Qual è il corretto trattamento IVA per le cessioni di punti premio tra società partner in programmi di fedeltà?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione 101/E dell'Agenzia delle Entrate affronta il regime IVA applicabile quando società partner si scambiano punti premio di concorsi fedeltà. Si applica a società che gestiscono programmi di raccolta punti e li trasferiscono reciprocamente secondo rapporti di cambio contrattuali. La normativa stabilisce che il corrispettivo percepito dalla società che trasferisce i punti è esente da IVA, poiché i punti sono assimilabili a titoli non rappresentativi di merci e hanno la funzione esclusiva di attribuire ai destinatari la possibilità di partecipare alla manifestazione. Tuttavia, la società che acquista i punti da un'altra società partner deve versare un'imposta sostitutiva del 20% sul valore dei punti acquisiti, in quanto l'operazione di acquisto è esente da IVA. Questo meccanismo si applica indipendentemente dal fatto che i punti siano poi assegnati ai clienti finali, operazione che non ha rilevanza IVA.
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Riferimento normativo
Interpello - Regime IVA applicabile alle cessioni di punti premio di concorsi fedeltà tra società partner
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 101/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 26 novembre 2012
OGGETTO: Interpello - Regime IVA applicabile alle cessioni di punti premio
di concorsi fedeltà tra società partner
Con istanza d’interpello presentata in data 18 luglio 2012 da ALFA
S.p.A., con sede in … , è stato esposto il seguente quesito.
Quesito
ALFA S.p.A. rappresenta che, nell’ambito della propria attività X, ha
posto in essere un’operazione a premio denominata “Y”.
Secondo quanto stabilito dal relativo Regolamento, il programma di
fedeltà consiste nell’assegnazione ai clienti che partecipano all’iniziativa di punti
maturati attraverso l’utilizzo di propri prodotti e servizi.
I clienti, in virtù dei punti accumulati, possono scegliere un premio
all’interno di un apposito catalogo, nel quale, oltre a premi immediatamente
fruibili, sono presenti anche punti di altre manifestazioni a premio, analoghe a
quella promossa dall’istante, indette da società partner della stessa. In pratica, i
punti della società istante e delle società partner potranno essere reciprocamente
convertiti in base ad un preciso “rapporto di cambio” contrattualmente previsto.
Gli accordi tra le varie società prevedono, altresì, che, qualora il cliente di
una società richieda come premio i punti di un altro concorso, detta società debba
versare un corrispettivo per ciascun punto ricevuto.
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Il trasferimento dei punti tra le varie società partecipanti, per la successiva
assegnazione ai clienti, avviene quindi a titolo oneroso.
La società istante chiede quale sia il corretto trattamento, ai fini dell’IVA,
del corrispettivo pattuito per il trasferimento dei punti e se, relativamente alle
somme corrisposte per l’acquisto dei punti, occorra versare l’imposta sostitutiva
del 20%, prevista per le manifestazioni a premio dall’articolo 19, comma 8, della
legge 27 dicembre 1997 n. 449, o, in alternativa, rendere indetraibile l’IVA
eventualmente dovuta per l’acquisto del premio.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che i punti trasferibili tra un’iniziativa e l’altra
costituiscano “premi” ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del DPR 26 ottobre
2001, n. 430.
La citata disposizione stabilisce che “I premi messi in palio consistono in
beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione di cui all’articolo
2002 del codice civile, suscettibili di valutazione economica (...) escluso il
denaro, i titoli dei prestiti pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale
societario e dei fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla
vita.”.
Ad avviso dell’istante, sebbene tali punti non possano essere qualificati
come documenti di legittimazione, nel senso ad essi attribuito dall’articolo 2002
del codice civile (che li individua come quelli “...che servono solo ad identificare
l’avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza
l’osservanza delle forme proprie della cessione”), e la cui circolazione non
assumerebbe rilevanza ai fini IVA (come confermato nella risoluzione n. 21/E
del 22 febbraio 2011), è vero anche che gli stessi non sono nemmeno
riconducibili ad una delle ipotesi di esclusione citate nello stesso articolo 4.
