Le agevolazioni fiscali per i piani di recupero urbano si applicano anche ai programmi integrati di riqualificazione urbanistica?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 181/2007 chiarisce che l'articolo 5 della Legge 168/1982 prevede imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa per i trasferimenti di immobili compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, secondo gli articoli 27 e seguenti della Legge 457/1978. Tuttavia, questa agevolazione non si estende ai programmi integrati di riqualificazione urbanistica e ambientale, disciplinati dalla Legge Regionale Campania 3/1996, perché questi ultimi hanno finalità diverse e possono interessare anche aree completamente inedificate destinate a nuova edificazione, non solo recupero di edifici esistenti.
La distinzione è fondamentale: i piani di recupero urbano intervengono su insediamenti di edilizia residenziale pubblica mediante manutenzione, restauro e ristrutturazione di manufatti esistenti, mentre i programmi integrati mirano alla trasformazione complessiva del tessuto urbanistico, spesso includendo aree industriali dismesse da riqualificare con nuove costruzioni e urbanizzazioni primarie. Nel caso sottoposto all'Agenzia, il programma "Pianura" prevedeva realizzazione di polivalenti, studentati, supermercati e parcheggi, non recupero di edilizia residenziale.
Per quanto riguarda le imposte dirette, il conferimento di immobili a una società a responsabilità limitata genera comunque plusvalenza tassabile secondo l'articolo 67 TUIR, in quanto l'area è destinata a edificazione ex novo secondo lo strumento urbanistico vigente. L'Agenzia precisa che il trasferimento è equiparato a cessione onerosa, e il valore normale dei beni conferiti costituisce corrispettivo imponibile, indipendentemente dalla forma giuridica dell'operazione.
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Riferimento normativo
Agevolazioni fiscali ex art. 5 Legge 22 aprile 1982, n. 168. Interpello - Art. 11, Legge 27 Luglio 2000, n. 212 - pdf
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 24/07/2007 n. 181
Oggetto:
agevolazioni fiscali ex art. 5 Legge 22 aprile 1982, n. 168. Interpello-
Art. 11, Legge 27 Luglio 2000, n. 212-
Testo:
Con istanza di interpello concernente l'applicabilita' delle
agevolazioni fiscali di cui all'articolo 5 della Legge 22 aprile 1982, n.
168, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'interpellante chiede se, agli atti di conferimento di beni immobili
ricadenti in un programma integrato di intervento approvato ai sensi della
Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e della Legge Regionale Campania 19 febbraio
1996, n. 3, in favore di una societa' preposta all'attuazione del piano,
possano applicarsi le agevolazioni di cui all'articolo 5 della Legge 22
aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia
abitativa), che stabilisce: "Nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa
pubblica, o di iniziativa privata purche' convenzionati, di cui agli
articoli 27 e seguenti della Legge 5 agosto 1978, n. 457, ai trasferimenti
di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero si applicano
le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa".
In proposito fa presente che:
- il Presidente della Giunta Regionale Campania, con decreto n. 1644 del
6 agosto 2001, ha approvato il programma integrato di intervento gia'
adottato dall'Amministrazione comunale di Napoli con delibera consiliare
n. 52 del 12 marzo 2001;
- il programma si ripropone quale obiettivo la riqualificazione urbana di
un ambito territoriale denominato "Pianura";
- a seguito della approvazione del piano e' intervenuta, tra il Comune di
.... e il Signor Alfa in proprio e nella Sua qualita' di amministratore
unico della societa' Beta srl, la stipula della relativa convenzione;
- della riqualificazione urbana si fara' carico, in ragione della
complessita' dell'intervento, una societa' a responsabilita' limitata
unipersonale cui l'istante intende trasferire, mediante atto di
conferimento, gli immobili, ricadenti nel programma integrato di
intervento, di cui e' proprietario.
L'istante chiede, altresi', di conoscere il trattamento fiscale cui
assoggettare i suddetti atti di conferimento ai fini delle imposte dirette.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene applicabile alla fattispecie prospettata
l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 5 della L. n. 168/1982
"trattandosi di trasferimento di immobili per la realizzazione di piani di
recupero ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge n. 457/1978 e
successive modifiche riportate nella legge 179 del 17 febbraio 1992",
catastalmente identificati nel N.C.E.U. da particelle "tutte inserite nel
piano di recupero urbanistico ambientale".
A parere dell'istante "anche agli effetti delle imposte dirette il
conferimento in una societa' a responsabilita' limitata unipersonale dei
suddetti immobili, non deve essere considerata produttiva di reddito
tassabile ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917".
RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 5 della Legge 22 aprile 1982, n. 168 - Misure fiscali per
l'edilizia abitativa - prevede l'applicazione in misura fissa delle imposte
di registro, ipotecarie e catastali agli atti di trasferimento di immobili,
a condizione che gli stessi siano localizzati nelle aree individuate dal
piano di recupero, di cui agli articoli 27 e seguenti della Legge 5 agosto
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Risoluzione del 24/07/2007 n. 181
1978, n. 457 - recante "norme per l'edilizia residenziale" - e che il
progetto venga effettivamente realizzato. Nell'ambito di tale legge, il
titolo IV, rubricato "Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio
ed urbanistico esistente" specifica i criteri di individuazione delle zone
di recupero del patrimonio edilizio esistente e, inoltre, delinea le
modalita' attraverso cui si possono realizzare gli interventi (artt. 27 e
ss.).
Nello specifico, l'articolo 27 della legge 457/1978 dispone: "I
comuni, individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le
zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del
patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti
alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore
utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli
immobili, complessi edilizi isolati ed aree, nonche' edifici da destinare ad
attrezzature. (...). Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al
precedente comma o successivamente con le stesse modalita' di approvazione,
possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e
le aree per i quali il rilascio della concessione e' subordinato alla
formazione dei piani di recupero di cui al successivo articolo 28".
I "piani di recupero", individuati dall'articolo 28, comma 1, della
legge 457/1978 "...prevedono la disciplina per il recupero degli immobili,
dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del
precedente articolo 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione
urbanistica, individuando le unita' minime di intervento".
Per delimitare il presupposto e l'ambito di applicazione della norma
agevolativa di cui al citato articolo 5 della legge n. 168 del 1982, la
scrivente ha precisato, nella risoluzione n. 383 dell'11 dicembre 2002, che
il "piano di recupero" menzionato dalla legge n. 457 del 1978 e' "uno
strumento attuativo che nasce per adattare il tessuto edilizio ed
urbanistico esistente a finalita' specifiche. La giurisprudenza costante
(Consiglio di Stato sez. IV del 27 febbraio 1986, n. 181, Consiglio di Stato
sez. V del 20 novembre 1989, n. 749) individua, all'interno della
pianificazione urbanistica attuativa, da un lato gli strumenti a
destinazione indifferenziata, quali il piano particolareggiato e il piano di
lottizzazione convenzionata, e dall'altro gli strumenti per l'insediamento
di particolari tipi di costruzione e/o attivita' per la realizzazione di
specifiche finalita' urbanistiche. Rientrano in questa seconda categoria i
piani di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico, che hanno per fine
la eliminazione di particolari situazioni di degrado e percio' devono
prevedere interventi su edifici da recuperare o risanare".
Sempre con riferimento ai piani di recupero urbani, la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 14478 del 29 settembre 2003, ha precisato che
l'articolo 5 della Legge n. 168/82 subordina l'agevolazione fiscale
all'esistenza di un duplice requisito: uno di carattere oggettivo,
costituito dall'inserimento dell'immobile in un piano di recupero di
iniziativa pubblica o privata, purche', in quest'ultimo caso, convenzionato
con il Comune; l'altro, di carattere soggettivo, costituito dall'essere
l'acquirente uno dei soggetti che pongono in essere il recupero.
Va altresi' evidenziato che ai sensi dell'articolo 31 della Legge n.
457/78 i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente possono
attuarsi mediante la realizzazione dei seguenti specifici interventi:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli
rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
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Risoluzione del 24/07/2007 n. 181
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere
che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a
sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
I piani di recupero, dunque, pur potendo incidere sul tessuto
urbanistico, si sostanziano principalmente in interventi su manufatti da
recuperare e non su aree inedificate. In proposito, il Consiglio di Stato si
e' piu' volte pronunciato sull'illegittimita' di un piano di recupero che
riguardi aree completamente inedificate (Consiglio di Stato sez. IV del 27
febbraio 1996, n. 181).
Precisati gli elementi che qualificano il "piano di recupero", occorre
definire i programmi integrati di riqualificazione urbanistica ed ambientale
disciplinati, in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992,
n. 179 - Misure per l'edilizia residenziale pubblica - dagli articoli 1 e
seguenti della L.R. Campania 19 febbraio 1996, n. 3.
I programmi integrati di intervento mirano a "riqualificare il tessuto
urbanistico, edilizio ed ambientale" e, di regola, sono rivolti alla
trasformazione di ambiti in cui e' rilevante la presenza di aree industriali
dismesse.
Talvolta prevedono interventi tali da determinare un assetto
differente rispetto a quello esistente e/o una sostanziale riorganizzazione
delle aree su cui incidono.
A differenza dei piani di recupero, i programmi integrati di
riqualificazione urbanistica ed ambientale possono interessare anche aree da
destinare a nuova edificazione.
