Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 303216/2014
Compensazioni relative ad eccessi di versamento di ritenute e rimborsi da assistenza fiscale – Disapplicazione di sanzioni
Riferimento normativo
Compensazioni relative ad eccessi di versamento di ritenute e rimborsi da assistenza fiscale – Disapplicazione di sanzioni
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 7/E
Roma, 28/01/2016
Direzione Centrale Gestione Tributi
LORO SEDI
Oggetto: Compensazioni relative ad eccessi di versamento di ritenute e rimborsi da
assistenza fiscale – Disapplicazione di sanzioni
L’articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, al fine di
favorire la trasparenza e semplificare le operazioni dei sostituti d’imposta, ha
previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il recupero delle ritenute versate in
eccesso rispetto al dovuto, nonché dei rimborsi effettuati nei confronti dei sostituiti,
esclusivamente in compensazione tramite modello di pagamento F24.
Con la risoluzione del 10 febbraio 2015, n. 13, sono stati istituiti i codici
tributo per consentire le operazioni di compensazione esclusivamente tramite il
modello di pagamento F24 entro la prima scadenza del 16 febbraio 2015, riferite alle
ritenute di competenza del mese di gennaio 2015.
Alcuni sostituti d’imposta hanno rappresentato oggettive difficoltà in ordine
al tempestivo adeguamento dei software gestionali alla nuova disposizione in
relazione alle operazioni di competenza dei periodi gennaio – marzo 2015, per le
quali sono state applicate le previgenti modalità. In particolare, sono state indicate
nel modello di pagamento F24 le ritenute a debito al netto delle restituzioni ai
sostituiti, con il proposito di far emergere la compensazione effettuata con la
presentazione tardiva di una delega di pagamento a saldo zero oppure direttamente
nella dichiarazione modello 770/2016.
Per meglio chiarire si riporta un esempio in cui il sostituto d’imposta ha
operato nel mese di febbraio 2015 ritenute per euro 100, vantando un credito
derivante da un eccesso di versamento di ritenute effettuate nel mese di gennaio
2015 di euro 20.
La corretta applicazione della nuova previsione avrebbe richiesto la
rappresentazione nel modello F24 dell’importo di euro 100, nella colonna a debito, e
dell’importo di euro 20, nella colonna a credito, con un saldo finale a debito di euro
80, secondo lo schema seguente:
Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Gestione Tributi – Ufficio Controllo automatizzato
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma
Tel. 0650545193 - Fax 06.50763365 - dc.gt.controlloautomatizzato@agenziaentrate.it
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codice rateazione/regione/ anno di importi a debito importi a credito
tributo prov./mese rif. riferimento versati compensati
1001 02 2015 100,00
1627 01 2015 20,00 SALDO A-B
Totale A 100,00 B 20,00 80,00
Taluni sostituti, invece, seguendo le modalità previgenti, hanno riportato nella
colonna a debito del modello di pagamento F24 l’importo di euro 80, corrispondente
alla differenza tra l’effettiva ritenuta operata nel periodo (100) e il credito derivante
dall’eccesso di versamento del periodo precedente (20), come nell’esempio di
seguito riportato.
codice rateazione/regione/ anno di importi a debito importi a credito
tributo prov./mese rif. riferimento versati compensati
1001 02 2015 80,00
SALDO A-B
Totale A 80,00 B 80,00
Il successivo comportamento dei medesimi sostituti non è stato omogeneo, in
quanto:
- in alcuni casi non hanno presentato ulteriori modelli F24 e la compensazione
interna effettuata potrà emergere solo nella dichiarazione modello 770/2016;
- in altri casi, invece, hanno presentato un modello di pagamento F24 a saldo
zero, oltre i termini di scadenza dell’adempimento (fissato nell’esempio al 16
marzo 2015), indicando l’importo a debito della ritenuta di euro 20 (ad
incremento del precedente versamento di euro 80, mantenendo ferma la
competenza di febbraio 2015), e l’importo di euro 20 a credito, secondo lo
schema seguente.
codice rateazione/regione/ anno di importi a debito importi a credito
tributo prov./mese rif. riferimento versati compensati
1001 02 2015 20,00
1627 01 2015 20,00 SALDO A-B
Totale A 20,00 B 20,00 0,00
I sostituti che hanno agito in difformità della nuova disciplina normativa per
le menzionate difficoltà hanno chiesto la disapplicazione delle sanzioni per la non
corretta presentazione delle deleghe di pagamento relative alle operazioni di
competenza dei periodi gennaio-marzo 2015.
Ciò premesso, si evidenzia che l’omessa e/o tardiva presentazione del
modello di pagamento F24 a saldo zero è sanzionabile ai sensi dell’articolo 15,
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comma 2-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997 secondo cui “Per l'omessa
presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita
compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo
non è superiore a cinque giorni lavorativi”. Si ricorda che la richiamata
disposizione, introdotta dall’art. 15 del decreto legislativo n. 158 del 2015, è
applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016 per effetto dell’articolo 1, comma 133,
della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).
A tale riguardo, tenuto conto delle oggettive difficoltà rappresentate, si ritiene
che, in ossequio al principio di tutela dell’affidamento e della buona fede sancito
dall’articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti
del contribuente, sussistano le condizioni per escludere l’applicazione delle sanzioni
nell’ipotesi in cui i sostituti abbiano effettuato il versamento delle ritenute di
competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015, non adeguandosi alla nuova
disciplina.
Quanto precede sia nell’ipotesi in cui i sostituti abbiano inteso evidenziare la
compensazione solo nel modello 770/2016, sia nell’ipotesi in cui abbiano presentato
tardivamente o presenteranno un nuovo modello F24 a saldo zero entro il termine di
presentazione del modello 770/2016.
IL DIRETTORE CENTRALE
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