Cosa succede se vendo una casa comprata con agevolazione "prima casa" prima di 5 anni e non ricompro un'altra casa entro un anno? Posso accedere al ravvedimento operoso?
Spiegato da FiscoAI
La risoluzione affronta il caso di chi acquista una casa con agevolazione "prima casa" e poi la vende prima che scadano i 5 anni previsti dalla legge, senza procedere all'acquisto di un'altra abitazione principale entro 12 mesi. In questa situazione, il contribuente perde il beneficio fiscale e deve pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, più una sovrattassa del 30%. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di accedere al ravvedimento operoso: il contribuente può presentare un'istanza all'ufficio dove è stato registrato l'atto di vendita, dichiarando espressamente di non voler procedere al nuovo acquisto entro i 12 mesi. In questo caso, dovrà versare la differenza tra l'imposta già pagata e quella dovuta, più gli interessi, ma senza la sanzione del 30%. Se la dichiarazione viene presentata entro l'anno dalla vendita, non scatta la penalità; se invece il termine scade senza comunicazione, la decadenza diventa definitiva e il contribuente può comunque usufruire del ravvedimento con modalità specifiche, sempre senza la sovrattassa.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Consulenza giuridica - Uffici dell'Amministrazione finanziaria. Alienazione dell'immobile, acquistato con l'agevolazione "prima casa", prima del quinquennio e mancato riacquisto entro l'anno
Testo normativo
RISOLUZIONE N.112/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 27 dicembre 2012
OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Alienazione dell'immobile, acquistato con l'agevolazione "prima
casa", prima del quinquennio e mancato riacquisto entro l'anno
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente
l’interpretazione dell’articolo 13 del DLgs n. 472 del 1997, è stato esposto il
seguente
QUESITO
L'Ufficio Territoriale di … espone il quesito di seguito sintetizzato.
Relativamente all'atto registrato in data 09/01/2008, e iscritto a campione
unico per il controllo delle agevolazioni "prima casa", il contribuente, acquirente
dell'immobile agevolato, ha presentato una richiesta di ravvedimento operoso ai
sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 472/1997, in quanto ha venduto l'immobile prima
del quinquennio e ha dichiarato di non procedere all''acquisto di un'altra casa di
abitazione entro l'anno.
Nella risoluzione 105/E del 03/10/2011, l'Agenzia delle Entrate ha
riconosciuto ad un contribuente la possibilità di accedere all'istituto del
ravvedimento operoso nell'ipotesi di decadenza dell'agevolazione "prima casa"
per mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi, presentando
apposita istanza all'Ufficio dell'Agenzia presso il quale è stato registrato l'atto,
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con cui dichiarare l'intervenuta decadenza dall'agevolazione e richiedere la
riliquidazione dell'imposta e l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta.
L'Ufficio Territoriale di … chiede se tale possibilità sia da riconoscere
anche nel caso in cui il contribuente abbia venduto l'immobile agevolato prima
del decorso del quinquennio e senza procedere al successivo acquisto nell'anno.
SOLUZIONE PROSPETTATA
L’Ufficio di ... non prospetta alcuna soluzione.
PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA
La Nota II-bis) all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR
n. 131 del 1986, comma 4, disciplina i casi che portano alla decadenza dei
benefici dell’agevolazione “prima casa”.
In particolare, con riferimento alla fattispecie in esame, l’agevolazione
viene meno in caso di “trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli
immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso
del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto...Le predette disposizioni
non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione
dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda
all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
La perdita del beneficio comporta il pagamento delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per
cento delle stesse imposte.
Tanto premesso, occorre valutare se la decadenza dal beneficio operi solo
allo scadere del termine di un anno dalla rivendita dell’immobile senza che sia
stato acquistato altro immobile da adibire ad abitazione principale dal
contribuente, ovvero se la dichiarazione di parte nello stesso senso possa avere il
medesimo effetto decadenziale.
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Sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte, recepita dalla
risoluzione del 31 ottobre 2011, n. 105, la dichiarazione del contribuente non
assume carattere di rinuncia all’agevolazione.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la pronuncia del 28 giugno
2000 n. 8784 ha chiarito che “non è possibile conseguire l’agevolazione prevista
per l’acquisto della prima casa, …, previa rinunzia ad un precedente analogo
beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina (…). A parere della
suprema Corte, infatti, la dichiarazione di voler fruire del beneficio “non è
revocabile per definizione, tanto meno in vista di un successivo atto di acquisto”.
Dall’orientamento giurisprudenziale richiamato deve escludersi, pertanto,
che il soggetto acquirente, che abbia reso la dichiarazione in atto di possedere i
requisiti prescritti dalla norma di cui alla Nota II-bis), possa in data successiva
rinunciare alle agevolazioni “prima casa” fruite.
