Le attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dall'Agenzia delle entrate sono soggette all'imposta di bollo?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 304999/2014 chiarisce che le attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dall'Agenzia delle entrate non sono soggette all'imposta di bollo quando vengono richieste da amministrazioni pubbliche o soggetti privati per verificare la veridicità di dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del DPR 445/2000. Questo perché tali attestazioni non hanno natura certificativa vera e propria, ma costituiscono una semplice "conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri" custoditi dall'Agenzia, come previsto dall'articolo 71 del DPR 445/2000.
L'esenzione dall'imposta di bollo si applica sia alle istanze presentate all'Agenzia delle entrate per richiedere la verifica, sia alle attestazioni successivamente rilasciate. Questa soluzione è coerente con la semplificazione amministrativa introdotta dal DPR 445/2000, che prevede l'esenzione dal bollo per le dichiarazioni sostitutive rese dai cittadini e favorisce l'acquisizione diretta delle informazioni da parte delle amministrazioni procedenti.
La norma esclude inoltre l'applicazione dei tributi speciali sulla documentazione rilasciata dall'Agenzia in questo contesto. Il richiamo della circolare n. 34/2007 al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 25 giugno 2001 deve intendersi riferito solo agli aspetti procedurali, non ai presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'applicazione dell'imposta di bollo.
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Riferimento normativo
Applicabilità dell’imposta di bollo alle attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dagli uffici dell’Agenzia delle entrate
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 50/E
Roma, 22 aprile 2011
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Applicabilità dell’imposta di bollo alle attestazioni di regolarità
fiscale rilasciate dagli uffici dell’Agenzia delle entrate
Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti in ordine alla corretta
disciplina applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, alle attestazioni di regolarità
fiscale rilasciate dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a seguito di istanze
presentate da soggetti privati che svolgono una attività di natura pubblicistica.
Si ricorda, al riguardo, che il D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE) che disciplina i contratti delle stazioni appaltanti,
degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, stabilisce, all’articolo 38,
comma 1, lettera g), l’esclusione dalle gare pubbliche dei soggetti che hanno
commesso violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse.
L’interessato attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione
sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico in materia di documentazione
amministrativa).
L’amministrazione ricevente può verificare la veridicità della
dichiarazione resa dall’interessato richiedendo all’amministrazione di
competenza il rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale.
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L’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 stabilisce, infatti, che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli
interessati. I controlli possono essere effettuati, tra l’altro, chiedendo
all’amministrazione di competenza “… conferma scritta della corrispondenza di
quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”.
L’Agenzia delle entrate con le circolari n. 34 del 2007 e n. 41 del 2010 ha
fornito chiarimenti in ordine al rilascio delle attestazioni di regolarità fiscale da
parte dei competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, precisando che in tutti i
casi in cui gli uffici dell’Agenzia sono tenuti a certificare i cd “carichi pendenti”
occorre fare riferimento al modello ed alle istruzioni impartite con il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001.
Nell’allegato “c” del provvedimento è stato, in particolare, precisato che
“… i certificati di cui al presente modello sono rilasciati a seguito di richiesta in
bollo presentata dall'interessato all’ufficio competente in base al domicilio
fiscale del soggetto di imposta.
I certificati sono soggetti all'imposta di bollo e ai tributi speciali…”.
Si chiede di conoscere se, in considerazione della natura pubblicistica
dell’attività svolta dai soggetti di diritto privato che ricevono le dichiarazioni
sostitutive, possa essere esclusa l’applicazione dell’imposta di bollo sulle istanze
presentate all’Agenzia delle entrate nonché sul successivo rilascio dell’attestato
di regolarità fiscale.
Al riguardo, si rileva, in via preliminare, che ai sensi degli articoli 3 e 4
della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, sono assoggettate
all’imposta di bollo nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio le istanze
presentate, tra l’altro, alle amministrazioni dello Stato tendenti al rilascio di
certificati, estratti e copie nonché le relative certificazioni e provvedimenti dalle
stesse rilasciati.
Si ricorda che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, rientra tra le
amministrazioni dello Stato anche l’Agenzia delle Entrate. L’articolo 1 della
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Legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce, infatti, al comma 295, che “alle
Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le
Amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131”.
In linea generale, pertanto, sia le istanze presentate all’Agenzia delle
entrate che il conseguente rilascio di una certificazione o di un provvedimento
sono assoggettate all’imposta di bollo.
In deroga a tale principio, l’articolo 16 della Tabella allegata al DPR n.
642 del 1972, stabilisce l'esenzione dal tributo per gli “Atti e documenti posti in
essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e
associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”.
A parere della scrivente, l’esenzione dall’imposta di bollo prevista da tale
disposizione può trovare applicazione solo con riferimento agli atti scambiati tra i
soggetti esplicitamente individuati dal legislatore.
Le norme agevolative non ammettono, infatti, interpretazioni analogiche o
estensive “con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono
essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in
base alla definizione normativa” (Corte di Cassazione, sez.V, 7 maggio 2008, n.
11106).
Né può assumere rilievo la circostanza che le attività svolte da detti
soggetti privati siano connotate da un carattere pubblicistico; la Corte di
Cassazione con la sentenza del 16 gennaio 2009, n. 938 ha, infatti, avuto modo di
affermare che, per gli organismi di diritto pubblico che hanno natura di soggetti
privati sono sottoposte ad un regime pubblicistico solo le attività per le quali tale
regime sia previsto da una specifica norma giuridica, mentre “per la restante
parte prevalgono, come per tutti i soggetti privati, le norme generali, ivi
comprese le norme tributarie”.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene, pertanto, che la previsione di
esenzione dettata dall’articolo 16 della Tabella non possa trovare applicazione
con riferimento ai soggetti che hanno personalità giuridica privata.
