato
0,28 %
0,62 %
0,53 %
1,38 %
Indice
100
221
189
493
IRAN
3 377
0
0
0
Quota di mercato
0,010 %
0 %
0 %
0 %
RUSSIA
1 350 435
1 508 376
2 037 080
1 224 699
Indice
100
112
151
91
Quota di mercato
4,17 %
5,39 %
5,84 %
3,55 %
Indice
100
129
140
85
Volume delle importazioni dai paesi interessati
1 468 537
1 682 480
2 158 713
1 616 013
Indice
100
115
147
110
Quota di mercato
4,46 %
6,02 %
6,36 %
4,93 %
Indice
100
134
142
110
Fonte:
Eurostat, risposte al questionario sui macroindicatori di Eurofer, statistiche Surveillance, risposte al questionario dei produttori esportatori brasiliani inclusi nel campione. Le quote di mercato sono state stabilite confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato libero dell’Unione, come indicato nella tabella 1.
(131)
Nel periodo in esame le importazioni dal Brasile hanno registrato fluttuazioni. Nel 2020 il livello delle importazioni nell’Unione ha registrato un aumento, che è proseguito dapprima in misura più contenuta e poi in modo più marcato nel periodo dell’inchiesta di riesame. Dopo il 2019 le importazioni dall’Iran nell’Unione si sono completamente interrotte. Nel periodo in esame le importazioni dalla Russia hanno subito fluttuazioni. Rispetto al 2019, le importazioni russe hanno registrato un forte aumento nel 2020 e nel 2021. A ciò ha fatto seguito un lieve calo nel periodo dell’inchiesta di riesame.
5.3.2.
Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi
(132)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base dei dati Eurostat e del ricalcolo effettuato per il Brasile, come spiegato nella nota a piè di pagina 38.
(133)
In assenza di prezzi affidabili in Brasile, come spiegato al considerando 58, e in assenza di importazioni dall’Iran, la Commissione non ha potuto effettuare un calcolo dell’undercutting praticato dai due paesi. Per quanto riguarda la Russia, per stabilire il margine di undercutting sono stati utilizzati i dati statistici di Eurostat, come spiegato al considerando 138.
(134)
La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Prezzi all’importazione (EUR/ tonnellata)
2019
2020
2021
Periodo dell’inchiesta di riesame
BRASILE
467
425
1 035
939
Indice
100
91
221
201
IRAN
504
-
-
-
RUSSIA
443
391
744
897
Indice
100
88
168
202
Paesi interessati
445
394
769
909
Indice
100
89
173
204
Fonte:
Eurostat, statistiche Surveillance, risposte al questionario dei produttori esportatori brasiliani inclusi nel campione (cfr. nota a piè di pagina 38).
(135)
Ad eccezione dell’Iran, che ha smesso di esportare dopo il 2019, nel periodo in esame i prezzi medi dei paesi interessati hanno seguito lo stesso andamento. Dopo un calo dei prezzi nel 2020, tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta di riesame si è osservato un forte aumento dei prezzi medi, ad eccezione del Brasile, dove i prezzi, tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta di riesame, sono diminuiti. Per quanto riguarda la Russia e il Brasile, nel periodo in esame i prezzi medi delle importazioni sono più che raddoppiati, passando da 443 EUR/tonnellata nel 2019 a 897 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta di riesame per la Russia e da 467 EUR/tonnellata a 939 EUR/tonnellata per il Brasile.
(136)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo del Brasile e Usiminas hanno sostenuto che il metodo utilizzato dalla Commissione per ricalcolare i dati brasiliani non era chiaro e non poteva essere verificato dalle parti interessate. Esse hanno chiesto alla Commissione di basarsi, nella sua analisi, esclusivamente sulle statistiche ufficiali sulle importazioni. Usiminas ha aggiunto che i dati sulle importazioni calcolati dalla Commissione distorcevano indicatori quali i prezzi all’importazione e i volumi totali delle importazioni. Inoltre sia il governo del Brasile che Usiminas hanno affermato che la quota di mercato delle importazioni brasiliane era stata sopravvalutata e che la quota di mercato brasiliano dovrebbe essere espressa in percentuale del consumo aggregato. La stessa argomentazione è stata avanzata da CSN, aggiungendo che considerare tutte le vendite brasiliane e confrontarle con il solo consumo sul mercato libero crea un’asimmetria nella valutazione della quota di mercato da parte della Commissione, in quanto non solo gonfia artificialmente il mercato delle importazioni brasiliane nell’UE, ma comporta anche una valutazione cumulativa ingiustificata delle importazioni brasiliane con le importazioni russe. Per quanto riguarda la questione del confronto con il mercato libero, in particolare, il governo del Brasile ha fatto riferimento ai punti 7.272 e 7.273 della relazione del panel del 31 ottobre 2018 sulla controversia «Morocco — Anti-dumping measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey (WT/DS513/R)», che invitava un’autorità incaricata dell’inchiesta ad analizzare tutte le parti della situazione dell’industria nazionale, al fine di garantire che l’autorità non si concentri solo su parti dell’industria nazionale che registrano scarsi risultati, escludendo quelle con buoni risultati, e viceversa.
(137)
Come già spiegato nella nota 38, la Commissione ha rilevato una discrepanza tra i dati di Eurostat e i dati verificati sulle vendite nell’Unione europea delle società incluse nel campione. In particolare, i volumi delle vendite verificate verso l’UE delle due società incluse nel campione erano superiori ai volumi totali delle importazioni brasiliane indicati sia da Eurostat che da Surveillance. I dati statistici non hanno quindi potuto essere presi in considerazione in modo esclusivo per determinare i volumi delle importazioni dal Brasile. Per stabilire i volumi totali delle importazioni la Commissione si è invece basata sulle statistiche sulle importazioni della banca dati Surveillance, adeguate in base ai volumi verificati delle vendite delle due società incluse nel campione. L’adeguamento è stato effettuato sulla base del codice addizionale TARIC della società inclusa nel campione nella banca dati Surveillance, che ha fornito informazioni specifiche sulla società. La Commissione non ha potuto divulgare i dati dettagliati alla base di questo metodo di calcolo, in quanto ciò costituirebbe una violazione della riservatezza nei confronti dei produttori esportatori che hanno collaborato a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre adeguato di conseguenza i prezzi all’importazione, i volumi totali delle importazioni e il consumo sul mercato libero dell’Unione, come già spiegato nella nota 38. Per quanto riguarda le argomentazioni relative al calcolo della quota di mercato, la Commissione ha stabilito la quota di mercato delle importazioni sulla base di un confronto tra i volumi delle importazioni e il consumo del mercato libero dell’Unione, conformemente al metodo dell’inchiesta iniziale
(
39
)
, come previsto dall’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre ricordato che le vendite vincolate e le vendite a parti collegate sono due concetti diversi. Affinché le vendite siano considerate vincolate, l’acquirente (collegato) non può scegliere liberamente il fornitore. Come già ricordato al considerando 58. Nel caso di specie, non vi è alcuna indicazione o prova del fatto che tali vendite fossero esclusive. Tali società sembrano infatti essere in grado di rifornirsi da terzi e lo hanno fatto durante l’inchiesta iniziale. Per quanto riguarda le argomentazioni secondo cui tale metodo si traduce in una valutazione cumulativa ingiustificata delle importazioni brasiliane con le importazioni russe, la Commissione ha ricordato che la quota di mercato brasiliana e russa è stata calcolata separatamente e che l’analisi del rischio di reiterazione del pregiudizio è stata effettuata in primo luogo paese per paese. La Commissione ha inoltre ricordato di aver esaminato separatamente, nella sua analisi della situazione dell’industria dell’Unione, sia i risultati dell’industria dell’Unione nel suo complesso, sia il mercato vincolato e libero (ad esempio, al considerando 157). In particolare, ciò è stato confermato dal punto 7.6.2.1.2.1 del documento WT/DS513/R, in cui l’organo d’appello ha affermato che «nei casi in cui le autorità incaricate dell’inchiesta esaminano una parte di un’industria nazionale esse dovrebbero, in linea di principio, esaminare in modo analogo tutte le altre parti che compongono l’industria, nonché esaminare l’industria nel suo complesso». La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.
