Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 3201/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3201 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1268, che estende i dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam a prescindere che siano dichiarati o no or

Pubblicato: 18/12/2024 In vigore dal: 18/12/2024 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dal Regolamento UE 2024/3201 ai dazi compensativi sugli acciai inossidabili laminati a freddo e quali società ne sono esentate?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3201 del 18 dicembre 2024 modifica il precedente Regolamento (UE) 2024/1268 relativo ai dazi compensativi su prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo (SSCR). La normativa estende i dazi compensativi definitivi, originariamente istituiti nel 2022 contro le importazioni dall'Indonesia, anche alle importazioni spedite da Taiwan, Turchia e Vietnam, indipendentemente dalla loro dichiarazione di origine. Il dazio residuo applicato è del 20,5% ad valorem. Tuttavia, il regolamento introduce un'importante modifica: accoglie la richiesta di esenzione della società vietnamita Lam Khang Joint Stock Company, precedentemente esclusa, in seguito alla correzione di un errore materiale nella valutazione dei prezzi dei fattori produttivi indonesiani. La Commissione ha riconosciuto che il confronto dei prezzi utilizzato per negare l'esenzione era basato su dati incompleti e che, utilizzando la serie completa, i prezzi pagati da Lam Khang risultavano conformi alle normali condizioni di mercato. Inoltre, il regolamento modifica il codice TARIC per la società taiwanese Chia Far Industrial Factory Co., Ltd. e mantiene l'esenzione per altre società specifiche elencate in allegato, mentre respinge le richieste di esenzione di Trinox Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Turchia) e Yongjin Metal Technology (Vietnam) Company Limited.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3201 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1268, che estende i dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/3201 of 18 December 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2024/1268 extending the definitive countervailing duties imposed by Implementing Regulation (EU) 2022/433 on imports of stainless steel cold-rolled flat products originating in Indonesia to imports of stainless steel cold-rolled flat products consigned from Taiwan, Türkiye and Vietnam, whether declared as originating in Taiwan, Türkiye an

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3201 19.12.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3201 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1268, che estende i dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 23, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 ( 2 ) , la Commissione europea («Commissione») ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo («prodotti SSCR») originari, tra l’altro, dell’Indonesia in seguito a un’inchiesta antisovvenzioni («inchiesta antisovvenzioni iniziale»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra lo 0 e il 21,4 %, con un dazio residuo del 20,5 % per tutte le società indonesiane che non hanno collaborato («misure antisovvenzioni iniziali»). (2) Il 3 luglio 2023, a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, e dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037 («regolamento antisovvenzioni di base»), la European Steel Association (EUROFER) ha presentato una richiesta per l’apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antisovvenzioni iniziali mediante importazioni di prodotti SSCR spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam. Il 15 agosto 2023, sulla base di tale richiesta, ritenuta fondata, con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1631 ( 3 ) la Commissione ha aperto un’inchiesta antielusione («inchiesta antielusione»). (3) A seguito dell’inchiesta antielusione, con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1268 ( 4 ) la Commissione europea ha esteso il dazio residuo del 20,5 % alle importazioni di prodotti SSCR spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam. Sono state concesse esenzioni dall’estensione del dazio a una serie di produttori a Taiwan, in Turchia e in Vietnam che ha chiesto esenzioni e che non è risultata essere coinvolta in pratiche di elusione. A Lam Khang Joint Stock Company («Lam Khang»), uno dei produttori vietnamiti che ha chiesto l’esenzione dall’estensione dei dazi, è stata rifiutata tale esenzione per i motivi di cui ai considerando da 173 a 175 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1268. (4) Il 3 luglio 2024 Lam Khang ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea a norma dell’articolo 263, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1268. (5) Nel ricorso presentato dinanzi al Tribunale, Lam Khang ha sostenuto, tra l’altro, che la Commissione, nel rispondere a un’argomentazione da esso stesso presentata a seguito della divulgazione delle informazioni, aveva commesso un errore materiale nell’analisi di alcuni elementi di prova forniti nel corso dell’inchiesta. (6) Da una