Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 302984/2014
Annullamento dei titoli di accesso a data libera per l’ingresso ai parchi di divertimento. Consulenza giuridica
Riferimento normativo
Annullamento dei titoli di accesso a data libera per l’ingresso ai parchi di divertimento. Consulenza giuridica
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 86/E
Roma, 30/09/2016
Dire zione Centrale Normativa
______________
OGGETTO: Annullamento dei titoli di accesso a data libera per l’ingresso ai
parchi di divertimento. Consulenza giuridica
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente
l'interpretazione dell'art. 7 del D.M. del 13 luglio 2000, è stato esposto il
seguente
QUESITO
L’Associazione Alfa (di seguito anche Associazione istante) riferisce che i
titoli di accesso a data libera per l’ingresso ai parchi permanenti di divertimento
vengono solitamente commercializzati dagli operatori del settore mediante la
prestampa dei titoli e la consegna degli stessi a terzi (edicole, stabilimenti
balneari, esercizi commerciali, pubblici esercizi, ecc.) incaricati della prevendita
nell’arco dell’intera stagione di apertura del parco.
L’Associazione Alfa fa presente che l’interesse all’annullamento dei titoli
di accesso a data libera per l’ingresso ai parchi di divertimento si concretizza
qualora gli stessi titoli risultino definitivamente invenduti e ciò è riscontrabile
solo alla fine della stagione di apertura del parco.
L’Associazione istante, evidenzia, relativamente a tali titoli, la “difficoltà
di gestire smarrimenti, furti ed annullamento dell’invenduto” atteso che,
applicando le istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate con risoluzione n.
276/E del 2 ottobre 2007 per l’annullamento degli abbonamenti a data libera –
annullabili entro cinque giorni lavorativi dal primo evento teoricamente fruibile
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dallo spettatore – i titoli di accesso a data libera ai parchi di divertimento
sarebbero annullabili entro cinque giorni dall’inizio della stagione di apertura del
parco (anziché dalla fine della stessa).
Ciò posto, l’Associazione istante chiede se i titoli di accesso a data libera
per l’ingresso ai parchi di divertimento, rimasti invenduti, possano essere
annullati entro cinque giorni lavorativi dalla fine della stagione di apertura del
parco.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL
CONTRIBUENTE
L’Associazione Alfa ritiene che i titoli di accesso a data libera per
l’ingresso ai parchi di divertimento, rimasti invenduti, possano essere annullati
entro cinque giorni lavorativi dalla fine della stagione di apertura del parco.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si fa presente, preliminarmente, con riferimento alle modalità di
distribuzione dei titoli di accesso adottata dagli esercenti i parchi di divertimento,
che la prestampa dei titoli di accesso, nel caso di consegna a terzi per la
successiva distribuzione, può avvenire a condizione che gli stessi titoli rechino la
dicitura “emesso per la vendita da parte di” con l’indicazione dei dati
identificativi del terzo incaricato che provvede alla successiva distribuzione (v.
artt. 3, comma 1, lett. l) e 6, comma 2, del decreto del Ministero delle Finanze 13
luglio 2000).
Ciò premesso, per quanto concerne la questione relativa all’annullamento
dei titoli di accesso posta dall’Associazione istante, si rappresenta, in via
generale, che le modalità di annullamento dei titoli prestampati (emessi cioè ai
sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto 13 luglio 2000) sono disciplinate
dall’articolo 7, comma 1, dello stesso decreto, secondo cui “il titolo di accesso
può essere annullato, tramite idonea registrazione, anche della causale, nel
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sistema automatizzato che ha permesso l’emissione del titolo stesso, da
effettuarsi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento”.
Detta disposizione mira, in sostanza, a consentire all’organizzatore di
annullare i titoli di accesso dallo stesso prestampati qualora detti titoli non siano
stati venduti.
Con risoluzione n. 27/E del 28 febbraio 2007 è stato chiarito che la
procedura di annullamento del titolo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto
13 luglio 2000 è applicabile sia all’ipotesi di emissione di titoli di accesso per un
singolo evento spettacolistico sia a quella di emissione di abbonamenti.
Con successiva risoluzione n. 276/E del 2007 è stato precisato,
relativamente all’ipotesi di abbonamento c.d. “a data libera” (titolo di accesso
che dà diritto alla fruizione di più eventi spettacolistici non predeterminati nella
data), che per quinto giorno lavorativo successivo all’evento (termine entro cui è
possibile procedere, in via generale, all’annullamento dei titoli ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, del decreto 13 luglio 2000) deve intendersi il quinto
giorno lavorativo successivo a quello del primo evento teoricamente fruibile
dallo spettatore con l’abbonamento, sempre che lo stesso spettatore non abbia già
fruito della relativa prestazione spettacolistica.
