Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2769 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2769 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2769 of 13 December 2023 accepting a request for new exporting producer treatment with regard to the definitive anti-dumping measures imposed on imports of electric bicycles originating in the People’s Republic of China and amending Implementing Regulation (EU) 2019/73
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2769
14.12.2023
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2769 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2023
relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese
(
2
)
(«regolamento iniziale»), in particolare l’articolo 1, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
A.
MISURE IN VIGORE
(1)
Il 17 gennaio 2019 la Commissione ha istituito, con il regolamento iniziale, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di biciclette elettriche («prodotto in esame») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»).
(2)
Nell’inchiesta che ha condotto all’istituzione dei dazi antidumping («inchiesta iniziale») si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della RPC in conformità all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036.
(3)
Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione aveva istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 10,3 % e il 62,1 % sulle importazioni di biciclette elettriche. Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione (ad eccezione delle società soggette all’aliquota del dazio compensativo parallela per tutte le altre società ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione
(
3
)
) è stato istituito un dazio medio ponderato del 24,2 %. Tali produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell’allegato I del regolamento iniziale. È stato istituito un dazio medio ponderato del 16,2 % per altre società che hanno collaborato non incluse nel campione (soggette all’aliquota del dazio compensativo parallela per tutte le altre società ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72). Tali società sono elencate nell’allegato II del regolamento iniziale. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale del 70,1 % per le biciclette elettriche provenienti dalle società della RPC che non si sono manifestate o non hanno collaborato nell’inchiesta antidumping, ma che hanno collaborato nell’inchiesta antisovvenzioni parallela (elencate nell’allegato III del regolamento iniziale). Per tutte le altre società è stata fissata un’aliquota del 62,1 %.
(4)
A norma dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, il paragrafo 2 di tale articolo può essere modificato aggiungendo un nuovo produttore esportatore all’allegato pertinente con le società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette alla media ponderata appropriata dell’aliquota del dazio antidumping, qualora tale nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione prove sufficienti a dimostrare di:
a)
non aver esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1
o
ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («periodo dell’inchiesta iniziale»);
b)
non essere collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, e
c)
aver effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o aver assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione.
B.
RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
(5)
La società Shenzhen Kinoway Electronic Co., Ltd («richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 16,2 % («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»). Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale.
(6)
Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale («condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero il soddisfacimento di tali condizioni. Il richiedente ha risposto al questionario.
C.
ANALISI DELLA RICHIESTA
(7)
Per quanto riguarda la prima condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, che prevede che il richiedente non abbia esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1
o
ottobre 2016 e il 30 settembre 2017, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato che il richiedente non disponeva di una licenza per l’esportazione di biciclette elettriche per tale periodo e che non ha esportato biciclette elettriche nell’Unione. Il registro delle vendite presentato dal richiedente non indicava alcuna vendita di biciclette elettriche.
(8)
Con riferimento alla seconda condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, che prevede che il richiedente non sia collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato che il richiedente non è collegato a nessuno dei produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale.
(9)
Per quanto riguarda la terza condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, che prevede che il richiedente abbia effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o abbia assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato, sulla base delle prove documentali fornite, che il richiedente ha esportato biciclette elettriche nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Il richiedente ha fornito la documentazione di vendita relativa a un’operazione effettuata in Polonia nel 2022. Il richiedente ha presentato anche un ulteriore ordine di vendita di biciclette elettriche dello stesso cliente.
(10)
La Commissione ha concluso pertanto che il richiedente soddisfa la condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale.
(11)
Il richiedente soddisfa di conseguenza tutte e tre le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quali stabilite all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, ed è pertanto opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 16,2 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.
D.
DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(12)
Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere a Shenzhen Kinoway Electronic Co., Ltd l’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.
(13)
Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
(14)
Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La seguente società è aggiunta nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione:
Nome della società
Provincia
Codice TARIC aggiuntivo
«Shenzhen Kinoway Electronic Co., Ltd
Guangdong
89AC»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
GU L 16 del 18.1.2019, pag. 108
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2769/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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