Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi pensione integrativi costituiti precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 – Termine di presentazione dell’ istanza di rimborso
Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi pensione integrativi costituiti precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 – Termine di presentazione dell’ istanza di rimborso
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 259/E
Roma, 15 ottobre 2009
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
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OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi pensione
integrativi costituiti precedentemente all'entrata in vigore del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 – Termine di
presentazione dell’ istanza di rimborso
Con riferimento alle istanze di rimborso relative al trattamento fiscale
degli importi integrativi delle pensioni degli ex dipendenti INPS, è stato chiesto
di conoscere la posizione della scrivente circa la possibilità di applicazione del
termine di prescrizione decennale, in luogo di quello decadenziale previsto
dall’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Con la circolare n. 25/E del 26 giugno 2006, è stato chiarito che alle
erogazioni effettuate dai fondi previdenziali preesistenti all’entrata in vigore del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni di favore
secondo cui, per i trattamenti maturati fino al 2000, la tassazione ai fini IRPEF è
commisurata su un imponibile abbattuto all’87,50 per cento.
Con tale documento di prassi l’Agenzia delle entrate ha preso atto del
consolidato indirizzo assunto sulla questione dalla Corte di cassazione con
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diverse sentenze, emesse a seguito di domande di rimborso da parte di soggetti
titolari di pensioni che chiedevano la restituzione della ritenuta IRPEF operata
dall’ente erogante, quale sostituto d’imposta, sull’intero ammontare della
pensione integrativa.
Più specificamente, il citato orientamento di legittimità ha statuito che alle
pensioni integrative corrisposte dall’INPS ai propri dipendenti “si applicano le
norme di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 …; pertanto, tali pensioni
integrative costituivano – all’epoca di riferimento della controversia –
<<reddito>> non per l’intero, ma solo <<per l’87,5 per cento dell’ammontare
corrisposto>>” (cfr. massima della sentenza della Corte di cassazione n. 10842
del 23 maggio 2005).
In ordine al termine di presentazione delle relative istanze di rimborso, si
evidenzia che la decadenza prevista dall’art. 38 del DPR n. 602 del 1973 per
l’azione di rimborso riguarda ogni tipologia di indebito, come è reso palese dalla
formulazione, di significato omnicomprensivo, del primo comma dello stesso art.
38 (“Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare … istanza
di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del
versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza
totale o parziale dell’obbligo di versamento”), integralmente richiamato nel
successivo secondo comma (“L’istanza di cui al primo comma può essere
presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata
operata”).
In proposito la Corte di cassazione ha “Ritenuto che secondo principio
giurisprudenziale consolidato di questa Corte nell’ordinamento tributario vige,
per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull’istanza
di parte, da presentare a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole
leggi di imposta (in specie, per i rimborsi di versamenti diretti attinenti alle
imposte sui redditi, dall’art. 38 D.P.R. 29-9-1973, n. 602) …, regime che
impedisce, in linea di principio, l’applicazione della disciplina prevista per
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l’indebito di diritto comune; per cui da tanto consegue che, da un lato,
all’istituto del rimborso su istanza di parte deve riconoscersi carattere di regola
generale in materia tributaria, idonea, come tale, ad orientare anche
l’interprete, e, dall’altro, le norme che contemplano l’istituto del rimborso
ufficioso (che, ove applicabile, esclude ovviamente l’operatività del primo), data
la loro natura eccezionale, vanno considerate di stretta interpretazione (ex
plurimis, Cass. n. 15840/06)” (cfr. Cass. n. 28684 del 3 dicembre 2008).
Pertanto, nel caso in cui il menzionato termine decadenziale – che secondo
costante giurisprudenza di legittimità “opera in tutte le ipotesi di inesistenza
totale o parziale dell’obbligazione, a prescindere dalle ragioni di fatto e di
diritto adottate, e perciò anche a prescindere dal fatto che detta inesistenza sia
da ritenersi originaria o sopravvenuta (v. sul punto, tra le altre, Cass. n. 17919
del 2004)” (cfr. Cass. n. 26123 del 23 novembre 2005) - non sia stato rispettato,
ne deriva che il rapporto tributario deve ritenersi esaurito, con conseguente
inesistenza del diritto al rimborso.
Sempre in sintonia con l’orientamento della Suprema Corte, sul punto va,
inoltre, considerato che “un diritto (o un obbligo, oppure in genere, qualsiasi
posizione o situazione giuridicamente rilevante) o sussiste in base
all’ordinamento giuridico (il che, nel nostro sistema, significa pressoché sempre
in base ad una fonte di diritto scritta), o non sussiste affatto.
“I semplici provvedimenti amministrativi non possono valere a costituire
un diritto altrimenti non esistente, se non nei casi in cui sia la legge stessa ad
attribuire questo potere a quella specifica autorità amministrativa. …
“Se il diritto sussisteva già da prima, … avrebbe dovuto” essere azionato
“in precedenza, … mentre ritenere che il diritto potesse essere azionato solo da
una successiva risoluzione amministrativa significa in realtà attribuire
implicitamente a quest’ultima (o, più esattamente, all’autorità amministrativa
che la emette) il potere di rendere azionabile un diritto, in precedenza soltanto
incompleto o inefficace, … cioè di considerare quella risoluzione l’elemento
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finale di una fattispecie a formazione progressiva soltanto al termine della quale
il diritto potrebbe essere azionato.
“Questo, invece, è escluso dalla norma … .
“Appare, perciò, corretta la deduzione …, secondo cui la risoluzione …
non può essere assimilata ad un atto normativo” (cfr. Cass. n. 813 del 17 gennaio
2005).
In definitiva, si ritiene che alla fattispecie in esame sia applicabile il
“consolidato principio secondo cui <<La richiesta di rimborso delle ritenute di
IRPEF, eseguite come sostituto d’imposta del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
ex art. 23, dal datore di lavoro, privato o pubblico – non statuale -, sulle somme
corrisposte, a vario titolo, ai dipendenti trova la sua disciplina nel D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, art. 38, e, quindi, a mente del secondo comma di tale
disposizione, deve essere presentata dal percipiente nel termine di decadenza di
diciotto mesi (attualmente, 48 mesi, n.d.r.) dalla data in cui la ritenuta è stata
operata, senza che in relazione ad essa possa trovare applicazione la norma del
medesimo D.P.R. n. 602 del 1973 (art. 37, n.d.r.), che riguarda esclusivamente le
ritenute operate dalle Amministrazioni dello Stato; essa attiene a situazione non
disponibile dell’Amministrazione stessa ed è, come tale, rilevabile d’ufficio,
anche in sede di legittimità, con il solo limite dell’eventuale formazione di un
giudicato esplicito interno>> (Cass. n. 13221/04, n. 10344/04, n. 7087/03, n.
3954/02)” (cfr. Cass. n. 16926 del 20 giugno 2008).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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