Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 133/2014

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per la formazione professionale, ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133

Pubblicato: 21/07/2016 In vigore dal: 21/07/2016 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per la formazione professionale, ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133

Testo normativo

Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e controllo ___________ RISOLUZIONE N. 59/E Roma, 21 LUG. 2016 OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per la formazione professionale, ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 L’articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, reca disposizioni in materia di autotrasporto. In particolare, il comma 2 del citato articolo 32-bis prevede che gli incentivi alle imprese di autotrasporto per la formazione professionale, relativi all'articolo 2, comma 2, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, in caso di espressa richiesta del beneficiario sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Il medesimo comma 2 stabilisce, inoltre, che il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli elenchi dei beneficiari, dei relativi codici fiscali e dell’importo del credito spettante a ciascuno di essi, da trasmettere all’Agenzia delle entrate secondo modalità telematiche. Al credito d'imposta in parola non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite il modello F24, nei limiti, termini e condizioni previsti dal comma 2 del citato articolo 32-bis, è istituito il seguente codice tributo:  “6862” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per la formazione professionale – art. 32-bis, comma 2, del D.L. n. 133/2014”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione fruita, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito , nel formato “AAAA”. IL DIRETTORE CENTRALE 2

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