(138)
Poiché in assenza di collaborazione da parte della Russia sono stati utilizzati dati statistici, è stato possibile stabilire solo un prezzo medio per tonnellata per un’ampia varietà di tipi di prodotto. In assenza di informazioni a livello di tipo di prodotto la Commissione non ha quindi potuto effettuare un calcolo preciso dell’undercutting, ma ha dovuto limitarsi a un confronto tra i prezzi medi per tonnellata.
(139)
Il prezzo delle esportazioni russe così determinato è stato confrontato con la media ponderata dei prezzi di vendita durante il periodo dell’inchiesta di riesame praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione agli acquirenti nel mercato dell’Unione, adeguati a un livello franco fabbrica.
(140)
Il confronto tra i prezzi è stato effettuato allo stesso stadio commerciale e, in analogia con un metodo per il calcolo preciso dell’undercutting, il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. È emerso che in media i prezzi delle esportazioni russe nell’Unione sarebbero inferiori del 5 % circa ai prezzi medi dell’industria dell’Unione.
5.4.
Importazioni da paesi terzi diversi dal Brasile, dall’Iran e dalla Russia
(141)
Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi diversi dal Brasile, dall’Iran e dalla Russia provenivano principalmente dalla Turchia e dall’India.
(142)
Il volume (aggregato) delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e l’andamento dei prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Importazioni da paesi terzi
2019
2020
2021
Periodo dell’inchiesta di riesame
Totale di tutti i paesi terzi, esclusi i paesi interessati
Volume (in tonnellate)
5 757 331
4 262 990
7 505 856
8 182 615
Indice
100
74
130
142
Quota di mercato
17,76 %
15,24 %
21,53 %
23,73 %
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
491
442
768
907
Indice
100
90
156
184
Fonte:
Eurostat.
(143)
Nel periodo in esame il totale delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi diversi dai paesi interessati è aumentato del 42 % (da 5,75 milioni a 8,18 milioni di tonnellate). La crescita dei volumi delle importazioni si è tradotta anche in un aumento della quota di mercato di paesi terzi di 6 punti percentuali nel periodo in esame. Nel complesso l’Unione ha importato prodotti piatti laminati a caldo da oltre 40 paesi e nessuno degli altri paesi terzi deteneva una quota di mercato superiore al 4 % nel mercato dell’Unione
(
40
)
.
5.5.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
5.5.1.
Osservazioni generali
(144)
L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(145)
Come indicato al considerando 26, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.
(146)
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti dal richiedente relativi a tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(147)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(148)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
(149)
Come spiegato ai considerando 122 e 123, per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha raccolto dati sull’intera produzione del prodotto in esame e ha stabilito se la produzione era destinata al mercato vincolato o al mercato libero. Ove pertinente e possibile, la Commissione ha analizzato separatamente gli indicatori di pregiudizio relativi al mercato libero e vincolato.
5.5.2.
Indicatori macroeconomici
5.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(150)
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti nell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2019
2020
2021
Periodo dell’inchiesta di riesame
Volume di produzione (in tonnellate)
70 920 480
61 096 994
69 531 100
68 417 802
Indice
100
86
98
96
Capacità produttiva
92 584 290
91 965 705
93 249 147
93 214 413
Indice
100
99
101
101
Utilizzo degli impianti
77 %
66 %
75 %
73 %
Indice
100
87
97
96
Fonte:
risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori.
(151)
Il volume di produzione dell’industria dell’Unione nel complesso è diminuito del 4 % circa durante il periodo in esame, con un calo significativo nel 2020 seguito da un recupero nel 2021 dovuto alla ripresa della domanda di acciaio. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il volume della produzione è leggermente diminuito rispetto all’anno precedente.
(152)
La capacità produttiva dell’industria dell’Unione ha registrato un leggero aumento dell’1 % durante il periodo in esame, mentre l’utilizzo degli impianti ha seguito lo stesso andamento negativo del volume di produzione, registrando un calo del 4 % tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame.
5.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(153)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione nel mercato libero hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Volume delle vendite e quota di mercato nel mercato libero
2019
2020
2021
Periodo dell’inchiesta di riesame
Vendite sul mercato libero
25 185 306
22 020 277
25 204 938
24 689 248
Indice
100
87
100
98
Quota di mercato
77,7 %
78,7 %
72,3 %
71,6 %
Indice
100
101
93
92
Fonte:
risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori.
(154)
Nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione ha seguito un andamento simile a quello del consumo dell’Unione. È diminuito nel 2020 per i motivi illustrati al considerando 125, per poi registrare una ripresa nel 2021. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il volume delle vendite è diminuito del 2 % rispetto al 2019.
(155)
Nel periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione in termini di consumo dell’Unione ha registrato una leggera crescita dal 2019 al 2020, passando dal 77,7 al 78,7 %. Tra il 2020 e il 2021 è diminuita di 6 punti percentuali. Nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha registrato un’ulteriore riduzione della quota di mercato, che è passata dal 72,3 % al 71,6 %. Come illustrato nelle tabelle 1 e 4, questo calo è spiegato dal fatto che la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi ha continuato ad aumentare tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame, il che spiega la perdita di mercato dell’industria dell’Unione sul mercato libero.
(156)
Nel periodo in esame il volume vincolato dell’industria dell’Unione espresso come percentuale della produzione totale ha registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Volume vincolato sul mercato dell’Unione (in tonnellate)
2019
2020
2021
Periodo dell’inchiesta di riesame
Volume vincolato sul mercato dell’Unione
42 010 993
36 988 575
40 424 417
39 811 331
Indice
100
88
96
95
Produzione totale dell’industria dell’Unione
70 920 480
61 096 994
69 531 100
68 417 802
% del volume vincolato rispetto alla produzione totale
59,23
60,54
58,13
58,18
Fonte:
risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori.
