Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 303503/2014

Dichiarazioni d’intento – modalità di presentazione in dogana

Pubblicato: 13/04/2015 In vigore dal: 13/04/2015 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Dichiarazioni d’intento – modalità di presentazione in dogana

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 38/E Direzione Centrale Accertamento Roma, 13 aprile 2015 OGGETTO: dichiarazioni d’intento – modalità di presentazione in dogana Con l’entrata in vigore dell’art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comportante modifiche in tema di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento, sono state sottoposte all’attenzione della scrivente talune criticità operative connesse ad un precedente orientamento interpretativo dell’amministrazione finanziaria. In particolare, la consolidata prassi, instauratasi a seguito del chiarimento fornito con Risoluzione n. 355235 del 27 luglio 1985 della Direzione Generale delle Tasse ed Imposte indirette sugli Affari, prevede che, in caso di importazione di beni, la dichiarazione d’intento debba essere presentata in dogana per ogni singola operazione, stante la necessità, all’epoca, di effettuare i dovuti riscontri per ciascuna singola operazione doganale. Il citato articolo 20 del Decreto legislativo n. 175 del 2014 prevede che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento, fornendo così un nuovo strumento che consente più efficaci attività di controllo. Pertanto, ai fini dei controlli medesimi non si ravvisano motivi ostativi alla possibilità di ammettere che, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, una dichiarazione d'intento possa riguardare una serie di operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento. 2 In effetti, l’art. 1, comma 1, lett. c) del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 prevede che “l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità del modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell’Ufficio competente nei suoi confronti, trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana”. Alla luce delle predette considerazioni, sentita la competente articolazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si ritiene superato l’orientamento assunto dall’Amministrazione finanziaria con la citata risoluzione n. 355235 del 27 luglio 1985, richiamata nelle istruzioni alla compilazione del nuovo modello di dichiarazione delle lettere d’intento con cui era stato precisato che “nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d’intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo (…)”. Da quanto sopra esposto ne consegue che per le operazioni di importazione l’operatore potrà compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del modello di dichiarazione d’intento, inserendo in quest’ultimo caso l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che presume di utilizzare all’importazione nel periodo di riferimento. IL DIRETTORE CENTRALE Aldo Polito

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