In tale ultima ipotesi, l'intervento si sostanzia principalmente in
opere di urbanizzazione primaria per la trasformazione dell'area e non in
opere di recupero edilizio-residenziale (come e' proprio per i piani di
recupero).
In sostanza, entrambi gli strumenti urbanistici di pianificazione
territoriale incidono sull'assetto del territorio. Tuttavia, si
differenziano poiche' solo i Piani di Recupero Urbano sono strumenti di
intervento su insediamenti di edilizia residenziale pubblica.
La finalita' di recupero del patrimonio edilizio esistente non e',
invece, ravvisabile con riguardo al programma di intervento promosso
dall'interpellante.
Trattasi, infatti, come specificato all'interno del decreto di
approvazione (D. P. G. R. n. 1644 del 6 agosto 2001) di programma che
individua "un ambito di riqualificazione urbana, che include aree
classificate come Bb-espansione recente, finalizzato alla formazione di
insediamenti per la produzione di beni e servizi, di iniziativa pubblica o
privata".
Inoltre, secondo la convenzione stipulata tra le parti in data 31
luglio 2003 il programma include:
a) la progettazione di un polivalente con sale cinematografiche,
punti di ristoro, uffici e parcheggi;
b) la progettazione di uno studentato, supermercato, servizi
collettivi e parcheggi;
c) la progettazione di un polifunzionale con negozi, residenze e
parcheggi interrati;
d) un progetto di sistemazione di alcune piazze antistanti la
stazione con realizzazione di negozi e parcheggi interrati.
Infine, la convenzione formalizza, tra gli altri, l'impegno della
parte privata a realizzare opere di urbanizzazione.
Tutto cio' premesso, si osserva che i programmi di riqualificazione
urbana, oggetto dell'interpello, non sono assimilabili ai piani di recupero
di cui agli articoli 27 e ss. della L. 457/1978.
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Risoluzione del 24/07/2007 n. 181
Pertanto, l'articolo 5 della Legge 168/82, rubricato "Misure fiscali
per lo sviluppo dell'edilizia abitativa", non puo' applicarsi alle cessioni
di immobili compresi nell'ambito di programmi integrati di intervento.
Cio' posto, con riguardo alle imposte indirette, non si condivide, la
soluzione prospettata dall'interpellante.
Non e' condivisibile, neppure l'assunto, per altro non motivato dal
contribuente, per cui la cessione di immobili ad una societa' a
responsabilita' limitata unipersonale non realizzerebbe plusvalenza ai fini
delle imposte sui redditi. La fattispecie e' perfettamente inquadrabile
nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 67, comma 1, lett. b),
TUIR, secondo cui "sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni
o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente (...) le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici
vigenti al momento della cessione".
Sul punto va precisato che in base alla nuova nozione di area
edificabile, introdotta dall'art. 36, comma 2 del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, un terreno deve
intendersi fabbricabile "se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente
dall'approvazione della regione e dell'adozione di strumenti attuativi del
medesimo".
Per chiarezza si precisa che il trasferimento di cui e' causa genera
plusvalenza in quanto interessa un'area destinata ad essere edificata ex
novo in base alla regolamentazione del Piano integrato di riqualificazione
urbanistico ambientale.
Se la cessione, invece, avesse avuto ad oggetto dei fabbricati, la
plusvalenza non si sarebbe realizzata in quanto l'atto di acquisto da parte
del soggetto che intende procedere al conferimento risulta essere avvenuto
nel 1975. Non sarebbero rispettate, quindi, le condizioni temporali di cui
all'articolo 67, lett. b), TUIR in base al quale "sono redditi diversi le
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni
immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni".
Sulla applicabilita' della disposizione di cui all'articolo 67, lett.
b) anche ai conferimenti in societa' fuga ogni dubbio l'art. 9 TUIR nella
parte in cui prevede che, ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni
per le cessioni a titolo oneroso valgono anche per i conferimenti in
societa' considerandosi quale corrispettivo conseguito il valore normale dei
beni conferiti.
La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4 del
decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta alla istanza di
interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate.
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La Risoluzione 181/2007 è essenziale per distinguere tra piani di recupero urbano (Legge 457/1978) e programmi integrati di riqualificazione, applicando correttamente l'articolo 5 Legge 168/1982 sulle agevolazioni fiscali. Commercialisti e consulenti devono verificare se l'intervento riguarda recupero di patrimonio edilizio esistente o nuova edificazione, poiché solo il primo beneficia delle imposte fisse. Il conferimento in società rimane soggetto a tassazione delle plusvalenze secondo articolo 67 TUIR, con valore normale dei beni come corrispettivo imponibile.
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