(157)
Il volume vincolato dell’industria dell’Unione (costituito da uso vincolato e vendite vincolate sul mercato dell’Unione) è diminuito del 12 % dal 2019 al 2020 e ha recuperato 7 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 2020; in altre parole, nel periodo compreso tra l’inizio e la fine del periodo in esame tale volume è passato da circa 42 milioni di tonnellate a quasi 40 milioni di tonnellate, corrispondente a un calo complessivo del 5 %. Nel complesso il mercato vincolato e libero hanno seguito lo stesso andamento. La Commissione ha pertanto concluso che l’andamento del mercato vincolato non ha avuto un’incidenza significativa sui risultati dell’industria dell’Unione nel mercato libero.
(158)
Nel corso del periodo in esame la quota del mercato vincolato dell’industria dell’Unione (espressa in percentuale della produzione totale) è rimasta relativamente stabile, oscillando tra il 58,13 % e il 60,54 %.
5.5.2.3. Crescita
(159)
In un contesto di consumo stabile e di produzione in calo, l’industria dell’Unione ha perso volumi di vendita e quote di mercato nel mercato libero. In generale l’industria dell’Unione non ha registrato alcuna crescita nel periodo in esame.
5.5.2.4. Occupazione e produttività
(160)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Occupazione e produttività
2019
2020
2021
Periodo dell’inchiesta di riesame
Numero di addetti
38 980
36 207
38 470
39 937
Indice
100
93
99
102
Produttività (unità/addetto)
1 819
1 687
1 807
1 713
Indice
100
93
99
94
Fonte:
risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori.
(161)
Il numero di addetti impiegati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame ha registrato una netta flessione dal 2019 al 2020 per poi tornare a crescere fino alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame. Nel periodo in esame si è osservato nel complesso un leggero aumento del 2 %.
(162)
La produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata come produzione (in tonnellate) per addetto, è diminuita del 6 % durante il periodo in esame.
5.5.2.5. Entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(163)
Come spiegato al considerando 128, non vi è stata alcuna collaborazione da parte dei produttori esportatori russi. Solo un produttore esportatore iraniano e due produttori esportatori brasiliani hanno collaborato pienamente nel corso del presente procedimento.
(164)
Come illustrato in precedenza, vi erano indicazioni della persistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame in relazione alle importazioni dal Brasile (cfr. considerando 63) e dalla Russia (cfr. considerando 74). Tutti i margini di dumping indicativi erano superiori al livello minimo.
(165)
Per quanto concerne l’Iran, come spiegato al considerando 66, non è stato possibile accertare l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame. L’inchiesta si è quindi concentrata sul rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure antidumping.
(166)
Nonostante il persistere delle pratiche di dumping del Brasile e della Russia, sebbene in volumi ridotti, dall’analisi degli indicatori di pregiudizio emerge che le misure in vigore hanno avuto un impatto positivo sull’industria dell’Unione. Di fatto, le misure antidumping istituite in seguito all’inchiesta iniziale hanno consentito all’industria dell’Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Questo dato è stato confermato anche dalle risultanze dell’inchiesta antidumping della Commissione relativa ai prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia
(
41
)
. L’industria dell’Unione è riuscita a riprendersi dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia, dal Brasile e dall’Iran entro la fine del 2018. La tendenza favorevole della situazione economica dell’industria dell’Unione ha subito tuttavia un arresto improvviso e si è invertita nel 2019, quando l’industria dell’Unione ha dovuto competere con un volume ingente di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo dalla Turchia, che l’hanno costretta a fissare prezzi inferiori ai costi per mantenere la propria quota di mercato, subendo così un pregiudizio notevole. In seguito all’istituzione di misure nei confronti delle importazioni dalla Turchia nel 2021 e alla ripresa post-COVID, la situazione dell’industria dell’Unione è migliorata ed è tornata a una situazione favorevole alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame. Nel periodo dell’inchiesta di riesame quindi la situazione dell’industria dell’Unione non era più considerata pregiudizievole.
5.5.3.
Indicatori microeconomici
5.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(167)
Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita applicati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione agli acquirenti nell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (in EUR/tonnellata)
2019
2020
2021
Periodo dell’inchiesta di riesame
Prezzo medio unitario di vendita sul mercato libero
526
464
744
954
Indice
100
88
141
181
Costo unitario di produzione
557
534
669
800
Indice
100
96
120
144
Fonte:
risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(168)
I prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 12 % tra il 2019 e il 2020 e sono aumentati drasticamente tra il 2020 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame, determinando un aumento complessivo dell’81 % nel periodo in esame. L’andamento dei prezzi di vendita unitari nel periodo in esame è stato influenzato dalle gravi perturbazioni provocate dalla pandemia di COVID-19 e dalla ripresa della domanda nel periodo post-pandemia. A partire dal 2021 la forte domanda di acciaio, l’offerta limitata e l’aumento dei costi di produzione hanno influenzato l’incremento improvviso e significativo del prezzo di vendita unitario.
(169)
Nel periodo in esame il costo unitario di produzione è aumentato del 44 %. Sia nel 2019 che nel 2020 il costo unitario di produzione era superiore al prezzo di vendita unitario. In tale periodo l’industria dell’Unione non è stata in grado di rispecchiare l’aumento del costo di produzione nei prezzi di vendita a causa dei grandi volumi di importazioni oggetto di dumping dalla Turchia, che hanno spinto i prezzi al ribasso
(
42
)
. Nel 2020 sono diminuiti sia il costo di produzione che i prezzi di vendita, ma il primo in misura più limitata. La causa è da ricercare nel crollo del mercato durante la pandemia di COVID-19, che ha provocato una notevole riduzione dei prezzi, mentre ha interessato meno il costo di produzione. Nel 2021 il costo unitario di produzione ha registrato un’impennata a causa del forte rialzo dei prezzi dell’energia e dei prodotti di base. Tale tendenza è proseguita per tutto il periodo dell’inchiesta di riesame, durante il quale l’aggressione militare non provocata della Russia nei confronti dell’Ucraina ha aggravato la crisi energetica già in corso dal 2021. Grazie alla ripresa post-COVID tuttavia anche la domanda ha registrato un’impennata e di conseguenza anche i prezzi sono saliti notevolmente (quasi raddoppiando tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame), superando persino l’aumento dei costi di produzione nello stesso periodo.
