Un contribuente che ha acquistato una prima casa con agevolazioni può beneficiare nuovamente delle agevolazioni 'prima casa' se l'immobile precedente è stato dichiarato inagibile a causa di un evento sismico?
Spiegato da FiscoAI
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate affronta un caso specifico relativo alle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, disciplinate dalla Nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa del DPR 131/1986. Normalmente, chi ha già acquistato una casa con agevolazioni 'prima casa' non può beneficiarne nuovamente, poiché la legge vieta il duplice godimento del beneficio. Tuttavia, la risoluzione introduce un'eccezione importante: quando un immobile acquistato con agevolazioni diventa inagibile per cause oggettive e non prevedibili (come eventi sismici), l'immobile perde la sua idoneità all'uso abitativo e il contribuente può richiedere nuovamente le agevolazioni per un nuovo acquisto. L'inagibilità deve essere attestata formalmente da ordinanza del sindaco e rappresenta un impedimento oggettivo che rende l'immobile non utilizzabile per finalità abitative. La dichiarazione di inagibilità consente al contribuente di dichiarare, nel nuovo atto di acquisto, di non essere titolare di altra casa di abitazione idonea, poiché quella precedente non può più svolgere tale funzione. È importante sottolineare che il beneficio acquisito per il nuovo immobile rimane valido anche se successivamente viene revocata la dichiarazione di inagibilità dell'immobile precedente.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Risoluzione N. 107
Roma, 01/08/2017
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Agevolazioni ‘prima casa’ (eventi sismici inagibilità)
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione
dell’articolo 1, Nota II-bis, della Tariffa, Parte prima, allegata DPR. n. 131 del
1986, è stato esposto il seguente
Quesito
L’interpellante fa presente di aver acquistato, in data 18 luglio 2011, un
immobile abitativo sito in XXX, fruendo delle agevolazioni ‘prima casa’,
previste dalla Nota II-bis apposta all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata
al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con
il DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
A causa dei gravi eventi sismici intervenuti nel territorio in argomento
nell’agosto e nell’ottobre del 2016, l’abitazione dell’interpellante è stata
dichiarata inagibile con ordinanza del sindaco del Comune di XXX del 22
novembre 2016.
L’istante intende, quindi, acquistare un nuovo immobile da destinare a
propria abitazione. Chiede di conoscere se, per l’acquisto in parola, possa
richiedere nuovamente le agevolazioni per la ‘prima casa’, ancorché risulti già
proprietario di altro immobile acquistato con le agevolazioni, dichiarato
inagibile.
2
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Com’è noto, il diritto a godere dell'agevolazione ‘prima casa’ è
disciplinato dalla Nota II-bis posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte
prima, allegata al TUR.
Tale agevolazione consiste nell’applicazione dell'imposta di registro con
l’aliquota del 2 per cento e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa
di euro 50 ciascuna per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di
abitazioni, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e
A9, a condizione che:
a) l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o
stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in
quello in cui l’acquirente svolge la propria attività;
b) nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo
o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione
di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da
acquistare;
c) nell’atto di acquisto, l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure
per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei
diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di
abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.
3
Costituiscono, quindi, condizioni ostative alla fruizione dei benefici
‘prima casa’, tra l’altro, la titolarità di altra casa di abitazione nello stesso
comune del nuovo acquisto, ovvero acquistata con le agevolazioni,
indipendentemente dal luogo in cui essa è posta.
Con la circolare n. 38 del 12 agosto 2005, questa Agenzia ha avuto modo
di chiarire che l’intento del legislatore è, quello di evitare un duplice godimento
dell’agevolazione in commento che si realizzerebbe, invece, laddove non si
tenesse conto dell’agevolazione goduta in precedenza dal contribuente.
Non è richiesta dalla norma, invece, la verifica del concreto utilizzo che
dell’immobile viene fatto né con riferimento alla casa di abitazione già posseduta
dal contribuente e che può precludere l’accesso all’agevolazione, né con
riferimento all’immobile che si intende acquistare.
