Imposte sui redditi - Detrazioni per oneri - Erogazioni liberali in favore di partiti politici - Art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13 - Istanza di interpello ex art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Le erogazioni liberali a favore delle articolazioni regionali di un partito politico danno diritto alla detrazione fiscale, oppure il versamento deve essere effettuato solo alla struttura nazionale?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 108/E del 2014 chiarisce che le erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti politici possono essere versate sia alla struttura nazionale che alle articolazioni territoriali (regionali e provinciali), purché il partito sia iscritto nella prima sezione del Registro nazionale entro la fine dell'esercizio. Questo orientamento riprende quanto già stabilito dalla Risoluzione 205/E del 2008, confermando che la modalità di versamento deve seguire la struttura organizzativa del partito stesso. La detrazione spetta alle persone fisiche nella misura del 26% per importi tra 30 e 30.000 euro annui, mentre per le società commerciali (IRES) si applica la medesima percentuale con i medesimi limiti, con esclusioni specifiche per società pubbliche o quotate. Il versamento deve avvenire tramite banca, ufficio postale o altri sistemi tracciabili che garantiscano l'identificazione del versante e consentano i controlli dell'amministrazione finanziaria.
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Riferimento normativo
Imposte sui redditi - Detrazioni per oneri - Erogazioni liberali in favore di partiti politici - Art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13 - Istanza di interpello ex art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 108/E
Roma, 3 dicembre 2014
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Imposte sui redditi - Detrazioni per oneri - Erogazioni liberali
in favore di partiti politici - Art. 11 del decreto-legge 28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge
21 febbraio 2014, n. 13 - Istanza di interpello ex art. 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’is
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, concernente
l’interpretazione dell’art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio
2014, n. 13, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Partito … della Regione…, in persona del legale rappresentante, chiede
chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 11 del decreto-legge
28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma
1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13.
La norma richiamata riconosce il diritto alla detrazione per le erogazioni
liberali in denaro “effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici
iscritti nella prima sezione del registro di cui all’articolo 4 del presente decreto”.
Al riguardo, l’istante chiede di precisare se, ai fini della detraibilità delle
erogazioni liberali di persone fisiche e società, il versamento debba essere
effettuato esclusivamente su un conto corrente bancario o postale intestato
all’organizzazione nazionale del partito politico, o se, invece, possa essere
effettuato anche su conti correnti bancari o postali intestati alle articolazioni
territoriali (regionali e provinciali) del medesimo partito politico, come era
consentito in vigenza della precedente legge n. 2 del 1997.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL
CONTRIBUENTE
L’interpellante non propone alcuna soluzione interpretativa.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Le detrazioni per le erogazioni liberali effettuate, mediante versamenti
bancari o postali, da persone fisiche e da talune società ed enti commerciali in
favore dei “partiti e movimenti politici” sono state introdotte dagli articoli 5 e 6
della legge 2 gennaio 1997, n. 2, mediante l’inserimento nel Testo Unico delle
Imposte sui Redditi (TUIR), rispettivamente, del comma 1-bis dell’articolo 13-
bis (attuale articolo 15, comma 1-bis) e dell’articolo 91-bis (attuale articolo 78).
Questa Direzione Centrale, con la risoluzione n. 205/E del 20 maggio
2008, in sede di disamina di un caso di un partito federale che - come indicato
nello statuto costitutivo nazionale - era articolato su base territoriale con
autonomia patrimoniale riconosciuta alle realtà regionali, ha ammesso la
possibilità di effettuare erogazioni liberali che danno diritto alla detrazione
direttamente nei confronti di un’articolazione del partito nazionale, essendo tale
modalità correlata alla struttura organizzativa adottata dal partito nazionale
stesso. Nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi è stato, inoltre,
precisato che i partiti e movimenti politici possono raccogliere le erogazioni
mediante un unico conto corrente nazionale o più conti correnti diversi.
A decorrere dal 2013, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 7,
comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la detrazione per le persone fisiche era
riconosciuta in misura pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a
decorrere dall’anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro “in favore dei partiti
e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle
elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o
dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, oppure che abbiano
almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle
province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi tra 50 e 10.000
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euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o
postale”.
Ai fini IRES, l’articolo 7, comma 4, della richiamata legge n. 96 del 2012
prevedeva che la detrazione prevista per talune società ed enti commerciali
operasse “per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro.”.
A decorrere dal 2014, il decreto-legge n. 149 del 2013 (Abolizione del
finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la
democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della
contribuzione indiretta in loro favore, di seguito, decreto), ha disciplinato le
detrazioni in esame all’art. 11, sopprimendo le relative disposizioni del TUIR di
cui al comma 1-bis dell’articolo 15 e al comma 1 dell’articolo 78 (limitatamente
al riferimento all’onere di cui all’articolo 15, comma 1-bis).
