Regolamento (UE) 2023/2857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale
Regolamento (UE) 2023/2857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale
EN: Regulation (EU) 2023/2857 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2023 amending Regulation (EU) 2019/833 laying down conservation and enforcement measures applicable in the Regulatory Area of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2857
20.12.2023
REGOLAMENTO (UE) 2023/2857 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2023
recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
(
1
)
,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria
(
2
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
ha incorporato nel diritto dell’Unione le misure di conservazione e di esecuzione più aggiornate da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (
Northwest Atlantic Fisheries Organisation
– NAFO). Tale regolamento è stato successivamente modificato dai regolamenti (UE) 2021/1231
(
4
)
e (UE) 2022/2037
(
5
)
del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di incorporare nel diritto dell’Unione le misure adottate dalla NAFO nelle riunioni annuali del 2019, del 2020 e del 2021 di detta organizzazione.
(2)
In occasione della sua 44
a
riunione annuale del settembre 2022, la NAFO ha adottato una serie di misure giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza per quanto riguarda i nuovi obblighi degli Stati di bandiera relativi alla presentazione di piani di ricerca, i requisiti delle navi per svolgere attività di ricerca, la regolamentazione della cala di prova al momento del primo ingresso in una divisione durante una bordata di pesca, gli adeguamenti delle chiusure per lo scorfano nella divisione NAFO 3M, il divieto di sbarco, trasbordo e detenzione a bordo di squali di Groenlandia (
Somniosus microcephalus
) e l’incrocio di dati con gli elenchi delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) provenienti da altre organizzazioni regionali di gestione della pesca.
(3)
Tali misure sono rivolte alle parti contraenti della NAFO e contengono anche obblighi per gli operatori. Dalla loro entrata in vigore, il 1
°
dicembre 2022, le misure di conservazione e di esecuzione (
conservation and enforcement measures
– CEM) della NAFO sono vincolanti per tutte le parti contraenti di tale organizzazione. Per quanto riguarda l’Unione, esse devono essere recepite nel diritto dell’Unione a meno che non siano già contemplate dallo stesso.
(4)
È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/833 al fine di recepire tali nuove CEM nel diritto dell’Unione.
(5)
Alcune disposizioni delle CEM saranno probabilmente modificate in occasione delle future riunioni annuali della NAFO a seguito dell’introduzione di nuove misure correlate ai piani di ricerca sulla pesca. Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell’Unione tali future modifiche delle CEM, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda gli obblighi degli Stati membri relativi alla presentazione di piani di ricerca e per quanto riguarda i requisiti delle navi per svolgere attività di ricerca. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016
(
6
)
. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(6)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/833,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2019/833
Il regolamento (UE) 2019/833 è così modificato:
1)
all’articolo 4, i paragrafi da 2 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Lo Stato membro di bandiera:
a)
comunica alla Commissione per via elettronica, nel formato previsto all’allegato II.C delle CEM di cui al punto 5) dell’allegato del presente regolamento, e prima dell’inizio della ricerca, tutte le navi da ricerca da esso autorizzate a battere la sua bandiera e a effettuare attività di ricerca nella zona di regolamentazione;
b)
fornisce alla Commissione un piano di ricerca per tutte le navi da esso autorizzate a battere la propria bandiera e a effettuare attività di ricerca nella zona di regolamentazione, entro 40 giorni prima dell’apertura della riunione di giugno del consiglio scientifico della NAFO, nel caso di nuove campagne e attività di ricerca non ricorrenti e qualora le catture detenute a bordo durante le attività di ricerca siano destinate alla commercializzazione e, negli altri casi, entro 10 giorni prima dell’inizio della ricerca;
c)
garantisce che un piano di ricerca delle campagne svolte nella zona di regolamentazione e dirette alla cattura di stock soggetti a possibilità di pesca contenga almeno le informazioni seguenti:
i)
l’identificazione della nave;
ii)
l’obiettivo;
iii)
la sintesi dei metodi scientifici o delle procedure;
iv)
il luogo e le date dell’attività di ricerca;
v)
il nome del ricercatore principale;
vi)
l’eventuale commercializzazione delle catture detenute a bordo;
vii)
il totale stimato delle catture a fini di ricerca delle specie bersaglio della campagna e l’indicazione dell’eventuale presenza a bordo di un osservatore dotato di sufficienti competenze scientifiche;
viii)
informazioni su quando i risultati della ricerca saranno presentati al consiglio scientifico della NAFO;
ix)
se del caso, eventuali richieste di deroga al presente punto; e
x)
se del caso, l’indicazione che l’attività costituisce una nuova campagna o ricerca non ricorrente; e
d)
notifica immediatamente alla Commissione l’inizio e la cessazione delle attività di ricerca da parte di navi che svolgono temporaneamente attività di ricerca, anche nel corso di bordate di pesca in cui si svolgono sia attività commerciali che attività di ricerca.
3. Le navi impegnate nella ricerca:
a)
conservano a bordo per tutto il tempo una copia in lingua inglese del piano di ricerca e delle eventuali modifiche; e
b)
per le campagne svolte nella zona di regolamentazione dirette alla cattura di stock soggetti a possibilità di pesca, stivano le catture effettuate nel corso di attività di ricerca separandole, mediante reti, compensato, casse o altri mezzi, da tutte le altre catture effettuate nel corso di bordate di pesca in cui si svolgono sia attività commerciali che attività di ricerca; la collocazione delle catture effettuate nel corso di attività di ricerca è indicata nel piano di stivaggio.
