Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 3014/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 della Commissione, del 13 dicembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India

Pubblicato: 13/12/2024 In vigore dal: 13/12/2024 Documento ufficiale

Quali sono i dazi antidumping definitivi imposti sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell'India e come sono stati calcolati?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2024/3014 istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche provenienti dall'India, applicabili a partire dal 13 dicembre 2024. I dazi variano a seconda del produttore esportatore: il Gruppo Birla è soggetto a un dazio del 6,9%, il Gruppo STL dell'11,4%, mentre il Gruppo HFCL è escluso dalle misure perché non ha praticato dumping. Per le altre società che hanno collaborato non inserite nel campione si applica un dazio del 9,0%, mentre il margine residuo è fissato all'11,4%.

Il calcolo dei dazi si basa sul confronto tra il valore normale (prezzo praticato sul mercato interno indiano) e il prezzo all'esportazione verso l'UE. La Commissione ha verificato i costi di produzione, le spese generali e amministrative, e ha costruito il prezzo all'esportazione per i casi in cui erano coinvolte società collegate. Per il Gruppo STL, ad esempio, sono state incluse rivendite effettuate da una società italiana collegata (Metallurgica Bresciana), applicando un margine di profitto del 20% basato su dati di importatori indipendenti da precedenti inchieste.

Il margine di pregiudizio è stato inoltre adeguato per tenere conto di un aumento sostanziale delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva (56% in più rispetto alla media del periodo di inchiesta), applicando un fattore moltiplicatore di 1,04 ai margini provvisori. Questo adeguamento riflette il pregiudizio aggiuntivo causato dall'incremento dei volumi di importazione e rimane in vigore per un periodo massimo di cinque anni.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 della Commissione, del 13 dicembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/3014 of 13 December 2024 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of optical fibre cables originating in India

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3014 16.12.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3014 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2024 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4. considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 16 novembre 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India («paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 3 ottobre 2023 da Europacable («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di cavi di fibre ottiche ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Registrazione (3) Come si indica ai considerando 3 e 4 del regolamento di esecuzione della Commissione, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India ( 3 ) («regolamento provvisorio»), le importazioni del prodotto in esame non sono soggette a registrazione. Nessuna delle parti ha presentato osservazioni a tale riguardo. 1.3. Misure provvisorie (4) In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, il 14 giugno 2024 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Sono pervenute osservazioni dal gruppo MP Birla («gruppo Birla») ( 4 ) . (5) In seguito alla divulgazione della sintesi dei dazi proposti di cui al considerando 4, il gruppo STL ha sostenuto che il documento di comunicazione preventiva era incompleto in quanto la Commissione non aveva fornito spiegazioni dettagliate in merito al rifiuto di eliminare i profitti infragruppo. In tale fase del procedimento la Commissione ha preso in considerazione soltanto le osservazioni riguardanti errori materiali nel calcolo del dumping. L’argomentazione formulata dal gruppo STL non riguardava siffatti errori materiali. Al considerando 74 del regolamento provvisorio la Commissione ha fornito inoltre spiegazioni dettagliate sul rifiuto dell’argomentazione relativa all’eliminazione dei profitti infragruppo. La Commissione ha pertanto ritenuto che il documento di comunicazione preventiva e la divulgazione provvisoria delle informazioni fornissero una serie completa di informazioni, secondo le disposizioni di cui all’articolo 19 bis del regolamento di base, che consentivano alla società di formulare osservazioni in merito alla divulgazione provvisoria delle informazioni. (6) Con il regolamento provvisorio, il 12 luglio 2024 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India. 1.4. Fase successiva della procedura (7) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono state istituite le misure antidumping provvisorie («divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante e i produttori esportatori gruppo Birla, gruppo STL ( 5 ) , APAR, Aberdare Technologies Private Limited («Aberdare») e Finolex Cables Limited («Finolex»), nonché il governo dell’India hanno presentato osservazioni scritte entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. (8) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con i gruppi STL e Birla. (9) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie. (10) Come indicato al considerando 81 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ulteriormente esaminato le vendite all’esportazione effettuate dal gruppo STL tramite la sua seconda società collegata, al fine di determinare il prezzo all’esportazione costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. (11) A tal fine, a norma dell’articolo 16 del regolamento di base, la Commissione ha effettuato una visita di verifica in loco presso la sede di Metallurgica Bresciana (Dello - Italia) per verificare i dati presentati. (12) La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. (13) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni sono pervenute osservazioni da due gruppi di produttori esportatori: il gruppo Birla e il gruppo STL. (14) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il gruppo Birla e il gruppo STL. (15) Il 30 ottobre 2024 la Commissione ha divulgato ulteriori informazioni concernenti le osservazioni pervenute dal governo dell’India in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, che non erano state trattate nella divulgazione finale delle informazioni. Non sono state presentate altre osservazioni sull’ulteriore divulgazione delle informazioni. 1.5. Argomentazioni relative all’apertura (16) In assenza di osservazioni relative all’apertura dell’inchiesta dopo l’istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 7 a 39 del regolamento provvisorio. 1.6. Campionamento (17) In assenza di osservazioni relative al campionamento dei produttori dell’Unione, degli importatori e dei produttori esportatori dell’India, la Commissione ha confermato le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando da 40 a 46 del regolamento provvisorio. 1.7. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (18) In assenza di osservazioni relative al periodo dell’inchiesta (PI) e al periodo in esame, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 50 del regolamento provvisorio. 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (19) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni Europacable ha ribadito il proprio disaccordo con l’argomentazione dei produttori esportatori indiani, secondo cui le fibre ottiche «non rivestite individualmente» dovrebbero essere escluse dalla definizione del prodotto. Europacable ha richiamato l’attenzione della Commissione sul rischio di dichiarazioni errate di importazioni con codice NC inesatto, e ha chiesto alla Commissione di informare le autorità doganali dell’UE di tale rischio potenziale. La Commissione ha preso nota di tale osservazione. (20) In assenza di altre osservazioni relative al prodotto oggetto dell’inchiesta, al prodotto in esame, al prodotto simile e alla definizione del prodotto, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 51 a 61 del regolamento provvisorio. 3. DUMPING (21) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni la Commissione ha ricevuto osservazioni scritte dalle autorità indiane, da due gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione (il gruppo Birla e il gruppo STL), da tre produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione e dal denunciante. 