Quando deve essere applicata la ritenuta d'acconto IRPEF al legale che incassa le spese legali in virtù di una delega all'incasso rilasciata dalla parte vittoriosa?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 302036/2014 affronta il tema della ritenuta d'acconto sulle somme liquidate dal giudice al legale della parte vittoriosa che dispone di una delega all'incasso. Secondo l'Agenzia delle Entrate, le spese legali costituiscono compenso per prestazioni di lavoro autonomo e devono essere assoggettate a ritenuta IRPEF del 20% ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/1973, indipendentemente dal fatto che il pagamento provenga dal giudice anziché direttamente dal cliente. La ritenuta si applica perché ciò che rileva non è chi effettua il pagamento, ma la natura del credito che viene estinto: se il credito origina da una prestazione professionale, la ritenuta è dovuta. L'Agenzia chiarisce però un'importante eccezione: l'ente pagatore (ad esempio Agenzia Entrate Riscossione) è esonerato dalla ritenuta solo se il legale produce copia della fattura emessa al cliente per la prestazione resa, dimostrando così che le somme erogate vanno a ristorare la parte vittoriosa delle spese sostenute e non costituiscono reddito autonomo per il professionista.
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Riferimento normativo
Legale parte vittoriosa munito di delega all’incasso - Agenzia Entrate Riscossione
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 35/E
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali
Roma, 15 marzo 2019
OGGETTO: Legale parte vittoriosa munito di delega all’incasso.
- Agenzia Entrate Riscossione -
Con istanza di consulenza giuridica, è stato esposto il seguente
QUESITO
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto se quanto liquidato dal
giudice al legale rappresentante, munito di apposita delega all’incasso, per la parte
relativa alle spese legali di sua spettanza, debba essere assoggettato a ritenuta
d’acconto IRPEF, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973.
In particolare, il quesito rappresentato è volto a definire l’applicazione della
citata ritenuta, nell’ipotesi in cui il legale non sia distrattario, ma richieda comunque
di incassare le somme, liquidate in sentenza alla controparte vittoriosa, in forza di un
mandato all’incasso, rilasciato allo stesso, dalla medesima controparte, nella forma
della delega all’incasso.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Ente istante ritiene che, nella fattispecie rappresentata, non debba essere
assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 600 del 1973
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quanto corrisposto a titolo di spese legali, al difensore non distrattario, munito di
delega all’incasso.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Le norme sostanziali relative alla determinazione del reddito di lavoro
autonomo fanno rientrare nella nozione di compenso anche le somme che il
lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute
per l'espletamento dell'incarico.
L’art. 54, comma 1, del TUIR prevede, infatti, che “Il reddito derivante
dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei
compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma
di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell'esercizio dell'arte o della professione…”.
In merito alla portata di tale disposizione, la scrivente ha più volte precisato
che i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti dalla differenza tra i
compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o
professione effettivamente sostenute nel periodo stesso, senza prevedere un
collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, contrariamente a
quanto accade per i redditi di lavoro autonomo non abituale che sono determinati, in
ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra il
compenso e la spesa sostenuta per conseguirlo (risoluzione n. 49 del 2013).
Considerato che ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 “I soggetti
indicati nel primo comma dell'art. 23 che corrispondono a soggetti residenti nel
territorio dello Stato compensi comunque denominati… per prestazioni di lavoro
autonomo, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a
titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti.”, la scrivente è dell'avviso che, nella fattispecie rappresentata, quanto
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liquidato direttamente al legale per la parte relativa alle spese legali di sua spettanza
è da assoggettare a ritenuta ai sensi del citato articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Invero, la ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, attua l’anticipata riscossione dell’imposta dovuta dalla persona fisica
che riceve il pagamento laddove, tra l’altro, il compenso percepito ha natura di
reddito di lavoro autonomo. Per l’applicazione della ritenuta, il sostituto deve,
dunque, verificare se il pagamento che il percettore del reddito riceve, sia o non sia
da imputare a tale categoria di reddito.
La norma non attribuisce rilevanza alla circostanza che il pagamento
provenga, anziché dal soggetto a cui favore la prestazione è resa, da un terzo: sicché
quando l'obbligazione del terzo trae origine da un rapporto diverso, ciò che rileva
non è la ragione per cui il terzo esegue il pagamento, ma la ragione che costituisce
fonte del credito che con il pagamento resta estinto.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la sentenza SS.UU. civ., n. 9332 del
25 ottobre 1996 ha chiarito che: “L’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a
norma del quale i soggetti indicati nell'art. 23 dello stesso decreto sono tenuti ad
operare una ritenuta d'acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per
prestazioni di lavoro autonomo è applicabile nel caso in cui il pagamento sia
eseguito da terzo debitore pignorato in base ad ordinanza di assegnazione, se il
credito del creditore procedente verso il debitore diretto derivi da rapporto di
lavoro autonomo.”.
In ragione di quanto rappresentato, quindi, l’Ente istante sarà esonerato
dall’effettuazione della ritenuta prevista dal citato articolo 25 del d.P.R. n. 600 del
1973 nella sola ipotesi in cui le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non
costituiscano per quest’ultimo reddito di lavoro autonomo, ovvero qualora questi
produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la
prestazione professionale resa.
In tal caso, infatti, è da ritenersi che quanto erogato dall’istante al difensore
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munito di delega all’incasso vada a ristorare la parte vittoriosa delle spese legali
sostenute.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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La ritenuta d'acconto IRPEF di cui all'art. 25 DPR 600/1973 si applica ai compensi per lavoro autonomo, indipendentemente dalla fonte del pagamento, secondo la giurisprudenza della Cassazione e le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate. Commercialisti e studi legali devono verificare se le somme liquidate costituiscono reddito professionale o semplice rimborso spese, richiedendo la documentazione fiscale appropriata per escludere l'obbligo di ritenuta.
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