Consulenza giuridica – Uffici dell’Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Applicabilità dei tributi speciali alle annotazioni di avvenuta registrazione
Quando si applica il tributo speciale (diritto) in caso di registrazione di atti presso l'Agenzia delle Entrate, e quando invece l'annotazione di avvenuta registrazione è esente da tributo?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione chiarisce che i tributi speciali (diritti) previsti dal DPR 648/1972 si applicano solo a particolari prestazioni rese dal personale dell'Agenzia delle Entrate nell'esclusivo interesse della parte richiedente, come il rilascio di certificazioni, attestazioni, copie o estratti di atti. Al contrario, l'annotazione dell'avvenuta registrazione apposta in calce o a margine dell'atto presentato non è soggetta a tributo, perché costituisce una fase strumentale del procedimento di registrazione stesso e non una prestazione autonoma. La distinzione fondamentale è tra l'attestato di registrazione (documento dichiarativo che riporta i dati identificativi dell'atto registrato, soggetto a tributo) e l'annotazione di registrazione (semplice nota amministrativa posta sull'atto, esente da tributo). Questo principio si applica a tutti gli atti in generale: testamenti, contratti di locazione, contratti di cottimo fiduciario, scritture private autenticate e atti pubblici. La norma esclude anche dal tributo il rilascio di fotocopie certificate conforme effettuate dall'Ufficio quando vengono presentate scritture private in unico originale, nonché i documenti emessi dall'Amministrazione per la registrazione di atti depositati presso notai o pubblici ufficiali.
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Riferimento normativo
Consulenza giuridica – Uffici dell’Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Applicabilità dei tributi speciali alle annotazioni di avvenuta registrazione
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 60/E
Roma, 26 SETTEMBRE 2013
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Consulenza giuridica – Uffici dell’Amministrazione finanziaria.
Imposta di registro. Applicabilità dei tributi speciali alle
annotazioni di avvenuta registrazione
Con la richiesta di consulenza specificata in oggetto, concernente
l’interpretazione del DPR n. 648 del 1972, è stato esposto il seguente
QUESITO
Gli Uffici Territoriali hanno chiesto dei chiarimenti in tema di
applicazione dei tributi speciali, di cui al DL 533/1954, in caso di registrazione di
atti, presentati in originale o in copia autentica, in particolare pubblicazione di
testamenti e contratti di cottimo fiduciario.
La questione origina da una richiesta dell'archivio notarile a seguito della
pubblicazione della circ. n. 26 del 01 giugno 2011, nella quale è stata prevista
l'esenzione dai tributi speciali in sede di registrazione dei contratti di locazione
sia in presenza di opzione per la cedolare secca sia senza la richiesta di opzione.
Un dubbio analogo è stato, inoltre, sollevato attraverso la richiesta di
conferma circa la possibilità di non applicare i tributi speciali in sede di
registrazione delle scritture private non autenticate, serie 3, degli atti pubblici
cartacei delle serie 1 e 1V, delle scritture private autenticate cartacee delle serie 2
e 2V, delle scritture private non autenticate della serie 3V nonché degli atti
giudiziari.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
E’ parere degli Uffici Territoriali che il presupposto per l'applicazione dei
tributi speciali non è riscontrabile con riferimento alle annotazioni di avvenuta
registrazione apposte dall'Ufficio in calce o a margine dell'atto portato alla
registrazione.
PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA
La Relazione Ministeriale al DPR n. 648/1972 relativamente ai tributi
speciali in argomento afferma, chiarendo la ratio sottesa al presupposto
impositivo, che essi sono destinati "a compensare a particolari prestazioni a
richiesta e nell'esclusivo interesse di altri Enti e di privati, rese dal personale".
I tributi (anche denominati diritti) oggetto del quesito proposto sono quelli
di cui al Titolo II della Tabella A (annessa allo stesso DPR n. 648 del 1972, come
sostituita dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) che la rubrica
identifica come correlati alle attività svolte dal personale già appartenente agli
Uffici del Registro e dell'Iva, odiernamente corrispondente al personale degli
Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Dall'analisi delle fattispecie tipiche contemplate al citato Titolo II della
Tabella A si può evincere che il presupposto del tributo è rappresentato
dall'esercizio di una attività del personale degli Uffici che sia svolta unicamente
nell'interesse della parte terza e su iniziativa di essa.