3.1. Valore normale (22) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni il gruppo Birla ha presentato quattro osservazioni in merito al calcolo del valore normale, in particolare per quanto riguarda taluni elementi pertinenti per determinare le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») relative al prodotto simile durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha accettato un’osservazione in quanto ritenuta giustificata e ha respinto le altre tre. Per quanto riguarda le osservazioni che sono state respinte, la Commissione ha osservato che le osservazioni stesse, nonché le rispettive analisi e motivazioni, sono di natura riservata. Al gruppo Birla sono state fornite spiegazioni dettagliate soltanto nel documento informativo specifico. (23) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo STL e il governo dell’India hanno ribadito l’argomentazione illustrata al considerando 74 del regolamento provvisorio, secondo cui il costo di produzione dei cavi di fibre ottiche non dovrebbe includere i profitti trasferiti tra parti collegate o tra divisioni commerciali che fabbricano i prodotti semilavorati (quali vetro preformato e/o fibre ottiche) utilizzati nella produzione di cavi di fibre ottiche. Né il gruppo STL, né il governo dell’India hanno però apportato alcun elemento nuovo rispetto alla visita di verifica. La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni provvisorie e ha respinto questa argomentazione. (24) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Birla ha formulato due osservazioni riguardanti il calcolo del valore normale: più specificamente il trattamento di determinate spese finanziarie e la fonte di SGAV e profitti nella costruzione del valore normale. La Commissione ha respinto entrambe le argomentazioni, rilevando inoltre che le osservazioni stesse, nonché le rispettive analisi e motivazioni, sono di natura riservata. Al gruppo Birla sono state fornite spiegazioni dettagliate. (25) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo STL ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione dovrebbe prendere in considerazione l’eliminazione dei profitti realizzati nell’ambito delle divisioni commerciali secondo i documenti contabili delle società, ossia i GAAP indiani e gli IFRS. Il gruppo STL ha inoltre affermato che i profitti intrasocietari eliminati non erano costi di produzione e spese di vendita del prodotto in esame ai sensi dell’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping e dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Il gruppo STL ha aggiunto che la Commissione non ha spiegato il motivo per cui aveva utilizzato la serie di dati delle divisioni commerciali anziché i rendiconti finanziari consolidati delle due società appartenenti al gruppo STL. Il gruppo STL ha affermato infine che la Commissione, respingendo i rendiconti consolidati, non ha preso in considerazione tutti gli elementi di prova disponibili sulla corretta ripartizione dei costi, in conformità dell’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping e dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. (26) Per il calcolo del margine di dumping i costi di produzione sono stabiliti per tipo di prodotto, ossia sulla base degli NCP, così come gli importi di dumping che sono poi utilizzati per calcolare i margini di dumping. Nei documenti contabili interni delle società (STL e STCS) sono registrati al livello del «numero rilevante» che può essere collegato all’NCP stabilito nella presente inchiesta. I rendiconti consolidati delle società non hanno consentito di stabilire il costo di produzione per NCP e pertanto non è stato possibile utilizzarli. (27) Come indicato al considerando 74 del regolamento provvisorio, la Commissione ha utilizzato i costi di produzione quali registrati e dichiarati dalle società nel loro sistema contabile e verificati dalla Commissione. Tali costi contabilizzati delle divisioni commerciali riflettevano correttamente i costi relativi ai prodotti semilavorati utilizzati nella produzione di cavi di fibre ottiche. Durante la visita di verifica la Commissione ha chiesto alle società di fornire spiegazioni dettagliate in merito ai profitti trasferiti tra divisioni commerciali. La Commissione ha osservato che il gruppo STL ha comunicato stime variabili dei profitti teorici delle divisioni commerciali, senza fornire alcun elemento di prova in merito e senza stabilire un nesso tra il profitto consolidato (calcolato sulla base dell’eliminazione dei profitti realizzati nell’ambito delle divisioni commerciali) e il costo di produzione dei cavi di fibre ottiche al livello del numero rilevante. (28) Per quanto riguarda poi l’argomentazione secondo cui la Commissione non avrebbe preso in considerazione tutti gli elementi di prova disponibili sulla corretta ripartizione dei costi, la Commissione ha rilevato che l’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping e l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base non riguardano il trattamento dei profitti intrasocietari. Tali articoli stabiliscono che di norma i costi devono essere calcolati sulla base dei documenti contabili tenuti dalla parte oggetto dell’inchiesta. La presente inchiesta non ha per oggetto tale questione, in quanto la Commissione ha determinato il costo dei cavi di fibre ottiche delle società sulla base dei loro documenti contabili. Questi articoli prevedono la metodologia da utilizzare quando i documenti contabili della società non riflettono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame; nello specifico prevedono inoltre che, in mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi debba essere effettuata di preferenza in funzione del volume d’affari. Anche in questo caso la presente inchiesta non ha per oggetto tale questione, in quanto i costi relativi al prodotto in esame sono stati contabilizzati dalla società per ciascuna divisione commerciale e pertanto non si è resa necessaria alcuna ripartizione dei costi. Infine tali articoli prevedono il trattamento dei costi durante una fase di avviamento, aspetto che non è in discussione nel caso di specie. (29) La Commissione ha ritenuto che tutti gli elementi di prova disponibili siano stati adeguatamente valutati e utilizzati per la determinazione del valore normale. Gli elementi di prova sono stati considerati attendibili e appropriati. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (30) All’interno del gruppo STL una società collegata (STL) ha ricevuto royalties e contributi per la sede da un’altra società collegata dello stesso gruppo (STCS). Nella fase provvisoria la Commissione non ha imputato, nel calcolo delle SGAV concernenti le vendite di cavi di fibre ottiche di STL, le entrate derivanti dalle royalties e dai contributi per la sede pagati da STCS. Il gruppo STL e il governo dell’India hanno sostenuto che, su questa base, per coerenza, nel calcolo delle SGAV di STCS la Commissione non dovrebbe tenere conto neppure delle spese sostenute da STCS in relazione al pagamento di tali royalties e dei contributi per la sede. (31) La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Le royalties e i contributi per la sede pagati riguardavano chiaramente la produzione o la vendita di cavi di fibre ottiche; tali spese pertanto si devono includere nell’importo totale delle SGAV relative alle vendite di cavi di fibre ottiche. Per quanto riguarda STL, le royalties e i contributi per la sede pagati da STCS sono considerati entrate. In particolare le entrate derivanti dalla vendita di royalties non sono realmente connesse « alla produzione e alla vendita del prodotto simile […] da parte dell’esportatore o del produttore soggetti all’inchiesta » ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. In altre parole le entrate derivanti dai diritti di proprietà intellettuale non sono « realmente connesse alla produzione e alla vendita dello specifico prodotto in esame » ai sensi della sentenza del Tribunale nella causa Sveza ( 6 ) . Tali entrate sono connesse a quelle che sono essenzialmente attività accessorie dal punto di vista del presente procedimento. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. (32) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo STL ha sostenuto che la Commissione ha applicato due pesi e due misure trattando le royalties e i contributi per la sede pagati da STCS come una spesa e includendo tali spese nel calcolo delle SGAV per STCS, mentre ha escluso il reddito corrispondente per STL dal calcolo delle SGAV per STL. Il gruppo STL ha ribadito che le spese e le entrate derivanti dalle royalties e dai contributi per la sede dovrebbero essere escluse o incluse nel calcolo delle SGAV per entrambe le società. (33) La Commissione chiarisce che le spese relative alle vendite dei prodotti fabbricati da una società e le spese amministrative sono incluse nel calcolo delle SGAV di tale società. Le entrate derivanti dalla vendita di prodotti o servizi, però, sono appunto entrate e quindi per definizione non rientrano tra le SGAV. Per calcolare le SGAV di STCS pertanto la Commissione ha dovuto includere le spese sostenute in relazione alle royalties e ai contributi per la sede concernenti i cavi di fibre ottiche, in quanto collegate alla vendita di cavi di fibre ottiche. Analogamente, per calcolare le SGAV di STL, sono state prese in considerazione le spese relative alle vendite di cavi di fibre ottiche; non vi era alcuna base fattuale per dedurre le entrate, derivanti dalla vendita di royalties e dai contributi per la sede, dalle SGAV dei cavi di fibre ottiche, in quanto non erano collegate alle vendite di cavi di fibre ottiche. Inoltre il gruppo STL non ha collegato tali entrate alle SGAV di STL utilizzate nel calcolo per tale società, che esse avrebbero potuto compensare. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (34) In assenza di altre osservazioni relative alla determinazione del valore normale, si confermano i considerando da 62 a 75 del regolamento provvisorio. 3.2. Prezzo all’esportazione (35) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha esaminato la società collegata al gruppo STL Metallurgica Bresciana, che importava cavi di fibre ottiche dall’India. Il gruppo STL ha sostenuto che tali importazioni erano utilizzate da Metallurgica Bresciana per fabbricare altri prodotti. Dalla verifica in loco è però emerso che il valore aggiunto apportato dalla controllata era minimo e che pertanto tali vendite costituivano rivendite di cavi di fibre ottiche importati dall’India. Il gruppo STL ha inoltre spiegato che tali acquisti erano stati effettuati per integrare l’offerta di vendita di Metallurgica Bresciana. Su tale base la Commissione ha concluso che Metallurgica Bresciana, pur essendo un produttore di cavi di fibre ottiche, ha agito come importatore/operatore commerciale collegato per tali operazioni. Di conseguenza, come illustrato al considerando 80 del regolamento provvisorio in relazione ad altri importatori/operatori commerciali collegati, la Commissione ha applicato a tali operazioni l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. (36) Il gruppo STL e il governo dell’India hanno ribadito l’argomentazione di cui al considerando 78 del regolamento provvisorio, secondo cui la Commissione dovrebbe trattare la società collegata STL France come una filiale che gestisce un deposito e non come un importatore collegato. Non sono stati forniti ulteriori elementi di prova al riguardo. (37) La Commissione ha pertanto ribadito il proprio parere secondo cui STL France operava come importatore collegato; pertanto si è dovuto costruire il prezzo all’esportazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. (38) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo STL ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto effettuare un’ispezione fisica in loco presso STL France; ha aggiunto che la Commissione non ha tenuto conto degli «elementi visivi vitali» di tale entità. Ciò le avrebbe consentito di constatare che STL France «assomigliava a un operatore commerciale» piuttosto che a un importatore. Il gruppo STL ha affermato che, qualora la società fosse considerata un operatore commerciale, si dovrebbe utilizzare un profitto del 10 % basato sul profitto degli «operatori commerciali in Cina o a Hong Kong», utilizzato a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base nell’inchiesta sui cavi di fibre ottiche nei confronti della Cina. Inoltre a giudizio del gruppo STL, dal momento che la Commissione ha «ispezionato» i locali di Metallurgica Bresciana in Italia, STL France ha subito un trattamento discriminatorio. Nelle sue osservazioni riservate sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo STL ha fatto riferimento a un documento reperito durante la visita di verifica in loco di STL. (39) In primo luogo la Commissione ha osservato che il gruppo STL ha fornito informazioni contraddittorie in merito al ruolo di STL France. Inizialmente il gruppo STL aveva sostenuto che STL France era un deposito; in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, senza ulteriori spiegazioni, è passato a sostenere che STL France sarebbe un operatore commerciale e non un importatore. (40) La Commissione ha chiarito che, nel contesto di un’inchiesta di difesa commerciale, essa non effettua ispezioni fisiche presso i locali delle società ma, come si osserva all’articolo 16 del regolamento di base, effettua « visite per esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, e per verificare le informazioni comunicate in materia di dumping e di pregiudizio ». In altre parole la Commissione effettua visite di verifica in loco per accertare che le informazioni fornite nelle risposte al questionario siano attendibili; l’obiettivo di una verifica in loco è quindi quello di conciliare le risposte al questionario con i documenti contabili della società e i documenti contabili dettagliati disponibili presso i locali delle società. (41) La Commissione ha effettuato una visita di verifica in loco presso i locali di Metallurgica Bresciana in Italia, in quanto non è stato possibile verificare le informazioni durante la visita di verifica effettuata presso i locali del gruppo STL in India. D’altro canto, la Commissione è stata in grado di verificare le informazioni fornite da STL France durante la verifica in loco presso i locali di STL, in quanto era possibile accedere ai documenti contabili di STL France. Nella risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni, il gruppo STL ha affermato che il sistema contabile di STL France era accessibile in India, mentre i libri contabili di Metallurgica Bresciana erano accessibili solo nello stabilimento italiano, in quanto tutti i suoi documenti contabili erano conservati in Italia. Le due società non si trovavano nella stessa situazione, e ciò giustificava i diversi approcci adottati dal gruppo incaricato dell’inchiesta. Si è inoltre ricordato che non esiste alcun obbligo giuridico di effettuare una verifica in loco. La società non ha peraltro spiegato quali sarebbero gli elementi visivi che differenziano un operatore commerciale da un importatore. L’argomentazione secondo cui la Commissione avrebbe dovuto effettuare una visita di verifica in loco presso i locali di STL France e avrebbe trattato tale società in modo discriminatorio è stata pertanto respinta. (42) Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui STL France dovrebbe essere considerata un operatore commerciale, la Commissione ha chiarito che il profitto del 20 % utilizzato per l’adeguamento di STL France si basa sul profitto realizzato nelle attività commerciali (rivendite) degli importatori di cavi di fibre ottiche, rilevato nelle precedenti inchieste riguardanti la Cina, ossia società che svolgono lo stesso tipo di attività di STL France. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, si tratta pertanto del miglior valore di sostituzione disponibile per STL France. La Commissione osserva inoltre che il documento raccolto nel corso della visita di verifica in loco, cui il gruppo STL ha fatto riferimento nella versione riservata delle sue osservazioni, non dimostra che la società non sia l’importatore per le operazioni pertinenti e pertanto non corrobora l’argomentazione del gruppo STL al riguardo. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (43) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni inoltre il gruppo STL e il governo dell’India hanno affermato che il margine di profitto utilizzato per costruire il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base (ossia il 20 %) non può essere considerato congruo. Si è affermato che il dato del 20 % per il margine di profitto era stato ricavato dalla precedente inchiesta sui cavi di fibre ottiche nei confronti della Cina ( 7 ) , e che pertanto tale margine di profitto non si poteva considerare rappresentativo di un importatore di cavi di fibre ottiche dall’India. (44) Il margine di profitto del 20 % si basava sui rendiconti finanziari verificati comunicati da un importatore indipendente durante la precedente inchiesta relativa alla Cina. In assenza di collaborazione da parte degli importatori indipendenti, la Commissione ha ritenuto che si trattasse di un’approssimazione appropriata e congrua per le vendite di cavi di fibre ottiche sul mercato dell’UE anche in questo caso, in quanto il profitto si basava su operazioni reali effettuate sul mercato europeo. (45) Il gruppo STL e il governo dell’India hanno sostenuto inoltre che il margine di dumping riscontrato per le importazioni provenienti dalla Cina era molto più elevato del margine di dumping determinato per il gruppo STL nell’inchiesta attuale, e ciò potrebbe spiegare l’elevato profitto