5.5.3.2. Costo del lavoro
(170)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Costo medio del lavoro per addetto
2019
2020
2021
Periodo dell’inchiesta di riesame
Costo medio del lavoro per addetto (in EUR)
69 352
69 748
78 444
81 000
Indice
100
101
113
117
Fonte:
risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(171)
Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro è rimasto stabile dal 2019 al 2020 e successivamente è aumentato, registrando un aumento complessivo del 17 % alla fine del periodo dell’inchiesta. Anche il numero degli addetti è aumentato durante questo periodo.
5.5.3.3. Scorte
(172)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Scorte
2019
2020
2021
Periodo dell’inchiesta di riesame
Scorte finali (in tonnellate)
533 200
390 880
522 405
476 151
Indice
100
73
98
89
Scorte finali in percentuale della produzione
4,5
3,8
4,6
4,3
Indice
100
84
121
94
Fonte:
risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(173)
Nel periodo in esame le scorte di prodotti piatti laminati a caldo dell’industria dell’Unione sono diminuite, con una drastica flessione nel 2020 dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19 e una ripresa pressoché completa nel 2021, seguita da una diminuzione nel periodo dell’inchiesta di riesame. L’industria dei prodotti piatti laminati a caldo nell’Unione era caratterizzata da contratti quadro (mensili, trimestrali, annuali) tra produttori e acquirenti che fissano le quantità e i prezzi. Tali contratti quadro erano attuati mediante ordini di acquisto in base alle esigenze degli acquirenti. L’industria dell’Unione poteva dunque pianificare la produzione e le scorte. Di conseguenza, e come accertato anche nell’inchiesta iniziale, le scorte non sono state considerate un indicatore di pregiudizio importante per questo settore, in quanto la maggior parte dei tipi di prodotto simile era fabbricata dall’industria dell’Unione in base a ordinativi specifici degli utilizzatori.
5.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(174)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2019
2020
2021
Periodo dell’inchiesta di riesame
Redditività delle vendite nel mercato libero dell’Unione (in % del fatturato delle vendite)
–8,1
–18,8
13,9
18,3
Indice
- 100
- 231
170
224
Flusso di cassa (EUR)
-6 211 922
- 130 468 840
645 183 908
984 716 910
Indice
- 100
-2 100
10 386
15 852
Investimenti (EUR)
433 154 031
181 406 902
394 535 083
351 855 569
Indice
100
42
91
81
Utile sul capitale investito
–6,7 %
–13,8 %
17,1 %
27,2 %
Indice
- 100
- 206
254
405
Fonte:
risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(175)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, sulle vendite del prodotto simile nel mercato libero nell’Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite.
(176)
La redditività ha seguito un andamento a curva gaussiana inversa ed è aumentata complessivamente di 26,4 punti percentuali durante il periodo in esame. Nel 2019 sono state registrate perdite e nel 2020, nel pieno della pandemia, la redditività ha toccato il suo livello più basso, ossia -18 %. Nel 2021 il profitto ha registrato un forte recupero del 13,9 % ed è ulteriormente aumentato fino a raggiungere il 18,3 % nel periodo dell’inchiesta di riesame.
(177)
Nel 2017 e nel 2018 le importazioni oggetto di dumping a prezzi bassi dalla Turchia sono aumentate rapidamente
(
43
)
, il che spiega la scarsa redditività nel 2019. La situazione è stata aggravata dagli shock provocati dalla pandemia mondiale nel 2020, come le perturbazioni nella catena di approvvigionamento e la diminuzione del consumo di acciaio. L’impennata della domanda di acciaio, combinata con l’aumento dei prezzi di vendita, ha determinato profitti elevati nel 2021, che ha segnato un anno straordinario per l’industria dell’Unione. Questa tendenza è proseguita durante tutto il periodo dell’inchiesta di riesame, con una redditività ancora più elevata per l’industria dell’Unione.
(178)
Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le loro attività. Il flusso di cassa netto ha seguito un andamento analogo a quello della redditività: un record negativo nel 2019, seguito da un ulteriore drastico calo nel 2020 e da una forte ripresa nel 2021, che si è ulteriormente rafforzata nel periodo dell’inchiesta di riesame.
(179)
Tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame gli investimenti sono diminuiti del 19 %. Nel complesso, durante il periodo in esame i flussi di investimento hanno seguito una distribuzione a curva gaussiana inversa: un calo significativo nel 2020, seguito da un picco nel 2021. Nel periodo dell’inchiesta di riesame gli investimenti sono leggermente diminuiti rispetto all’anno precedente. In generale, gli investimenti erano mirati a migliorare la qualità e l’ecosostenibilità della produzione.
(180)
L’utile sul capitale investito (ROI) è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Rispetto al 2019, l’utile sul capitale investito si è deteriorato nel 2020, per poi risalire nel 2021. Nel complesso, rispetto al 2019, nel periodo dell’inchiesta di riesame il ROI è notevolmente migliorato. Di fatto nel periodo in esame il ROI è aumentato di circa 20 punti percentuali.
(181)
La capacità di ottenere capitale dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è rimasta invariata nel periodo dell’inchiesta di riesame, caratterizzato da una rapida ripresa dalla pandemia.
5.6.
Conclusioni relative al pregiudizio
(182)
In seguito all’istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo dal Brasile, dall’Iran e dalla Russia nel 2017, le importazioni dal Brasile sono diminuite, mentre le importazioni dalla Russia sono rimaste complessivamente a livelli simili a quelli dell’inchiesta iniziale. Nel caso dell’Iran, le importazioni di prodotti piatti laminati a caldo nell’Unione sono cessate completamente nel 2020, consentendo all’industria dell’Unione di iniziare a riprendersi dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e, come confermato dalla Commissione nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione relativo alle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia
(
44
)
, l’industria dell’Unione si era ripresa alla fine del 2018. La tendenza favorevole della situazione economica dell’industria dell’Unione ha subito tuttavia un arresto improvviso e si è invertita nel 2019, quando l’industria dell’Unione ha dovuto competere con ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo dalla Turchia, che l’hanno costretta a fissare prezzi inferiori ai costi per mantenere la propria quota di mercato, con un conseguente pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione
(
45
)
. Nel luglio 2021 la Commissione ha istituito misure definitive nei confronti della Turchia e grazie a vari fattori in gioco, come spiegato al considerando 177, la situazione dell’industria dell’Unione è migliorata ed è tornata a una situazione favorevole alla fine del 2021. Come già indicato al considerando 177, nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione è riuscita a continuare ad approfittare delle condizioni in miglioramento, con un conseguente ulteriore aumento della redditività.
(183)
Inoltre la maggior parte degli indicatori di pregiudizio, segnatamente produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, occupazione e produttività, ha seguito un andamento analogo nel periodo in esame. Questa tendenza è stata caratterizzata da un brusco calo nel 2020 e da una ripresa nel 2021, che è proseguita durante tutto il periodo dell’inchiesta di riesame segnando un ritorno a livelli simili o lievemente superiori a quelli all’inizio del periodo in esame nel 2019. Il motivo di questo andamento irregolare risiede ampiamente nella concomitanza di un notevole afflusso di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo di prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia con le dinamiche particolari create dalla pandemia di COVID-19. I lockdown e le interruzioni dell’attività industriale hanno comportato livelli di consumo estremamente bassi e una scarsa domanda di acciaio nel 2020, con un’impennata della domanda di acciaio e dei prezzi nel 2021 durante la ripresa post-COVID che hanno determinato, tra l’altro, profitti elevati per l’industria dell’acciaio nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame.
