Quando deve essere pagata la tassa sulle concessioni governative per il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca professionale marittima?
Spiegato da FiscoAI
La tassa sulle concessioni governative per la licenza di pesca professionale marittima è disciplinata dal DPR 26 ottobre 1972, n. 641, e ammonta a € 404,00 per ogni unità adibita alla pesca. Il presupposto applicativo della tassa sorge nel momento in cui viene rilasciato il titolo amministrativo (la licenza), non al momento della richiesta. La tassa corrisposta per il rilascio iniziale della licenza non deve essere nuovamente assolta fino alla naturale scadenza del titolo abilitativo, poiché la tassa segue la validità della licenza stessa e non ha una propria validità autonoma. Nel caso di rinnovo della licenza, la tassa di rinnovo diviene dovuta solo quando il titolo precedente cessa di avere validità e viene rinnovato. Aspetto rilevante: quando viene rilasciata un'attestazione provvisoria in attesa della definitiva emanazione della licenza rinnovata, è comunque dovuta la tassa sulle concessioni governative, ma questa non dovrà essere nuovamente corrisposta al momento del rilascio della licenza definitiva, poiché la tassa già versata copre anche il periodo di utilizzo dell'attestazione provvisoria.
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Riferimento normativo
Tassa sulle concessioni governative per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 105/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 27 novembre 2014
OGGETTO: Tassa sulle concessioni governative per il rilascio della licenza di
pesca professionale marittima
Da più parti sono stati chiesti chiarimenti in ordine al pagamento della tassa
sulle concessioni governative per il rilascio della licenza di pesca professionale
marittima.
In particolare, si riscontrano alcune criticità in ordine all’individuazione del
momento impositivo nel caso in cui a seguito della richiesta di rinnovo della licenza
di pesca, le Autorità competenti provvedono a rilasciare una attestazione
provvisoria.
Al riguardo, si osserva che la disciplina del rilascio delle licenze di pesca è
contenuta nel decreto del 26 luglio 1995 del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali (ora Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali),
che all’articolo 2 prevede che “la licenza è rilasciata dal Ministero all’interessato,
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iscritto nel registro delle imprese di pesca…” (comma 1), “…è valida per un
periodo di otto anni ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato” (comma 3).
Le modalità da seguire per la richiesta di rinnovo sono disciplinate
dall’articolo 3 del decreto 26 gennaio 2012 del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali che, con la circolare n. 19168 del 26 luglio 2012, ha
specificato, tra l’altro, che, a seguito della richiesta dell’interessato, l’Autorità
Marittima rilascia una attestazione provvisoria delle “autorizzazioni alle attività di
pesca già previste dalla licenza per la quale è stato richiesto il rinnovo…”.
Quanto agli obblighi fiscali, l’articolo 1 del DPR del 26 ottobre 1972, n. 641
stabilisce che “I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell’annessa
tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi
indicati nella tariffa stessa”.
In particolare, l’articolo 8 della Tariffa, annessa al citato decreto, prevede il
pagamento della tassa per il rilascio della “Licenza per la pesca professionale
marittima (…): per ogni unità adibita…”, nella misura di € 404,00.
Il presupposto applicativo della tassa sorge, dunque, nel momento in cui
viene rilasciato il titolo amministrativo (licenza).
Non è chiaro, tuttavia, se e quando debba essere corrisposta la tassa di
concessione governativa nel caso di rinnovo della licenza.
Al riguardo, tenuto conto del citato articolo 8 della Tariffa, si precisa che la
tassa sulle concessioni governative corrisposta per il rilascio della licenza di pesca
non deve essere nuovamente assolta fino al momento della naturale scadenza del
titolo abilitativo, salvo che non si verifichi un’ipotesi di mutamento sostanziale dello
stesso. Ciò, in quanto la tassa sulle concessioni governative, corrisposta ai sensi del
citato articolo 8, non ha una sua propria validità ma segue la validità della licenza,
per la cui emanazione è stata corrisposta.
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L’articolo 2, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 641, stabilisce, inoltre,
che “La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza,
vengono di nuovo posti in essere”.
Come chiarito con la risoluzione n. 391 del 20 ottobre 2008, il presupposto
applicativo della tassa sorge nel momento in cui si rende necessario rinnovare il
titolo amministrativo, poiché il precedente ha cessato di avere validità.
Pertanto, nel caso in cui, a seguito della richiesta di rinnovo della licenza di
pesca, venga rilasciata al richiedente l’attestazione provvisoria, in attesa della
definitiva emanazione della licenza di pesca, è dovuta comunque la tassa sulle
concessioni governative.
La medesima tassa, tuttavia, non dovrà essere nuovamente corrisposta al
momento del rilascio della licenza in quanto copre anche il periodo di utilizzo
dell’attestazione provvisoria.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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La risoluzione AdE 303674/2014 chiarisce il regime fiscale della tassa sulle concessioni governative, un tributo amministrativo disciplinato dal DPR 641/1972, applicabile al rilascio e rinnovo di licenze di pesca professionale marittima. Commercialisti e consulenti fiscali devono comprendere il momento impositivo, la natura non ricorrente della tassa durante la validità del titolo, e il trattamento dell'attestazione provvisoria per evitare doppi pagamenti e garantire corretta compliance fiscale agli armatori e imprese di pesca.
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