revisione dei dati è effettivamente emerso che per stabilire la differenza di prezzo tra i rotoli di acciai inossidabili laminati a caldo del grado 304 («prodotti SSHR 304») che Lam Khang importava dall’Indonesia e quelli provenienti da altre fonti, come indicato al considerando 173 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1268, la Commissione ha utilizzato una serie di dati incompleta. Utilizzando la serie di dati completa, il prezzo di acquisto di Lam Khang per i prodotti SSHR 304 indonesiani era, in media, più elevato rispetto a quello di altri fornitori. (7) Non si poteva pertanto giungere, sulla base delle differenze di prezzo di cui al considerando 173 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1268, alla conclusione di cui al considerando 174 del medesimo regolamento, secondo cui pezzi del prodotto simile importato beneficiavano delle sovvenzioni accertate nell’inchiesta iniziale. Considerando che, per quanto riguarda Lam Khang, non esistevano altri elementi di prova che indicassero che pezzi del prodotto simile importato beneficiavano delle sovvenzioni accertate nell’inchiesta iniziale, la Commissione ha concluso che Lam Khang soddisfaceva i requisiti per l’esenzione a norma dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base e la richiesta di esenzione avrebbe pertanto dovuto essere accolta. (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1268. (9) L’esenzione di Lam Khang dai dazi compensativi si applica dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1268 (ossia a decorrere dall’8 maggio 2024). Alle autorità doganali è data istruzione di non riscuotere i dazi istituiti a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1268 per quanto riguarda i prodotti fabbricati da Lam Khang e di rimborsare l’eventuale eccedenza riscossa finora conformemente alla normativa doganale applicabile. (10) Per motivi amministrativi non connessi a quanto precede, si è infine ritenuto opportuno modificare il codice addizionale TARIC del produttore esportatore taiwanese Chia Far Industrial Factory Co., Ltd. (11) Il 3 ottobre 2024 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai fatti e alle considerazioni principali che hanno condotto alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni. (12) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni l’EUROFER si è opposta alla modifica formulando diverse argomentazioni. Le censure dell’EUROFER sono state divise tra quelle relative alla procedura seguita dalla Commissione e quelle relative alla sostanza della modifica. Entrambi i gruppi di argomentazioni sono riassunti e trattati di seguito. (13) Riguardo alla procedura, l’EUROFER sosteneva che per cercare di «evitare la procedura dinanzi al Tribunale» con la sua modifica la Commissione ha agito senza una base giuridica. La Commissione, o aveva aperto un vero e proprio riesame parziale delle misure senza seguire le procedure applicabili o aveva proseguito l’inchiesta in violazione del termine applicabile. In ogni caso, sarebbero stati violati i requisiti procedurali essenziali. Secondo l’EUROFER la Commissione può riaprire un’inchiesta conclusa solo in caso di sentenza della Corte o « su decisione volta ad applicare le raccomandazioni dell’organo di conciliazione dell’OMC ». La Commissione non avrebbe infine comunicato correttamente la sua intenzione di correggere l’errore e di concedere l’esenzione a Lam Khang poiché la divulgazione delle informazioni è avvenuta dopo la chiusura dell’inchiesta. (14) Come spiegato ai considerando 6 e 7, nell’ambito di un procedimento dinanzi al Tribunale, la Commissione ha individuato un errore materiale alla base del ragionamento da essa seguito per non concedere l’esenzione a Lam Khang. Contrariamente a quanto sostenuto dall’EUROFER nelle sue osservazioni, la giurisprudenza citata ( 5 ) non limita la capacità della Commissione di riaprire le inchieste solo ai casi in cui vi sia una sentenza della Corte o una raccomandazione dell’OMC in materia di risoluzione delle controversie. Da tempo si riconosce che, se un errore viene individuato dopo la chiusura del procedimento amministrativo, la Commissione conserva la capacità di correggere l’errore nella fase in cui esso è stato commesso ( 6 ) . La Commissione non è tenuta a ricominciare il procedimento risalendo oltre tale preciso punto ( 7 ) . L’errore individuato dalla Commissione nel presente caso è stato commesso nella fase finale dell’inchiesta, vale a dire durante la valutazione delle osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. Il confronto dei prezzi contenente l’errore, nella fase di risposta alle osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, corroborava la conclusione inizialmente raggiunta dalla Commissione e non è stato pertanto nuovamente comunicato a Lam Khang. In altre parole, Lam Khang non ha avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’accuratezza del confronto dei prezzi durante l’inchiesta. In tale fase la Commissione disponeva tuttavia degli elementi necessari per la nuova analisi richiesta e non aveva pertanto l’obbligo di ricominciare l’istruttoria del caso ( 8 ) . Considerando che il diritto sia di Lam