Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2852 della Commissione, del 20 dicembre 2023, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2852 della Commissione, del 20 dicembre 2023, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2852 of 20 December 2023 correcting Implementing Regulation (EU) 2023/1581 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the novel food astaxanthin-rich oleoresin from Haematococcus pluvialis algae
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2852
21.12.2023
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2852 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2023
recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento «
oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga
Haematococcus pluvialis
»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione
(
1
)
, in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione.
(2)
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
(
2
)
ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
(3)
L’elenco dell’Unione di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 include l’«oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga
Haematococcus pluvialis
» quale nuovo alimento autorizzato.
(4)
Il nuovo alimento «oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga
Haematococcus pluvialis
» è stato autorizzato a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
per l’uso negli integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
, destinati alla popolazione in generale.
(5)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581 della Commissione
(
5
)
ha stabilito requisiti aggiuntivi in materia di etichettatura al fine di prevenire il consumo concomitante di integratori alimentari contenenti ≤ 8,0 mg di astaxantina.
(6)
La Commissione ha rilevato un errore nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581 per quanto riguarda le misure transitorie. Nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581 il periodo transitorio per i prodotti conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1377 della Commissione
(
6
)
prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/1581 è stato indicato in modo erroneo. Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri, è necessaria una rettifica in modo da permettere la commercializzazione di tali nuovi alimenti conformi ai precedenti requisiti in materia di etichettatura. Per evitare incertezze circa le conseguenze negative per gli operatori interessati del settore alimentare, tale rettifica dovrebbe entrare in vigore immediatamente ed essere applicabile retroattivamente, a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/1581.
(7)
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1518.
(8)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Gli integratori alimentari contenenti ≤ 8,0 mg di astaxantina destinati alla popolazione in generale di età superiore ai 14 anni che sono conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1377 possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 1
o
febbraio 2024 e possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 21 agosto 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (
GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (
GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1
).
(
4
)
Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (
GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581 della Commissione, del 1
o
agosto 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento «oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga
Haematococcus pluvialis
» (
GU L 194 del 2.8.2023, pag. 4
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1377 della Commissione del 19 agosto 2021 che autorizza una modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento «oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis» a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (
GU L 297 del 20.8.2021, pag. 20
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2852/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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