Ciò posto, per quanto concerne la fattispecie oggetto della presente
consulenza giuridica, si fa presente che i titoli di accesso a data libera per
l’ingresso ai parchi da divertimento (definiti anche titoli c.d. “open”), sono titoli
che consentono allo spettatore di scegliere il giorno di accesso al parco nell’arco
del periodo di apertura del parco stesso o, comunque, in un determinato arco
temporale di fruibilità del titolo.
I citati titoli “open”, in sostanza, sono titoli di accesso che danno diritto
alla fruizione di un solo evento spettacolistico (l’ingresso al parco di
divertimento in un solo giorno a scelta del possessore del titolo) ma non recano la
preventiva indicazione della data in cui è possibile fruire del predetto evento,
vale a dire del giorno in cui è possibile effettuare l’ingresso al parco di
divertimento.
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Relativamente a tale formula di ingresso, con risoluzione n. 88/E del 12
giugno 2001, è stato chiarito che il pagamento del corrispettivo per una
manifestazione di spettacolo non predeterminata (vale a dire non individuata con
riferimento alla data di fruizione dell’evento) richiede, ai fini fiscali, comunque
l’emissione di un titolo di accesso, che per le sue peculiari caratteristiche deve
essere assimilato, agli effetti della determinazione del momento impositivo e
degli adempimenti e delle modalità di certificazione, ad un abbonamento a data
libera.
Da tale assimilazione discende che, per i titoli c.d. “open”, il momento
impositivo si realizza all’atto del pagamento del corrispettivo (ai sensi dell’art.
74-quater, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972) e all’atto dell’ingresso al parco
vi è l’obbligo di emissione di un successivo titolo di accesso (con IVA
preassolta) recante la dicitura “abbonato” e gli estremi dell’abbonamento a data
libera precedentemente emesso (v. art. 3, comma 1, lett. g) decreto 13 luglio
2000).
Ferma restando ai fini del momento impositivo e degli adempimenti e
delle modalità di certificazione l’assimilazione dei titoli c.d. “open” agli
abbonamenti a data libera operata con la risoluzione n. 88/E del 2001 (in quanto
giustificata dalla comune caratteristica della mancanza di preventiva
individuazione della data dell’evento spettacolistico), per quanto attiene, invece,
al computo dei termini di annullamento si ritiene non possa operarsi la predetta
assimilazione e che, quindi, non possano estendersi ai predetti titoli “open” i
chiarimenti forniti con risoluzione n. 276/E del 2007 (validi in relazione solo agli
abbonamenti a data libera).
Infatti, mentre l’abbonamento a data libera dà diritto ad assistere ad una
pluralità di eventi spettacolistici, il titolo di accesso c.d. “open” dà diritto alla
fruizione di un solo evento spettacolistico (l’ingresso al parco in un solo giorno a
scelta del possessore del titolo).
L’utilizzo del titolo di accesso c.d. “open”, derivante dalla specifica natura
delle manifestazioni spettacolistiche rese nei parchi da divertimento, determina le
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peculiari esigenze organizzative e commerciali degli esercenti i parchi di
divertimento evidenziate dall’Associazione istante, anche in relazione alla
gestione dei titoli prestampati rimasti invenduti.
In considerazione di ciò, nel caso di titoli di accesso c.d. “open” per
l’accesso ai parchi di divertimento, il quinto giorno lavorativo successivo a
quello dell’evento (termine entro cui è normativamente consentito procedere
all’annullamento dei titoli prestampati ai sensi del citato art. 7, comma 1, del
decreto 13 luglio 2000) si ritiene vada individuato nel quinto giorno lavorativo
successivo all’ultimo giorno in cui è consentito l’accesso al parco mediante il
titolo stesso.
Tale soluzione interpretativa influisce tanto sulle caratteristiche di
emissione dei titoli “open”, quanto sulla loro rendicontazione ai fini della
determinazione del momento impositivo (che, come sopra precisato, si realizza
all’atto del pagamento del corrispettivo).
In relazione all’emissione dei titoli in questione, si ritiene necessaria, da
parte dell’organizzatore (l’esercente il parco di divertimento), tanto la preventiva
individuazione del titolo (con relativa indicazione della dicitura “OPEN”
prestampata), quanto la precisazione del periodo di utilizzabilità del titolo da
parte dello spettatore (andrà operata l’indicazione dell’ultimo giorno in cui è
utilizzabile il titolo).
In particolare, l’indicazione dell’ultimo giorno in cui è utilizzabile il titolo
“open” non potrà eccedere i dodici mesi dalla data di emissione dello titolo
stesso. Tale periodo di utilizzabilità del titolo “open” potrà anche essere a cavallo
tra l’anno solare di emissione e l’anno successivo. Nell’ipotesi in cui il parco di
divertimento non sia continuativamente aperto nel corso dell’anno ma sia,
invece, previsto un intervallo di chiusura, il periodo di validità del titolo
d’accesso “open” non potrà in ogni caso eccedere la durata della stagione di
apertura del parco.