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Secondo l’istante, rileva, ai fini della qualificazione dei punti come
“premi” la circostanza che gli stessi, conformemente al dato testuale della norma,
sono suscettibili di valutazione economica.
Infatti, per il trasferimento dei punti, ciascuna società riceve dall’altra
società un corrispettivo unitario.
Per tale ragione, in relazione al valore di acquisto dei punti dalle altre
società partner, la società ritiene di essere obbligata a versare l’imposta
sostitutiva del 20 per cento prevista dall’articolo 19, comma 8, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (così come chiarito con le circolari n. 335/E del 31
dicembre 1997, n. 89/E del 24 marzo 1998 e n. 32/E del 12 aprile 2002).
Per quanto concerne, invece, il corrispettivo percepito per il trasferimento
dei propri punti, nel presupposto che i punti non possano essere considerati titoli
rappresentativi di merci, l’istante ritiene che lo stesso sia esente da IVA ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, n. 4), del DPR n. 633 del 1972.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Da quanto rappresentato nell’istanza, i punti che una società acquista da
un’altra società partner al fine di poterli elargire ai propri clienti a seguito del
raggiungimento di un certo numero di punti relativi alla propria iniziativa,
costituiscono un vero e proprio premio, presente nel catalogo.
Ai fini dell’IVA, come già chiarito con la risoluzione n. 3/E del 20
gennaio 2000, ove era stato esaminato un caso analogo a quello prospettato
nell’istanza, il corrispettivo percepito dalla società che trasferisce i punti alla
società partner, è esente da IVA, ai sensi dell’articolo 10, n. 4), del DPR n. 633
del 1972, in quanto trattasi di compenso concernente operazioni relative a titoli
similari a quelli non rappresentativi di merci.
Ciò nel presupposto che i punti ceduti hanno l’esclusiva funzione di
attribuire ai destinatari la possibilità di partecipare alla manifestazione, e che non
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tutti i partecipanti riescono a completare il programma di raccolta punti e ad
ottenere il premio.
Preso atto che i punti trasferibili da un concorso ad un altro sono
classificabili come premi, si osserva che l’articolo 19, comma 6, della legge n.
449 del 1997, prevede che i premi “possono consistere, soltanto in beni o servizi
assoggettati ad IVA all’atto dell’acquisto o dell’importazione”. Il successivo
comma 8 dispone, altresì, che “a premi consistenti in beni e servizi non
imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta
sostitutiva del 20 per cento” (cfr. circolare n. 335/E del 31 dicembre 1997).
Con la circolare n. 89/E del 24 marzo 1998 è stato chiarito, altresì, che tra
le operazioni non imponibili, per le quali deve essere corrisposta l’imposta
sostitutiva ai sensi dell’art. 19, comma 8, della legge n. 449 del 1997, sono da
comprendere “anche quelle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi)
che per un qualunque motivo non sono state assoggettate all’imposta sul valore
aggiunto e quindi anche quelle non rilevanti o esenti”.
Ciò significa che essendo l’acquisto dei punti, come già chiarito,
un’operazione esente da IVA, l’acquirente dovrà versare un’imposta sostitutiva
pari al 20 per cento del valore dei premi stessi.
Ovviamente, ai fini IVA, nessuna rilevanza assumerà l’assegnazione del
premio ai clienti partecipanti all’iniziativa.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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La Risoluzione 101/E riguarda l'esenzione IVA per le cessioni di punti premio tra società partner, l'imposta sostitutiva del 20% prevista dall'articolo 19 della legge 449/1997 per i premi non imponibili, e la qualificazione dei punti come titoli similari a quelli non rappresentativi di merci secondo l'articolo 10 del DPR 633/1972. Commercialisti e aziende che gestiscono programmi fedeltà devono considerare sia l'esenzione sulla cessione che l'obbligo di versare l'imposta sostitutiva sull'acquisto dei punti.
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