registrato dagli importatori nel caso della Cina. (46) A tale riguardo si osservi che il margine di dumping si calcola tenendo conto delle differenze tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, mentre il margine di profitto si stabilisce confrontando le entrate totali dei cavi di fibre ottiche con i costi totali (prezzi di acquisto più SGAV). Pertanto l’analisi dei margini di dumping e/o dei prezzi di acquisto non può portare a conclusioni significative in merito al livello del margine di profitto di un importatore indipendente. (47) Il gruppo STL ha proposto diverse alternative per un congruo margine di profitto di un importatore indipendente: i) i profitti effettivamente realizzati da STL France, ii) i profitti della sua entità collegata in Italia, Metallurgica Bresciana, o iii) il 5 % in base alla prassi adottata dalla Commissione quando non sono disponibili altre informazioni. Il gruppo STL ha affermato infine che la Commissione avrebbe potuto utilizzare i margini di profitto dichiarati dalle società operanti nello stesso settore di attività di STL France. A tale scopo il gruppo STL ha fornito una relazione che elencava 14 società, tutte indipendenti dal gruppo STL, e che inizialmente era stata redatta a uso delle autorità fiscali francesi. (48) La Commissione ha ritenuto che non fosse possibile utilizzare i margini di profitto delle parti collegate, poiché ciò sarebbe contrario alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in quanto su tali margini inciderebbe l’esistenza di un rapporto d’associazione. La Commissione osserva inoltre che un margine di profitto del 5 % si applica solo in circostanze eccezionali (ossia quando non sono disponibili altre informazioni). Ciò non si verifica nel caso di specie, in cui le informazioni a disposizione della Commissione indicano chiaramente che in questo caso un margine di profitto del 5 % non è appropriato. La Commissione ha infine esaminato la relazione presentata dal gruppo STL e ha constatato che soltanto quattro delle società elencate offrivano fibre ottiche nel loro catalogo di prodotti. Tali società inoltre non erano specializzate nel settore della fibra ottica, ma erano invece grossisti di vari cavi elettrici in rame, materiali elettrici e altri strumenti industriali. I rendiconti finanziari pubblicamente disponibili di tali società inoltre non indicavano né la redditività di ciascun segmento né il peso di ciascun segmento sul fatturato totale. Infine non vi è alcuna indicazione del fatto che tali società abbiano effettivamente prodotto o semplicemente importato cavi di fibre ottiche per rivenderle sul mercato dell’UE. Pertanto il margine di profitto dell’importatore indipendente stabilito nell’inchiesta cinese è rimasto l’alternativa più adeguata, in quanto il profitto relativo a un importatore indipendente riguardava il settore dei cavi di fibre ottiche ed era stato verificato. Infine, e soprattutto, nessuna delle parti interessate ha presentato alcun elemento di prova del fatto che un margine di profitto considerato «congruo» per le importazioni dalla Cina non sarebbe congruo per le importazioni dall’India. Le opzioni proposte dal gruppo STL sono state quindi respinte. (49) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo STL ha ribadito che gli adeguamenti si possono effettuare soltanto per i profitti «maturati» e «congrui». Il gruppo STL ha inoltre dichiarato di seguire il parere di Ernst &Young sulle norme in materia di prezzi di trasferimento, secondo il quale i margini netti tipici per i distributori a rischio limitato in Europa oscillano tra il 2,7 % e il 9,1 %, con una mediana del 5,1 % delle vendite in linea con il margine di profitto di STL France. Il gruppo STL ha poi affermato che la Commissione ha utilizzato un margine di profitto irragionevole che superava quanto «appropriato» in tale contesto. A parere del gruppo STL la Commissione dovrebbe utilizzare il margine di profitto effettivo di STL France, o in alternativa il margine di profitto effettivo di Metallurgica Bresciana. (50) A giudizio della Commissione il fatto che il margine di profitto di STL France rientri nella stessa fascia della mediana di diverse società non dimostra che su tale margine non incida l’associazione tra l’esportatore e l’importatore. L’associazione con l’esportatore incide anche sul margine di profitto di Metallurgica Bresciana; pertanto neppure questo margine di profitto può essere utilizzato a tale riguardo. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (51) Il gruppo STL ha inoltre ribadito la sua argomentazione di cui al considerando 43. Ha affermato altresì che il periodo della precedente inchiesta sui cavi di fibre ottiche nei confronti della Cina (1 o luglio 2019 - 30 giugno 2020) ha coinciso con la pandemia di COVID-19, quando l’industria dei cavi di fibre ottiche ha registrato margini di profitto eccezionalmente elevati; infatti durante il confinamento la produzione di cavi di fibre ottiche è rallentata mentre la domanda è cresciuta, tra l’altro a causa della necessità di una migliore connessione Internet nelle abitazioni private per consentire il lavoro e l’apprendimento a distanza. Il gruppo STL ha pertanto sostenuto che il margine di profitto utilizzato dalla Commissione in tale inchiesta non rifletteva il margine normalmente realizzato dagli importatori in assenza delle circostanze specifiche derivanti dalla pandemia di COVID-19. Il gruppo STL ha citato altresì diversi esempi di inchieste precedenti, in cui la Commissione ha ritenuto che alcuni dati non fossero rappresentativi o altrimenti attendibili quando su di essi incidevano le circostanze straordinarie causate dalla pandemia di COVID-19. (52) La Commissione ha osservato che la pandemia di COVID-19 ha inciso soltanto su una parte del periodo della precedente inchiesta sui cavi di fibre ottiche nei confronti della Cina (1 o luglio 2019 - 30 giugno 2020). Nella precedente inchiesta sui cavi di fibre ottiche nei confronti della Cina la Commissione ha inoltre valutato l’interesse degli importatori indipendenti. In tale inchiesta, come ha constatato la Commissione, «[ n ] essuno degli importatori ha affermato che la pandemia di COVID-19 abbia avuto un impatto notevole sulla loro attività commerciale. Un importatore ha affermato che si è verificato un certo rallentamento nel marzo 2020 a causa del lockdown, ma ha sottolineato che l’importanza dei progetti relativi alla fibra per la casa è stata amplificata da questa crisi » ( 8 ) , e «[ g ] li importatori hanno altresì affermato di disporre di contratti di fornitura a lungo termine con i loro clienti in cui sono stati concordati prezzi fissi per un periodo totale di 2-4 anni e in cui non compare alcuna clausola di adeguamento dei prezzi per aumenti imprevisti dei loro prezzi di acquisto. Pertanto non sarebbe possibile trasferire i maggiori costi sui loro clienti. Inoltre gli importatori hanno affermato di non essere in grado di fare offerte nell’ambito di gare annunciate durante la presente inchiesta poiché non sanno quale prezzo pagheranno per i cavi di fibre ottiche nel caso in cui vengano imposte misure. » ( 9 ) . La Commissione non ha pertanto riscontrato elementi di prova del fatto che l’industria dei cavi di fibre ottiche abbia registrato profitti eccezionalmente elevati a causa della pandemia di COVID-19. Il gruppo STL non ha presentato al riguardo alcun elemento di prova concreto, tale da contraddire le conclusioni della Commissione. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (53) In assenza di altre osservazioni relative alla determinazione del prezzo all’esportazione, la Commissione ha confermato le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 76 a 81 del regolamento provvisorio. 3.3. Confronto (54) In assenza di osservazioni relative al confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si confermano le risultanze di cui ai considerando 82 e 88 del regolamento provvisorio. 3.4. Margini di dumping (55) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Gruppo Margine di dumping Gruppo Birla 6,9  % Gruppo STL 11,4  % Gruppo HFCL 0  % Società che hanno collaborato non inserite nel campione 9,0  % Margine residuo 11,4  % (56) Poiché per il gruppo HFCL non sono state riscontrate pratiche di dumping, le sue esportazioni sono escluse dalle misure. (57) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Aberdare e APAR hanno inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe essere più trasparente per quanto riguarda il calcolo del margine antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. (58) La Commissione ha chiarito che il margine antidumping per le altre società che hanno collaborato è stato stabilito sulla base degli importi di dumping e dei valori cif riscontrati per il gruppo Birla e il gruppo STL, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. 