Consulenza giuridica - Uffici dell’Amministrazione - Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia. (Permuta di immobili tra un Comune e l’Agenzia del Demanio -trattamento tributario ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale)
Qual è il trattamento tributario applicabile a un atto di permuta di immobili tra un Comune e l'Agenzia del Demanio ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione 12/E del 2018 chiarisce che le operazioni di permuta tra enti pubblici territoriali (come i Comuni) e lo Stato beneficiano di agevolazioni tributarie specifiche, ripristinate dall'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. 23/2011. In particolare, per l'imposta di registro, l'atto di permuta è soggetto a tassazione fissa di 200 euro (anziché aliquota proporzionale), applicando la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2013. Questo principio si applica indipendentemente dal valore dei beni scambiati, purché la permuta riguardi immobili pubblici. Per l'imposta ipotecaria, il trasferimento a favore del Comune è soggetto a imposta fissa di 200 euro, mentre il trasferimento verso lo Stato è esente. L'imposta catastale, invece, è dovuta dal Comune nella misura dell'1% sul valore dei beni ricevuti, mentre rimane esente per i trasferimenti verso lo Stato. L'atto è inoltre esente dall'imposta di bollo in quanto emanato da amministrazioni pubbliche.
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Riferimento normativo
Consulenza giuridica - Uffici dell’Amministrazione - Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia. (Permuta di immobili tra un Comune e l’Agenzia del Demanio -trattamento tributario ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale)
Testo normativo
RISOLUZIONE 12/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 31/01/2018
OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell’Amministrazione - Direzione
Regionale del Friuli Venezia Giulia.
(Permuta di immobili tra un Comune e l’Agenzia del Demanio -
trattamento tributario ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale)
Con la consulenza specificata in oggetto, concernente il trattamento fiscale
applicabile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ad un atto di
permuta che interviene tra un Comune e l’Agenzia del Demanio, è stato esposto il
seguente
QUESITO
La Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia fa presente che il Comune
di .., con apposita istanza presentata alla Direzione Provinciale di …, ha chiesto di
conoscere il corretto trattamento tributario da applicare, ai fini dell’imposta di
registro, ipotecaria e catastale, ad un atto di permuta di immobili di proprietà del
Comune di … con l’Agenzia del Demanio.
In particolare, nell’atto di permuta che si intende stipulare verrà previsto che
lo Stato ceda in proprietà al Comune di … una caserma, un magazzino idraulico e un
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podere sperimentale a fronte del trasferimento da parte del Comune di …, a favore
dello Stato (e per esso il Demanio), di una stazione dei Carabinieri, di un'area e di un
ex magazzino stradale.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALLA DIREZIONE
ISTANTE
A parere della Direzione Regionale istante, nell’operazione permutativa
rappresentata rileva la previsione dettata dall'articolo 10, comma 4, del D.Lgs n. 23
del 2011 che esclude “la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie
riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati
da operazioni di permuta…”.
Tale disposizione non introduce né individua una nuova disciplina
agevolativa, ma si limita a riconoscere il ripristino, laddove esistenti prima
dell'entrata in vigore della previsione recata dal richiamato comma 4 dell'articolo 10,
delle agevolazioni applicabili in relazione alle operazioni in argomento.
Al riguardo, l’articolo 1 della Tariffa allegata al TUR, nella versione vigente
al 31 dicembre 2013, al comma 7, prevedeva l'applicazione dell'imposta fissa di
registro per gli atti a titolo oneroso posti in essere a favore dello Stato e di altri enti
pubblici territoriali. Tale disposizione agevolativa non aveva particolari limitazioni,
accordandosi a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso posti in essere a favore degli
enti pubblici e degli altri soggetti indicati.
Nel novellato articolo 1 della Tariffa, il comma 7, nella sua portata generale,
è stato abrogato, ma a parere della Direzione istante, lo stesso troverebbe,
comunque, applicazione sulla base della richiamata previsione normativa,
limitatamente, tuttavia, agli atti di permuta di immobili pubblici.
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Sulla scorta di quanto sopra, entrambi i trasferimenti, se autonomamente
considerati, sarebbero soggetti ad imposta di registro in misura fissa, nel
presupposto che la cessione effettuata dal Comune non rientri nel campo di
applicazione dell'IVA.
Ai sensi dell'articolo 43 del TUR, la base imponibile, in caso di permuta, è
data dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta, e,
pertanto, l’atto di permuta in argomento andrebbe assoggettato a registrazione con
applicazione di una sola imposta di registro da corrispondere nella misura fissa di
200 euro (Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014).
