Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 304712/2014
Interpello Ordinario - Tassa sulle concessioni governative per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
Riferimento normativo
Interpello Ordinario - Tassa sulle concessioni governative per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 9/E
Roma, 18 gennaio 2012
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Interpello Ordinario - Tassa sulle concessioni governative per
il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
Con istanza di interpello, concernente l’interpretazione dell’articolo 21
della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 641, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) ha trasmesso una istanza
volta a conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 21 della tariffa annessa
al DPR 26 ottobre 1972, n. 641.
Tale disposizione stabilisce che la tassa è dovuta per la “licenza o
documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e articolo 3 del D.L. 13
maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
202): per ogni mese di utenza…”.
Tenuto conto che, a seguito dell’entrata in vigore del Codice delle
comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è
stato abrogato l’articolo 318 del DPR 29 marzo 1973, n. 156, si chiede di
conoscere se debba ritenersi ancora in vigore l’onere del pagamento della tassa di
concessione governativa per la telefonia mobile.
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L’AIPO è, inoltre, un ente strumentale alle regioni Emilia Romagna,
Piemonte, Veneto e Lombardia avente “personalità giuridica pubblica”.
In considerazione di tale natura, chiede di conoscere se anche le pubbliche
amministrazioni siano tenute a corrispondere la tassa sulle concessioni
governative per la fornitura di servizi di telefonia mobile.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’interpellante fa presente che con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), sono stati abrogati i titoli III e IV
del libro IV del DPR 26 marzo 1973, n. 156, recante “Approvazione del Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni”, disciplinanti rispettivamente i servizi telefonici e i servizi
radioelettrici.
In particolare, l’abrogazione dell’articolo 318 del citato DPR n. 156 del
1973, che disciplina la “licenza di esercizio”, sostiene l’istante, porterebbe a
ritenere che sia venuto meno il presupposto oggettivo per l’applicazione della
tassa sulle concessioni governative, individuato dall’articolo 21 della tariffa
allegata al DPR n. 641 del 1972 nella ‘licenza’.
L’Agenzia interpellante fa, inoltre, presente di essere un Ente pubblico a
rilevanza nazionale, di competenza interregionale e di svolgere le funzioni
individuate all’articolo 4 dell’accordo costitutivo allegato alla legge regionale 22
novembre 2001, n. 42, sul bacino idrografico di competenza delle regioni Emilia
Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia.
Detta Agenzia che svolge “…attività di difesa idraulica tanto
ordinariamente quanto in situazioni caratterizzate da fatti straordinari, ad
oggetto dei beni facenti parte del demanio pubblico dello Stato…” , è un ente
strumentale alle suddette regioni, dotato di personalità giuridica pubblica.
La Commissione Tributaria Regionale di Venezia, con sentenza n. 5 del
10 gennaio 2011, ha affermato che “i comuni, quali enti pubblici territoriali in
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cui si articola l’entità statale e presso cui sono decentrate funzioni dello Stato,
non possono essere assoggettati al tributo in esame…..”.
L’Agenzia istante ritiene, quindi, di non essere tenuta al pagamento della
tassa sulle concessioni governative, e, pertanto, intende “…provvedere al
pagamento delle fatture emesse a fronte dell’erogazione dei servizi attinenti alla
telefonia mobile, in regime di esenzione dalla tassa di concessione governativa
di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 641”.
Parere dell’Agenzia delle entrate
La disciplina delle tasse sulle concessioni governative è contenuta nel
DPR 26 ottobre 1972, n. 641.
L’articolo 1 del citato decreto individua l’oggetto della tassa sulle
concessioni governative nei “provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati
nell’annessa tariffa”.
L’articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, ha esteso la tassa sulle
concessioni governative ai servizi radiomobili di comunicazione aggiungendo
alla citata Tariffa, annessa al DPR n. 641 del 1972, la voce n. 131,
“Apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
comunicazione”.
Attualmente, tale previsione è confluita nell’articolo 21 della Tariffa
annessa al DPR n. 641 del 1972 che dispone il pagamento della tassa sulle
concessioni governative per la “Licenza o documento sostitutivo per l’impiego di
apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
comunicazione (art. 318 del DPR 29 marzo 1973, n. 156, e art. 3 del D.L. 13
maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
202): per ogni mese di utenza…”.