4. PREGIUDIZIO 4.1. Unità di misura (59) In assenza di ulteriori osservazioni relative alla determinazione dell’unità di misura, la Commissione ha confermato la conclusione di cui al considerando 96 del regolamento provvisorio. 4.2. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (60) In assenza di ulteriori osservazioni relative alla definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione, la Commissione ha confermato la conclusione di cui ai considerando 97 e 98 del regolamento provvisorio. 4.3. Uso vincolato (61) In assenza di osservazioni relative all’uso vincolato, la Commissione ha confermato le risultanze di cui ai considerando da 99 a 104 del regolamento provvisorio. 4.4. Consumo dell’Unione (62) In assenza di osservazioni sul consumo dell’Unione, la Commissione ha confermato le risultanze di cui ai considerando da 105 a 110 del regolamento provvisorio. 4.5. Importazioni dal paese interessato 4.5.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (63) Come si indica al considerando 19, il denunciante ha ribadito l’osservazione per cui i produttori esportatori indiani avrebbero dichiarato erroneamente i volumi delle importazioni, sulla base della sentenza del tribunale d’appello indiano di cui al considerando 112 del regolamento provvisorio e, pur rilevando che tale sentenza non incide sull’interpretazione e sull’applicazione del diritto doganale dell’UE, ha invitato la Commissione a informare le autorità doganali nazionali del rischio di elusione delle misure antidumping in questo caso. (64) La Commissione ha preso atto di tale osservazione e, se del caso, agirà per garantire la corretta applicazione delle misure. (65) In assenza di ulteriori osservazioni relative alle importazioni dal paese interessato, la Commissione ha confermato le risultanze di cui ai considerando da 111 a 118 del regolamento provvisorio. 4.5.2. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato, undercutting e contrazione dei prezzi (66) In assenza di osservazioni relative ai prezzi delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato, all’undercutting e alla contrazione dei prezzi la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 119 a 125 del regolamento provvisorio. 4.6. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.6.1. Osservazioni generali (67) In assenza di osservazioni relative alle osservazioni generali, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 126 a 129 del regolamento provvisorio. 4.6.2. Indicatori macroeconomici (68) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’India ha osservato che il volume delle vendite, il volume di produzione e la capacità produttiva dell’industria dell’Unione sono aumentati durante il PI nonostante il calo della domanda sul libero mercato; ha aggiunto che anche l’utile sul capitale investito ha registrato una tendenza positiva a partire dal 2022. (69) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Birla ha ribadito le argomentazioni del governo dell’India e ha sostenuto che tutti gli indicatori macroeconomici mostravano un andamento positivo, a dimostrazione del fatto che l’industria dell’Unione non ha subito alcun pregiudizio notevole. Questo esportatore ha inoltre osservato che l’andamento dell’utilizzo degli impianti di cui al considerando 133 del regolamento provvisorio è dovuto alla decisione dell’industria dell’Unione di aumentare la capacità e contemporaneamente di ridurre la produzione. (70) Il gruppo Birla ha aggiunto che tra il 2022 e il PI il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato, nonostante il leggero calo registrato dal consumo dell’Unione. L’esportatore ha sottolineato che nello stesso periodo le importazioni dall’India sono rimaste stabili mentre la quota di mercato dei produttori dell’Unione è aumentata. (71) La Commissione non ha contestato il fatto che alcuni indicatori di pregiudizio abbiano mostrato un andamento positivo durante il periodo in esame, come si osserva anche al considerando 169 del regolamento provvisorio. La Commissione ha tuttavia constatato che i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione hanno mostrato una tendenza al ribasso e che vi è stato un forte aumento della quota di mercato delle importazioni indiane, con un significativo undercutting dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione; tale aumento ha causato una contrazione dei prezzi durante tutto il periodo in esame. Questa pressione sui prezzi ha provocato un calo significativo della redditività e del flusso di cassa dell’industria dell’Unione e si è tradotta in livelli molto bassi di investimento. Nelle loro osservazioni, il governo dell’India e il gruppo Birla hanno ignorato questi fatti e le risultanze della Commissione. L’argomentazione secondo cui non vi sarebbe stato un pregiudizio notevole, basata unicamente sull’andamento degli indicatori macroeconomici, è stata pertanto respinta, in quanto non tiene conto dell’andamento degli altri indicatori di pregiudizio e ignora le conclusioni generali della Commissione. (72) In assenza di altre osservazioni relative agli indicatori macroeconomici, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 130 a 144 del regolamento provvisorio. 4.6.3. Indicatori microeconomici (73) In assenza di osservazioni relative agli indicatori microeconomici, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 145 a 168 del regolamento provvisorio. 4.6.4. Conclusioni sul pregiudizio (74) Il denunciante ha concordato con le risultanze relative all’aumento delle importazioni oggetto di dumping, di cui al considerando 117 del regolamento provvisorio, e al loro impatto sugli indicatori di pregiudizio quali il flusso di cassa, l’utile sul capitale investito e la redditività. (75) In assenza di ulteriori osservazioni relative alla conclusione sul pregiudizio, la Commissione ha confermato la conclusione di cui ai considerando da 169 a 170 del regolamento provvisorio. 5. NESSO DI CAUSALITÀ 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (76) Due dei produttori esportatori non inseriti nel campione, vale a dire Aberdare Technologies Private Limited e APAR Industries Limited, hanno sostenuto che, dati i loro modesti volumi di importazioni in termini sia assoluti che relativi e considerando i loro livelli dei prezzi all’esportazione, non avrebbero potuto causare alcun pregiudizio all’industria dell’Unione. Su tale base hanno chiesto di non istituire dazi nei loro confronti. (77) Come illustrato al considerando 14, il campione di produttori esportatori è stato considerato rappresentativo. L’analisi del nesso di causalità si è basata su tutte le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame dall’India e non si è limitata a singoli produttori esportatori, come previsto dall’articolo 3 del regolamento di base. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (78) In assenza di osservazioni relative agli effetti delle importazioni oggetto di dumping, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 172 a 181 del regolamento provvisorio. 5.2. Effetti di altri fattori (79) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che la situazione dell’industria dell’Unione durante il PI era influenzata dalle importazioni dalla Cina, considerando che i dazi antiassorbimento sulle importazioni dalla Cina erano stati istituiti poco prima della fine del PI. A parere del governo dell’India le importazioni dalla Cina sono aumentate nonostante le misure in vigore nei confronti di tali importazioni, mentre le importazioni dall’India sono rimaste nella stessa fascia dal 2022 e i prezzi all’importazione dalla Cina erano inferiori ai prezzi all’importazione dall’India. (80) In tale contesto la Commissione ha fatto riferimento alla conclusione di cui al considerando 187 del regolamento provvisorio, secondo cui le importazioni cinesi possono aver inciso negativamente sulla situazione dell’industria dell’Unione, ma non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni indiane oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Lo dimostra il fatto che, a seguito della conclusione dell’inchiesta antiassorbimento, che ha effettivamente raddoppiato i dazi antidumping precedentemente calcolati ( 10 ) , le importazioni cinesi hanno mostrato una tendenza al ribasso del volume ma una tendenza al rialzo dei prezzi, con prezzi medi superiori ai prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping dall’India ( 11 ) . Poiché non sono stati forniti ulteriori elementi di prova, l’argomentazione è stata pertanto respinta. (81) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’India