4. Salvo posizione diversa espressa in un parere del consiglio scientifico della NAFO, le navi da ricerca che effettuano campagne nella zona di regolamentazione dirette alla cattura di stock soggetti a possibilità di pesca e che detengono a bordo catture ottenute nel corso di tali attività di ricerca ai fini della commercializzazione di tali catture:
a)
rispettano gli obblighi di registrazione e comunicazione di cui al capo V;
b)
hanno a bordo un osservatore con sufficienti competenze; e
c)
imputano tali catture al contingente pertinente dello Stato membro e alla limitazione dello sforzo di pesca definita nelle possibilità di pesca.
5. Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, le attività delle navi da ricerca non sono limitate da CEM relative alla cattura del pesce nella zona di regolamentazione, in particolare per quanto concerne la dimensione delle maglie, i limiti di taglia, le zone vietate e i fermi stagionali.
6. La Commissione trasmette senza indugio al segretario esecutivo della NAFO le informazioni notificate dagli Stati membri di bandiera in conformità del paragrafo 2.»
;
2)
all’articolo 6, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
chiude la pesca dello scorfano nella divisione 3M alle ore 24:00 UTC del giorno in cui si stima che il totale delle catture dichiarate avrà raggiunto il 100 % del TAC per lo scorfano nella divisione 3M, come notificato conformemente al paragrafo 3;»;
3)
all’articolo 8, è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Al suo primo ingresso in una divisione nell’ambito di una bordata di pesca, una nave può effettuare una cala di prova per una durata massima di tre ore. Se gli stock soggetti a limiti per le catture accessorie costituiscono la percentuale più elevata, in peso, sul totale delle catture della cala, tale attività non è considerata pesca diretta di tali stock e la nave cambia immediatamente posizione conformemente al paragrafo 1, lettera b). Le navi identificano ogni cala di prova eseguita conformemente al presente paragrafo e annotano nel giornale di pesca le coordinate delle posizioni iniziale e finale di ogni cala di prova eseguita.»
;
4)
all’articolo 12, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. È vietato svolgere attività di pesca diretta, detenzione, trasbordo o sbarco dello squalo di Groenlandia (
Somniosus microcephalus
) nella zona di regolamentazione.»
;
5)
all'articolo 44, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
è inserita nell’elenco INN della Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartide
(
*1
)
, della Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud
(
*2
)
, della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali
(
*3
)
, della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico
(
*4
)
, della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano
(
*5
)
, della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
(
*6
)
, della Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale
(
*7
)
, della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale
(
*8
)
, dell’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sudorientale
(
*9
)
, dell’Accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale
(
*10
)
, dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale
(
*11
)
e della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale
(
*12
)
.
(
*1
)
Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico, redatta a Canberra il 20 maggio 1980 ed entrata in vigore il 7 aprile 1982 (
GU L 252 del 5.9.1981, pag. 27
)."
(
*2
)
Convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud, fatta a Canberra il 10 maggio 1993 ed entrata in vigore il 20 maggio 1994 (
GU L 336 del 23.12.2015, pag. 27
)."
(
*3
)
Convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (convenzione di Antigua), firmata a Washington il 14 novembre 2003 ed entrata in vigore il 27 agosto 2010 (
GU L 224 del 16.8.2006, pag. 24
)."
(
*4
)
Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, fatta a Rio de Janeiro il 14 maggio 1966 ed entrata in vigore il 21 marzo 1969 (
GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34
)."
(
*5
)
Accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano, firmata a Roma il 25 novembre 1993 ed entrata in vigore il 27 marzo 1996 (
GU L 236 del 5.10.1995, pag. 25
)."
(
*6
)
Accordo che istituisce la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, originariamente formulato a Roma il 24 settembre 1949 ed entrato in vigore il 20 febbraio 1952 (
GU L 190 del 4.7.1998, pag. 37
)."
(
*7
)
Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale, firmata a Londra il 18 novembre 1980 ed entrata in vigore il 17 marzo 1982, cui la Comunità europea ha aderito il 13 luglio 1981 (
GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21
)."
(
*8
)
Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico settentrionale, fatta a Tokyo il 24 febbraio 2012 ed entrata in vigore il 19 luglio 2015 (
GU L 55 del 28.2.2022, pag. 14
)."
(
*9
)
Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell’Atlantico sudorientale, fatta a Windhoek, Namibia, il 20 aprile 2001 ed entrata in vigore il 13 aprile 2003 (
GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40
)."
(
*10
)
Accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale, firmato a Roma il 7 luglio 2006 ed entrato in vigore il 21 giugno 2012 (
GU L 196 del 18.7.2006, pag. 15
)."
(
*11
)
Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale, fatta ad Auckland il 14 novembre 2009 ed entrata in vigore il 24 agosto 2012 (
GU L 67 del 6.3.2012, pag. 3
)."
(
*12
)
Convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale, fatta a Honolulu il 5 settembre 2000 ed entrata in vigore il 19 giugno 2004 (
GU L 32 del 4.2.2005, pag. 3
).»;"
6)
all’articolo 50, sono aggiunte le lettere seguenti:
«m)
obblighi dello Stato membro di bandiera in relazione ai piani di ricerca di cui all’articolo 4, paragrafo 2;
n)
requisiti per le navi impegnate in attività di ricerca di cui all’articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2023
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
(
1
)
GU C 293 del 18.8.2023, pag. 144
.
(
2
)
Posizione del Parlamento europeo del 9 novembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 novembre 2023.
(
3
)
Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (
GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (
GU L 274 del 30.7.2021, pag. 32
).
(
5
)
Regolamento (UE) 2022/2037 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (
GU L 275 del 25.10.2022, pag. 11
).
(
6
)
GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2857/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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