In merito all'imposta ipotecaria, l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con il D.Lgs. 31 ottobre
1990, n. 347 (di seguito TUIC) stabilisce che l'imposta proporzionale dovuta sulle
trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di
registro o dell'imposta sulle successioni o donazioni.
Per quanto concerne il contratto di permuta, si precisa che il presupposto per
l'applicazione dell'imposta ipotecaria è la “formalità di trascrizione”, che è unica
anche con riferimento al negozio giuridico della permuta di beni immobili.
Inoltre, tenuto conto che la permuta interviene tra un Comune ed una
Amministrazione dello Stato, assumono rilievo altresì le disposizioni recate
dall'articolo 1, comma 2, del TUIC, secondo cui l'imposta ipotecaria non è dovuta
per le formalità eseguite nell'interesse dello Stato, e dall'articolo 2 della Tariffa
allegata al TUIC secondo cui le trascrizioni a favore, tra l'altro, di Comuni, scontano
l'imposta nella misura fissa pari ad euro 200.
Pertanto, il contratto di permuta che si intende concludere deve essere
assoggettato a tassazione, ai fini dell'imposta ipotecaria, con applicazione
dell'imposta fissa.
A differenti conclusioni si giunge, invece, per l'imposta catastale, che è,
invece, correlata alla diversa formalità della voltura catastale.
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L’articolo 10 del TUIC stabilisce che “le volture catastali sono soggette
all'imposta del dieci per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali
immobiliari determinato a norma dell'articolo 2” del medesimo decreto. Il comma 3
del medesimo articolo 10 stabilisce, inoltre, che non sono soggette all'imposta
catastale le volture eseguite nell'interesse dello Stato.
Quindi, il contratto di permuta in esame andrebbe assoggettato a tassazione
con applicazione dell'imposta catastale con aliquota dell’1 per cento applicabile sul
valore dei beni immobili trasferiti al Comune (cfr. Risoluzione n. 311/E del 5
novembre 2007).
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Com’è noto, con l’articolo 10 del D. LGS. 14 marzo 2011, n. 23, è stata
attuata una riforma della disciplina applicabile, ai fini dell’imposta di registro, agli
atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari.
In particolare, con il comma 4 del citato articolo 10, è stata stabilita la
soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi
speciali, relative agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili posti in
essere a titolo oneroso.
La previsione recata dall’articolo 10, comma 4, del D. LGS. n. 23 del 2011, è
stata, tuttavia, oggetto di successive modifiche normative, tra l’altro, ad opera
dell’articolo 20, comma 4-ter, del DL 12 settembre 2014, n. 133, introdotte, in sede
di conversione, dalla legge 11 novembre 2014, n.164.
Per effetto delle predette modifiche normative, l’articolo 10, comma 4, del D.
LGS. n. 23 del 2011, nella vigente formulazione, stabilisce, tra l’altro, che “è altresì
esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli
atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da
operazioni di permuta,….”.
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Come rilevato dalla Direzione regionale istante, la norma in argomento
esclude che la previsione di soppressione di tutte le agevolazioni operi in relazione
alle agevolazioni ed esenzioni tributarie riferite ad immobili pubblici interessati da
operazioni di permuta.
Sulla base della richiamata previsione, devono, dunque, ritenersi ripristinate
le disposizioni di favore che avrebbero trovato applicazione prima dell’entrata in
vigore della previsione recata dal richiamato comma 4 dell’articolo 10, in relazione
alle operazioni di permuta di immobili pubblici.
Per stabilire la corretta tassazione applicabile all’operazione permutativa in
esame, che interviene tra lo Stato ed il Comune di… occorre, dunque, definire la
tassazione che detto atto avrebbe scontato, ai fini dell’imposta di registro, fino al 31
dicembre 2013.
A tal fine, appare utile rammentare che le regole da applicare, ai fini
dell’imposta di registro, per definire la corretta tassazione degli atti di natura
permutativa, sono dettate dal vigente articolo 43, comma 1, lett. b), del TUR
(disposizione che non è stata oggetto di modifiche normative ad opera del D. Lgs. n.
23 del 2011 e, dunque, vigente anche al 31 dicembre 2013).
Tale previsione stabilisce che, per le permute, la base imponibile è costituita
dal valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta. Occorre
calcolare, quindi, la tassazione da applicare, ai fini dell’imposta di registro, in
relazione a ciascuno dei due trasferimenti; l’imposta dovuta sarà quella relativa al
trasferimento che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta.
