Art. 3, comma 3, D.lgs n. 23 del 2011 – sanzione per omessa o tardiva comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione in regime di cedolare secca – applicabilità del ravvedimento operoso – rinuncia all’aumento del canone – chiarimenti
Quali sono le sanzioni per l'omessa o tardiva comunicazione della proroga di un contratto di locazione in cedolare secca e come si applica il ravvedimento operoso?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 115/E del 2017 disciplina le sanzioni previste dall'art. 3, comma 3, del D.lgs. 23/2011 per chi non comunica tempestivamente la proroga (anche tacita) o la risoluzione di un contratto di locazione in regime di cedolare secca. La sanzione è fissa: 100 euro se la comunicazione manca completamente o arriva con ritardo superiore a 30 giorni; 50 euro se il ritardo non supera i 30 giorni. Questa sanzione è comunque riducibile attraverso il ravvedimento operoso, istituto che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente l'inadempimento beneficiando di una mitigazione percentuale della sanzione, calcolata in base al momento in cui avviene la regolarizzazione. Il ravvedimento si applica anche a questa violazione perché il legislatore ha previsto espressamente che leggi specifiche possono aggiungere ulteriori circostanze di attenuazione senza escludere l'applicazione del ravvedimento stesso. Pertanto, se la comunicazione arriva entro 30 giorni, la sanzione base è 50 euro (poi ridotta per ravvedimento); se arriva dopo 30 giorni, la sanzione base è 100 euro (poi ridotta per ravvedimento secondo le percentuali dell'art. 13 del D.lgs. 472/1997).
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Riferimento normativo
Art. 3, comma 3, D.lgs n. 23 del 2011 – sanzione per omessa o tardiva comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione in regime di cedolare secca – applicabilità del ravvedimento operoso – rinuncia all’aumento del canone – chiarimenti - pdf
Testo normativo
Risoluzione n.115 /E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 01/09/2017
OGGETTO: Art. 3, comma 3, D.lgs n. 23 del 2011 – sanzione per omessa o
tardiva comunicazione relativa alla proroga del contratto di
locazione in regime di cedolare secca – applicabilità del
ravvedimento operoso – rinuncia all’aumento del canone –
chiarimenti
Da più parti sono stati chiesti chiarimenti in merito all’applicabilità
dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.lgs n. 472 del 1997
alla sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23,
nell’ipotesi di omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga
del contratto di locazione in regime di “cedolare secca”.
Sono state chieste, inoltre, precisazioni circa le modalità di rinuncia
all’aumento del canone, quale condizione per l’esercizio dell’opzione stessa.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
L’art. 3 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, prevede che il contribuente, per i
redditi fondiari derivanti dalla locazione di fabbricati abitativi e delle relative
pertinenze - previa rinuncia all’aumento del canone - possa scegliere un regime
di tassazione sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
imposte di registro e bollo dovute sul contratto di locazione (c.d. regime della
cedolare secca).
Come chiarito con la circolare del 1° giugno 2011, n. 26, in linea generale,
l’opzione per l'applicazione della cedolare secca deve essere esercitata in sede di
registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l’intera durata del
contratto, salvo revoca. Nell’ipotesi di proroga, anche tacita, del contratto, tale
opzione deve essere manifestata entro il termine di versamento dell’imposta di
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registro, vale a dire entro trenta giorni dal momento della proroga (art. 17,
comma 1, del Tur). In ogni caso, è comunque possibile accedere al regime della
cedolare secca per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine
previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente
sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno, vale a dire entro trenta giorni
dalla scadenza di ciascuna annualità (art. 17, comma 3, del Tur).
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 7-quater, comma 24, del
decreto legge n. 193 del 2016, all’art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 23 del 2011,
l’omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto
non comporta la revoca dell’opzione già esercitata in sede di registrazione del
contratto, ovvero nelle annualità successive, se il contribuente tiene un
comportamento coerente con la volontà di mantenere l’opzione per tale regime,
effettuando i relativi versamenti, e dichiarando i redditi da cedolare secca nello
specifico quadro della dichiarazione dei redditi.
In particolare, il citato art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 23 del 2011, dispone
che “In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla
proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è
stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta
giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a
euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non
superiore a trenta giorni”.