Come rilevato dall’Agenzia istante, a seguito della entrata in vigore del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
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elettroniche) sono stati abrogati i titoli III e IV del libro IV del DPR 26 marzo
1973, n. 156, recante “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni”,
disciplinanti rispettivamente i servizi telefonici e i servizi radioelettrici.
In particolare, l’articolo 218 del decreto legislativo n. 259 del 2003, al
comma 1, lettera s), ha abrogato l'articolo 318 del DPR n. 156 del 1973, con il
quale veniva precisato che “per le stazioni riceventi del servizio di
radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza”.
A parere della scrivente, tuttavia, anche a seguito della intervenuta
abrogazione del citato articolo 318 non risulta modificato il presupposto di
applicazione della tassa di concessione governativa sui servizi radiomobili.
Occorre considerare, infatti, che il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni ha dettato, con il DM 13 febbraio 1990, n. 33, avente ad
oggetto il “Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre
di comunicazione”, le norme regolamentari del servizio radiomobile pubblico
terrestre di conversazione che consente agli abbonati l’impiego di
apparecchiature terminali, veicolari, portatili ed estraibili.
Per usufruire del servizio radiomobile pubblico terrestre di
comunicazione, per il tramite di apposite apparecchiature terminali, è necessario
fare richiesta di abbonamento da inoltrarsi alle società che offrono tale servizio a
seguito di regolare autorizzazione generale, rilasciata nel rispetto degli articoli 3
e 4 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il nuovo “Codice delle
comunicazioni elettroniche”.
In particolare, ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto n. 33 del 1990, le
richieste di abbonamento devono essere inoltrate dai singoli utenti alle società
che offrono il servizio, operatori telefonici autorizzati, le quali rilasciano
all’utente il documento attestante la sua condizione di abbonato al servizio.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto ministeriale
“…tale documento, che sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio,
deve contenere gli estremi del tipo di apparato terminale e della relativa
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omologazione e deve essere esibito dall’abbonato alla pubblica autorità in caso
di richiesta di quest’ultima”.
In forza delle disposizioni sopra enunciate, pertanto, il contratto di
abbonamento rilasciato dal gestore telefonico è il titolo giuridico che consente
all’utente di utilizzare il sistema di telefonia mobile e sostituisce a tutti gli effetti
la c. d. “licenza di stazione radio”.
Anche a seguito della abrogazione del richiamato articolo 318, resta
confermato, quindi, che il titolo giuridico in base al quale l’utente può utilizzare
l’apparecchiatura per la telefonia mobile risulta rappresentato dal “documento
sostitutivo” della licenza, ossia il contratto di abbonamento con gli operatori
telefonici autorizzati, ex articolo 3, comma 2, del DM n. 33 del 1990.
Si rileva, inoltre, che il decreto legislativo n. 259 del 2003 non ha abrogato
integralmente, sostituendolo, il precedente Testo Unico in materia di poste e
telecomunicazioni (DPR n. 156 del 1973), bensì è intervenuto sul Libro quarto
del T.U. rubricato - “Dei servizi delle comunicazioni” - che richiedeva sostanziali
modifiche per adeguare la normativa interna in materia di comunicazioni a quella
comunitaria.
In tale nuovo contesto, il contenuto normativo dell’articolo 318,
espressamente abrogato, è stato ripreso e letteralmente trasfuso dal legislatore
nell’articolo 160 del decreto legislativo n. 259 del 2003, rubricato “Licenze di
Utilizzo” .
Dalla lettura del suddetto articolo 160 si evince l’esatta riproposizione di
quanto disposto nell’abrogato articolo 318 ( del DPR n. 156 del 1973), con la
sottolineata differenza riferita solo ai concetti di “concessione” e
“autorizzazione”.
L’abrogazione dell’articolo 318 è da considerare, quindi, un’abrogazione
(formale) della fonte normativa la cui materia risulta trasfusa in una nuova
disposizione.
Tale tecnica legislativa è abbastanza frequente allorquando il legislatore
opera riforme di interi settori o materie (come nel caso di specie).