Khang che dell’EUROFER di essere sentiti e associati al procedimento è stato rispettato all’atto dell’adozione della decisione originaria (l’EUROFER non ha sostenuto il contrario), la modifica non impone la riapertura del procedimento d’indagine formale ( 9 ) . Ne consegue che le censure dell’EUROFER relative alla base giuridica della modifica, alle misure procedurali adottate e alla divulgazione delle informazioni erano infondate e sono state pertanto respinte dalla Commissione. La Commissione ha inoltre osservato che l’EUROFER ha avuto la possibilità di presentare osservazioni sulla modifica proposta e che pertanto i suoi diritti procedurali sono stati pienamente rispettati. (15) Per quanto riguarda la sostanza, l’EUROFER ha sostenuto che, nonostante l’errore di cui ai considerando 6 e 7, « i pezzi utilizzati da Lam Khang continuano chiaramente a beneficiare delle sovvenzioni riscontrate nell’inchiesta iniziale ». Tale argomentazione si basava sul presupposto che, nel valutare se « il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione » ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, il « fattore determinante è se tali sovvenzioni continuano ad applicarsi o no ». Secondo l’EUROFER, la prova del confronto dei prezzi, in cui è stato commesso l’errore, non era ammissibile. Tale argomentazione era corroborata dal fatto che non sono state effettuate ulteriori prove per stabilire l’elusione a livello nazionale per il Vietnam e per Trixon TNT e Yongjin. Il confronto dei prezzi sarebbe inoltre stato privo di senso, in quanto i prezzi stessi dei prodotti SSHR dalla Cina erano sleali, beneficiavano di sovvenzioni e il confronto non teneva conto dei tipi di prodotto. (16) Si ricorda che dall’inchiesta iniziale è emerso che non solo la fabbricazione di prodotti SSCR, ma anche i pezzi utilizzati per produrli, compresi i prodotti SSHR e le bramme, beneficiavano di sovvenzioni ( 10 ) . Nel corso dell’inchiesta antielusione non sono emersi elementi di prova del fatto che le sovvenzioni fossero cessate o che le bramme e i prodotti SSHR fabbricati in Indonesia avessero cessato di beneficiare delle sovvenzioni o che tali pezzi importati in Vietnam non ne beneficiassero più ( 11 ) . È stato pertanto concluso che i pezzi del prodotto simile importato beneficiavano ancora delle sovvenzioni. Tale conclusione è stata contestata da Lam Khang, che ha sostenuto che, sulla base della giurisprudenza dell’UE e dell’OMC, la presunzione di trasferimento delle sovvenzioni nel caso di operazioni condotte alle normali condizioni di mercato tra parti indipendenti non era ammessa. Poiché Lam Khang acquistava i suoi fattori produttivi indonesiani da operatori commerciali indipendenti, l’unico elemento di prova che indicava che le transazioni pertinenti non erano effettuate alle normali condizioni di mercato era un confronto dei prezzi, che si è rivelato errato. La Commissione ha osservato che l’EUROFER non contesta la sussistenza dell’errore di cui ai considerando 6 e 7. (17) Il persistere delle sovvenzioni sui pezzi, in assenza di elementi di prova che attestino il contrario, può essere sufficiente per concludere che le sovvenzioni continuano a favorire i pezzi di paesi terzi. Tale conclusione può essere tuttavia confutata sulla base di ulteriori elementi di prova. Nel caso di specie, tale conclusione non è stata messa in discussione per il Vietnam nel complesso o per Trixon TNT e Yongjin. La conclusione per il paese nel complesso si è tuttavia dimostrata inadeguata nel caso particolare di Lam Khang a causa delle modalità di acquisto dei pezzi in questione, per cui ulteriori prove (compreso il confronto dei prezzi) erano non solo ammissibili, ma anche necessarie per valutare se le sovvenzioni continuassero a favorire i pezzi acquistati da Lam Khang. Per quanto riguarda l’adeguatezza del confronto dei prezzi tra fattori produttivi cinesi e indonesiani, la Commissione ha osservato che tale confronto era l’unico elemento di prova a sua disposizione per dimostrare che i prezzi pagati da Lam Khang non erano conformi alle normali condizioni di mercato. Poiché né l’EUROFER né altre parti interessate hanno fornito ulteriori elementi di prova per dimostrare che i prezzi pertinenti non erano conformi alle normali condizioni di mercato, la conclusione secondo cui non sussistevano elementi di prova del fatto che i pezzi utilizzati da Lam Khang beneficiassero di sovvenzioni deve essere mantenuta. Le argomentazioni dell’EUROFER relative alla sostanza sono pertanto state respinte. (18) L’EUROFER ha infine sostenuto che, poiché la Commissione ha utilizzato « informazioni successive all’inchiesta » per riesaminare le sue risultanze, « essa dovrebbe anche riesaminare le esenzioni concesse ad altre società sulla base di tali “nuovi fatti” ». L’EUROFER ha quindi sostenuto che la Commissione dovesse riaprire l’inchiesta ed esaminare essenzialmente le importazioni dalla Cina che in realtà sono dall’Indonesia. (19) Come spiegato al considerando 14, la Commissione non ha rivisto le proprie risultanze sulla base delle «informazioni successive all’inchiesta», ma ha corretto un errore commesso durante l’inchiesta antielusione e sulla base delle informazioni già contenute nel fascicolo. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. (20) Il comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037 non ha espresso alcun parere sulle misure di cui al presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1268 è così modificato: (1) i considerando 173, 174 e 175 sono sostituiti dai seguenti: «(173) La Commissione non ha tuttavia riscontrato alcun elemento di prova del fatto che pezzi del prodotto simile importato beneficiassero delle sovvenzioni accertate nell’inchiesta iniziale. (174) Alla luce dei prezzi dei prodotti SSHR indonesiani pagati da Lam Khang, la Commissione ha concluso che pezzi del prodotto simile importato non beneficiavano delle sovvenzioni accertate nell’inchiesta iniziale. (175) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che la richiesta di esenzione di Lam Khang dovrebbe essere accolta.»; (2) all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari dell’Indonesia, è esteso alle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 e 7220 90 80 , spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam (codici TARIC 7219 31 00 10, 7219 31 00 20, 7219 32 10 10, 7219 32 10 20, 7219 32 90 10, 7219 32 90 20, 7219 33 10 10, 7219 33 10 20, 7219 33 90 10, 7219 33 90 20, 7219 34 10 10, 7219 34 10 20, 7219 34 90 10, 7219 34 90 20, 7219 35 10 10, 7219 35 10 20, 7219 35 90 10, 7219 35 90 20, 7219 90 20 10, 7219 90 20 20, 7219 90 80 10, 7219 90 80 20, 7220 20 21 10, 7220 20 21 20, 7220 20 29 10, 7220 20 29 20, 7220 20 41 10, 7220 20 41 20, 7220 20 49 10, 7220 20 49 20, 7220 20 81 10, 7220 20 81 20, 7220 20 89 10, 7220 20 89 20, 7220 90 20 10, 7220 90 20 20, 7220 90 80 10 e 7220 90 80 20), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate di seguito: Paese Società Codice addizionale TARIC Taiwan Chia Far Industrial Factory Co., Ltd. C030 Taiwan Tang Eng Iron Works Co., Ltd. Tung Mung Development Co., Ltd. Walsin Lihwa Corporation Yieh United Steel Corporation Yuan Long Stainless Steel Corp. 89AH Turchia Posco Assan TST Celik Sanayi A.Ş. 89AK Vietnam Posco VST Co., Ltd. Lam Khang Joint Stock Company’ 89AJ»; (3) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Le richieste di esenzione presentate da Trinox Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Turchia) e Yongjin Metal Technology (Vietnam) Company Limited (Vietnam) sono respinte.». Articolo 2 Si procede al rimborso o allo sgravio di qualsiasi dazio compensativo definitivo riscosso a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1268 per quanto riguarda i prodotti fabbricati da Lam Khang Joint Stock Company. Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dall’8 maggio 2024. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione, del 15 marzo 2022, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia ( GU L 88 del 16.3.2022, pag. 24 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1631 della Commissione, dell’11 agosto 2023, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia mediante importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam, e dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, dalla Turchia e dal Vietnam ( GU L 202 del 14.8.2023, pag. 10 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1268 della Commissione, del 6 maggio 2024, che estende i dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam ( GU L, 2024/1268, 7.5.2024 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1268/oj ). ( 5 ) Sentenza del 28 gennaio 2016, CM Eurologistik , cause riunite C-283/14 e C-284/14, ECLI:EU:C:2015:628, punti da 57 a 61. ( 6 ) Cfr. ad esempio sentenza del 19 maggio 2021, CCCME/Commissione , causa T-254/18, ECLI:EU:T:2021:278, paragrafo 64 e giurisprudenza ivi citata. ( 7 ) Cfr. a tale riguardo sentenza del 12 novembre 1998, Spagna/Commissione , causa C-415/96, ECLI:EU:C:1998:533, punto 31; sentenza del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio , causa C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531, punto 82; e sentenza del 9 luglio 2008, Alitalia/Commissione , causa T-301/01, ECLI:EU:T:2008:262, punti 99 e 142. ( 8 ) Cfr. a tale riguardo sentenza del 12 maggio 2011, Région Nord-Pas-de-Calais/Commissione , causa T-267/08, ECLI:EU:T:2011:209, punto 83. ( 9 ) Ibidem, punto 84. ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1268 della Commissione, considerando 126. ( 11 ) Ibidem, considerando 127. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3201/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2024/3201 riguarda i dazi compensativi, le misure antielusione e la difesa commerciale dell'Unione europea contro le importazioni oggetto di sovvenzioni. È rilevante per importatori, esportatori e operatori della filiera dell'acciaio inossidabile che operano con Taiwan, Turchia, Vietnam e Indonesia, nonché per i consulenti doganali e gli esperti di commercio internazionale che devono gestire classificazioni TARIC, esenzioni dai dazi e rimborsi doganali. La normativa si applica dal 8 maggio 2024 e prevede obblighi di rimborso per i dazi riscossi erroneamente su prodotti Lam Khang.

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