Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 302207/2014
Consulenza giuridica. Il trattamento fiscale dei Classic Repo
Riferimento normativo
Consulenza giuridica. Il trattamento fiscale dei Classic Repo
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 79/E
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali
Roma, 23 ottobre 2018
OGGETTO: Consulenza giuridica
Il trattamento fiscale dei Classic Repo
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente
l’interpretazione degli articoli 44, comma 1, lettera g-bis) e 45, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 (Tuir), è stato esposto il seguente
QUESITO
L’Associazione, in qualità di rappresentante di interessi diffusi dei propri
associati, solleva dubbi in merito all’interpretazione delle disposizioni normative
vigenti disciplinati il ruolo delle banche custodi – in qualità di sostituti d’imposta
– in relazione ad operazioni Repo, poste in essere dai propri clienti nella nuova
tipologia denominata “Classic Repo” (in seguito anche “CRP”) che sostituisce la
precedente modalità denominata “Buy-Sell-Back” (in seguito anche “BSB”).
Al fine di rappresentare compiutamente la fattispecie in oggetto, l’istante
fa presente quanto segue.
Per allineare il mercato italiano ai mercati europei, la Società di gestione
accentrata, in collaborazione sia con i mercati (MTS, Brokertec ed E-Mid) sia
con le Controparti Centrali (c.d. CCP), hanno deciso di modificare l’operatività
in Repo sostituendo i contratti BSB con i CRP.
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La negoziazione della nuova tipologia di contratti Repo è divenuta
operativa a partire dal 24 luglio 2017. Da tale data pertanto, sui citati mercati non
sono più regolati i BSB ma solamente i CRP.
In particolare il CRP – chiamato anche “sale-and-repurchase agreements”
– è un’operazione di riporto/pronti conto termine che comporta, dal punto di vista
giuridico, il trasferimento da parte del Venditore a Pronti (di seguito VP) a favore
dell’Acquirente a Pronti (di seguito AP) di una certa quantità di titoli ad un certo
prezzo, con l’obbligo contrattuale da parte del VP di ri-acquistare a termine, ad
un certo prezzo, una medesima quantità di titoli della stessa specie.
Nell’operazione di CRP, i titoli vengono quindi trasferiti giuridicamente
dal VP all’AP alla settlement date (c.d. buy date); in pari data l’AP paga al VP il
controvalore pattuito come corrispettivo (c.d. “gamba a pronti”).
Alla settlement date di ri-acquisto (c.d. sell date), di contro, la proprietà
giuridica dei titoli viene ri-trasferita dall’AP al VP e la liquidità (rappresentata
dal corrispettivo) viene ri-trasferita dal VP all’AP (c.d. “gamba a termine”).
Dal punto di vista economico, il CRP rappresenta un’operazione unitaria
che permette, di norma, al VP di finanziarsi a tassi inferiori a quelli che
sarebbero applicati in caso di finanziamenti non “garantiti” dai titoli oggetto del
CRP stesso e all’AP di impiegare la liquidità (a fronte di un interesse)
beneficiando della garanzia implicita nell’operazione che è rappresentata dai
titoli che gli sono stati trasferiti.
I CRP sono attuati secondo le seguenti modalità:
- hanno ad oggetto solo titoli di Stato italiani o equiparati ai sensi
dell’articolo 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e titoli analoghi
emessi da Stati esteri;
- almeno in una prima fase, il c.d. “tasso repo” (inteso come il tasso di
interesse riconosciuto dal VP all’AP sulla liquidità rappresentata dal
controvalore tel quel a pronti dei titoli) è esclusivamente di tipo fisso (in
una seconda fase potrebbero essere introdotti anche “Floating Rate
Repos”);
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- per effetto dell’attuale andamento dei mercati finanziari, il tasso repo
può essere anche negativo (in altri termini l’AP remunera il VP);
- le controparti del CRP (VP ed AP, in seguito anche “trading member”)
sono solo investitori italiani corporate e investitori istituzionali esteri
residenti in Paesi cd. white-list;
- le operazioni di CRP possono essere garantite, o meno, da una
controparte centrale (di seguito CCP – central clearing counterparty),
rappresentata da Cassa di Compensazione e Garanzia (CC&G) per gli
investitori italiani e da Alfa Clearing House per gli investitori non
residenti.