La citata disposizione conferisce, tuttavia, rilievo alla circostanza che la
titolarità attuale dei diritti enunciati dalla Nota II-bis riguardi ‘case di abitazione’;
deve trattarsi, pertanto, di immobili che, sulla base di criteri oggettivi, risultino
astrattamente idonei al soddisfacimento di esigenze abitative.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 100 dell’8 gennaio 2010, ha
avuto modo di affermare che deve essere riconosciuto il diritto a godere delle
agevolazioni ‘prima casa’ anche al contribuente proprietario di altro immobile
acquistato con le agevolazioni qualora lo stesso non risulti idoneo a sopperire alle
esigenze abitative del contribuente.
Con la risoluzione n. 86/E del 20 agosto 2010, questa Agenzia ha
precisato che l’inidoneità deve essere valutabile sulla base di criteri oggettivi,
con la conseguenza che la fruizione dell’agevolazione per un nuovo acquisto può
essere riconosciuta nel caso “di assoluta inidoneità (quale può essere, ad
esempio, l'inagibilità) dell'immobile (già posseduto) all’uso abitativo”.
Tale assoluta inidoneità ricorre, a parere della scrivente, anche nella
fattispecie prospettata con la presente istanza di interpello.
Il contribuente riferisce, infatti, di avere acquistato l’immobile abitativo
fruendo delle agevolazioni ‘prima casa’, ma di non poterlo più utilizzare per le
4
finalità abitative a causa del verificarsi degli eventi sismici che hanno comportato
la dichiarazione di inagibilità dell’immobile da parte delle autorità competenti.
In sostanza, per effetto dell'evento sismico si è verificato un impedimento
oggettivo, non prevedibile e tale da non poter essere evitato, che ha comportato
l'impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l'immobile
acquistato per finalità abitative.
Tale oggettiva impossibilità risulta attestata dall’ordinanza del sindaco n.
943 del 22 novembre 2016 con la quale è stata dichiarata l’inagibilità
dell’immobile di proprietà dell’istante, che, dunque, non potrà più essere
utilizzato per la sua funzione abitativa “fino a nuova disposizione” che potrebbe
essere emanata dagli organi competenti.
Alla luce di quanto sopra, la scrivente ritiene che nella fattispecie
rappresentata dall'istante si configuri, per effetto di un evento sopravvenuto e
cioè l'evento sismico, una ipotesi di inidoneità oggettiva all'utilizzo abitativo
dell'immobile posseduto.
Si ritiene, pertanto che, fintanto che permanga la dichiarazione di
inagibilità dell’immobile preposseduto, il contribuente potrà beneficiare delle
agevolazioni ‘prima casa’ per l’acquisto di un nuovo immobile, in quanto si
trova nelle condizioni di poter dichiarare “di non essere titolare, neppure per
quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei
diritti di proprietà ….su altra casa di abitazione acquistata…con le
agevolazioni…” (Nota II-bis, lettera c), all’articolo 1 della Tariffa, parte prima
allegata al TUR).
La dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altra casa di
abitazione sita nel Comune del nuovo acquisto ovvero acquistata con le
agevolazioni ‘prima casa’ deve intendersi riferita, nel caso rappresentato, ad
immobili diversi da quello per il quale permane la dichiarazione di inagibilità.
Si precisa che qualora, in data successiva al nuovo acquisto agevolato,
venga revocata dagli organi competenti la dichiarazione di inagibilità
dell’immobile preposseduto, resta comunque acquisito il beneficio goduto dal
5
contribuente per il nuovo immobile in quanto al momento del nuovo acquisto
risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di ‘prima
casa’ per godere dell’agevolazione.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
Annibale Dodero
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Risoluzione AdE 302639/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La risoluzione riguarda le agevolazioni 'prima casa' disciplinate dal DPR 131/1986 (Testo Unico delle imposte di registro), con particolare riferimento all'imposta di registro al 2%, alle imposte ipotecaria e catastale, e ai requisiti di non titolarità di altre abitazioni. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare i concetti di inidoneità oggettiva dell'immobile, dichiarazione di inagibilità, evento sismico come causa sopravvenuta, e la possibilità di fruire nuovamente delle agevolazioni quando viene meno la funzione abitativa di un immobile precedentemente agevolato.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.