Ciò posto, con riferimento alla questione in esame, si ritiene che a tale
sanzione (proporzionata secondo la gravità del comportamento del contribuente
in base alla circostanza che quest’ultimo effettui o meno l’adempimento previsto
con lieve ritardo), sia comunque applicabile la disciplina del ravvedimento
operoso prevista dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.
Si osserva, infatti, che il ravvedimento consente al contribuente di
rimediare in modo spontaneo alle omissioni e irregolarità commesse,
beneficiando, così, di una consistente mitigazione della sanzione, parametrata in
rapporto al differente ritardo nella regolarizzazione. Tale finalità premiale
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implica la tendenziale onnicomprensività dell’istituto, che trova applicazione per
la quasi totalità delle violazioni tributarie, salvo esclusioni espresse dettate da
specifiche ragioni di politica tributaria [è il caso, ad esempio, della
compensazione del credito effettuata in violazione delle disposizioni in materia
di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art. 62, comma 6,
della legge 27 dicembre 2002 n. 289)].
Soprattutto, appare significativo, nel senso della generale applicabilità del
ravvedimento, il dato letterale contenuto nel citato art. 13, sia con riferimento
all’incipit della norma, che prevede “la sanzione è ridotta”, senza alcuna
ulteriore precisazione, sia con riguardo alla disposizione contenuta nel comma 5,
secondo cui “le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire ad
integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che
importino l’attenuazione della sanzione”. In tal modo, il legislatore precisa che,
specifiche norme di carattere primario possono stabilire altre fattispecie di
riduzione della sanzione, senza escludere per tale motivo l’applicazione del
ravvedimento. E’ questo il caso della norma in esame, che, come evidenziato,
prevede un’ulteriore riduzione della metà della sanzione in misura fissa (da 100
euro a 50 euro), qualora il contribuente comunichi la proroga o la risoluzione del
contratto di locazione per il quale ha esercitato l’opzione della cedolare secca,
con un ritardo non superiore a trenta giorni.
Ai fini del calcolo della sanzione di cui all’art. 3, comma 3, del D.lgs. n.
23 del 2011, in conseguenza dell’applicazione del ravvedimento operoso, occorre
quindi tener conto del momento in cui viene sanato l’inadempimento.
Ciò significa che, se la comunicazione della proroga e/o della risoluzione
del contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo non superiore
a 30 giorni, la sanzione base è pari a 50 euro, ridotta in base alle percentuali
previste dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando viene
eseguito il ravvedimento della medesima.
Se, invece, la comunicazione della proroga e/o della risoluzione del
contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo superiore a 30
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giorni, la sanzione base è pari a 100 euro, ridotta in base alle percentuali previste
dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando viene eseguito il
ravvedimento della medesima.
Riguardo la seconda questione, relativa alle modalità di rinuncia
all’aumento del canone, quale condizione per l’esercizio dell’opzione per la
cedolare secca, si ricorda che ai sensi dell’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 23 del
2011 “...L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva
comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad
esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.”
Con la citata circolare n. 26/E del 2011, paragrafo 8.3, è stato chiarito che
la rinuncia all'aumento del canone per l’intera durata del contratto deve essere
comunicata al conduttore, tramite raccomandata, prima di esercitare l'opzione per
la cedolare secca. Tale comunicazione, integrando il contenuto del contratto, è
necessaria solo se la rinuncia all'aumento del canone non sia già stata prevista nel
contratto stesso (cfr. circolare del 4 giugno 2012, n. 20/E, par. 9). Nel caso,
quindi, di proroga di un contratto che contenga già la rinuncia all’aumento del
canone, il locatore non deve inviare alcuna comunicazione in tal senso mediante
raccomandata.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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La cedolare secca è un regime di tassazione sostitutiva per i redditi fondiari da locazione di abitazioni, disciplinato dal D.lgs. 23/2011, che richiede la rinuncia all'aumento del canone e la comunicazione tempestiva di proroghe e risoluzioni. Il ravvedimento operoso, previsto dall'art. 13 del D.lgs. 472/1997, rappresenta lo strumento principale per mitigare le sanzioni tributarie e si applica trasversalmente a quasi tutte le violazioni, salvo esclusioni espresse. Commercialisti e consulenti fiscali devono prestare attenzione alla comunicazione entro 30 giorni dalla proroga tacita per beneficiare della sanzione ridotta e successivamente del ravvedimento.
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