Ciò premesso, l’istante chiede se:
1. ai redditi derivanti dall’operazione in oggetto si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 44, comma 1, lettera g-bis) e 45, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (Tuir);
2. sui redditi di capitale derivanti dall’operazione di CRP debba essere
applicata (fatto salvo i casi di non applicazione/esenzione) la ritenuta di
cui all’articolo 26, comma 3-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
3. il sostituto d’imposta tenuto all’applicazione della ritenuta e agli
adempimenti connessi alla dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli
intermediari (Modello 770) sia la banca custode del percettore del
reddito;
4. con riferimento ai titoli oggetto di compravendita nelle operazioni di
CRP, le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996
debba continuare ad essere applicata senza modifiche o eccezioni, sulla
base della titolarità giuridica delle obbligazioni/titoli assimilati, in linea
con quanto previsto dall’articolo 2 del medesimo decreto.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che, in considerazione delle caratteristiche intrinseche dei
CRP, delle finalità ad esso sottese e degli effetti economici da essi prodotti, i
redditi derivanti da tali operazioni debbano essere ricondotti alla fattispecie
prevista dall’articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del Tuir e che ai fini della
determinazione degli stessi si renda applicabile la disposizione di cui all’articolo
45, comma 1, del medesimo testo unico.
L’istante ritiene, inoltre, che sui redditi di capitale derivanti
dall’operazione di CRP debba essere applicata (fatta eccezione per i casi in cui
sussistono le condizioni per la non applicazione/esenzione) la ritenuta di cui
all’articolo 26, comma 3-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973.
A parere dell’istante, la ritenuta deve essere applicata dal soggetto che
corrisponde il reddito se lo stesso è un sostituto d’imposta ai sensi dell’articolo
23 del d.P.R. n. 600 del 1973, oppure, in subordine, dal soggetto che interviene
nella relativa riscossione.
Ai fini della individuazione del soggetto tenuto agli obblighi di
sostituzione d’imposta, l’istante rappresenta che occorre operare una distinzione
tra CRP garantiti e CRP non garantiti da CCP.
Per i CRP garantiti da CCP, considerato che:
- i trading member (AP e VP) non intrattengono rapporti bilaterali diretti
(pertanto ciascuna controparte non conosce l’altra);
- le banche custodi di AP e di VP non conoscono la controparte
dell’operazione;
- ciascuna banca custode ha la piena visibilità dei saldi bilaterali tra CCP e
il proprio cliente, oltre che delle relative movimentazioni.
L’istante ritiene che la banca custode del trading member che consegue il
reddito potrebbe assumere il ruolo di sostituto d’imposta (si tratta, infatti,
dell’intermediario – sostituto d’imposta – più prossimo al percettore dei proventi,
che interviene nell’incasso).
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L’Associazione istante ritiene che tale soluzione possa essere adottata
anche per le operazioni di CRP non garantito.
Al riguardo, l’istante evidenzia che sulla base di una interpretazione
letterale dell’articolo 26, comma 3-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973, dovrebbe
essere il soggetto che corrisponde il provento (quindi direttamente il trading
member) ad operare come sostituto d’imposta (qualora possieda le caratteristiche
per agire come sostituto d’imposta). Tuttavia tale soluzione potrebbe comportare
notevole aggravi operativi in capo ai soggetti coinvolti. Infatti:
- le banche custodi dei percettori del reddito, per stabilire quando
intervenire come sostituti d’imposta o quando astenersi, dovrebbero
verificare di volta in volta se il trading member che corrisponde il
reddito si qualifichi o meno come sostituto d’imposta, con notevoli
aggravi dal punto di vista pratico e procedurale;
- il trading member che corrisponde il reddito dovrebbe verificare di
volta in volta la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della
ritenuta ovvero acquisire i documenti necessari per l’esenzione.