ha affermato altresì che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato causato dall’aumento dei suoi investimenti nonostante il mercato in declino e l’incremento dei costi dell’energia dovuto, nello stesso periodo, alla guerra tra Ucraina e Russia. (82) Per quanto riguarda il livello degli investimenti, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 156 e 201 del regolamento provvisorio, secondo le quali gli investimenti sono rimasti a livelli bassi nel periodo in esame nonostante l’aumento registrato nel PI, che non può essere considerato una causa del pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Per quanto riguarda l’incremento dei costi dell’energia attribuito alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, la Commissione ha confermato la sua conclusione di cui al considerando 147 del regolamento provvisorio, secondo la quale l’aumento dei costi di produzione è stato dovuto principalmente all’aumento dei costi delle materie prime in linea con l’andamento dell’inflazione, e la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni indiane oggetto di dumping non ha consentito ai produttori dell’Unione di riprendersi da eventuali aumenti dei costi. Al considerando 199 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso che l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia non può essere considerato una causa del pregiudizio se non è possibile trasferire tali aumenti dei costi sui clienti a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. Tenuto conto del fatto che non sono stati forniti ulteriori elementi di prova, tali osservazioni sono state respinte. (83) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Birla ha ribadito le argomentazioni del governo dell’India in merito agli effetti delle importazioni cinesi sulla situazione dell’industria dell’Unione. A parere di Birla la valutazione del pregiudizio effettuata dalla Commissione si basava sull’incapacità dei produttori dell’Unione di aumentare i propri prezzi, mentre è stato il calo dei prezzi delle importazioni cinesi a impedire all’industria dell’Unione di aumentare i profitti. Il gruppo Birla ha sottolineato altresì che il volume delle importazioni dalla Cina era da tre a quattro volte superiore al volume delle importazioni dall’India, e ha aggiunto che pertanto le importazioni cinesi sono state in grado di esercitare una pressione sui prezzi molto più elevata rispetto alle importazioni indiane. Il gruppo Birla ha concluso che non poteva essere ritenuta responsabile dell’incapacità dell’industria dell’Unione di aumentare i propri prezzi, giacché la quota di mercato delle importazioni indiane era inferiore alla quota di mercato dei produttori dell’Unione. L’esportatore ha inoltre sostenuto che tra il 2021 e il 2022 i prezzi delle importazioni indiane erano leggermente diminuiti, e non potevano pertanto esercitare un impatto improvviso sulla redditività dei produttori dell’Unione. (84) L’esportatore ha aggiunto che la Commissione avrebbe dovuto stimare l’ammontare del pregiudizio che si sarebbe dovuto attribuire ad altri fattori noti, come le importazioni cinesi. (85) Facendo riferimento infine alla sentenza del Tribunale Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio ( 12 ) , il gruppo Birla ha sostenuto che il fatto che il periodo dell’inchiesta antiassorbimento coincidesse con il PI della presente inchiesta falsa la valutazione dell’impatto esercitato dalle importazioni dall’India e l’intera analisi d’imputazione. Di conseguenza il gruppo Birla ha chiesto alla Commissione di basare l’analisi degli effetti delle importazioni dall’India sulla situazione dell’industria dell’Unione facendo riferimento a un periodo più recente, anche oltre il PI della presente inchiesta, su cui non inciderebbero le importazioni dalla Cina. (86) La Commissione ha ribadito le sue risultanze di cui ai considerando 172 e 173 del regolamento provvisorio, in cui ha osservato che il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione ha coinciso con il rapido aumento delle importazioni oggetto di dumping dall’India con significativi margini di undercutting, che hanno provocato una contrazione dei prezzi. Mentre la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dall’India è aumentata di quasi tre volte, nello stesso periodo l’aumento della quota di mercato dell’industria dell’Unione è stato molto inferiore. Si può pertanto concludere che le importazioni oggetto di dumping dall’India sono state le prime beneficiarie del calo delle importazioni cinesi durante il periodo in esame, e che vi è stata una coincidenza temporale tra l’aumento delle importazioni oggetto di dumping dall’India e il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione; in particolare l’industria dell’Unione non è stata in grado di recuperare quote di mercato né di raggiungere livelli di profitto sostenibili, come si conclude al considerando 179 del regolamento provvisorio. Il gruppo Birla non ha fornito elementi di prova tali da rimettere in discussione queste conclusioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (87) Per quanto riguarda la richiesta, rivolta alla Commissione, di stimare l’ammontare del pregiudizio causato da altri fattori noti, come le importazioni cinesi, la Commissione osserva di aver rispettato i requisiti del regolamento di base e di aver valutato separatamente e congiuntamente tutte le altre cause di pregiudizio, concludendo che anche nel loro insieme esse non erano in grado di attenuare il nesso di causalità tra le importazioni indiane oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Si osservi inoltre che i margini di pregiudizio si basavano sul confronto tra i prezzi indicativi dell’industria dell’Unione e i prezzi reali dei produttori esportatori inseriti nel campione. Di conseguenza tali margini sono stati calibrati in base al comportamento in materia di fissazione dei prezzi adottato dai produttori esportatori indiani inseriti nel campione. (88) La Commissione ha ricordato le sue risultanze di cui al considerando 204 del regolamento provvisorio, in cui ha analizzato individualmente e nei dettagli gli effetti di tutti gli altri fattori noti sull’industria dell’Unione. Dall’analisi è emerso che, sebbene non si potesse escludere che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina, le importazioni non oggetto di dumping dall’India e le importazioni dalla Turchia possano aver contribuito al pregiudizio notevole, esse non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dall’India e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Il gruppo Birla non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno della sua argomentazione che pertanto è stata respinta. Come si osserva poi al considerando 87, i margini di pregiudizio stabiliti in questo caso sono stati calibrati con precisione in base al comportamento in materia di fissazione dei prezzi adottato dai produttori esportatori indiani. (89) In riferimento alla sentenza del Tribunale Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio , la Commissione non concorda sul fatto che la sua valutazione del pregiudizio fosse falsata. In primo luogo i PI della presente inchiesta e dell’inchiesta antiassorbimento nei confronti della Cina non si sono sovrapposti, come erroneamente sostenuto dal gruppo Birla: il PI della presente inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2022 e il 30 settembre 2023, mentre il periodo dell’inchiesta antiassorbimento andava dal 1 o ottobre 2021 al 30 settembre 2022 ( 13 ) . Cosa ancora più importante, come si illustra al considerando 203 del regolamento provvisorio, dalle tendenze osservate durante il periodo in esame emerge chiaramente che, sebbene le importazioni oggetto di dumping dalla Cina siano diminuite costantemente, la situazione dell’industria dell’Unione si è notevolmente deteriorata, in particolare per quanto riguarda la sua redditività. Il gruppo Birla non ha tenuto conto di tali tendenze e, a sostegno della propria argomentazione, si è basata unicamente sull’esistenza di un’inchiesta antiassorbimento nei confronti della Cina: non ha quindi dimostrato che l’attuale valutazione fosse falsata. Di conseguenza anche questa argomentazione è stata respinta. (90) In assenza di altre osservazioni relative agli effetti di altri fattori, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 182 a 202 del regolamento provvisorio. 5.3. Conclusioni sul nesso di causalità (91) In assenza di osservazioni sul nesso di causalità tali da modificare la valutazione della Commissione, quest’ultima ha confermato le risultanze di cui al regolamento provvisorio e in particolare le conclusioni di cui ai considerando da 203 a 205 del regolamento provvisorio. 