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Induce a questa interpretazione la rubrica dell’articolo 160 (Licenza di
esercizio) rimasta inalterata nel nuovo testo, la analoga collocazione della
disposizione (Titolo V – Impianti radioelettrici, Capo I – Disposizioni di
carattere generale), nonché la medesima portata dispositiva rispetto all’abrogato
art. 318, del quale la nuova disposizione ha semplicemente aggiornato i termini
di riferimento.
Inoltre, il comma 2 dell’articolo 160 sopra richiamato prevede che “Per le
stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene
luogo della licenza” e, a tale proposito, si osserva che con riferimento a tale
titolo, si tratta di un “…documento che attesta la (…) condizione di abbonato…”
di cui all’articolo 3 del richiamato DM n. 33 del 1990.
Il codice delle comunicazioni elettroniche non ha, quindi, inteso eliminare
la figura dell’abbonato, come risulta confermato, peraltro, dall’articolo 55 del
medesimo decreto che difatti prevede un “Elenco abbonati e servizi di
consultazione”.
Infine, il fatto che le attuali licenze di telecomunicazioni radiomobile non
siano più soggette ad un regime concessorio bensì ad un regime autorizzatorio,
attraverso il quale lo Stato, titolare del diritto di esercitare il servizio pubblico di
telecomunicazione, si priva dello stesso a favore di terzi, non fa venir meno il
presupposto di applicazione del richiamato articolo 21 della Tariffa che consiste
nel rilascio all’utente del documento attestante la sua condizione di abbonato al
servizio, sostitutivo a tutti gli effetti, in base al combinato disposto dell’articolo 3
del DM n. 33 del 1990 e dell’articolo 160 del Decreto legislativo n. 259 del 2003,
della licenza di stazione radio (sentenza CTR di Torino, Sez. XXVIII n. 54 del 5
novembre 2008).
La tassa sulle concessioni governative trova, infatti, applicazione sia con
riferimento agli atti ed attività soggette a concessione che in relazione agli atti ed
attività sottoposti ad autorizzazione e, pertanto, la sua applicazione non potrebbe
essere esclusa dal venir meno del regime concessorio proprio del DPR n. 156 del
1973.
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In considerazione delle disposizioni vigenti in materia, si ritiene, pertanto,
che la tassa sulle concessioni governative sia dovuta nelle ipotesi in cui venga
rilasciato all’utente il documento attestante la sua condizione di abbonato, posto
che il presupposto oggettivo del tributo è la creazione del titolo giuridico in base
al quale l’utente può utilizzare il sistema.
Il rilascio di tale titolo giuridico da parte del gestore del servizio
radiomobile di comunicazione costituisce il presupposto oggettivo di
applicazione della tassa di concessione governativa sui servizi radiomobili, ai
sensi del suddetto articolo 21 della Tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972.
Considerato, quindi, che l’abbonamento telefonico, nel rapporto
gestore/utente, tiene luogo della licenza di cui al citato articolo 318 del DPR n.
156 del 1973, non si ritiene di condividere la tesi, sostenuta dall’Agenzia istante,
secondo cui l’abrogazione di tale articolo abbia fatto venir meno il presupposto
impositivo della tassa sulle concessioni governative, costituito dal contratto di
abbonamento.
L’interpretazione fornita in ordine all’applicazione dell’articolo 21 della
Tariffa trova una ampia conferma presso i giudici di merito.
In particolare, la Commissione tributaria regionale di Bari, con la sentenza
n. 41/09/10 del 12 aprile 2010, ha correttamente statuito come “l’abrogazione
dell’articolo 318 del DPR n. 156/73 da parte del D.Lgs. n. 259/03 non abbia in
alcun modo inciso sulla vigenza ed efficacia dell’art. 21 del DPR 641/72. La
licenza di esercizio, originariamente prevista dal richiamato art. 318, è stata
infatti sostituita sin dal 1990 dall’abbonamento telefonico sottoscritto dalla
società telefonica e la legge tributaria dà rilievo a quest’ultimo contratto ai fini
dell’applicazione della tassa in oggetto”.
In detta sentenza, viene ricordato, inoltre, che “la tassa di concessione
governativa sui servizi radiomobili venne introdotta dall’art. 3 del decreto del
13.05.91 n. 151 che rinviava esplicitamente al decreto del Ministero delle Poste
e Telecomunicazioni n. 33 del 13.02.1990”.
