Articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato per l’anno 2015
Articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato per l’anno 2015
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 109/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 10 dicembre 2014
OGGETTO: Articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133.
Modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui
redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio
amministrato per l’anno 2015.
L’articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133,
prevede che, a decorrere dal 2013, gli intermediari che applicano l’imposta
sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria nell’ambito del regime del
risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, sono tenuti al versamento di un acconto della medesima imposta
nella misura del 100 per cento, entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Con risoluzione n. 88/E del 9 dicembre 2013 è stato istituito il codice
tributo 1140 ai fini del versamento, mediante il modello F24, del suddetto
acconto.
Con riferimento alle modalità di determinazione dell’importo da versare,
entro il 16 dicembre 2014, per l’anno 2015 si forniscono le seguenti precisazioni.
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Detto acconto è pari al 100 per cento dell’ammontare complessivo dei
versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno. Pertanto, poiché il
versamento dell’imposta avviene entro il sedicesimo giorno del secondo mese
successivo a quello in cui è stata applicata, l’importo da versare per l’anno 2015
deve essere pari alla sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze del
periodo che va da novembre 2013 a settembre 2014, a lordo delle compensazioni
eventualmente effettuate.
Nel conteggio dei versamenti effettuati negli undici mesi del 2014 non si
deve tener conto di quello relativo all’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei
valori al 30 giugno 2014, effettuato ai sensi dell’articolo 3, commi 15 e 16, del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 661, per le attività finanziarie detenute
nell’ambito di rapporti per i quali è esercitata l’opzione per il regime del
risparmio amministrato.
In sostanza, pur essendo l’imposta dovuta in sede di affrancamento la
medesima imposta che viene applicata sulle plusvalenze di natura finanziaria
effettivamente realizzate nell’ambito del regime del risparmio amministrato, essa
riveste carattere straordinario e come tale non deve assumere rilevanza ai fini del
calcolo del suddetto acconto.
IL DIRETTORE CENTRALE
1 Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
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