Ridenominazione dei codici tributo “1811” e “1813” per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione, ai sensi dell’articolo 1, commi da 140 a 147, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
Ridenominazione dei codici tributo “1811” e “1813” per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione, ai sensi dell’articolo 1, commi da 140 a 147, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
Testo normativo
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Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
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RISOLUZIONE N. 60/E
Roma, 9 giugno 2014
OGGETTO: Ridenominazione dei codici tributo “1811” e “1813” per il versamento,
tramite modello F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei
beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo di
rivalutazione, ai sensi dell’articolo 1, commi da 140 a 147, della legge 27
dicembre 2013, n. 147
L'articolo 1, comma 469, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto il
versamento di una imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle
partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, da
eseguire con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data
del 31 dicembre 2004.
L’articolo 1, comma 472, della citata legge, ha previsto la possibilità di assoggettare,
in tutto o in parte, il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di
cui al comma 469 della predetta legge n. 266 del 2005 ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e dell'IRAP.
Con risoluzione 21 febbraio 2006, n. 33/E, sono stati istituiti i codici tributo “1811” e
“1813” per il versamento, tramite modello F24, delle imposte in oggetto.
La disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni è stata
successivamente rivista dall’articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185 e, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 140 a 147 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni.
Ciò premesso, in considerazione della citata evoluzione normativa, sono ridenominati
i suddetti codici tributo, come di seguito riportato:
• “1811” denominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni
d’impresa e delle partecipazioni - art.1, c. 140, legge n. 147/2013, e succ.
modif.”;
• “1813” denominato “Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di
rivalutazione di cui all’art. 1, c. 142, legge n. 147/2013, e succ. modif.”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella
sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito
versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si
effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
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