Con particolare riferimento all’atto di permuta, oggetto della presente istanza,
assume rilevanza, come rappresentato dalla Direzione Regionale del Friuli Venezia
Giulia, la previsione dettata dal settimo periodo dell’articolo 1 della Tariffa, parte
prima, allegata al TUR (nella formulazione vigente al 31 dicembre 2013), che
prevedeva l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di euro 168, per i
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trasferimenti di immobili posti in essere, tra l’altro, in favore dello Stato e degli enti
pubblici territoriali.
Per effetto della richiamata disposizione, dunque, sia il trasferimento posto in
essere a favore dello Stato (Demanio) che il trasferimento in favore del Comune
di… sarebbero stati assoggettati a tassazione con applicazione della sola imposta
fissa di registro. Una operazione permutativa intervenuta, come nel caso oggetto di
esame, tra una Amministrazione dello Stato ed un Comune avrebbe scontato,
dunque, fino al 31 dicembre 2013, l’imposta di registro nella misura fissa.
A parere della scrivente, in considerazione delle modifiche normative
apportate all’articolo 10, comma 4, del D.LGS. n. 23 del 2011, dall’articolo 20,
comma 4-ter, del DL 12 settembre 2014, n. 133, con le quali è stato escluso che la
previsione di soppressione di tutte le agevolazioni operi, tra l’altro, in relazione alle
agevolazioni ed esenzioni tributarie riferite ad immobili pubblici interessati da
operazioni di permuta, deve ritenersi che, limitatamente agli atti di permuta che
intervengono, come nel caso di specie, tra un ente pubblico territoriale e lo Stato,
torni applicabile la disciplina recata dal punto 7 dell’articolo 1 della tariffa, parte
prima, allegata al TUR, nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2013.
Tale interpretazione appare, peraltro, coerente con quanto affermato
nell’ambito dei lavori parlamentari elaborati in fase di approvazione del DL n. 133
del 2014 (Atto Senato n. 2629 -Dossier n. 220/3 del 27 ottobre 2014). In tale sede è
stato, infatti, chiarito che la previsione agevolativa in argomento è stata introdotta al
fine di agevolare, tra l’altro “le operazioni di permuta tra beni immobili dello Stato
e degli enti locali (…)”.
Sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi, dunque, che l’operazione di
permuta di immobili pubblici che interverrà tra il Comune e l’Amministrazione
Statale debba essere assoggettata ad imposta di registro nella misura fissa di 200
euro.
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Si rammenta, infatti, che l’articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con la legge 8 novembre 2013, n. 128, ha stabilito che “l’importo di
ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di
euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro
200”.
Tale imposta deve essere corrisposta dal Comune, ai sensi dell’articolo 57,
comma 7, del TUR che, com’è noto, fissa una deroga al generale principio di
solidarietà passiva nel pagamento dell’imposta di registro.
Tale disposizione stabilisce, infatti, che “Nei contratti in cui è parte lo Stato,
obbligata al pagamento dell’imposta è unicamente l’altra parte contraente, anche in
deroga all’articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di
imposta dovuta su atti presentati volontariamente per la registrazione dalle
Amministrazioni dello Stato”.
Per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali, trovano applicazione le
previsioni recate dagli articoli 1, comma 2, e 10, comma 3, del TUIC, secondo cui
non sono soggette all’imposta ipotecaria e catastale le formalità e le volture eseguite
nei confronti dello Stato e, pertanto, per i trasferimenti a favore dello Stato non sono
dovute le imposte ipotecaria e catastale.
Con riferimento all’atto posto in essere in favore del Comune di… è invece
dovuta, ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa allegata al TUIC, l’imposta ipotecaria
nella misura fissa di 200 euro, mentre l’imposta catastale è dovuta nella misura
dell’1%, come previsto dall’articolo 10 del TUIC.
Da ultimo, si fa presente che l’atto di permuta è esente dall’imposta di bollo,
ai sensi dell’articolo 16 della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, in
quanto rientrante tra gli “Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello
Stato, regioni, province, comuni…” .
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Risoluzione AdE 302468/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Risoluzione 12/E riguarda le agevolazioni tributarie per permute di immobili pubblici, disciplinando l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale secondo il TUIC (Testo Unico Imposte Ipotecaria e Catastale). Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per operazioni di scambio immobiliare tra enti pubblici, esenzioni per lo Stato, base imponibile nelle permute e volture catastali.
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