Interpello – Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo dell’autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo collegi degli Ordini professionali
L'autentica di firma sulla busta di votazione per le elezioni degli ordini professionali è soggetta all'imposta di bollo?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 91/E del 2015 chiarisce il trattamento fiscale dell'autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo dei collegi degli ordini professionali, trasmessa per lettera raccomandata. Normalmente, gli atti autenticati da pubblici ufficiali sono soggetti all'imposta di bollo di 16 euro per foglio, secondo l'articolo 1 della tariffa del DPR 642/1972. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che questa autentica beneficia dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo prevista per gli "atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali e alla loro tutela". La disposizione si applica alle autentiche effettuate secondo l'articolo 14 della legge 53/1990, che individua i soggetti legittimati (notai, giudici di pace, sindaci, segretari comunali, ecc.). L'esenzione è riconosciuta perché l'autentica costituisce un adempimento connesso allo svolgimento del procedimento elettorale, garantendo l'identificazione del votante nella votazione per corrispondenza, e non rappresenta un atto tributario autonomo ma parte integrante dell'esercizio del diritto di voto.
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Riferimento normativo
Interpello – Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo dell’autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo collegi degli Ordini professionali
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 91/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 23/10/2015
OGGETTO: Interpello – Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo
dell’autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di
votazione per il rinnovo collegi degli Ordini professionali.
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del
DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente:
Quesito
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Geologi ha chiesto di conoscere il
trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, da riservare all’autentica di
firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo dei
consigli territoriali degli ordini dei geologi, trasmessa mediante lettera
raccomandata, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del DPR 8 luglio 2005, n. 169.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Collegio Nazionale dell’Ordine dei Geologi ritiene che l’autentica di
firma apposta sulle busta contenente la scheda di votazione sia esente
dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 1 della tabella, annessa al DPR 26
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ottobre 1972, n. 642, che esenta in modo assoluto dall’imposta gli “… atti e
documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede
amministrativa che giurisdizionale”.
L’istante evidenzia, infine, che il Ministero di Giustizia, in risposta a
specifici quesiti posti dallo stesso Consiglio nazionale dei geologi e dal Consiglio
nazionale dei chimici, ha precisato che i pubblici ufficiali competenti alla
legalizzazione della firma sulla busta, che contiene la scheda di voto per il
rinnovo dei consigli degli ordini professionali, sono quelli indicati dall’articolo
14 della legge n. 53 del 1990.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il DPR 8 luglio 2005, n. 169, recante il “Regolamento per il riordino del
sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”
all’articolo 3, comma 7, stabilisce che “E’ ammessa la votazione mediante lettera
raccomandata, ad eccezione che per l’elezione dei consigli provinciali.
L’elettore richiede alla segreteria dell’ordine la scheda debitamente timbrata e,
prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una
busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di
legge…”.
Il Ministero di Giustizia, con riferimento alle votazioni effettuate per le
elezioni degli ordini professionali, con nota prot. n. D.G. 10265 del 2 settembre
2005, ha chiarito che la dichiarazione di voto è per sua natura segreta, personale
e non delegabile ed è esercitata sempre previo accertamento dell’identità del
votante da parte dei componenti il seggio elettorale. Quando il diritto di voto è
esercitato per corrispondenza, mediante lettera raccomandata, questa attività di
riconoscimento e identificazione del votante non può essere omessa e, dunque,
per l’autenticazione deve essere posta in essere un’attività equipollente a quella
svolta per regola generale dai componenti il seggio elettorale.
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Proprio in ragione dell’obbligatorietà dell’autenticazione della firma nella
votazione inviata per raccomandata, il Ministero di Giustizia ha chiarito che i
soggetti legittimati all’autentica sono quelli previsti dall’articolo 14 della legge
21 marzo 1990, n. 53 recante “Misure urgenti atte a garantire maggiore
efficienza al procedimento elettorale”.
Si tratta dei notai, dei giudici di pace, dei cancellieri e dei collaboratori
delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, dei segretari
delle procure della Repubblica, dei presidenti delle province, dei sindaci, degli
assessori comunali e provinciali, dei presidenti dei consigli comunali e
provinciali, dei presidenti e dei vice presidenti dei consigli circoscrizionali, dei
segretari comunali e provinciali e dei funzionari incaricati dal sindaco e dal
presidente della provincia.
Fatte tali premesse, relativamente al trattamento tributario da riservare, ai
fini dell’imposta di bollo, all’autentica di firma, si osserva che l’articolo 1,
comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642,
prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, per ogni
foglio, per gli “Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici
ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate
conformi all’originale rilasciati dagli stessi”.
In deroga a tale principio, l’articolo 1 della tabella annessa al richiamato
DPR n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in
modo assoluto) esenta, in modo assoluto, dall’imposta di bollo gli “… atti e
documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti
relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede
amministrativa che giurisdizionale”.
A parere della scrivente, nell’ambito applicativo della citata previsione
esentativa devono essere ricondotte anche le autentiche di firma effettuate ai
sensi dell’articolo 14 della legge n. 53 del 1990, in quanto tale disposizione
appare volta a garantire gli adempimenti connessi con lo svolgimento del
procedimento elettorale.
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Si ritiene, pertanto, che anche l’autentica di firma apposta sulla busta
contenente la scheda di votazione per il rinnovo dei collegi dell’Ordine
professionale dei geologi, eseguita ai sensi del citato articolo 14, possa
beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo, di cui all’articolo 1 della Tabella
annessa al DPR n. 642 del 1972.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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L'imposta di bollo su atti autenticati è disciplinata dal DPR 642/1972, ma trova esenzione assoluta per i documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali, secondo la tariffa allegata. Commercialisti e ordini professionali devono conoscere questa esenzione per le autentiche di firma su schede di votazione, evitando applicazioni errate dell'imposta e garantendo corretta compliance fiscale nei procedimenti elettorali degli enti professionali.
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