Diverse considerazioni possono svolgersi, a parere della scrivente,
laddove l’adempimento richiesto al contribuente non attenga alla sussistenza
delle condizioni necessarie per fruire dei benefici, ma sia, invece, riferito
all’impegno che si assume.
Nella fattispecie oggetto di consulenza, infatti, la mancata decadenza del
beneficio di cui all’ultimo periodo del comma 4, dipende da un comportamento
che il contribuente dovrà porre in essere in un momento successivo all’atto.
Proprio in considerazione della peculiarità di tale condizione, il cui
verificarsi dipende da un comportamento del contribuente, si ritiene che laddove
sia ancora pendente il termine dei dodici mesi per l’acquisto di altro immobile da
adibire a propria abitazione principale, il soggetto che si trovi nelle condizioni di
non poter ovvero di non voler rispettare l’impegno assunto, anche per motivi
personali, può comunicare il proprio intendimento all’Amministrazione
finanziaria.
A tal fine, il contribuente che non intende adempiere all’impegno di
procedere all’acquisto di un nuovo immobile è tenuto a presentare una apposita
istanza all’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile
acquistato con agevolazione “prima casa”; con tale dichiarazione il soggetto
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interessato manifesta espressamente la sua intenzione di non voler procedere
all’acquisto di un nuovo immobile entro i dodici mesi e richiede la riliquidazione
dell’imposta assolta in sede di registrazione.
In questo caso, il contribuente sarà tenuto al versamento della differenza
tra l’imposta pagata e quella dovuta, oltre al pagamento degli interessi.
Discorso a parte merita il regime sanzionatorio previsto dalla Nota II-bis)
all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986, comma
4.
Come precisato dalla richiamata risoluzione n. 105/E del 2011 - in un caso
analogo concernente il mancato trasferimento, entro il termine di diciotto mesi,
della residenza nel comune dove è ubicato l’immobile oggetto di acquisto
agevolato – nel caso di presentazione dell’istanza entro il termine di un anno
dall’alienazione dell’immobile acquistato con benefici, non trova applicazione la
sanzione pari al 30 per cento di cui al richiamato comma 4, poiché entro il
predetto termine non può essere imputato al contribuente il mancato acquisto di
altro immobile da adibire a propria abitazione principale, cui consegue la
decadenza dell’agevolazione.
Decorso, quindi, il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile
senza che il contribuente abbia proceduto all’acquisto di un nuovo immobile
ovvero abbia comunicato al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate
l’intenzione di non voler più fruire del trattamento agevolativo, si verifica la
decadenza del beneficio “prima casa” goduto al momento del primo acquisto.
L’interessato, in presenza dei requisiti richiesti, può, tuttavia, beneficiare,
con le modalità indicate nella citata risoluzione n. 105/E del 2011, dell’istituto
del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997,
che dispone, al comma 1, che “La sanzione è ridotta, sempreché la violazione
non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i
soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo, inoltre, prevede che nei casi
in cui la liquidazione debba essere eseguita dall’Ufficio, “il ravvedimento si
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perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione dell’avviso di liquidazione”.
Si ritiene, pertanto, che non esista alcuna causa ostativa all’applicabilità
del ravvedimento anche per le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni “prima
casa”, laddove “l’effettivo realizzarsi del requisito (..) prescritto dalla norma
dipende da un comportamento che il contribuente dovrà porre in essere in un
momento successivo all’atto” (cfr. Risoluzione n. 105/E del 2011).
Nel caso prospettato dall'Ufficio Territoriale di …, non essendo ancora
spirato il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con le
agevolazioni “prima casa”, il contribuente può manifestare la sua intenzione di
non procedere all’acquisto di un nuovo immobile mediante presentazione di
un’apposita istanza all’ufficio presso il quale l’atto di vendita dell’immobile
acquistato con il beneficio è stato registrato, chiedendo la riliquidazione
dell’imposta dovuta.
Successivamente, l’ufficio procederà alla predetta riliquidazione dell’atto
di compravendita ed alla notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta dovuta
e degli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di acquisto
dell’immobile oggetto di agevolazione, senza applicare la sanzione del 30 per
cento.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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L'agevolazione "prima casa" è disciplinata dalla Nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa del DPR 131/1986 e prevede condizioni stringenti sulla permanenza del beneficio, decadenza dell'agevolazione, e ravvedimento operoso secondo l'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997. Commercialisti e consulenti fiscali devono gestire le comunicazioni tempestive ai contribuenti, la riliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, e il calcolo degli interessi per evitare sanzioni e sovrattasse.
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