(184)
I prezzi di vendita, i profitti, il flusso di cassa e il ROI hanno seguito un andamento analogo, anch’esso caratterizzato da un netto calo nel 2020 e da una ripresa nel 2021. Nel periodo dell’inchiesta di riesame la crescita di questi indicatori è stata però esponenziale rispetto al 2019, anno in cui si è ritenuto che l’industria dell’Unione avesse subito un pregiudizio a causa delle importazioni dalla Turchia.
(185)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
(186)
L’analisi degli indicatori tuttavia non può trascurare le condizioni eccezionalmente favorevoli del mercato dell’acciaio nel 2021 e nel primo semestre del 2022. Nel 2020 il rallentamento dell’attività industriale provocato dalla pandemia e la conseguente riduzione della domanda di acciaio hanno determinato un forte calo delle prestazioni dell’industria dell’acciaio e dell’economia mondiale in generale. Nel 2021, sulla spinta della ripresa della domanda, il consumo dell’acciaio è tornato a crescere con un aumento dei prezzi. Queste condizioni di mercato favorevoli sono state mantenute fino al primo semestre del 2022. La tendenza positiva post-COVID registrata nel corso del 2021 si è però conclusa nel secondo trimestre del 2022 a causa dei forti aumenti dei costi dell’energia e dell’elevata inflazione. Ciò significa che è improbabile che le circostanze favorevoli registrate nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame continuino. Come osservato in casi precedenti, i prodotti piatti laminati a caldo sono un prodotto di base altamente sensibile al prezzo e la concorrenza si basa principalmente sul prezzo
(
46
)
. Grandi volumi di importazioni oggetto di dumping possono pertanto indurre i produttori dell’Unione alla scelta forzata di ridurre i loro prezzi al fine di mantenere la quota di mercato, causando un pregiudizio.
6.
RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
(187)
Al considerando 185, la Commissione ha espresso la conclusione che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame. D’altro canto, come spiegato ai considerando 88 e 117, la Commissione ha concluso che in assenza di misure antidumping, esiste il rischio di persistenza del dumping e, come spiegato al considerando 100, nel caso dell’Iran, di reiterazione del dumping. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati in caso di scadenza delle misure.
(188)
A tale proposito la Commissione ha esaminato gli elementi seguenti: 1) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata dei paesi interessati e l’attrattiva del mercato dell’Unione e 2) il probabile livello dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati e il loro impatto sull’industria dell’Unione.
6.1.
Capacità produttiva e capacità inutilizzata dei paesi interessati e attrattiva del mercato dell’Unione
(189)
Come già descritto al considerando 78, entrambi i produttori brasiliani inclusi nel campione hanno operato quasi a piena capacità nel periodo dell’inchiesta di riesame. Entrambi i produttori avevano aumentato le loro vendite nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, aumentando l’utilizzo degli impianti rispetto agli anni precedenti, come indicato al considerando 78. Il significativo aumento delle vendite all’esportazione emerso nell’inchiesta di riesame è stato un indicatore del fatto che il mercato dell’Unione resta attraente per i produttori esportatori del Brasile, nonostante le misure in vigore.
(190)
Anche l’unico produttore iraniano che ha collaborato operava quasi a piena capacità durante il periodo dell’inchiesta di riesame (considerando 91). Di conseguenza la sua capacità inutilizzata era limitata. Proseguendo l’inchiesta, la Commissione ha tuttavia constatato che la società stava attivamente programmando di aumentare la sua capacità produttiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, arrivando di conseguenza a circa 1 milione di tonnellate all’anno di capacità inutilizzata, che avrebbe potuto essere utilizzata per l’esportazione, anche verso l’Unione (considerando 95). Per tale motivo, la Commissione ha concluso che nei prossimi anni in Iran sarà disponibile una notevole capacità inutilizzata che potrebbe essere utilizzata per le esportazioni verso l’Unione. Nel periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi all’esportazione verso paesi terzi sono inoltre risultati inferiori di almeno il 14 % rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione, rendendo così il mercato dell’Unione più attraente in termini di prezzi rispetto ad altre possibili destinazioni di esportazione.
(191)
Come indicato al considerando 107, la Commissione ha constatato che la Russia disponeva di una capacità inutilizzata di 3,5 milioni di tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame, pari al 10 % del consumo del mercato libero nell’Unione. Si è pertanto concluso che i produttori russi dispongono di capacità inutilizzate sufficienti, che potrebbero essere utilizzate per esportare prodotti piatti laminati a caldo a prezzi di dumping nell’Unione. Da un confronto tra i prezzi praticati sul mercato interno russo e i prezzi dell’industria dell’Unione (considerando 112) è inoltre emerso che i prezzi praticati sul mercato interno russo erano in media del 17 % inferiori rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione, il che conferma l’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori russi.
(192)
Il mercato dell’Unione è uno dei maggiori mercati mondiali per determinati prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. I livelli dei prezzi nell’Unione (il prezzo medio applicato dall’industria dell’Unione era di 954 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta di riesame) inoltre sono superiori ai prezzi medi praticati dai produttori esportatori brasiliani e iraniani nel resto del mondo, e dai produttori russi nell’Unione. Poiché, come spiegato al considerando 186, i prodotti piatti laminati a caldo sono un prodotto di base molto sensibile al prezzo, in caso di scadenza delle misure gli esportatori brasiliani, iraniani e russi sarebbero fortemente incentivati a indirizzare le loro esportazioni nell’Unione.
(193)
In considerazione di quanto precede, è probabile che i produttori esportatori dei paesi interessati aumentino le loro vendite all’esportazione nell’Unione in caso di scadenza delle misure.
6.2.
Probabili livelli dei prezzi delle importazioni nell’Unione dai paesi interessati e incidenza sull’industria dell’Unione
6.2.1.
Brasile
(194)
Come indicato al considerando 133, la Commissione non ha potuto effettuare un calcolo dell’undercutting per il Brasile. In base ai dati Eurostat, il prezzo delle importazioni dal Brasile è stato inferiore al prezzo di vendita dell’Unione durante il periodo in esame, fatta eccezione per il 2021. I produttori esportatori inclusi nel campione rappresentavano oltre il 90 % delle esportazioni dal Brasile nell’Unione europea (considerando 31), ma poiché entrambi i produttori esportatori del Brasile inclusi nel campione vendevano a parti collegate nell’Unione, e in assenza di vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione, la Commissione non ha potuto accertare che il prezzo di vendita alle parti collegate fosse abbastanza affidabile da poter essere utilizzato come indicazione di un probabile prezzo praticato in assenza di misure antidumping. La Commissione ha pertanto analizzato l’attuale politica dei prezzi dei produttori esportatori brasiliani sui loro mercati di esportazione dei paesi terzi per valutare la probabile politica dei prezzi sul mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure.
