Somministrazione di gas metano usato per usi civili nei confronti di condomìni o cooperative di abitanti di edifici abitativi – disposizioni in materia di aliquota IVA - n. 127-bis della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 26 ottobre 1972
Come si applica l'aliquota IVA agevolata del 10% sulla fornitura di gas metano ai condomini e alle cooperative di abitanti?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 127/2014 chiarisce l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% sulla somministrazione di gas metano per usi civili, in particolare nei condomini e cooperative di abitanti con impianti centralizzati. Il limite di 480 metri cubi annui, entro il quale si applica l'aliquota agevolata, deve essere calcolato per ogni singola unità immobiliare del condominio o della cooperativa, non globalmente. Questo significa che se un condominio ha 10 unità abitative allacciate all'impianto centralizzato, il limite complessivo diventa 4.800 metri cubi annui (480 x 10). I consumi eccedenti questa soglia sono tassati all'aliquota ordinaria del 20%. La norma recepisce la direttiva europea 2003/96/CE e armonizza la tassazione IVA con quella delle accise, basando l'agevolazione sulla quantità consumata anziché sulla tipologia di utilizzo. Per quanto riguarda i rimborsi di IVA già versata in eccesso, gli utenti possono richiederli direttamente al gestore del servizio, mentre il gestore può ottenere il rimborso dall'Erario solo dimostrando di aver effettivamente restituito l'importo agli utenti finali, entro il termine biennale previsto dall'articolo 21 del D.Lgs. 546/1992.
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Riferimento normativo
Somministrazione di gas metano usato per usi civili nei confronti di condomìni o cooperative di abitanti di edifici abitativi – disposizioni in materia di aliquota IVA - n. 127-bis della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 26 ottobre 1972
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 108/E
Roma, 15 ottobre 2010
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Somministrazione di gas metano usato per usi civili nei
confronti di condomìni o cooperative di abitanti di edifici
abitativi – disposizioni in materia di aliquota IVA - n. 127-bis
della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 26 ottobre
1972
Con la presente risoluzione si forniscono chiarimenti in ordine alla portata
applicativa della disposizione normativa di cui al n. 127-bis della tabella A, parte
III, allegata al DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, relativamente alla
somministrazione di gas metano usato per usi civili.
In particolare, tale documento di prassi ha lo scopo di eliminare dubbi
interpretativi e problematiche applicative, da più parti manifestate, con specifico
riferimento al caso della somministrazione di gas nei confronti di condomìni e
cooperative di abitanti di edifici abitativi che utilizzano impianti di tipo
centralizzato e collettivo.
E’ il caso di rammentare che la scrivente ha diramato istruzioni operative
sulla portata applicativa del n. 127-bis con la circolare del 17 gennaio 2008 n.
2/E e che nessun documento di prassi ha mai affrontato la specifica problematica
dei condomìni e delle cooperative di abitanti di edifici abitativi.
Come è noto, l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 26, ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-bis
della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, il quale, nella sua
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attuale formulazione, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento
alla "somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili
limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di
distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per
produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad
essere immessi in bombole da 10 a 20 Kg in qualsiasi fase della
commercializzazione".
Il regime introdotto ha inteso recepire nell'ordinamento nazionale la
direttiva europea 2003/96/CE, che ha rivisto la normativa sulla tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricità. Di fatto, si è inteso modificare il criterio di
tassazione, che non si basa più sulla tipologia di utilizzo, ma sull'entità del
consumo.
Il novellato n. 127-bis introduce, pertanto, un limite quantitativo per
l’applicazione dell’aliquota agevolata alla somministrazione di gas metano per
usi civili. In particolare, la nuova normativa prevede una tassazione del 10 per
cento sui primi 480 metri cubi annui consumati "per combustione per usi civili"; i
metri cubi eccedenti tale soglia devono invece essere tassati secondo l'ordinaria
aliquota del 20 per cento.
Per effetto delle modifiche introdotte dal citato decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 26, le disposizioni IVA risultano armonizzate con quelle
previste in materia di accise, contenute nell’articolo 26 del Testo Unico accise,
approvato con DPR del 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall’articolo 1,
comma 2, lettera i), del d.lgs. n. 26 del 2007, in base al quale il consumo di gas
viene distinto tra usi civili e usi industriali e, con riferimento ai primi, la misura
delle diverse aliquote di accisa è determinata in base a scaglioni di consumo
annui.
Con la citata circolare del 17 gennaio 2008 n. 2/E, l’Agenzia delle Entrate,
ha precisato che i consumi di gas naturale esposti in bolletta/fattura verranno
imputati allo scaglione di 480 metri cubi, fino a quando non verrà raggiunto il
predetto limite, a partire dal 1° gennaio di ogni anno (ovvero, se successiva, dalla
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data di attivazione della somministrazione) fino al 31 dicembre dell’anno stesso
(ovvero, se anteriore, fino alla data di cessazione del contratto di
somministrazione), con applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento. Per i
consumi oltre il predetto limite, si applicherà l’aliquota ordinaria del 20 per cento
sulla parte eccedente.
