Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 302784/2014

Soppressione dei codici tributo 842T e 137T utilizzati mediante il modello F23, per il versamento delle entrate da demanio marittimo. Soppressione del codice tributo 137T, in uso nel modello F24

Pubblicato: 29/03/2017 In vigore dal: 29/03/2017 Documento ufficiale

Quali codici tributo sono stati soppressi per il versamento delle entrate da demanio marittimo e quali sono i nuovi codici da utilizzare?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 41/E del 29 marzo 2017 sopprime i codici tributo 842T e 137T che erano utilizzati nel modello F23 per versare le entrate derivanti dal demanio marittimo (canoni e indennizzi). Inoltre, viene soppresso il codice 137T anche nella versione F24. Questa modifica è stata necessaria perché il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2015 ha esteso le modalità di versamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 anche alle entrate da demanio marittimo. A partire dal 1° gennaio 2017, tutti i versamenti relativi al demanio marittimo devono essere effettuati esclusivamente tramite il modello F24 ELIDE (F24 Versamenti con elementi identificativi), utilizzando i nuovi codici tributo MA11, MA12 e MA13 istituiti con la Risoluzione n. 11/E del 23 gennaio 2017. Questa centralizzazione dei versamenti rappresenta un allineamento alle procedure standard dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del demanio, semplificando la gestione amministrativa delle entrate pubbliche da concessioni marittime.

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Riferimento normativo

Soppressione dei codici tributo 842T e 137T utilizzati mediante il modello F23, per il versamento delle entrate da demanio marittimo. Soppressione del codice tributo 137T, in uso nel modello F24

Testo normativo

Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo ============ RISOLUZIONE N. 41 /E Roma, 29/03/2017 OGGETTO: Soppressione dei codici tributo 842T e 137T utilizzati mediante il modello F23, per il versamento delle entrate da demanio marittimo. Soppressione del codice tributo 137T, in uso nel modello F24 Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2016, dispone l’estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, alle entrate da demanio marittimo. In attuazione di quanto stabilito dal citato D.M. 19 novembre 2015, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 settembre 2016, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Agenzia del demanio, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2017, le entrate da demanio marittimo sono versate esclusivamente tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), utilizzando appositi codici tributo. A tal fine, con la risoluzione n. 11/E del 23 gennaio 2017 sono stati istituiti i codici tributo “MA11”, “MA12” e “MA13”, da utilizzare mediante il modello “F24 ELIDE”, per il versamento delle entrate da demanio marittimo. Ciò premesso, facendo seguito alla richiesta dell’Agenzia del demanio, formulata con nota prot. n. 4119 del 22 marzo 2017, con la presente risoluzione sono soppressi i codici tributo 842T (canoni) e 137T (indennizzi), già utilizzati nel modello F23 per il versamento delle entrate da demanio marittimo. E’ altresì soppresso il codice tributo “137T”, in uso nel modello F24. IL DIRETTORE CENTRALE ( firmato digitalmente)

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La normativa riguarda i codici tributo per demanio marittimo, versamenti tramite modello F24 ELIDE e canoni/indennizzi da concessioni marittime. Commercialisti e consulenti fiscali devono aggiornare le loro procedure di versamento utilizzando i nuovi codici MA11, MA12 e MA13 anziché i precedenti 842T e 137T, garantendo la corretta identificazione delle entrate pubbliche nel sistema tributario.

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