(195)
Il prezzo all’esportazione dal Brasile verso i mercati di altri paesi terzi è stato utilizzato come indicatore per stabilire la probabile politica dei prezzi in assenza di misure. Il confronto è stato effettuato utilizzando i dati del GTA per le vendite all’esportazione dal Brasile al resto del mondo, filtrandoli per i primi 10 paesi in termini di quantità, che rappresentavano circa il 90 % delle vendite dal Brasile a paesi terzi. Dal confronto è emerso che il livello dei prezzi all’esportazione verso paesi terzi (calcolato a circa 820 EUR/tonnellata come prezzo allo sbarco in libera pratica) era inferiore di circa il 13-14 % rispetto all’attuale prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato libero nonché inferiore al prezzo non pregiudizievole stabilito a circa 920 EUR/tonnellata.
(196)
Poiché l’analisi di cui sopra ha dimostrato che i produttori esportatori brasiliani sono stati in grado di vendere sui mercati terzi a prezzi inferiori a quelli dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha pertanto concluso che, in caso di scadenza delle misure, gli esportatori brasiliani sarebbero in grado di abbassare i loro prezzi verso l’UE esercitando una notevole pressione sui prezzi.
6.2.2.
Iran
(197)
Nel periodo in esame le importazioni dall’Iran nell’Unione sono praticamente scomparse. In tali circostanze, la Commissione ha esaminato l’attuale politica dei prezzi dell’unico produttore esportatore iraniano che ha collaborato sui suoi mercati di esportazione dei paesi terzi per valutare il probabile prezzo delle importazioni nell’Unione in caso di scadenza delle misure.
(198)
Il confronto è stato effettuato utilizzando i prezzi all’esportazione iraniani nel resto del mondo e ha indicato che, in assenza di misure, il probabile prezzo allo sbarco in libera pratica nell’Unione delle esportazioni iraniane di prodotti piatti laminati a caldo non sarebbe superiore a 830-840 EUR/tonnellata.
(199)
Dal confronto tra i prezzi all’esportazione iraniani così determinati e la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, adeguati a livello franco fabbrica, è emerso che, in media, i prezzi delle esportazioni iraniane verso l’Unione sarebbero inferiori ai prezzi medi dell’industria dell’Unione di circa il 10-13 %. Anche i prezzi praticati dall’Iran sarebbero inferiori al prezzo non pregiudizievole di cui al considerando 195.
6.2.3.
Russia
(200)
Le importazioni dalla Russia durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono state effettuate a prezzi inferiori al prezzo di vendita dell’industria dell’Unione, ossia a un prezzo di 897 EUR/tonnellata. Come già indicato al considerando 140, il risultato del confronto dei prezzi tra le esportazioni russe nell’Unione e i prezzi medi dell’industria dell’Unione ha evidenziato una differenza di prezzo di circa il 5 %. Anche i prezzi praticati dalla Russia sono stati fissati al di sotto del prezzo non pregiudizievole di 920 EUR/tonnellata.
6.2.4.
Conclusione
(201)
I prodotti piatti laminati a caldo sono un prodotto di base altamente sensibile al prezzo e, come osservato nell’inchiesta concernente le importazioni di prodotti piatti laminati a caldo dalla Cina e anche nell’inchiesta sul prodotto identico originario della Turchia, livelli piuttosto modesti di undercutting dei prezzi combinati con grandi volumi possono avere un impatto immediato e significativo sui risultati dell’industria dell’Unione
(
47
)
. In entrambe le inchieste, margini di undercutting inferiori al 5 % hanno costretto l’industria dell’Unione ad abbassare i prezzi di vendita (o a perdere quote di mercato) in misura tale da subire un pregiudizio notevole nel breve termine.
(202)
Poiché durante il periodo dell’inchiesta di riesame si era appena ripresa da un periodo turbolento ed economicamente difficile, compresa la pandemia di COVID-19, con perdite accumulate, l’industria dell’Unione è ancora in una situazione di fragilità. È pertanto altamente probabile che la persistenza delle importazioni oggetto di dumping dal Brasile e dalla Russia e la reiterazione del dumping da parte dell’Iran in volumi significativi e a prezzi inferiori a quelli dell’Unione danneggerebbe gravemente le prestazioni dell’industria dell’Unione, in particolare per quanto concerne la produzione, i volumi e i prezzi delle vendite, la redditività e gli investimenti, con una conseguente reiterazione del pregiudizio notevole.
(203)
In seguito alla divulgazione delle informazioni Usiminas ha sostenuto che l’industria interna dell’Unione non era fragile, dato che indicatori quali il profitto e l’utile sul capitale investito sono notevolmente aumentati durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Usiminas e CSN hanno inoltre sostenuto che non vi era alcun rischio di reiterazione del pregiudizio, poiché la redditività dell’industria dell’Unione era aumentata malgrado fossero aumentate le importazioni dai paesi interessati. Ha inoltre fatto riferimento ai bassi volumi delle importazioni del Brasile a prezzi elevati e alla limitata capacità inutilizzata del Brasile.
(204)
La Commissione ha ricordato che, come indicato al considerando 166, si è ritenuto che l’industria dell’Unione non avesse subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre riconosciuto che il periodo dell’inchiesta di riesame era caratterizzato da condizioni di mercato eccezionalmente favorevoli (considerando 186) e che, dato che l’industria dell’Unione si era appena ripresa da un periodo turbolento ed economicamente difficile caratterizzato da perdite accumulate, si trovava ancora in una situazione di fragilità per i motivi illustrati ai considerando 201 e 202. Inoltre, come spiegato alla sezione 6.2.1, la Commissione ha dovuto analizzare l’attuale politica dei prezzi dei produttori esportatori brasiliani nei loro mercati di esportazione dei paesi terzi, il che ha dimostrato che il Brasile sarebbe stato in grado di esercitare una notevole pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione in assenza di misure. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
(205)
A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
7.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(206)
L’industria dell’Unione è ubicata in 15 Stati membri (Austria, Belgio, Cechia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna). Essa impiega oltre 40 000 addetti nel settore del prodotto oggetto del riesame.
(207)
In assenza di misure l’industria dell’Unione non sarà più protetta nei confronti del probabile aumento delle importazioni oggetto di dumping dal Brasile, dall’Iran e dalla Russia, con la conseguenza di un pregiudizio notevole. L’effetto delle misure antidumping sarà positivo per i produttori dell’Unione, poiché le misure aiuteranno l’industria dell’Unione a proseguire nella ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. È pertanto chiaramente nell’interesse dell’industria dell’Unione mantenere le misure.
