Quali sono le modalità semplificate per la trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli amministratori di condominio?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 10/E del 2020 affronta le difficoltà operative degli amministratori di condominio nella gestione delle utenze telematiche per trasmettere dichiarazioni e comunicazioni all'Agenzia delle Entrate. In particolare, si applica ai condomini che devono adempiere agli obblighi di sostituti d'imposta, come la trasmissione delle Certificazioni Uniche e dei modelli 770. La norma riguarda tutti gli amministratori di condominio, sia persone fisiche che società, che gestiscono più condomini contemporaneamente. Per semplificare gli adempimenti, l'Agenzia consente agli amministratori di utilizzare una unica utenza telematica personale per trasmettere le dichiarazioni di tutti i condomini amministrati, anziché accreditarsi separatamente per ogni condominio. Questo è possibile a condizione che il condominio sia registrato in Anagrafe Tributaria con natura giuridica 51 (Condomini) e l'amministratore con codice carica 13 (Amministratore di condominio), oppure codice carica 1 se il condominio possiede partita IVA attiva. La verifica dell'associazione tra amministratore e condominio avviene attraverso i dati presenti in Anagrafe Tributaria, desunti dai modelli AA5 e AA7. Rimane comunque ferma la possibilità per gli amministratori di trasmettere direttamente con le utenze proprie del condominio o tramite intermediari.
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Riferimento normativo
Adempimenti degli amministratori di condominio
Testo normativo
Divisione Servizi
______________
RISOLUZIONE N. 10 /E
Roma, 27 febbraio 2020
OGGETTO: Adempimenti degli amministratori di condominio
Sono pervenute da parte delle associazioni degli amministratori di
condominio delle segnalazioni di difficoltà operative nella gestione delle utenze
telematiche per la trasmissione delle dichiarazioni cui i condomìni sono tenuti.
Con la presente risoluzione, preso atto delle peculiarità dell’attività degli
amministratori di condominio, sono illustrate le modalità adottate per semplificare
gli adempimenti in questione.
1. Soggetti interessati
L’attività di amministrazione di condominio è prevista dall’articolo 71-bis,
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, così
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, secondo cui possono
svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
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a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni
altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque
anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di
formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
In base a quanto disposto dal quinto comma della norma sopra citata, in
mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma, salvo l'obbligo di
formazione periodica in materia di amministrazione condominiale, è consentito lo
svolgimento dell'attività di amministratore a quanti hanno svolto attività di
amministrazione di condominio per almeno un anno (anche non consecutivo), nei
tre anni precedenti il 18 giugno 2013, data di entrata in vigore della disposizione.
Con riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche, il terzo comma del
citato art.71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, prevede che possono svolgere l'incarico di amministratore di
condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice civile. In tal caso,
i requisiti di cui al primo comma devono essere posseduti dai soci illimitatamente
responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni
di amministrazione dei condomìni a favore dei quali la società presta i servizi.
Attualmente, gli amministratori di condominio effettuano le trasmissioni delle
dichiarazioni e delle comunicazioni tramite gli intermediari ovvero direttamente, in
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qualità di gestori o di incaricati della trasmissione telematica per il condominio
stesso utilizzando l’utenza propria di ciascun condominio.
Il quarto comma della norma sopra citata prevede che la perdita dei requisiti
di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), del primo comma comporta la cessazione
dall'incarico di amministratore.
2. Trasmissioni telematiche da parte dei condomìni
Ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, i condomìni sono tenuti agli obblighi dei sostituti
d’imposta, tra i quali, la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche e dei
modelli 770.
Attualmente, gli amministratori di condominio effettuano le trasmissioni
delle dichiarazioni tramite gli intermediari ovvero direttamente, in qualità di gestori
o di incaricati della trasmissione telematica per il condominio stesso utilizzando
l’utenza propria di ciascun condominio.
In presenza di un numero consistente di condomìni amministrati, la
trasmissione diretta da parte dell’amministratore presenta la difficoltà di doversi
accreditare ai sistemi telematici tante volte quanti sono i condomìni cui si
riferiscono le operazioni da effettuare.
Al fine di superare la predetta difficoltà e, nello stesso tempo, tener conto
che l’amministratore di condominio riveste la qualifica di rappresentante del
condominio stesso, è consentito effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei
condomìni per i quali ricopre la carica di rappresentante, mediante l’utilizzo di una
unica utenza telematica attribuita all’amministratore di condominio.
La sussistenza dell’associazione tra l’amministratore e il condominio è
verificata sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria desunti dai modelli
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AA5 e AA7 presentati dagli interessati al momento della registrazione,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 3 e seguenti, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e dell’articolo 35, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Tale condizione è verificata se il condominio è registrato in Anagrafe
Tributaria con la natura giuridica 51 (Condomìni) e il rappresentante con il codice
carica 13 (Amministratore di condominio). Per i condomìni in possesso di partita
IVA è necessario che il rappresentante sia registrato con codice carica 1
(Rappresentante legale).
I condomìni che non risultano registrati correttamente possono variare i
propri dati presentando un modello AA5 (o AA7 in caso di soggetto con partita
IVA attiva). La trasmissione telematica dei citati modelli rimane in capo ai
condomìni secondo le regole previste nelle istruzioni alla compilazione dei modelli
stessi, paragrafo Presentazione telematica diretta, oppure può essere effettuata
tramite intermediari o presentata in ufficio.
Si fa presente che con la nuova utenza telematica attribuita
all’amministratore di condominio è possibile effettuare, altresì, tutte le
comunicazioni già in carico direttamente agli amministratori di condominio come,
ad esempio, quelle previste dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 1° dicembre 2016, ai fini della predisposizione della dichiarazione
precompilata, contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal
condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali,
nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati
all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
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Si rileva che la cessazione dall'incarico di amministratore per la perdita dei
requisiti previsti dal citato articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie determina la revoca dell’utenza telematica.
Resta ferma la possibilità per gli amministratori di condominio di
trasmettere le dichiarazioni e le comunicazioni direttamente con le utenze proprie
del condominio ovvero mediante gli intermediari.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL CAPO DIVISIONE
Firmato digitalmente
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La Risoluzione riguarda gli obblighi dei condomini come sostituti d'imposta, la trasmissione telematica di Certificazioni Uniche e modelli 770, e l'utilizzo di utenze telematiche in Anagrafe Tributaria. Commercialisti e amministratori di condominio consultano questa norma per comprendere le modalità di registrazione con codice carica 13, la gestione delle comunicazioni relative a detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica, e i requisiti di legittimazione per operare come rappresentanti legali del condominio.
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