Di contro, l’attribuzione di tale onere, in ogni caso, alle banche custodi dei
percettori, renderebbe più semplice l’applicazione della ritenuta (nel caso in cui
sia dovuta) ovvero l’eventuale acquisizione della documentazione per la non
applicazione/esenzione della ritenuta e relative segnalazioni all’Amministrazione
finanziaria.
Con riferimento all’attuale operatività in CRP, l’istante rappresenta che le
banche custodi non applicano, di norma, la ritenuta sui predetti proventi in
quanto i percettori dei proventi sono esclusivamente:
- soggetti esteri residenti in stati o territori inclusi nella c.d. white-list (per
i quali opera l’esenzione prevista dall’articolo 26-bis del d.P.R. n. 600 del
1973);
- società commerciali italiane (alle quali non si applica la ritenuta ai sensi
dell’articolo 26, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973);
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- entrambi i trading member coinvolti nell’operazione sono residenti
all’estero.
L’istante ritiene, inoltre, che la banca custode debba procedere, nei casi
cui in la ritenuta non sia applicata o sia effettuata a titolo di acconto, alla
comunicazione dei nominativi nel Quadro SF del Modello 770.
L’Associazione istante ritiene, infine, che con riferimento ai titoli oggetto
di compravendita nell’ambito delle operazioni di CRP, debba continuare ad
essere applicata la disciplina di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996, sulla
base della titolarità giuridica delle obbligazioni/titoli assimilati, in linea con
quanto previsto dall’articolo 2 del medesimo decreto legislativo.
Pertanto, posto che, almeno in una prima fase, i trading member sono
esclusivamente soggetti “lordisti” italiani o soggetti istituzionali esteri white-list
(ed assumendo che gli stessi presentino tempestivamente al sostituto d’imposta
l’autocertificazione che attesti i requisiti richiesti ai fini dell’esenzione), l’istante
ritiene che l’imposta sostitutiva non dovrà essere applicata dalla banca presso la
quale i titoli sono depositati.
Ne consegue, che nel caso in cui l’effettivo beneficiario dei proventi
derivanti dai titoli obbligazionari oggetto dell’operazione di CRP sia un soggetto
non residente, la banca di secondo livello del soggetto presso il quale i titoli sono
depositati direttamente o indirettamente dovrà comunque effettuare le
comunicazioni previste dall’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 239 del
1996.
Pertanto, l’obbligo di verifica dello status fiscale dell’investitore (e
dell’eventuale comunicazione ai sensi del citato articolo) ricadrà,
rispettivamente, sulla banca custode del VP (fino al momento del trasferimento
a pronti dei titoli), sulla banca custode dell’AP (o del terzo a cui ha ceduto il
titolo - per il periodo di durata del CRP) e a partire dal momento del ri-acquisto,
nuovamente sulla banca custode del VP (che è acquirente a termine).
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PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) stabilisce che
costituiscono redditi di capitale “i proventi derivanti da riporti e pronti contro
termine su titoli e valute”.
Una definizione di questo tipo di contratto è contenuta nell’articolo 1,
comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, che stabilisce che
“per contratti pronti contro termine si intendono quei contratti che configurano
un’operazione a pronti e una contrapposta operazione a termine, posti in essere
sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e
valori e per pari importo nominale”.
In sostanza, i pronti contro termine sono contratti attraverso i quali il
cliente si impegna ad acquistare da un venditore un certo numero di titoli e
quest’ultimo si impegna, nello stesso momento, a riacquistarli dallo stesso
acquirente ad un prezzo solitamente più alto e ad una data predeterminata.
Come chiarito nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E, con le operazioni
di pronti contro termine le parti non intendono trasferire la proprietà dei titoli a
titolo definitivo ma soltanto a titolo temporaneo.
Ciò premesso, tenuto conto che il CRP comporta, dal punto di vista
giuridico, il trasferimento da parte del venditore a pronti (di seguito VP) a favore
dell’acquirente a pronti (di seguito AP) di una certa quantità di titoli ad un certo
prezzo, con l’obbligo contrattuale da parte del VP di ri-acquistare a termine, ad
un certo prezzo, una medesima quantità di titoli della stessa specie, si ritiene che
i proventi derivanti da tale tipologia di contratti rientrino nell’ambito di
applicazione dell’articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del Tuir.
