Quali documenti sono validi per provare le erogazioni liberali a favore della Tavola valdese al fine di usufruire della deduzione fiscale?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 69/E del 2011 chiarisce come documentare le donazioni in denaro alla Tavola valdese (Chiesa valdese) per beneficiare della deduzione dal reddito complessivo fino a 1.032,91 euro annui. La normativa si applica ai contribuenti persone fisiche che effettuano erogazioni liberali a favore della Tavola valdese e delle Chiese metodiste e valdesi ad essa affiliate. Secondo il decreto del Ministero delle Finanze del 1993, le erogazioni possono essere provate non solo con ricevute di versamento bancario o postale, ma anche con attestazioni o certificazioni rilasciate direttamente dalla Tavola valdese su appositi stampati numerati. L'Agenzia delle Entrate ha successivamente precisato (circolare 21/E del 2010) che queste attestazioni possono essere rilasciate sia dal legale rappresentante della Tavola valdese che da soggetti incaricati presso le singole chiese. Le ricevute devono contenere dati essenziali: numero progressivo, dati anagrafici del donante (cognome, nome, comune di residenza), importo e causale della donazione. In pratica, il contribuente non è obbligato a versare tramite conto corrente postale o bancario: la ricevuta della chiesa valdese, se contiene i dati richiesti e proviene da soggetti autorizzati, è sufficiente per documentare la deduzione in dichiarazione dei redditi.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Chiarimenti in merito alle erogazioni liberali a favore di enti o delle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 69/E
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Roma, 27 giugno 2011
OGGETTO: Chiarimenti in merito alle erogazioni liberali a favore di enti o delle Chiese
rappresentate dalla Tavola valdese
Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in merito alla modalità di
pagamento delle erogazioni liberali in denaro in favore della Tavola valdese ai fini della
fruizione della deduzione dal reddito complessivo, nel limite massimo di 1.032,91 euro, prevista
dall’articolo 10, comma 1, lettera l), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
In particolare è stato chiesto se possono essere considerate valide le ricevute rilasciate
dai responsabili di Chiese e Enti valdesi che non sono accompagnate dalle ricevute di
versamento su conto corrente postale o su conto bancario.
Al riguardo, si precisa che il decreto del Ministero delle Finanze dell’11 dicembre 1993,
emanato previo accordo con la Tavola valdese, con riferimento alla modalità per fruire della
deduzione, ha previsto all’articolo 1 che le erogazioni liberali in denaro possono risultare oltre
che dalla attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale e, in caso di bonifico
bancario, dalla ricevuta rilasciata dall’azienda di credito anche dalla attestazione o certificazione
rilasciata dalla Tavola valdese, su appositi stampati da questa predisposti e numerati.
In tal senso si è già espressa questa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 23
aprile 2010 che, al punto 4.1, con riferimento alla attestazione o certificazione rilasciata dalla
Tavola valdese, ha espressamente previsto i dati essenziali che deve contenere (“numero
progressivo dell’attestazione o certificazione; cognome, nome e comune di residenza del
donante; l’importo dell’erogazione liberale; la causale dell’erogazione liberale) e i soggetti che
possono rilasciarla. Con riferimento a questi ultimi è stato chiarito che “l’attestazione o
certificazione può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della
Tavola valdese, anche da soggetti incaricati dalla Tavola valdese presso le chiese facenti parte
dell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi.
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In ragione delle suddette considerazioni si conferma che le ricevute rilasciate dai
responsabili di Chiese e Enti valdesi che contengono i dati richiesti sono idonee a consentire la
deduzione delle suddette erogazioni liberali.
IL DIRETTORE CENTRALE
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La deduzione delle erogazioni liberali a favore di enti religiosi è disciplinata dall'articolo 10, comma 1, lettera l) del TUIR (DPR 917/1986) e rappresenta un'agevolazione fiscale per le donazioni a chiese e organizzazioni religiose riconosciute. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare la corretta documentazione delle erogazioni liberali, i limiti di deduzione annuali e la qualificazione del beneficiario (enti religiosi, chiese, organizzazioni di culto) per garantire la corretta imputazione in sede di dichiarazione dei redditi e il rispetto della normativa antiriciclaggio.
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