Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita nel territorio della Città metropolitana di Genova, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita nel territorio della Città metropolitana di Genova, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 73/E
Divisione Servizi
Roma, 5 agosto 2019
Oggetto: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello
F24, delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca
urbana istituita nel territorio della Città metropolitana di Genova, ai sensi
dell’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109
L’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modificazioni, ha istituito
ai sensi dell’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una zona franca
urbana nel territorio della Città metropolitana di Genova, colpita dal crollo di un tratto del
viadotto Polcevera dell’autostrada A10, noto come “ponte Morandi”, avvenuto il 14 agosto
2018.
In particolare, alle imprese che svolgono la propria attività nella zona franca è
riconosciuta l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi
previdenziali e assistenziali, per i periodi d’imposta 2018 e 2019, secondo le condizioni
previste dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 109 del 2018.
Le medesime esenzioni sono concesse, altresì, alle imprese che avviano la propria
attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno
di attività.
In proposito, è stata prevista l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni
di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 aprile 2013.
Al riguardo, l’articolo 15 del suddetto decreto del 10 aprile 2013 stabilisce che le
agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello
F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019 sono
stati definiti modalità e termini di fruizione delle agevolazioni in parola.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni in
argomento, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali
ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, si istituisce il
seguente codice tributo:
“Z161 - denominato “ZFU - CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA -
Agevolazioni alle imprese per riduzione dei versamenti - articolo 8 del decreto-
legge n. 109/2018 e succ. modif.”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di
riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione,
nel formato “AAAA”.
IL CAPO DIVISIONE
firmato digitalmente
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