7.1.1.
Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti
(208)
La Commissione ha contattato tutti gli utilizzatori e gli importatori indipendenti noti. Nessun utilizzatore o importatore indipendente si è manifestato e ha collaborato nella presente inchiesta fornendo una risposta al questionario. Data la mancanza di collaborazione degli utilizzatori e degli importatori indipendenti e in assenza di indicazioni contrarie, il mantenimento delle misure non è considerato contrario all’interesse di utilizzatori e importatori.
(209)
La Commissione inoltre ha esaminato se le misure nei confronti del Brasile, dell’Iran e della Russia avrebbero un effetto negativo sulla sicurezza dell’approvvigionamento, poiché sono in vigore misure relative ai prodotti piatti laminati a caldo anche nei confronti di Turchia e Cina. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il livello di utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione era del 73 % e la capacità produttiva totale superava il consumo totale dell’Unione di 18 milioni di tonnellate, secondo i dati del questionario di Eurofer sui macroindicatori. Malgrado le misure istituite contro alcuni dei principali esportatori di prodotti piatti laminati a caldo, quasi 40 paesi esportavano nell’Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta di riesame, a dimostrazione del fatto che l’istituzione di misure non interferirebbe sulla diversificazione dell’approvvigionamento. Per questi motivi, e in assenza di collaborazione di utilizzatori e importatori, la Commissione ha concluso che non esistevano potenziali rischi al livello dell’approvvigionamento degli utilizzatori a valle.
(210)
Dopo l’apertura dell’inchiesta, Usiminas ha sostenuto che l’introduzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) inciderebbe negativamente sull’accesso al mercato dell’Unione, dati gli onerosi obblighi di comunicazione e i sovrapprezzi connessi al CBAM. Tale asserzione è stata ribadita in seguito alla divulgazione delle conclusioni. Inoltre, sia il governo del Brasile che Usiminas hanno sostenuto che l’industria dell’Unione era già significativamente protetta dalle misure di salvaguardia. CSN ha aggiunto che, a causa delle misure di salvaguardia nel settore dell’acciaio, i volumi delle importazioni brasiliane di prodotti piatti laminati a caldo non aumenterebbero e che le importazioni dal Brasile non potevano causare pregiudizio, in quanto il dazio residuo applicato al Brasile era superiore all’attuale dazio antidumping ad valorem applicabile a CSN. CSN ha pertanto sostenuto che è irragionevole ritenere probabile una reiterazione del pregiudizio a causa delle importazioni dal Brasile.
(211)
La Commissione ha ricordato che il CBAM è entrato in vigore solo nell’ottobre 2023 e che nel periodo transitorio fino al 2026 gli importatori dovranno comunicare solo le emissioni incorporate nelle loro merci senza incorrere in oneri finanziari. Il motivo addotto per questo periodo transitorio è quello di lasciare alle parti il tempo di adeguarsi prima dell’istituzione del sistema definitivo e di ridurre il rischio di perturbazioni degli scambi. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto prematuro effettuare una valutazione del potenziale impatto del CBAM sui futuri flussi commerciali di prodotti piatti laminati a caldo. La Commissione ha inoltre ricordato che le misure di salvaguardia in questione non possono essere considerate di carattere duraturo e che la misura attualmente in vigore
(
48
)
non incide sulla valutazione della probabilità di un aumento delle importazioni in assenza di dazi antidumping. Considerata la natura temporanea delle misure di salvaguardia nel settore dell’acciaio, la Commissione ha concluso che esse non possono incidere sulle conclusioni della presente inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto entrambe le argomentazioni.
7.1.2.
Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
(212)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica federativa del Brasile, della Repubblica islamica dell’Iran e della Federazione russa.
8.
MISURE ANTIDUMPING
(213)
Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione sulla persistenza e reiterazione del dumping, sulla reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o altri acciai legati originari della Repubblica federativa del Brasile, della Repubblica islamica dell’Iran e della Federazione russa.
(214)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per assicurare l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
(215)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(216)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
(217)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati e prodotto dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuale.
(218)
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La domanda deve essere inviata alla Commissione
(
49
)
. Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica della denominazione della società non pregiudica il suo diritto a beneficiare dell’aliquota di dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(219)
Un esportatore o un produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo utilizzato per fissare il livello dei dazi attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta, a condizione che siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a un produttore esportatore soggetto ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione.
(220)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
50
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(221)
Con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2019/159
(
51
)
, la Commissione ha imposto una misura di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. Il prodotto oggetto del riesame è una delle categorie di prodotto interessate dalla misura di salvaguardia. Di conseguenza, una volta superati i contingenti tariffari stabiliti a norma della misura di salvaguardia, sulle medesime importazioni sarebbero dovuti sia il dazio oltre contingente sia il dazio antidumping. Poiché un simile cumulo di misure antidumping e misure di salvaguardia può comportare un effetto maggiore a quanto auspicabile sul commercio, la Commissione ha deciso di impedire l’applicazione concomitante del dazio antidumping con il dazio oltre contingente per il prodotto oggetto del riesame per la durata dell’applicazione della misura di salvaguardia.
(222)
Ciò significa che se il dazio oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventa applicabile al prodotto oggetto del riesame e supera l’equivalente livello ad valorem dei dazi antidumping a norma del presente regolamento, è riscosso solo il dazio oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. Durante il periodo di applicazione concomitante delle misure di salvaguardia e dei dazi antidumping, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. Qualora il dazio oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto oggetto del riesame e sia fissato a un livello inferiore all’equivalente livello ad valorem dei dazi antidumping di cui al presente regolamento, il dazio oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e i dazi antidumping più elevati istituiti a norma del presente regolamento. La parte dell’importo dei dazi antidumping non riscossi è sospesa.
(223)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226191091, 7226191095), 7226 91 91 e 7226 91 99, originari della Repubblica federativa del Brasile, della Repubblica islamica dell’Iran e della Federazione russa.
Il presente riesame non riguarda i seguenti prodotti:
i)
prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati;
ii)
prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido;
iii)
prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm; e
iv)
prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese
Società
Aliquota del dazio definitivo EUR per tonnellata netta
Codice addizionale TARIC
Brasile
ArcelorMittal Brasil S.A.
54,5
C210
Aperam Inox América do Sul S.A.
54,5
C211
Companhia Siderúrgica Nacional
53,4
C212
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas)
63,0
C213
Gerdau Açominas S.A.
55,8
C214
Iran
Mobarakeh Steel Company
57,5
C215
Russia
Novolipetsk Steel
53,3
C216
Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron Steel Works (PJSC MMK)
96,5
C217
PAO Severstal
17,6
C218
3. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel paragrafo 2 è il dazio fisso indicato nella tabella seguente.
