Quali costi per il personale di ricerca e sviluppo sono deducibili dalla base imponibile IRAP, e includono anche i lavoratori a progetto e gli amministratori?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 57/2006 chiarisce che l'agevolazione fiscale per la deduzione dei costi di ricerca e sviluppo dalla base imponibile IRAP si applica a tutte le società soggette a questa imposta. L'agevolazione riguarda i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, sia di base che applicata, senza limitazioni relative al tipo di contratto di lavoro utilizzato. In pratica, l'azienda può dedurre non solo i costi del personale dipendente, ma anche le spese per i lavoratori a progetto e gli amministratori, purché le loro prestazioni siano effettivamente riferite ad attività di ricerca e sviluppo. Questo significa che se un collaboratore a progetto o un amministratore dedica parte del suo tempo a progetti di ricerca, i relativi costi sono deducibili; l'elemento discriminante non è la forma contrattuale, ma la natura dell'attività svolta e la sua riconducibilità alla ricerca e sviluppo aziendale.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Istanza di interpello- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Societa' tra ingegneri: natura dei redditi prodotti
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 04/05/2006 n. 57
Oggetto:
Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Alfa srl
- Deducibilita' dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e
sviluppo. Articolo 11 D. Lgs n. 446/ 1997
Testo:
Quesito
La societa' istante, Alfa srl, intende usufruire per l'esercizio 2005
e seguenti della deduzione dalla base imponibile Irap dei costi per il
personale addetto alla ricerca e sviluppo.
Con riferimento a tale deduzione, introdotta con l'articolo 1, comma
347, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Finanziaria 2005), l'istante
chiede di conoscere se la stessa possa essere fruita, oltre che in
relazione ai costi sostenuti per il personale dipendente, anche per le spese
sostenute per i lavoratori a progetto e gli amministratori.
Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
La societa' istante ritiene che il riferimento generico ai "costi per
il personale" contenuto nel novellato articolo 11, comma 1, lettera a), del
D.Lgs n. 446 del 1997 sia da intendere in senso ampio e debba, pertanto,
ricomprendere i costi sostenuti in relazione a tutti i lavoratori addetti
alla ricerca e sviluppo a prescindere dal tipo di contratto di lavoro
intrattenuto.
Oltre che nel dettato normativo, l'interpretazione sostenuta trova
fondamento nella considerazione che i progetti di ricerca sono generalmente
sviluppati e organizzati dagli amministratori con l'ausilio dei
collaboratori a progetto. L'esclusione di tali lavoratori dall'applicazione
dell'agevolazione svuoterebbe di contenuto la norma in discorso rendendo di
fatto inoperante una agevolazione fiscale significativa per lo sviluppo
aziendale.
Parere della Direzione
L'articolo 11 del D.lgs. n. 446 del 1997, al comma 1, lettera a),
stabilisce che i soggetti indicati nelle lettere da a) ad e) dell'articolo 3
del medesimo decreto possano portare in deduzione nella determinazione della
base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell'IRAP, tra l'altro,
i "costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo".
Con riferimento a tale disposizione agevolativa, introdotta con il
comma 347 dell'articolo 1 della legge Finanziaria per il 2005, questa
Amministrazione ha avuto modo di fornire chiarimenti in particolare con la
circolare n. 13 del 5 aprile 2005.
Con tale circolare e' stato precisato che la deducibilita' spetta in
relazione a tutti i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca,
sia di base che applicata.
In particolare, per quanto oggetto della presente istanza di
interpello si precisa che l'agevolazione in commento trova applicazione
anche per i costi relativi agli addetti alla ricerca e sviluppo che operano
sulla base di rapporti di collaborazione.
Come rilevato dall'istante, infatti, la norma in esame non subordina
il riconoscimento dell'agevolazione alla circostanza che il lavoratore operi
sulla base di un particolare contratto di lavoro.
La disposizione in commento, tesa ad agevolare il settore della
ricerca, individua i soggetti per i quali e' possibile beneficiare della
deduzione nei lavoratori addetti alla ricerca e sviluppo a prescindere dalla
tipologia contrattuale adottata.
Tale interpretazione trova conferma anche nelle osservazioni formulate
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Risoluzione del 04/05/2006 n. 57
nella relazione tecnica alla legge Finanziaria per il 2005. In tale
documento, infatti, vengono ricondotti nell'ambito dei soggetti agevolati i
ricercatori, il personale tecnico e tutto il personale ausiliario addetto
alla ricerca, prescindendo, anche in tale sede, dal dettaglio delle
tipologie di contratti di lavoro.
Sulla base della formulazione adottata dalla norma, si ritiene,
pertanto che nella quantificazione della deduzione per il personale addetto
alla ricerca e allo sviluppo devono essere considerate anche le spese
sostenute per le prestazioni rese dai lavoratori a progetto e dagli
amministratori nella misura in cui le stesse siano riferite alle competenze
espletate da tali lavoratori nell'ambito della ricerca e sviluppo.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di
interpello presentata alla Direzione Regionale ...., viene resa dalla
scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26
aprile 2001, n. 209.
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La Risoluzione 57/2006 è fondamentale per chi gestisce agevolazioni fiscali su IRAP, deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo, e rapporti di collaborazione. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per determinare quali spese qualifichino come costi di R&D, considerando anche i lavoratori a progetto e gli amministratori, in relazione alla base imponibile IRAP e alle disposizioni del D.Lgs 446/1997.
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