Ai fini della determinazione della base imponibile, per effetto di tale
qualificazione, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo
45, comma 1, del Tuir, secondo il quale i proventi di cui alla lettera g-bis) del
comma 1 dell’articolo 44 sono costituiti dalla differenza positiva tra i
corrispettivi globali di trasferimento dei titoli. Da tale differenza si scomputano
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gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni,
maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle
imposte sui redditi.
Con riferimento alle operazioni di CRP, si ritiene che i corrispettivi
globali di cessione sono rappresentati dal corrispettivo di trasferimento a termine
(pari al valore tel quel a pronti dei titoli trasferiti maggiorato dell’interesse Repo)
e dal corrispettivo di trasferimento a pronti (pari al valore tel quel a pronti dei
titoli). Ne consegue che la “differenza” corrisponde all’ammontare dell’interesse
Repo, che rappresenta un provento per l’AP in caso di tasso d’interesse positivo,
o per il VP in caso di interesse negativo.
Al fine della determinazione della base imponibile, tale “differenza” deve
poi essere diminuita degli interessi maturati nel corso del rapporto per evitare
fenomeni di doppia imposizione economica sugli interessi dei titoli “sottostanti” .
Per quanto concerne la retrocessione della cedola, invece, non costituendo
parte del corrispettivo globale di trasferimento, non assume rilevanza reddituale
in capo al VP.
Infine, considerato che gli interessi che maturano nel corso della durata
del rapporto contrattuale sono comunque soggetti alle disposizioni previste dal
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che prevede la tassazione (ove
sussistano le condizioni) in capo al titolare giuridico del titolo (nel caso specifico
all’AP o al terzo a cui AP ha ceduto il titolo), per evitare fenomeni di doppia
imposizione economica, la differenza positiva che risulta dal confronto dei
corrispettivi globali di trasferimento deve essere ridotta di un importo
corrispondente agli interessi maturati nel corso del rapporto sul titolo scambiato
(come espressamente previsto dall’articolo 45 del Tuir).
Ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis), del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, sui redditi di capitale derivanti da operazioni di CRP, i soggetti indicati
nel comma 1 dell’articolo 23, che li corrispondono, ovvero intervengono nella
loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 26 per
cento ovvero con la minore aliquota nella misura del 12,50 per cento prevista per
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le obbligazioni e gli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati, nonché per le
obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella “white list” e per le
obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri.
Considerata l’operatività dei CRP, si ritiene che la ritenuta debba essere
applicata dalla banca custode del trading member che percepisce il reddito, in
quanto si tratta dell’intermediario più prossimo al soggetto che percepisce il
provento.
Come noto, qualora il trading member sia un soggetto residente all’estero,
di cui all’articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, i
proventi percepiti in relazione all’operazione in oggetto non sono soggetti ad
imposizione ai sensi dell’articolo 26-bis, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973.
In tal caso, al fine di non applicare la ritenuta, il sostituto d’imposta (nella
specie, la banca custode) deve acquisire la documentazione di cui all’articolo 7,
comma 2, del decreto legislativo n. 239 del 1996 (cfr. comma 1-bis dell’articolo
26-bis del d.P.R. n. 600 del 1973).
Qualora il percettore sia assoggettato a ritenuta a titolo d’acconto o non sia
assoggettato a ritenuta, la banca custode deve indicare i dati relativi ai proventi
percepiti da soggetti non esercenti attività di impresa, nel quadro SF del Modello
di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (Modello 770).
Nel medesimo quadro vanno comunicati i proventi derivanti dalle
operazioni in oggetto non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a
soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461.
Si condivide, infine, che con riferimento ai titoli oggetto di compravendita
nell’ambito delle operazioni di CRP, debba continuare ad essere applicata la
disciplina di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996, sulla base della titolarità
giuridica delle obbligazioni/titoli assimilati, in linea con quanto previsto
dall’articolo 2 del medesimo decreto legislativo.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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