Società
Aliquota del dazio definitivo EUR per tonnellata netta
Codice addizionale TARIC
Tutte le altre società brasiliane
63,0
C999
Tutte le altre società iraniane
57,5
C999
Tutte le altre società russe
96,5
C999
4. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
5. L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica federativa del Brasile e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che:
a)
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica federativa del Brasile nel periodo compreso tra il 1
o
luglio 2015 e il 30 giugno 2016 («periodo dell’inchiesta iniziale»);
b)
non è collegato ad alcun produttore esportatore soggetto ai dazi antidumping istituiti dal presente regolamento; e
c)
ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica federativa del Brasile o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.
6. Per i produttori menzionati e qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(
52
)
, l’aliquota del dazio antidumping definitivo di cui sopra è ridotta di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. Il dazio da pagare corrisponderà allora alla differenza tra l’aliquota del dazio definitivo ridotta e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione ridotto, prima dello sdoganamento.
7. Per tutte le altre società e qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.
8. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Qualora il dazio oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, e superi l’equivalente livello ad valorem del dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è riscosso soltanto il dazio oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.
Qualora il dazio oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, e sia fissato a un equivalente livello ad valorem inferiore al dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il dazio oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
La parte dell’importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 3 è sospesa.
Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia e dell’Ucraina e che chiude l’inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (
GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24
).
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/624 della Commissione, del 12 aprile 2022, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Russia (
GU L 115 del 13.4.2022, pag. 185
).
(
5
)
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (
GU C 31 del 21.1.2022, pag. 7
).
(
6
)
GU C 384 del 5.10.2022, pag. 3
.
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/365 della Commissione, del 16 febbraio 2023, che chiude l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza relativa alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell’Ucraina (
GU L 50 del 17.2.2023, pag. 56
).
(
8
)
Domanda, pag. 41.
(
9
)
Cfr. l’articolo 1, punto 8, e l’allegato II, del regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (
GU L 87I del 15.3.2022, pag. 13
), che ha introdotto l’articolo 3
octies
e l’allegato XVII nel regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (
GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1
).
(
10
)
Cfr. articolo 1, paragrafo 4), lettera d), e allegato IV del regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (
GU L 259I del 6.10.2022, pag. 3
), che ha aggiunto il paragrafo 3 all’articolo 3
octies
del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio e ne ha sostituito l’allegato XVII.
(
11
)
OCSE,
Latest Developments in Steelmaking Capacity
, 2021, (DSTI/SC (2021) 5/FINAL), disponibile all’indirizzo: https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-steelmaking-capacity-2021.pdf. Un estratto pertinente è stato fornito anche nell’allegato 17 della domanda.
(
12
)
Domanda, punto 29.
(
13
)
Domanda, punti da 53 a 62.
(
14
)
Domanda, punto 63.
(
15
)
Domanda, punto 58.
(
16
)
Domanda, punto 45.
(
17
)
Domanda, punto 55.
(
18
)
Secondo la definizione di cui al considerando 15.
(
19
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2629.
(
20
)
I dati CRU sono soggetti al diritto d’autore.
(
21
)
Domanda, punto 29.
(
22
)
Soggetti al diritto d’autore.
(
23
)
Cfr., ad esempio, https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/101877/msc-s-annual-rolling-capacity-to-rise-by-45m-tons e https://en.eghtesadonline.com/news/785310/MSC-s-Annual-Rolling-Capacity-to-Rise-by-4-5m-Tons, ultima consultazione il 23 novembre 2023.
(
24
)
Domanda, punti 29 e 30.
(
25
)
Domanda, allegato 17.
(
26
)
OCSE,
Latest Developments in Steelmaking Capacity
, 2021, Cit., pag. 45.
(
27
)
Domanda, punti 29 e 30.
(
28
)
Domanda, punto 31.
(
29
)
OCSE,
Steel Market Developments —Q4, 2021
, 2022, (DSTI/SC (2021) 9/FINAL), disponibile all’indirizzo: https://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-Q4-2021.pdf. Un estratto pertinente è stato fornito anche nell’allegato 17 della domanda.
(
30
)
Domanda, punto 29.
(
31
)
OCSE,
Latest Developments in Steelmaking Capacity
, 2023, (DSTI/SC (2023) 3/FINAL), disponibile all’indirizzo: https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-steelmaking-capacity-2023.pdf.
(
32
)
Domanda, punto 53.
(
33
)
World Steel Association,
World Steel in Figures – 2023
, 2023, pag. 25, disponibile all’indirizzo: https://worldsteel.org/wp-content/uploads/World-Steel-in-Figures-2023-4.pdf.
(
34
)
https://worldsteel.org/steel-topics/statistics/annual-production-steel-data/?ind=P1_crude_steel_total_pub/CHN/IND/RUS.
(
35
)
World Steel Association,
World Steel in Figures – 2023
, cit., 2023, pag. 15.
(
36
)
Sulla base delle informazioni contenute nel Trade Remedies Data Portal dell’OMC, disponibile all’indirizzo: https://trade-remedies.wto.org/en, e nell’Anti-dumping Notification Portal dell’OMC, disponibile all’indirizzo: https://ad-notification.wto.org/.
(
37
)
Dati estratti dalle statistiche sulle importazioni il 22 giugno 2023.
(
38
)
In ragione di una discrepanza tra i dati riportati da Eurostat e i dati verificati del questionario dei due produttori esportatori brasiliani inclusi nel campione, le importazioni dal Brasile sono state calcolate sommando i dati sui volumi e sui valori delle importazioni del resto del Brasile, filtrati attraverso il codice addizionale TARIC su Surveillance, con volumi e valori verificati delle importazioni dei due produttori esportatori brasiliani inclusi nel campione. I prezzi delle importazioni dal Brasile, i volumi totali delle importazioni e il consumo del mercato libero dell’UE sono stati adeguati di conseguenza.
(
39
)
GU L 258 del 6.10.2017, pag. 51
.
(
40
)
La Turchia e l’India erano gli unici paesi con una quota di mercato superiore al 3 % nel periodo dell’inchiesta di riesame, mentre soltanto il Giappone, Taiwan, l’Ucraina e l’Egitto detenevano una quota di mercato superiore al 2 %.
(
41
)
Considerando 139 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/9 della Commissione, del 6 gennaio 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (
GU L 3 del 7.1.2021, pag. 4
).
(
42
)
Ibidem.
(
43
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (
GU L 238 del 6.7.2021, pag. 32
).
(
44
)
Considerando 210 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (
GU L 238 del 6.7.2021, pag. 32
).
(
45
)
Ibidem.
(
46
)
Considerando 157 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (
GU L 238 del 6.7.2021, pag. 32
).
(
47
)
Considerando 98 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/9 della Commissione, del 6 gennaio 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (
GU L 3 del 7.1.2021, pag. 4
).
(
48
)
Con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, la Commissione ha imposto una misura di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024.
(
49
)
Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.
(
50
)
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (
GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1
).
(
51
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (
GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27
).
(
52
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2758/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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