Contratti di finanziamento bancario a medio e lungo termine stipulati all’estero – profili elusivi e ipotesi di applicabilità del regime impositivo di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 601/1973
Quando un contratto di finanziamento bancario stipulato all'estero è soggetto all'imposta sostitutiva italiana, e come si determina il luogo di formazione dell'atto?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 304280/2014 affronta il problema dei contratti di finanziamento a medio-lungo termine sottoscritti formalmente all'estero ma con effetti principalmente in Italia. La questione centrale riguarda se questi contratti rientrino nel regime impositivo dell'imposta sostitutiva prevista dal DPR 601/1973. Secondo la risoluzione, il criterio determinante non è il luogo di sottoscrizione fisica del documento, bensì il momento e il luogo di "formazione" dell'atto, cioè quando le parti raggiungono il consenso negoziale sugli elementi essenziali. Se il consenso è già stato raggiunto mediante una scrittura privata semplice in Italia (ad esempio tramite un "term sheet"), l'atto pubblico sottoscritto successivamente all'estero rappresenta una mera riproposizione dell'accordo già concluso e non modifica la territorialità dell'operazione. In questo caso, il contratto rimane soggetto all'imposta sostitutiva italiana. La risoluzione chiarisce inoltre che il luogo di sottoscrizione, di per sé, non configura abuso del diritto in assenza di ulteriori elementi distorsivi; tuttavia, se emerge documentazione che prova la formazione dell'atto in Italia, l'Agenzia delle Entrate può assoggettare l'operazione all'imposta sostitutiva con relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Contratti di finanziamento bancario a medio e lungo termine stipulati all’estero – profili elusivi e ipotesi di applicabilità del regime impositivo di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 601/1973
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 20/E
Roma, 28 marzo 2013
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Contratti di finanziamento bancario a medio e lungo termine
stipulati all’estero – profili elusivi e ipotesi di applicabilità del
regime impositivo di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R.
601/1973
PREMESSA
E’ pervenuto un quesito, con il quale si chiede di conoscere il corretto
trattamento da riservare, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui
finanziamenti, ai contratti relativi ad operazioni di finanziamento a medio e
lungo termine stipulati all’estero e destinati a produrre effetti giuridici
principalmente in Italia.
In particolare, è stata rappresentata la fattispecie della stipula all’estero di
operazioni di finanziamento nelle quali:
- le parti contraenti sono entrambe residenti in Italia;
- i finanziamenti sono concessi per finalità operative sul territorio
nazionale;
- i contratti sono formati per atto pubblico firmato all’estero e sottoposti
alla giurisdizione italiana.
E’ stato richiesto se il comportamento posto in essere dalle parti può
essere censurato alla luce del principio del divieto di abuso del diritto, in quanto
la circostanza che la mera sottoscrizione dei contratti avvenga al di fuori dei
confini dello Stato può apparire finalizzata ad ottenere un indebito vantaggio
fiscale, anche in considerazione del fatto che detti contratti di finanziamento,
sebbene formalmente sottoscritti all’estero, sono di fatto formati nel territorio
dello Stato.
2
E’ stato rilevato, infatti, che le principali fasi del processo di erogazione
del finanziamento sono normalmente effettuate da articolazioni interne di istituti
di credito, aventi sede in Italia, e terminano con l’assunzione da parte del
consiglio di amministrazione degli istituti stessi della delibera, per effetto della
quale i fidi sono immediatamente erogabili. Generalmente, quindi, tutti gli atti
necessari per l’erogazione del finanziamento sono predisposti in Italia e vengono
trasmessi all’estero solo successivamente, esclusivamente per la stampa e la
sottoscrizione dell’atto.
Sulla base di tali elementi, si potrebbe ritenere che la conclusione del
contratto, inteso come luogo in cui viene raggiunto il consenso negoziale,
avviene sul territorio nazionale, mentre all’estero viene meramente sottoscritto il
contratto di fatto già concluso in Italia.
ABUSO DEL DIRITTO
Per quanto concerne il richiamo al principio dell’abuso del diritto, si
rappresenta che lo stesso, secondo costante giurisprudenza, si sostanzia nel
divieto di “trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante
con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio
fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione,
diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale” (Cassazione, sezioni unite, nn
30055, 30056 e 30057 del 2008).
L’abuso del diritto sembra, pertanto, essere stato individuato dalla
giurisprudenza nell’utilizzo distorto di strumenti giuridici senza alcuna valida
ragione economica diversa dal risparmio d’imposta cui la stessa operazione posta
in essere è finalizzata.
In linea generale, dunque, il luogo di sottoscrizione del contratto, di per sé
considerato ed in assenza di ulteriori elementi, non sembra rientrare nella
definizione di abuso del diritto finora elaborata dalla giurisprudenza, per la
configurazione della quale appare necessario un quid pluris idoneo a realizzare
3
“l’utilizzo distorto di strumenti giuridici” finalizzato all’ottenimento di un
risparmio fiscale.
FORMAZIONE DELL’ATTO
Diversa questione, riguarda, invece, l’individuazione del momento di
‘formazione’ dell’atto, al fine di stabilire se tale momento si realizzi in Italia o
all’estero.