L'esame delle fattispecie per le quali è previsto il pagamento dei diritti di
cui al punto 2) del Titolo II della Tabella A consente di individuare due tipologie
di attività degli Uffici:
1. il rilascio di certificazioni, attestazioni di qualsiasi specie, copie ed
estratti di atti o documenti già in possesso dell'Amministrazione procedente;
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2. la compilazione delle note di trascrizione ai sensi dell'art. 19 legge n.
540/1943.
Quelle di cui al punto 1), argomento del quesito, realizzano procedimenti
amministrativi autonomi rispetto alla registrazione, i quali vengono espletati
attraverso una ricognizione di informazioni ed elementi già in possesso
dell'Amministrazione e sfociano nella produzione di un atto amministrativo
dichiarativo (certificazione o attestazione) o in una attività amministrativa
materiale (rilascio di copie o estratti), con l'unica finalità di assecondare
l'interesse della parte istante.
Le attività di cui all'art. 16, comma 4, del DPR 131/1986 si sostanziano,
invece, nell’annotazione dell'avvenuta registrazione da parte dell'Ufficio che
riceve la richiesta.
Tali attività si ritiene non possano essere assimilate a quelle di
certificazione o di attestazione descritte nel precedente punto 1). Ciò in quanto,
l'Ufficio procedente, da un lato, non agisce nel solo ed esclusivo interesse della
parte istante, bensì in ottemperanza ad un preciso obbligo di legge posto a carico
dell'Amministrazione stessa, dall'altro, non effettua un procedimento autonomo
ed in sé conchiuso poiché l'attività di annotazione altro non è che una fase del
procedimento di registrazione dell'atto. Infine, l'interesse della parte istante si
identifica solo in via mediata con l'ottenimento dell'annotazione, laddove esso è
orientato essenzialmente e direttamente all'ottenimento della registrazione
dell'atto.
Tale ricostruzione si evince peraltro dalla stessa rubrica dell’art. 16
("Esecuzione della registrazione") e dal disposto del comma 3, a norma del quale
la "registrazione consiste nell'annotazione in apposito registro dell'atto o della
denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con indicazione del
numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del
richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse". La citata
definizione normativa vale a chiarire come l'attività di annotazione di cui al
comma 4 non sia che una fase in seno al procedimento di registrazione degli atti.
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Per tutto quanto sopra, si ritiene di dover operare una distinzione tra
l'attestato di registrazione, per il quale è dovuta l'applicazione dei tributi speciali
secondo la modalità prevista dal punto 2) del Titolo II della Tabella A del DPR n.
648 /1972, quale atto di natura essenzialmente dichiarativa contenente i dati
identificativi dell'atto registrato, e l'annotazione dell'avvenuta registrazione, posta
in calce all'atto presentato per la formalità di registrazione (in originale, copie ed
eventuali allegati) la quale non deve essere soggetta a tributo in quanto attività
strumentale al procedimento di registrazione stesso.
Tale orientamento trova riscontro nella circolare n. 26/E del 2011 laddove
( punto 4.2), pur in commento alla normativa vigente in materia di registrazione
dei soli contratti di locazione, afferma che "il presupposto per l'applicazione dei
tributi speciali non si realizza con riferimento alle annotazioni di avvenuta
registrazione apposte dall'ufficio in calce o a margine dell'atto portato alla
registrazione per carenza del presupposto impositivo" poiché esse costituiscono
"una modalità di esecuzione della registrazione che si incardina nel procedimento
di registrazione degli atti".
Il principio enunciato si ritiene applicabile alla generalità degli atti, in
quanto nell'attività di registrazione in generale non possono rinvenirsi le
particolari prestazioni a richiesta e nell'esclusivo interesse di altri Enti e di
privati, rese dal personale.
Le medesime conclusioni possono valere anche nel caso della disposizione
di cui al comma 6, secondo periodo, dell'art. 16 del DPR 131/1986 nella parte in
cui viene previsto che l'Ufficio restituisca "una fotocopia da esso certificata
conforme" per l'ipotesi in cui vengano presentate alla registrazione scritture
private in unico originale.
Anche in questa fattispecie l'attività svolta dall'Ufficio, pur consistente in
una certificazione, non può essere assimilata a "particolari prestazioni" rese su
richiesta e nell'esclusivo interesse dei terzi, ma al contrario, inserendosi nel
procedimento di registrazione dell'atto, non costituisce presupposto per
l'applicazione dei diritti in argomento.
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Occorre infine occuparsi della registrazione di atti pubblici o scritture
private autenticate dei quali siano depositari notai o pubblici ufficiali.