Con particolare riferimento al caso della somministrazione di gas metano
per usi civili nei confronti di condomìni e cooperative di abitanti di edifici
abitativi che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo, si precisa che il
limite di 480 m.c. annui, stabilito ai fini della fruizione dell’aliquota del 10 per
cento, di cui al n. 127-bis, va riferito alle singole utenze di ciascuna delle unità
immobiliari che costituiscono il condominio o la cooperativa di abitanti.
In altri termini, per quanto concerne il profilo quantitativo, il beneficio
compete sino al raggiungimento del limite massimo annuale di 480 metri cubi
con riferimento a ciascuna delle utenze del condominio o cooperativa di abitanti
di edifici abitativi.
Ne consegue che, in presenza di un impianto centralizzato, il limite di 480
mc deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari il cui impianto
di riscaldamento è allacciato all’impianto centralizzato.
Resta fermo che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10
per cento, di cui al 127-bis, deve essere soddisfatto il requisito ulteriore del
consumo di gas per ‘usi civili’, nell’accezione già attribuita dalla citata circolare
del 17 gennaio 2008 n. 2/E.
Ciò posto, relativamente alla eventuale tematica concernente il
comportamento che la società che eroga il gas metano deve assumere in caso di
richiesta di rimborso, da parte degli utenti del servizio, dell'IVA già applicata
nella misura del 20 per cento, si osserva che tale tematica ha ad oggetto il
rapporto intercorrente fra il gestore del servizio e gli utenti finali del medesimo.
Detto rapporto è regolamentato, in base al vigente assetto normativo, dalla
disciplina civilistica e allo stesso resta, pertanto, estranea l'Amministrazione
finanziaria.
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Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, la
disciplina in materia di IVA delinea la sussistenza di tre distinti rapporti giuridici
intercorrenti, rispettivamente, tra cedente (o prestatore) ed Amministrazione
finanziaria - relativamente al pagamento dell'imposta - fra cedente (o prestatore)
e cessionario (o committente) - in ordine all'esercizio della rivalsa - e fra
cessionario (o committente) ed Amministrazione finanziaria - relativamente
all'eventuale detrazione dell'IVA assolta in via di rivalsa (cfr. Cass. 6419 del 22
aprile 2003).
Pertanto, gli utenti del servizio potranno chiedere, ricorrendone i
presupposti, la restituzione dell'importo corrispondente alla maggiore IVA ad
essi addebitata direttamente alla società che eroga il gas metano.
In merito, invece, alla possibilità di recuperare l'IVA applicata dalla
medesima società nella misura eccedente il 10 per cento e versata all'Erario, si fa
presente quanto segue.
L’eccezionalità della situazione che si è determinata a seguito della
presente pronuncia e la connessa necessità di evitare che a seguito della stessa
possano verificarsi indebiti arricchimenti, porta ad escludere che possano essere
utilizzati, per ottenere il rimborso dell'imposta a suo tempo applicata in misura
eccedente il 10 per cento, i meccanismi ordinari di variazione delle fatture,
disciplinati dall'articolo 26 del DPR n. 633 del 1972.
Appare, invece, necessario il ricorso alla procedura di cui all'articolo 21
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il quale stabilisce, al comma 2,
che la domanda di restituzione di tributi non dovuti "in mancanza di disposizioni
specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se
posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione",
sempre che il diritto alla restituzione non sia prescritto.
Nel caso di specie, si ritiene che il termine biennale di cui all'articolo 21
del D.Lgs. n. 546 del 1992 decorra dalla data del versamento dell'imposta
applicata nella misura del 20 per cento.
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Inoltre, al fine di garantire la neutralità del tributo e la completa
eliminazione del rischio di un indebito arricchimento del soggetto gestore (il
quale potrebbe ottenere il rimborso di un'IVA che non ha restituito all'utente), la
restituzione, da parte dell'Erario alla società che eroga il gas metano dell'IVA da
essa addebitata agli utenti in misura eccedente il 10 per cento, potrà avvenire solo
a condizione che la stessa società dimostri la effettiva restituzione dell'imposta
agli utenti medesimi e nel limite della somma effettivamente restituita a questi
ultimi.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni impartite ed i
principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
IL DIRETTORE CENTRALE
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La Risoluzione 127/2014 è il riferimento normativo per l'applicazione dell'IVA agevolata al 10% sulla fornitura di gas metano per usi civili, con particolare attenzione ai condomini e alle cooperative di abitanti. Commercialisti e gestori di servizi energetici devono considerare il limite dei 480 metri cubi per singola utenza, la moltiplicazione del limite in caso di impianti centralizzati, la rivalsa IVA tra gestore e utenti finali, e la procedura di restituzione tributaria secondo l'articolo 21 del D.Lgs. 546/1992 per recuperare l'imposta versata in eccesso.
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