Modalità di compilazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute, approvato con provvedimento del 14 marzo 2005, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 2 marzo 2012, n. 16
Modalità di compilazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute, approvato con provvedimento del 14 marzo 2005, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 2 marzo 2012, n. 16 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 82/E
Roma, 1 agosto 2012
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
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OGGETTO: Modalità di compilazione del modello di comunicazione dei dati
contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute, approvato con
provvedimento del 14 marzo 2005, a seguito delle modifiche
normative introdotte dall’articolo 2, comma 4, del decreto legge n.
2 marzo 2012, n. 16
Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in merito alle
modalità di compilazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni d’intento ricevute, a seguito delle modifiche normative introdotte
dall’articolo 2, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Tale decreto, come è noto, ha
modificato l’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1983, n.
746, introducendo un termine più ampio per l’invio della predetta comunicazione
da parte dei fornitori di esportatori abituali.
L’assolvimento dell’adempimento, infatti, non è più richiesto entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d’intento ma
entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui
confluisce l’operazione realizzata senza applicazione dell’imposta, ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
Si evidenzia che il termine di effettuazione della prima liquidazione
periodica in cui confluisce l’operazione costituisce il termine ultimo per eseguire
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l’adempimento. Resta ferma, quindi, la possibilità per i contribuenti che ricevono
lettere d’intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la
relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata.
Si precisa che, nelle more dell’approvazione di una nuova versione del
modello di comunicazione adeguata al mutato quadro normativo, l’adempimento
continua ad essere assolto utilizzando la modulistica attualmente in uso ed
approvata con provvedimento del 14 marzo 2005.
Al fine di poter consentire la compilazione del predetto modello alla luce
della modifica normativa intervenuta, il campo contenuto nel frontespizio,
denominato “Periodo di riferimento”, potrà essere compilato indicando
esclusivamente l’anno di riferimento, ossia il 2012. Tale modalità espositiva
potrà essere adottata sia nell’ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata
avendo riguardo alla data di effettuazione dell’operazione non imponibile come
anche nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime
operazioni.
IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO
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