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Al riguardo, occorre, tuttavia, considerare che il decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ha introdotto alcune disposizioni
volte a garantire una semplificazione ed uno snellimento delle norme in materia
di documentazione amministrativa.
Nel quadro di tale semplificazione, gli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del
2000 consentono al cittadino di produrre, in luogo della certificazione, una
dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero di atto di notorietà con la quale
attestare stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o pubblici registri.
Ai sensi dell’articolo 37 del medesimo decreto, dette dichiarazioni
sostitutive sono esenti dall’imposta di bollo.
In taluni casi, viene, inoltre, demandata direttamente all’amministrazione
procedente l’acquisizione delle informazioni relative ai soggetti interessati,
esonerando, quindi, i cittadini dall’obbligo di produrre la relativa certificazione.
L’articolo 43 (Accertamenti d’ufficio) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000 stabilisce, infatti, le modalità che possono essere
utilizzate dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi
(soggetti sia pubblici che privati) per l’accesso alle banche dati delle
amministrazioni certificanti, per l'acquisizione diretta delle predette informazioni
ovvero per eseguire i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni presentate dai cittadini.
A norma del comma 4 dell'articolo 43 in esame, è stabilito che “al fine di
agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità
personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni
certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza
oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali”.
Il successivo comma 5 stabilisce che “in tutti i casi in cui
l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a
stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro
certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
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suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo
ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza”.
Le previsioni dettate dai commi 4 e 5 dell’articolo 43 disciplinano,
pertanto, una procedura che consente all’amministrazione procedente di acquisire
direttamente le informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti
da parte dei soggetti interessati ovvero per eseguire il controllo delle
dichiarazioni sostitutive da questi ultimi prodotte. In tal caso, non è prevista una
funzione certificativa da parte dell’amministrazione di competenza (nel caso di
specie Agenzia delle entrate) in quanto le informazioni necessarie per il controllo
sono acquisite direttamente dall’amministrazione procedente, senza oneri, e con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
In assenza di una specifica certificazione emessa dall’ufficio competente
dell’Agenzia deve, quindi, ritenersi che tale procedura non assuma rilevanza ai
fini dell’applicazione dell’imposta di bollo né ai fini dell’applicazione dei tributi
speciali.
Ad analoga soluzione deve giungersi, a parere della scrivente, anche
nell’ipotesi in cui i destinatari della dichiarazione sostitutiva (soggetti con
personalità sia pubblica che privata) richiedano all’Agenzia delle entrate, per i
tributi dalla medesima amministrati “conferma scritta della corrispondenza di
quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi” ai sensi
dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000.
Anche in tale ipotesi, infatti, le informazioni rilasciate dall’Agenzia delle
entrate non assumono natura di certificazione in quanto non sono volte ad
attestare stati, qualità personali e fatti del soggetto interessato. L’attestazione di
regolarità fiscale rilasciata dal competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, nel
caso di specie, è diretta, infatti, a fornire conferma all’amministrazione
procedente della corrispondenza tra le dichiarazioni rese dal contribuente e le
informazioni presenti presso le banche dati dell’Agenzia.
In assenza di una funzione certificativa svolta dall’Agenzia delle entrate
deve, quindi, ritenersi che non trovi applicazione il disposto di cui all’articolo 4
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della Tariffa che stabilisce l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di
Euro 14,62 per gli atti e provvedimenti rilasciati dagli organi delle
amministrazioni dello Stato.
Si precisa che anche le istanze presentate dalle amministrazioni procedenti
all’Agenzia delle entrate non devono essere assoggettate all’imposta di bollo ai
sensi dell’articolo 3 della Tariffa, in quanto la loro presentazione non è tesa al
rilascio di “certificati, estratti, copie e simili” da parte dell’Agenzia delle entrate.
Per le medesime argomentazioni deve, inoltre, escludersi l’applicazione
dei tributi speciali sulla documentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate.
L’esclusione dall’applicazione dell’imposta di bollo delle istanze
presentate all’amministrazione finanziaria dai soggetti destinatari delle
dichiarazioni sostitutive, al fine di verificarne la veridicità, appare, peraltro,
coerente con la previsione normativa dettata dall’articolo 37 del medesimo
decreto, con la quale il legislatore ha previsto l’esenzione dall’imposta di bollo
delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai cittadini ai sensi degli articoli 45 e 46
del DPR n. 445 del 2000.
Il richiamo della circolare n. 34 del 2007 al Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001, con riferimento al caso specifico,
deve ritenersi effettuato solo in relazione agli aspetti procedurali e non ai
presupposti di fatto e di diritto che legittimano l’applicazione dell’imposta di
bollo.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
IL DIRETTORE CENTRALE
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L'attestazione di regolarità fiscale rappresenta un elemento centrale nella verifica dei requisiti per le gare pubbliche secondo il D.lgs. 163/2006, ed è strettamente collegata alle dichiarazioni sostitutive di certificazione previste dal DPR 445/2000. Commercialisti e amministrazioni pubbliche devono conoscere l'esenzione dal bollo e dai tributi speciali per queste certificazioni, in quanto incide sulla corretta gestione delle istanze all'Agenzia delle entrate e sulla documentazione amministrativa richiesta per i contratti pubblici e i carichi pendenti.
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