L’articolo 11 definisce le condizioni per la fruizione della detrazione per
le erogazioni liberali in denaro. Tra i presupposti, in particolare, è richiesta al
comma 1 l’iscrizione dei partiti politici nella prima sezione del “registro
nazionale” previsto dall’art. 4 del decreto (di seguito, Registro) e al comma 7
l’effettuazione del versamento delle erogazioni liberali in denaro mediante
particolari modalità.
Per quanto concerne il primo presupposto, si evidenzia che l’iscrizione
nella prima sezione del Registro è subordinata a un'apposita richiesta annuale
presentata dai partiti politici alla Commissione di garanzia degli statuti e per la
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (di seguito,
Commissione). Quest’ultima valuta sia la conformità dello Statuto del partito alle
disposizioni di cui all’art. 3 del decreto, sia il possesso dei requisiti stabiliti
dall’art. 10 del medesimo decreto ai commi 1 (alinea e lett. a) o 2.
Nell’economia del decreto la rilevanza delle articolazioni regionali dei
partiti politici è desumibile da alcune disposizioni, tra cui l’art. 3, comma 2,
secondo cui lo statuto del partito politico – oggetto di verifica da parte della
Commissione – deve indicare tra gli altri “le procedure relative ai casi di
scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali
articolazioni territoriali del partito” (lett. g) e “i criteri con i quali sono
assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali” (lett. h).
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Inoltre, l’art. 7, comma 2, prevede che “A decorrere dall'esercizio 2014, le
articolazioni regionali dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4,
dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano
ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000
euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una società di revisione o di
un revisore legale iscritto nell'apposito registro.”.
Per quanto concerne la decorrenza del nuovo regime, il citato art. 11,
comma 1, prevede che la detrazione spetti anche per le erogazioni in favore di
partiti o associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell’iscrizione al
Registro, “a condizione che entro la fine dell’esercizio tali partiti risultino iscritti
al registro e ammessi ai benefici” (art. 11, comma 1; in senso analogo per il solo
2014 anche l’art. 4, comma 7, per i partiti politici costituiti alla data del 28
dicembre 2013, nonché per quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo
parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi
regolamenti).
Nel contesto descritto, si ritiene che l’orientamento assunto nella citata
risoluzione n. 205/E del 2008 possa considerarsi valido anche rispetto alla nuova
previsione normativa recata dall’articolo 11 del decreto-legge n. 149 del 2013, e
che, pertanto, sia ammissibile - ai fini della detrazione - l’erogazione liberale in
denaro effettuata direttamente nei confronti dell’articolazione regionale di un
partito o movimento politico iscritto entro la fine dell’esercizio nella prima
sezione del Registro di cui all’articolo 4 del decreto.
Ciò premesso, si rileva che l’istante costituisce un’articolazione regionale
di un partito politico ammesso, in base alla determinazione della Commissione
20 marzo 2014, n. 4, a beneficiare per l’anno 2014 delle erogazioni liberali in
denaro in regime fiscale agevolato e, quindi, ricorrendone le altre condizioni, sia
possibile fruire della detrazione per le erogazioni effettuate direttamente a favore
dell’istante.
Per quanto riguarda il secondo presupposto, si fa presente che, in base al
citato comma 7 dell’art. 11, il versamento delle erogazioni liberali in denaro
detraibili deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
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1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità
dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire
all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono
essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.
Tale regolamento, allo stato, non risulta ancora emanato. Pertanto, resta
salva l’applicazione delle diverse disposizioni che dovessero essere nello stesso
contenute.
Si fa presente, infine, per completezza, che in base al comma 2 dell’art. 11
del decreto la detrazione IRPEF è “pari al 26 per cento per importi compresi tra
30 euro e 30.000 euro annui”, e che, in base al comma 6 del medesimo art. 11,
la possibilità di detrarre dall’IRES, per i medesimi importi, le erogazioni liberali
in denaro è ammessa limitatamente alle società e agli enti di cui all’articolo 73,
comma 1, lettere a) e b), del TUIR (società ed enti commerciali), diversi dagli
enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in
mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che
controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono
controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti
medesimi, nonché dalle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per
la durata del rapporto di concessione.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
Hai domande su questa normativa?
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La detrazione per erogazioni liberali ai partiti politici è disciplinata dall'articolo 11 del decreto-legge 149/2013 e rappresenta un'agevolazione IRPEF e IRES per chi sostiene finanziariamente i partiti iscritti al Registro nazionale. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare l'iscrizione del partito al Registro, il rispetto dei limiti di importo annuale, la tracciabilità del versamento e la qualificazione del soggetto erogante (persona fisica o società commerciale non pubblica) per garantire la corretta applicazione della detrazione.
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