Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 304625/2014
Termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione integrativa di una società in liquidazione
Riferimento normativo
Termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione integrativa di una società in liquidazione
Testo normativo
RISOLUZIONE N.41/E
Roma, 26 aprile 2012
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione
integrativa di una società in liquidazione
Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti in merito
all’ambito applicativo del comma 8-bis dell' articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998 in
presenza di operazioni di liquidazione societaria.
La norma in esame stabilisce che "Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate
dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato
l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o
di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni
di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo".
Tale previsione agevolativa, introdotta dall'art. 2 del regolamento di
"semplificazione" degli adempimenti fiscali (DPR 7 dicembre 2001, n. 435) è diretta
a consentire ai contribuenti di rettificare in proprio favore le dichiarazioni, purché
l'integrazione avvenga non oltre il termine prescritto dalla norma.
Al riguardo, occorre chiarire che la disposizione in esame, nel prevedere che
la rettifica possa essere effettuata "non oltre il termine prescritto per la presentazione
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della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" intende riferirsi agli
ordinari termini di presentazione della dichiarazione.
Ciò vuol dire che, in caso di evento straordinario quale la liquidazione di una
società, la circostanza che per l'anno in cui l'evento si verifica il contribuente sia
tenuto a due distinti adempimenti dichiarativi, uno ante e uno post liquidazione, non
ha impatto con la norma di favore in esame. Infatti, seppure si parli di "periodi di
imposta" per identificare il lasso di tempo che si conclude con la messa in
liquidazione, l'interpretazione letterale di tale locuzione porterebbe ad effetti non
coerenti, in quanto il termine di presentazione della dichiarazione per tale periodo
(sette mesi, ora nove mesi) potrebbe risultare coincidente con il termine di
presentazione della dichiarazione per il periodo precedente, se non addirittura
anticipato, impedendo di fatto al contribuente di poter rettificare la precedente
dichiarazione.
Si ritiene, pertanto, che il termine prescritto dall’ articolo 2, comma 8-bis, del
D.P.R. n. 322 del 1998, per la rettifica da parte del contribuente di precedenti
dichiarazioni, vada riferito al termine ordinario di presentazione della dichiarazione
relativa al periodo di imposta successivo unitariamente considerato,
indipendentemente dal verificarsi di un evento straordinario quale la messa in
liquidazione nel corso dell'anno.
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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