Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per la formazione professionale, ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per la formazione professionale, ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
Testo normativo
Direzione Centrale Amministrazione
Pianificazione e controllo
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RISOLUZIONE N. 59/E
Roma, 21 LUG. 2016
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione,
mediante il modello F24, del credito d’imposta a favore delle
imprese di autotrasporto per la formazione professionale, ai sensi
dell’articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
L’articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, reca disposizioni in
materia di autotrasporto.
In particolare, il comma 2 del citato articolo 32-bis prevede che gli
incentivi alle imprese di autotrasporto per la formazione professionale, relativi
all'articolo 2, comma 2, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, in caso di espressa richiesta del
beneficiario sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici
offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Il medesimo comma 2 stabilisce, inoltre, che il credito d'imposta può
essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli elenchi dei beneficiari,
dei relativi codici fiscali e dell’importo del credito spettante a ciascuno di essi, da
trasmettere all’Agenzia delle entrate secondo modalità telematiche.
Al credito d'imposta in parola non si applica il limite previsto dall'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito
d’imposta in argomento, tramite il modello F24, nei limiti, termini e condizioni
previsti dal comma 2 del citato articolo 32-bis, è istituito il seguente codice
tributo:
“6862” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese di
autotrasporto per la formazione professionale – art. 32-bis, comma 2, del
D.L. n. 133/2014”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice
tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il
contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione fruita, nella
colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il
credito , nel formato “AAAA”.
IL DIRETTORE CENTRALE
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