Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 1755612/2014
Proroga dei versamenti – Nuovi criteri di rateizzazione
Riferimento normativo
Proroga dei versamenti – Nuovi criteri di rateizzazione
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 71
Divisione Contribuenti
Roma, 1° agosto 2019
OGGETTO: Proroga dei versamenti – Nuovi criteri di rateizzazione
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Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alle modalità di
versamento delle somme emergenti dalla dichiarazioni annuali i cui termini sono
stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 all’articolo 12-
quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”),
convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare, il
citato comma 3 ha disposto che “Per i soggetti che esercitano attività
economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità
fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o
compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal
relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i
termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in
materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché
dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre
2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.”. Il successivo comma 4 ha, inoltre,
previsto che “Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti
che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e
116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel
medesimo comma 3.”.
Come chiarito con la risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019, la proroga al
30 settembre 2019 dei termini dei versamenti si riferisce a tutti i contribuenti che,
contestualmente:
esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività
prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
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dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di
approvazione;
e, quindi, ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che, per il
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da
54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111;
determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
Tanto premesso, tenuto conto del tenore letterale della norma, che ha
prorogato “al 30 settembre 2019” “i termini dei versamenti … che scadono dal
30 giugno al 30 settembre 2019” – intendendosi, ai sensi dell’articolo 171 del
1 Ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 435 del 2001, “1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla
dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e
delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 30 giugno
dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, effettuano i predetti versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza
del termine di presentazione della dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive è effettuato
entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a
disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il
saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella
dell'imposta regionale sulle attività produttive entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del
bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente
periodo, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del
termine stesso.
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi
previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi
all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla
scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza
della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato,
rispettivamente:
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decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il termine del
30 giugno per il versamento del saldo e del primo acconto per i contribuenti con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ovvero i termini di versamento
che scadono in detto arco temporale per i contribuenti con periodo d’imposta non
coincidente con l’anno solare - i termini di versamento possono così riassumersi:
1. nel caso di versamento in unica soluzione, per tutti i soggetti che hanno
beneficiato della proroga - titolari o non titolari di partita IVA:
i. entro il 30 settembre 2019;
ii. entro il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento;
2. nel caso di versamento rateizzato:
a) per i soggetti titolari di partita IVA:
i. entro il 30 settembre 2019 la prima rata, senza interessi;
ii. entro il 16 ottobre 2019 la seconda rata, con interessi;
iii. entro il 18 novembre 2019 la terza rata, con interessi.
Qualora i medesimi soggetti intendano avvalersi del beneficio di cui all’articolo
17, comma 2, del d.P.R. n. 435 del 2001:
iv. entro il 30 ottobre 2019 la prima rata, con la maggiorazione dello
0,40 e senza interessi;
v. entro il 18 novembre 2019 la seconda rata, con la maggiorazione
dello 0,40 e gli interessi;
b) per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società,
associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986:
i. entro il 30 settembre 2019, la prima rata, senza interessi;
a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa
all'anno d'imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno
solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo
d'imposta”.
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ii. entro il 31 ottobre 2019, la seconda rata, con interessi;
iii. entro il 2 dicembre 2019, la terza rata, con interessi.
Anche in tale ipotesi, qualora i medesimi soggetti intendano avvalersi del
beneficio di cui al citato articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 435 del 2001,
restano ferme le indicazioni sopra fornite. Di conseguenza:
iv. entro il 30 ottobre 2019 la prima rata, con la maggiorazione dello
0,40 e senza interessi;
v. entro il 31 ottobre, la seconda rata, con la maggiorazione dello
0,40 e senza interessi;
vi. entro il 2 dicembre, la terza rata, con la maggiorazione dello 0,40
e gli interessi.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle scadenze sopra
indicate.
TITOLARI DI PARTITA IVA
N. rata Scadenza Interessi % Scadenza (*) Interessi di rateazione %
1 30 settembre 0 30 ottobre 0
2 16 ottobre 0,18 18 novembre 0,18
3 18 novembre 0,51
(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi
corrispettivi
NON TITOLARI DI PARTITA IVA
N. rata Scadenza Interessi % Scadenza (*) Interessi di rateazione %
1 30 settembre 0 30 ottobre 0
2 31 ottobre 0,33 31 ottobre 0
3 2 dicembre 0,66 2 dicembre 0,33
(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi
corrispettivi
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Resta ferma la facoltà di versare, prima del 30 settembre 2019, le somme
dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza
beneficiare della proroga in commento. In tale ipotesi vanno versate, entro il 30
settembre 2019:
le prime quattro rate, senza interessi;
qualora ci si avvalga del beneficio di cui al citato articolo 17, comma 2,
del d.P.R. n. 435 del 2001, le prime tre rate, senza maggiorazione ed
interessi.
In tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di
pagamento, del numero di rata versata.
Qualora, invece, entro il termine del 30 settembre 2019, si effettuino più
versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di
alcun piano di rateazione), resta fermo l’obbligo di versare la differenza dovuta a
saldo al più tardi entro il 30 settembre 2019, senza interessi.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL CAPO DIVISIONE
Paolo Valerio Barbantini
(firmato digitalmente)
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