Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica ed alle imprese di produzione esecutiva e di post produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto interministeriale 7 maggio 2009, in attuazione dell’articolo 1, comma 327, lett. a) e comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica ed alle imprese di produzione esecutiva e di post produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto interministeriale 7 maggio 2009, in attuazione dell’articolo 1, comma 327, lett. a) e comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Testo normativo
Direzione Centrale Servizi ai
Contribuenti
RISOLUZIONE N. 258 /E
Roma, 14 ottobre 2009
Oggetto: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione,
tramite modello F24, dei crediti d’imposta concessi alle imprese di produzione
cinematografica ed alle imprese di produzione esecutiva e di post produzione in
relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, ai sensi degli articoli 2 e 4 del
decreto interministeriale 7 maggio 2009, in attuazione dell’articolo 1, comma 327, lett.
a) e comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
L’articolo 1, comma 327, lettera a) e comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, ha previsto la concessione di agevolazioni fiscali, sotto forma di credito d’imposta,
alle imprese di produzione cinematografica ed alle imprese di produzione esecutiva e di
post produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche.
In attuazione di tale disposto normativo, il decreto del 7 maggio 2009, emanato dal
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ha definito le modalità applicative delle agevolazioni previste.
In particolare:
- l’articolo 2 del citato decreto stabilisce che, per il periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due successivi, alle imprese di produzione
cinematografica, di cui all’articolo 1 del decreto medesimo, è concesso un credito d’imposta
in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere
cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all’ammontare massimo annuo di
euro 3.500.000;
- l’articolo 4 del suddetto decreto stabilisce che, per il periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due successivi, alle imprese di produzione
esecutiva e alle industrie tecniche cinematografiche è concesso un credito d’imposta, in
relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione di produzioni
estere, di film o parti di film, di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto in parola,
utilizzando prevalentemente mano d’opera italiana o dell’unione europea, in misura pari al
25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo,
per ciascun film, di euro 5.000.000.
Entrambi i crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei predetti crediti d’imposta, tramite il
modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “6823” denominato “credito d’imposta per le imprese di produzione
cinematografica, ai sensi dell’art. 2, dM 7/5/09, in attuazione dell’art.1, comma
327, lett.a) l. n. 244/07 ”;
- “6824” denominato “credito d’imposta per le imprese di produzione esecutiva e
industrie tecniche cinematografiche, ai sensi dell’art, 4, dM 7/5/09, in attuazione
dell’art. 1, comma 335, L. 244/07 ” .
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici sono esposti nella
sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito
compensati”, ovvero nella colonna “Importi a debito versati”, per la restituzione
comprensiva di interessi, nei casi di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il campo “Anno di riferimento “ è valorizzato nel
formato “AAAA”, con l’anno cui si riferisce la compensazione ovvero la restituzione.
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