Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 193/2000

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, a favore delle imprese che assumono detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, ai sensi del decre

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, a favore delle imprese che assumono detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, ai sensi del decre

Testo normativo

b Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 30 novembre 2015 OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, a favore delle imprese che assumono detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, ai sensi del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 luglio 2014, n. 148. Soppressione del codice tributo “6741” L’articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, prevede, ai commi 1 e 2, la concessione di un credito d’imposta alle imprese che assumono, per un periodo d’imposta non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti. Con risoluzione n. 182/E dell’11 giugno 2002 è stato istituito il codice tributo “6741” per consentire l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del citato credito d’imposta. Il successivo decreto del Ministro della giustizia 24 luglio 2014, n. 148, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel disciplinare la misura agevolativa prevista dall’articolo 3 della citata legge n. 193/2000, ha stabilito, tra l’altro, che il credito d’imposta in argomento è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. In attuazione di quanto previsto dal citato decreto interministeriale 24 luglio 2014, n. 148, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 novembre 2015 sono definite le modalità e i termini di fruizione della predetta misura agevolativa. Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola, tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:  “6858” denominato “Credito d’imposta – Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o svolgono attività formative nei confronti dei detenuti – Decreto interministeriale 24 luglio 2014, n. 148”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato con l’anno per il quale è concesso il credito, nel formato “AAAA”. Si precisa che il suddetto codice tributo “6858” è operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016 e dalla medesima data è soppresso il codice tributo “6741”. IL DIRETTORE CENTRALE

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Risoluzione AdE 193/2000 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Risoluzione AdE 296/2007
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24 dell’add…
Risoluzione AdE 13/2024
Concordato preventivo biennale – Provvigioni di ingresso riconosciute al consul…
Risoluzione AdE 8413114/2014
Espropriazioni per pubblica utilità e diritto del soggetto concessionario – Ade…
Risoluzione AdE 209/2023
Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materi…
Risoluzione AdE 124/2023
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito…
Risoluzione AdE 6193298/2014
EPPI - Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laure…

Altre normative del 2000

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale c… Risoluzione AdE 267 Agevolazioni ‘prima casa’ nei trasferimenti derivanti da successioni e donazioni, ai sens… Risoluzione AdE 342 Commercio al minuto ambulante di libri vecchi e/o usati e di francobolli da collezione e … Risoluzione AdE 696 “Progetto X Card” - natura della prestazione resa dal comune di X - obblighi ai fini dell… Risoluzione AdE 633 Riorganizzazione mediante operazioni di conferimento in regime di realizzo controllato ai… Interpello AdE 917