L'art. 36 della legge n. 340/2000 pone a carico dei soggetti ultimi citati un
generale divieto (fatti salvi i casi previsti dal comma 1 del medesimo articolo) di
asportare tali atti dai locali ove essi sono conservati od archiviati.
Conseguentemente al divieto, divenuta normativamente impossibile la
produzione in originale di tali atti ai fini della registrazione presso gli Uffici
Finanziari, la norma stabilisce, da un lato, che l'obbligo di presentazione
dell'originale è comunque validamente assolto mediante la produzione di copia
certificata conforme dallo stesso pubblico ufficiale, dall'altro, prevede una
differente modalità di esecuzione delle annotazioni di cui al comma 4 dell'art. 16
del DPR 131/1986 stabilendo che esse vadano effettuate direttamente dal
pubblico ufficiale sugli originali in suo possesso e sulla base di "idoneo
documento scritto emesso dalla competente amministrazione".
Preme evidenziare, a tal riguardo, come la lettera dell'art. 36 non
qualifichi mai l'idoneo documento scritto come attestazione di registrazione. In
primis rimane pertanto esclusa la possibilità di operare un collegamento diretto
della norma in parola con la disciplina dei c.d. tributi speciali, mancando, anche
a livello lessicale formale, una connessione normativa immediata.
Emerge quindi la necessità di compiere una disamina sostanziale al fine di
eventualmente rinvenire nella fattispecie di cui all'art. 36 il presupposto per
l'applicazione dei c.d. tributi speciali.
Sul punto occorre tenere presente che l'attività di emissione del documento
di cui all'art. 36 non può essere identificata come una "particolare prestazione a
richiesta e nell'esclusivo interesse" del richiedente tale da costituire presupposto
per l'applicazione dei tributi speciali. Anche tale attività, in effetti, costituisce una
fase strumentale del procedimento di registrazione parimenti a quanto detto
relativamente alle annotazioni direttamente effettuate dall'Ufficio ai sensi del
comma 4 dell'art. 16 del DPR 131/1986 (e confermato dalla recentissima
circolare n. 26/E del 2011).
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L'emissione del documento in parola, pur avendo latu sensu una valenza
dichiarativa, non corrisponde né ad un interesse esclusivo ed immediato della
parte richiedente, né risulta collegato ad alcuna particolare prestazione fornita dal
personale amministrativo, né tantomeno presuppone alcuna attività di
ricognizione, ricerca, consultazione od estrazione da parte degli Uffici. L'attività
di rilascio del documento di cui al citato art. 36 non presenta caratteristiche di
procedimento autonomo rispetto alla registrazione (parimenti a quanto già si è
affermato rispetto alle annotazioni di cui al comma 4 dell'art. 16 del DPR
131/1986), ma corrisponde da un lato all'adempimento di un dovere giuridico
normativamente posto a carico dell'Amministrazione, dall'altro all'espletamento
di una delle fasi del procedimento di registrazione.
Pertanto, si ritiene che la fattispecie in argomento non integri il
presupposto impositivo ai fini della corresponsione dei diritti di cui al DPR
648/1972.
Non osta a tale soluzione la circolare n. 226/E del 2000 che afferma che
l'idoneo documento scritto, sostituendo "gli adempimenti posti a carico della
stessa dall'art. 16 comma 4 TUR", costituisce attestato di registrazione.
Dalla lettura della suddetta circolare si desume che la definizione
"attestato di registrazione" è usata al solo fine di individuare operativamente il
documento rilasciato ai pubblici ufficiali; tale attestato assolve alla medesima
funzione degli adempimenti (ossia le annotazioni) previsti dall'art. 16, comma 4,
del DPR 131/1986 e non può che essere soggetto al medesimo trattamento
fiscale.
Alla luce di quanto premesso, deve quindi ritenersi superata la Ris.
219/2009 nella parte in cui si afferma che l'emissione del documento di cui
all'art. 36 della L. 340/2000, in quanto attestato di avvenuta registrazione, integra
il presupposto per l'applicazione dei tributi speciali.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni Provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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La Risoluzione 60/E del 2013 riguarda l'applicazione dei tributi speciali e dei diritti di cui al DPR 648/1972 in materia di registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate, distinguendo tra attestato di registrazione e annotazione di registrazione. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere questa interpretazione per gestire correttamente le registrazioni di contratti, testamenti e atti pubblici, evitando l'applicazione errata di tributi su attività strumentali al procedimento di registrazione.
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