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L’attuale vigenza dell’articolo 21 della tariffa annessa al DPR n. 641 del
1972 trova, inoltre, ulteriore conferma nella circostanza che il legislatore, con la
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (e, quindi, in data successiva all’entrata in vigore
del Codice delle comunicazioni elettroniche), ha modificato la nota posta in calce
al predetto articolo 21, prevedendo l’esenzione dalla tassa per i non udenti.
Con l’introduzione di tale modifica legislativa, si è reso, quindi, evidente
l’intento del legislatore di ritenere comunque applicabile la norma in commento
anche a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
Si ricorda, infine, che l’articolo 219 del decreto legislativo n. 259 del 2003
stabilisce che “Dall’attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato”. Tale condizione non sarebbe realizzata
qualora, per effetto dell’introduzione di tale decreto, si ritenesse esclusa
l’applicazione della tassa sulle concessioni governative sul rilascio dei documenti
sostitutivi delle suddette licenze.
Per quanto concerne, inoltre, le considerazioni esposte dall’Agenzia
interpellante in ordine alla esclusione della tassa per le amministrazioni
pubbliche, si ricorda che questa amministrazione, con numerosi documenti di
prassi (risoluzione n. 107 del 15 maggio 2003; risoluzione n. 55 del 3 maggio
2005) ha avuto modo di chiarire che la qualificazione di amministrazione
pubblica non esclude detti soggetti dall’obbligo del pagamento della tassa sulle
concessioni governative, ai sensi del sopra citato articolo 21 della tariffa allegata
al DPR n. 641 del 1972.
Si ricorda, ad esempio, la risoluzione n. 55 del 3 maggio 2005 con la quale
si è avuto modo di chiarire che “…lo Stato in quanto titolare di ogni diritto o
facoltà non ha bisogno di rimuovere limiti per il libero esercizio degli stessi,
mentre gli altri soggetti per l'esercizio di determinate attività necessitano di
apposite autorizzazioni (licenze).
Questo principio di carattere generale - applicabile alle sole
amministrazioni statali - comporta che lo Stato, anche per l'impiego di
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apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, non necessita di alcuna
licenza (o documento sostitutivo)….Dal regime di favore sopra delineato
restano, invece, escluse tutte le amministrazioni pubbliche diverse da quelle
statali, vale a dire quelle non riconducibili allo Stato titolare di ogni diritto e
facoltà”.
Tale interpretazione ha trovato conferma nella giurisprudenza.
Si ricorda da ultimo la recente sentenza emanata dalla Commissione
Regionale di Venezia-Mestre n. 76/6/11 del 17 maggio 2011, con la quale la
Commissione, nel confermare che “L’intervento legislativo operato dal D. Lgs.
n. 259/2003, in sede di approvazione del nuovo codice delle comunicazioni, non
ha in alcun modo inciso sull’applicabilità della tassa di concessione
governativa….” ha altresì avuto modo di chiarire che “per quanto concerne
l’affermata assimilabilità dei Comuni all’Amministrazione dello Stato, ai fini
dell’esclusione all’assoggettamento alla tassa di concessione governativa, la
censura è infondata e va respinta, pur tenendo conto delle finalità istituzionali da
questi perseguite”. “In base all’articolo 1, comma 2, Testo unico 165/01”, infatti,
afferma la Commissione, “si evince che i Comuni sono dotati di autonomia
politica, amministrativa e finanziaria e quindi distinti ed autonomi rispetto alle
Amministrazioni dello Stato. Inoltre la normativa in materia della tassa di
concessione governativa, DPR 641/72 individua in modo diretto i casi di
esenzione all’articolo 13 bis e indica i casi nei quali la tassa non è dovuta”.
In considerazioni delle esposte argomentazioni, si ritiene, quindi che
l’Agenzia istante, che non ha natura di Amministrazione dello Stato, ne è
ricompreso tra i soggetti esenti individuati dall’articolo 13-bis del DPR n. 641 del
1972, sia tenuta a corrispondere la tassa sulle concessioni governative sui
contratti di abbonamento per la fornitura dei servizi di telefonia mobile, ai sensi
del più volte richiamato articolo 21 della tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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