6. LIVELLO DELLE MISURE 6.1. Margine di pregiudizio (92) Come illustrato nella sezione 3.2, in seguito alle misure provvisorie la Commissione ha incluso nel calcolo del prezzo all’esportazione per il gruppo STL alcune rivendite dell’entità italiana collegata a STL, Metallurgica Bresciana. Tenuto conto dell’inclusione di tali rivendite, il margine di pregiudizio provvisorio per il gruppo STL è stato rivisto dal 41,2 % al 42,3 %. (93) A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, e dato che non ha registrato importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, la Commissione ha esaminato l’andamento dei volumi delle importazioni per stabilire se vi fosse stato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell’inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva di cui al considerando 3 e per tenere conto del pregiudizio aggiuntivo risultante da tale aumento nel determinare il margine di pregiudizio. (94) In base ai dati della banca dati Surveillance 3 ( 14 ) , nel periodo di comunicazione preventiva di quattro settimane i volumi delle importazioni dall’India sono stati superiori del 56 % rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell’inchiesta su una base di quattro settimane, e sono stati superiori dell’89 % rispetto al medesimo periodo di quattro settimane nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto concluso che si era verificato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell’inchiesta nel periodo di comunicazione preventiva. (95) Per tenere conto del pregiudizio aggiuntivo risultante dall’aumento delle importazioni, la Commissione ha deciso di adeguare il livello di eliminazione del pregiudizio sulla base dell’aumento del volume delle importazioni, che è ritenuto il fattore di ponderazione pertinente in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha quindi calcolato un fattore moltiplicatore, stabilito dividendo la somma del volume delle importazioni durante le quattro settimane del periodo di comunicazione preventiva (12 374 chilometri di cavo) e le 52 settimane del periodo dell’inchiesta (103 091 chilometri di cavo) per il volume delle importazioni nel periodo dell’inchiesta estrapolato a 56 settimane (111 021 chilometri di cavo). La cifra ottenuta, 1,04, rispecchia il pregiudizio aggiuntivo causato dall’ulteriore aumento delle importazioni. I margini di pregiudizio provvisori sono stati quindi moltiplicati per questo fattore. (96) Secondo quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, tale aumento del margine di pregiudizio si applica per un periodo non superiore a quello di cui all’articolo 11, paragrafo 2, ossia cinque anni. (97) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Birla ha sostenuto che il metodo applicato per l’adeguamento del margine di pregiudizio non era coerente con l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, in quanto la valutazione dovrebbe fondarsi sui prezzi e non sul volume delle importazioni. Questo esportatore ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto in primo luogo stimare l’eventuale pregiudizio aggiuntivo risultante dall’aumento delle importazioni, e solo successivamente aggiungerlo al margine di pregiudizio, anziché ricorrere al metodo utilizzato dalla Commissione, ossia stimare l’aumento delle importazioni e poi aggiungerlo al margine di pregiudizio. (98) L’analisi del pregiudizio aggiuntivo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, è chiaramente collegata al volume delle importazioni, in quanto si riferisce a un «ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto di inchiesta». Lo stesso articolo specifica inoltre che la valutazione è effettuata nel caso in cui si verifichi «durante il periodo di comunicazione preventiva un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto di inchiesta» e che un ulteriore pregiudizio risultante da tale aumento deve riflettersi nella determinazione del margine di pregiudizio. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (99) A parere del gruppo STL i margini di pregiudizio e i margini di dumping provvisori dimostravano che erano stati commessi errori nel calcolo del margine di dumping del gruppo STL; infatti i) benché i prezzi all’esportazione del gruppo STL fossero di gran lunga i più elevati, con prezzi all’esportazione che sarebbero di oltre il 45 % superiori a quelli di alcuni altri produttori esportatori (un margine di pregiudizio inferiore indica chiaramente un prezzo all’esportazione più elevato); e ii) benché il gruppo STL fosse l’unico produttore esportatore pienamente integrato in India, che fabbricava il prodotto oggetto dell’inchiesta a partire dalla produzione di vetro preformato e quindi era il produttore più efficiente in termini di costi, il risultato è stato comunque che il gruppo STL ha ricevuto il margine di dumping più elevato. Il gruppo STL ha aggiunto che tale risultato era matematicamente impossibile, a meno che i prezzi di vendita del gruppo STL sul mercato interno fossero in qualche modo di oltre il 45 % superiori a quelli di alcuni altri produttori; la situazione però era diversa, in quanto i prezzi sul mercato interno di tutti i produttori indiani sul mercato interno indiano erano simili o quantomeno fluttuavano entro una fascia assai più ristretta del 45 %. Questo paradosso, per cui ai prezzi all’esportazione più elevati si accompagnava il margine di dumping più elevato, dimostra pertanto che gli adeguamenti apportati dalla Commissione al prezzo all’esportazione e ai costi del gruppo STL hanno dato luogo a una situazione giuridicamente insostenibile e impossibile dal punto di vista matematico. (100) Secondo la Commissione la determinazione di un margine di dumping si basa su numerosi fattori, come la struttura della produzione/delle vendite del gruppo/della società, il livello dei prezzi sul mercato interno per tipo di prodotto, la struttura dei costi per tipo di prodotto, il numero di tipi di prodotto fabbricati e venduti su mercati diversi, il volume di tali vendite tra questi mercati, il risultato delle normali operazioni commerciali e il tipo di spese. In particolare nessuno di questi fattori è stato effettivamente contestato dal gruppo STL in modo motivato. Il prezzo all’esportazione deve essere valutato anche alla luce di questi fattori, confrontandolo con il valore normale al fine di definire il margine di dumping. Pertanto il margine di dumping e il livello dei prezzi all’esportazione dei diversi produttori esportatori inseriti nel campione possono derivare da parametri molto diversi e non si dovrebbero trarre conclusioni dirette sulla base di questi due fattori senza considerare anche tali differenti parametri. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (101) In assenza di altre osservazioni relative alle risultanze rimanenti, di cui ai considerando da 207 a 220 del regolamento provvisorio, tali risultanze sono confermate. (102) Come si illustra ai precedenti considerando da 92 a 96, la Commissione ha adeguato i margini di pregiudizio. Il livello finale di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è pertanto il seguente: Società Margine di pregiudizio definitivo (%) Gruppo Birla 90,2 Gruppo Sterlite Technologies Limited 44,0 Altre società che hanno collaborato 65,6 Tutte le altre società 90,2 7. INTERESSE DELL’UNIONE 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (103) In assenza di osservazioni relative all’interesse dell’industria dell’Unione, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 223 a 226 del regolamento provvisorio. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti (104) In assenza di osservazioni relative all’interesse degli importatori indipendenti, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 227 a 229 del regolamento provvisorio. 7.3. Interesse degli utilizzatori, degli installatori e dei distributori (105) In seguito alla comunicazione preventiva delle misure provvisorie, si è manifestato un altro utilizzatore di cavi di fibre ottiche attivo nel settore delle telecomunicazioni, che ha risposto al questionario per gli utilizzatori. La sua risposta è stata presentata ben oltre i termini previsti e non è stato possibile verificarla. Tale utilizzatore peraltro non importava cavi di fibre ottiche dall’India e non si è espresso né a favore né contro le misure. In ogni caso la risposta non conteneva ulteriori argomentazioni o informazioni sugli aspetti relativi all’interesse dell’Unione, tali da incidere sulle conclusioni della Commissione in merito all’interesse degli utilizzatori. (106) La Commissione conferma pertanto la conclusione secondo cui l’inchiesta non ha rivelato alcuna informazione tale da dimostrare che le misure antidumping avrebbero un impatto negativo sproporzionato sugli utilizzatori. (107) In assenza di altre osservazioni al riguardo, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 230 a 233 del regolamento provvisorio. 