In linea generale, per l’individuazione degli atti soggetti all’imposta
sostitutiva si applicano i criteri dettati per l’imposta di registro che, in particolare,
all’articolo 2 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) dispone che "Sono
soggetti a registrazione,( … ):
a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello
Stato;
(...);.
Ai sensi dell’articolo 1326 del codice civile (Conclusione del contratto)
“Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha
conoscenza dell'accettazione dell'altra parte”.
Pertanto, in linea di principio, il contratto si considera concluso al
momento della contestuale sottoscrizione ad opera delle parti oppure quando chi
ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
E’ possibile ritenere, quindi, che la “formazione” dell’atto si verifichi alla
conclusione del contratto realizzata secondo le modalità appena evidenziate
(sottoscrizione contestuale oppure momento di conoscenza dell’accettazione da
parte del proponente qualora proposta ed accettazione non siano contestuali).
Con specifico riferimento al tema in esame, va considerato che la forma
pubblica non è prevista ad substantiam per la conclusione del contratto di
finanziamento.
Infatti, come si rileva dall’articolo 117 del Decreto Legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (‘Testo Unico Bancario’), secondo cui “I contratti sono
redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”, per tali contratti è
4
richiesta la forma scritta ma non è necessario l’atto pubblico o la scrittura privata
autenticata. Pertanto, essi possono essere conclusi in forma di scrittura privata
semplice.
Conseguentemente, qualora con riferimento a fattispecie del tipo
rappresentato, il consenso negoziale in ordine agli elementi essenziali del
contratto di finanziamento risulti già da scrittura privata semplice, prima che da
atto pubblico o da scrittura privata autenticata sottoscritta all’estero, si può
ritenere che l’atto è formato per iscritto nel territorio dello Stato e, quindi, ricade
nell’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva.
In tal caso, infatti, l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata
sottoscritta all’estero concretizza una mera riproposizione dell’accordo già
raggiunto con la scrittura privata semplice e non assume rilevanza ai fini del
presupposto di territorialità di cui al citato articolo 2 del TUR.
Tale fattispecie potrebbe ricorrere, ad esempio, laddove venga reperito in
sede di controllo un “term sheet” o altra documentazione da cui risulti già
avvenuta la formazione del consenso in ordine agli elementi essenziali del
contratto di finanziamento riproposti con l’atto pubblico o la scrittura privata
autenticata sottoscritta all’estero.
ADEMPIMENTI E SANZIONI
Si ritiene utile rammentare che gli enti che effettuano le operazioni
rilevanti ai fini dell’imposta sostitutiva devono dichiarare, ai sensi dell’articolo
20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, le somme sulle quali si commisura
l’imposta dovuta.
In particolare, devono essere presentate due dichiarazioni, di cui la prima
relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre dell’esercizio e la seconda
relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell’esercizio stesso. Le
dichiarazioni devono essere presentate entro tre mesi, rispettivamente, dalla
scadenza del primo semestre e dalla chiusura dell’esercizio (articolo 8, comma 4,
5
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n.
165).
Inoltre, l’articolo 20, quinto comma, del d.P.R. n. 601 del 1973 rinvia alle
norme in materia di imposta di registro per quanto concerne:
- la rettifica dell’imponibile e l’accertamento;
- le sanzioni per l’omissione o l’infedeltà della dichiarazione;
- la riscossione del tributo;
- il contenzioso;
- e per quanto altro riguarda l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Sullo specifico tema delle sanzioni, l’articolo 3 del decreto del Ministero
delle Finanze del 28 febbraio 1975, n. 2456, richiama le norme dell’imposta di
registro dettate dal DPR 26 ottobre 1972, n. 634 (attualmente sostituito dal TUR).
In particolare, in caso di omessa o tardiva presentazione della
dichiarazione si applicano le sanzioni di cui all’articolo 69 del TUR (articolo 67
del DPR n. 634 del 1972), previste nella misura dal centoventi al
duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta.
In tale circostanza, l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza,
entro il termine di cinque anni dalla data entro la quale la dichiarazione avrebbe
dovuto essere presentata, ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del TUR.
Qualora la dichiarazione sia stata presentata ma risulti infedele, si
applicano le sanzioni stabilite per l’occultazione di corrispettivo dall’articolo 72
del TUR (articolo 70 del DPR n. 634 del 1972), stabilite nella misura dal
duecento al quattrocento per cento della differenza tra l’imposta dovuta e quella
già applicata.
In tale circostanza, l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza,
entro il termine di tre anni decorrenti dalla data di presentazione della
dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76, comma 2, lettera b), del TUR.
IL DIRETTORE CENTRALE
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Risoluzione AdE 304280/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Risoluzione 304280/2014 è fondamentale per chi gestisce finanziamenti bancari internazionali, in quanto chiarisce l'applicazione dell'imposta sostitutiva, il principio dell'abuso del diritto e i criteri di territorialità secondo il DPR 601/1973 e il TUR. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare il momento di conclusione del contratto, la formazione del consenso negoziale e la documentazione sottostante (term sheet, lettere di offerta) per determinare correttamente l'assoggettamento tributario e evitare sanzioni dal 120% al 400% dell'imposta dovuta.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.