Tale limitazione del periodo di utilizzabilità del titolo c.d. “open” si ritiene
giustificata in considerazione della ratio della disciplina recata dall’art. 7 del
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decreto 13 luglio 2000. Tale disciplina, infatti, considera come fattispecie
eccezionali quelle di annullamento dei titoli di accesso e, inoltre, nell’ipotesi di
cui al comma 1, circoscrive la possibilità di annullamento dei titoli di accesso
prestampati invenduti entro un termine prefissato, al fine di definire in tempi
ragionevoli le conseguenze fiscali ricollegate all’emissione degli stessi titoli.
Si evidenzia, poi, che dovranno essere rispettate tutte le altre previsioni
relative all’emissione dei titoli di accesso previste dal citato decreto 13 luglio
2000, dal citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23
luglio 2001 e dagli altri atti e provvedimenti vigenti.
Riepilogando - e seguendo l’ordine indicato dall’Allegato A, lettere a) e b)
del citato Provvedimento del 23 luglio 2001 in relazione al “Log delle
transazioni” - i titoli di che trattasi dovranno, in particolare, essere valorizzati:
- come abbonamenti;
- con l’indicazione del codice punto vendita (se valorizzato dal titolare) e,
nella prestampa, con la dicitura “emesso per la vendita da parte di…” (art.
3, comma 1, lett. l del Decreto Ministeriale 13 luglio 2000);
- nel “tipo turno”, con il valore “L” (abbonamento a turno libero);
- nel “numero eventi abilitati”, con il numero “1”;
- nel campo “data limite di validità”, con la data dell’ultimo evento fruibile;
- nel “codice abbonamento”, con la dicitura “OPEN”.
Quanto, invece, alla rendicontazione dei titoli c.d. “open” ai fini della
determinazione del momento impositivo (che, come sopra precisato, si realizza
all’atto del pagamento del corrispettivo), si segnala che, ove i riepiloghi di cui al
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001
relativi ai proventi degli abbonamenti dovessero riportare come venduti i titoli
c.d. “open” – laddove questi siano stati, invece, soltanto emessi per la consegna
ad un terzo per la successiva distribuzione e, quindi, non vi sia stato ancora il
pagamento del corrispettivo – occorrerà seguire provvisoriamente il seguente iter
che consentirà agli esercenti i parchi di divertimento di quantificare il volume
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d’affari relativo agli abbonamenti e, di conseguenza, effettuare correttamente il
versamento dell’imposta:
a) gli esercenti devono trasmettere, comunque, i riepiloghi in questione;
b) la SIAE deve scartare da detti riepiloghi i corrispettivi indicati a fronte dei
titoli c.d. “open” e comunicare mensilmente agli esercenti i parchi di
divertimento il corretto volume d’affari acquisito relativo agli
abbonamenti diversi da quelli c.d. “open”;
c) con analoga cadenza mensile, gli esercenti devono provvedere a
comunicare a SIAE il riepilogo mensile dei soli titoli c.d. “open” per i
quali risulta avvenuto il pagamento del corrispettivo. Tale comunicazione
verrà effettuata attraverso il “Riepilogo mensile abbonamenti" di cui
all’Allegato C) del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
del 23 luglio 2001.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto 13 luglio 2000, il
titolo di accesso “open” annullato deve essere conservato integro in tutte le sue
parti a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
Si evidenzia, altresì, che l’esercente il parco di divertimento sarà tenuto al
versamento dell’IVA in relazione ai titoli di accesso “open” rimasti invenduti al
termine della stagione per i quali non abbia tempestivamente provveduto
all’annullamento nel termine, sopra indicato, del quinto giorno lavorativo
successivo all’ultimo giorno in cui è consentito l’accesso al parco mediante i
titoli stessi.
Si fa presente che i chiarimenti sopra forniti non riguardano i titoli emessi
in forma digitale ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 4 marzo 2008, prot. n. 2008/22799, i quali non possono essere
annullati in ipotesi diverse da quelle di erronea emissione o di mancata
effettuazione dell’evento (v. punti 4.1 e 4.2 del citato Provvedimento n.
2008/22799 e art. 7, commi 2 e 3, del decreto 13 luglio 2000).
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Si precisa, infine, per completezza, in merito alle ipotesi di smarrimento e
furti dei titoli di accesso – rispetto alle quali l’Associazione istante rappresenta
difficoltà di gestione – che trovano applicazione i chiarimenti forniti con la citata
risoluzione n. 27/E del 2007, laddove è stato precisato che, in tali casi, in
mancanza di norme che prevedano l'annullamento del precedente titolo, si
potrebbe avere solo l'emissione di un nuovo titolo, con una duplice conseguenza:
a) la certificazione fiscale verrebbe emessa senza che il corrispettivo
certificato venga sostanzialmente percepito;
b) dovrebbe essere autorizzato in via amministrativa l'eventuale esclusione
dei conseguenti obblighi tributari al fine di evitare che si verifichi una
duplicazione d'imposta.
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
Annibale Dodero
(firmato digitalmente)
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