7.4. Approvvigionamento sul mercato dell’Unione (108) In assenza di osservazioni relative all’approvvigionamento sul mercato dell’Unione, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 234 a 235 del regolamento provvisorio. 7.5. Situazione concorrenziale dell’industria dell’Unione (109) In assenza di osservazioni relative alla situazione concorrenziale sul mercato dell’Unione, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 236 a 239 del regolamento provvisorio. 7.6. Altri fattori (110) In assenza di osservazioni relative ad altri fattori, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 240 del regolamento provvisorio. 7.7. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (111) In assenza di osservazioni relative alle conclusioni sull’interesse dell’Unione, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 241 a 243 del regolamento provvisorio. 8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE 8.1. Misure definitive (112) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (113) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Società Margine di dumping (%) Margine di pregiudizio (%) Dazio antidumping definitivo (%) Gruppo Birla 6,9 90,1 6,9 Gruppo Sterlite Technologies Limited 11,4 42,8 11,4 Altre società che hanno collaborato 9,0 65,5 9,0 Tutte le altre società 11,4 90,1 11,4 (114) Come si osserva al considerando 56, per il gruppo HFCL non sono state riscontrate pratiche di dumping; pertanto, le sue esportazioni sono escluse dalle misure. (115) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società oggetto dell’inchiesta. Tali aliquote del dazio si applicano pertanto esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie dell’India». (116) Una società può richiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria ragione sociale. La richiesta deve essere presentata alla Commissione ( 15 ) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica della ragione sociale non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (117) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie dell’India». (118) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (119) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un’inchiesta antielusione, se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (120) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie dell’India dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta. (121) I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel PI; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione. (122) Le statistiche commerciali relative ai cavi di fibre ottiche sono spesso espresse in chilometri di cavo. Tale unità statistica supplementare non esiste tuttavia per il prodotto in esame nella nomenclatura combinata pubblicata nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 16 ) . È pertanto necessario prevedere che nella dichiarazione d’immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non solo il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche il numero di chilometri di cavo. È opportuno indicare i chilometri di cavo per i codici NC e TARIC. 8.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori (123) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento. 9. DISPOSIZIONI FINALI (124) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (125) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, anche connettorizzati, classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codici TARIC 8544 70 00 10 e 8544 70 00 91) e originari dell’India. Sono esclusi i prodotti seguenti: — i cavi di lunghezza inferiore a 500 metri in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e — i cavi per uso sottomarino, con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC Birla Cable Ltd; Universal Cables Ltd; Vindhya Telelinks Ltd 6,9  % 89CF Sterlite Technologies Limited; Sterlite Tech Cables Solutions Limited 11,4  % 89CG Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 9,0  % Tutte le altre importazioni originarie dell’India 11,4  % C999 3.   I dazi antidumping non sono applicabili al produttore esportatore indiano del gruppo HFCL, costituito da HFCL Limited e HTL Limited (codice addizionale TARIC 89CH). 4.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [ paese interessato ] . Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte ». In attesa della presentazione della fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie dell’India. 5.   Ove sia presentata una dichiarazione d’immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, a prescindere dall’origine, il numero di chilometri di cavo dei prodotti importati deve essere inserito nel campo pertinente di tale dichiarazione, purché tale indicazione sia compatibile con l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione in merito al numero di chilometri di cavo importati con il codice NC ex 8544 70 00 (codici TARIC 8544 70 00 10 e 8544 70 00 91). 6.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1943 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati. Articolo 3 L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dell’India e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta (dal 1 o ottobre 2022 al 30 settembre 2023); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India ( GU C, C/2023/891, 16.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/891/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1943 della Commissione, dell'11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India ( GU L, 2024/1943, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1943/oj ). ( 4 ) Il gruppo Birla comprende Birla Cable Ltd, Universal Cables Ltd («UCL») e Vindhya Telelinks Ltd («VTL»). ( 5 ) Il gruppo STL comprende Sterlite Technologies Limited («STL») e Sterlite Tech Cables Solutions Limited («STCS»). ( 6 ) Sentenza dell’11 settembre 2024, causa T-2/22, Sveza Verkhnyaya Sinyachikha NAO/Commissione europea, ECLI:EU:T:2024:615, punti 124-144. ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 410 del 18.11.2021, pag. 51 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2011/oj ), considerando 367: «la media ponderata dei profitti degli importatori che hanno collaborato è stata utilizzata come margine di profitto congruo. Questo margine di profitto va dal 15 % al 25 %». ( 8 ) Ibidem, considerando 579. ( 9 ) Ibidem, considerando 583. ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1617 della Commissione, dell’8 agosto 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 199 del 9.8.2023, pag. 34 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1617/oj ). ( 11 ) Considerando 187 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1943. ( 12 ) Sentenza del 15 dicembre 2019, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio , T-199/04 RENV, ECLI:EU:T:2016:740, punto 179, che rinvia a Comunità europee — Dazi antidumping su accessori per tubi in ghisa malleabile dal Brasile ( CE — Accessori per tubi ), relazione dell’organo d’appello, WT/DS 219/AB/R (del 22 giugno 2003), punti 190 e 191. ( 13 ) Considerando 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1617. ( 14 ) Il sistema di sorveglianza dell’UE monitora l’importazione e l’esportazione di merci specifiche da e verso il mercato unico dell’Unione in termini di volumi e/o valore. ( 15 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË. ( 16 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ( 17 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ALLEGATO Produttori esportatori dell’India che hanno collaborato non inclusi nel campione Paese Nome Codice addizionale TARIC India Aberdare Technologies Private Limited 89CI India Aksh Optifibre Limited 89CJ India Apar Industries Limited 89CK India Finolex Cables Limited 89IC India Polycab India Limited 89CL India UM Cables Limited 89CM India ZTT India Private Limited 89CN ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3014/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2024/3014 applica dazi antidumping su cavi di fibre ottiche dall'India, utilizzando metodologie di calcolo basate su valore normale, prezzo all'esportazione, margini di dumping e margini di pregiudizio. Importatori, distributori e produttori dell'UE devono considerare questi dazi nelle loro operazioni commerciali, mentre gli esportatori indiani devono adeguare le loro strategie di pricing e verificare se rientrano nel campione sottoposto a inchiesta o nel margine residuo.

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