Qual è il corretto trattamento fiscale dei contributi regionali erogati alle aziende agrituristiche per ristrutturazioni e acquisto di beni strumentali?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che i contributi regionali destinati alle aziende agrituristiche, sebbene formalmente denominati "contributi in conto capitale", devono essere fiscalmente qualificati come "contributi in conto impianti". Questa distinzione è fondamentale perché i contributi in conto impianti non generano sopravvenienze attive tassabili nell'esercizio di incasso, ma rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del bene ammortizzabile cui si riferiscono. Il criterio distintivo risiede nella finalità del contributo: mentre i contributi in conto capitale rafforzano genericamente la struttura patrimoniale, i contributi in conto impianti sono rigidamente subordinati all'acquisizione o realizzazione di specifici beni strumentali ammortizzabili. Nel caso delle aziende agrituristiche, la revocabilità del contributo in caso di mancato utilizzo secondo le condizioni prestabilite e la specificità delle spese ammissibili (ristrutturazione fabbricati, acquisto macchinari, attrezzature, arredi) confermano la natura di contributi in conto impianti. La contabilizzazione può avvenire mediante riduzione diretta del cespite oppure attraverso risconti passivi, con imputazione graduale a conto economico in quote costanti pari agli ammortamenti del bene agevolato. Per gli imprenditori agricoli in regime forfetario (articolo 5, legge 413/1991), il contributo risulta invece irrilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile.
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Riferimento normativo
Consulenze giuridiche - Quesito in materia di contributi regionali erogati ad aziende agrituristiche
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 2/E
Roma, 22 gennaio 2010
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Consulenze giuridiche – Quesito in materia di contributi regionali
erogati ad aziende agrituristiche.
Quesito
Nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale, le Regioni dispongono
l’erogazione di contributi a favore delle aziende agrituristiche finalizzati sia alla
ristrutturazione degli immobili da destinare alle attività svolte dalle predette
aziende, sia all’acquisto di beni strumentali.
Le associazioni di categoria del settore agricolo fanno presente che tali
aiuti sono concessi per sostenere gli investimenti operati dalle aziende agricole
che si sostanziano nel recupero del patrimonio edilizio rurale, mediante
trasformazione di fabbricati (spesso in pessimo stato di conservazione) in
strutture ricettive vere e proprie e nell’acquisto di dotazioni come macchinari,
attrezzature, arredi e simili purché strettamente funzionali allo svolgimento delle
attività agrituristiche di ospitalità e ricezione.
Le Associazioni precisano, inoltre, che i contributi, nonostante siano
concessi dalle Regioni a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione
degli investimenti sopra descritti ed erogati solo a seguito del completamento
delle azioni previste dal bando, sono definiti – in sede di delibera – con il termine
generico di “contributi in conto capitale”.
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Ciò premesso, le Associazioni istanti chiedono quale sia il corretto
trattamento fiscale da riservare ai contributi erogati dalle Regioni alle aziende
agrituristiche e, in particolare, se possano essere assoggettati alla disciplina
prevista per i contributi in conto impianti a prescindere dalla circostanza che gli
stessi siano definiti in via normativa come contributi in conto capitale.
Soluzione prospettata
Le Associazioni ritengono che le Regioni, nel qualificare la tipologia di
aiuto come “contributo in conto capitale”, abbiano utilizzato il termine in senso
“atecnico”, con l’esclusivo intento di non attribuire all’erogazione la qualifica di
contributo in conto esercizio e senza considerare che i contributi in conto capitale
si sostanziano in contributi in conto capitale “in senso stretto” e contributi in
conto impianti.
Al riguardo, le Associazioni osservano che nell’atto di concessione del
contributo, oltre ad essere precisato che l’erogazione viene effettuata per la
ristrutturazione, il ripristino, la conversione e il completamento di fabbricati
rurali, nonché per l’acquisto di dotazioni “strumentali” (cucine, arredi, ecc.), è
anche specificato che l’esecuzione del progetto finanziato deve effettuarsi nel
rispetto di condizioni prestabilite. In altre parole, nel menzionato atto di
concessione non viene solo richiesto un collegamento specifico tra il
finanziamento e l’investimento (dunque non vi è un rinvio generico
all’incremento dei mezzi patrimoniali dell’impresa) ma è altresì prevista la
revoca del contributo qualora questo non risulti utilizzato per le finalità
prefissate.
Pertanto, le Associazioni ritengono che il finanziamento in parola debba
essere considerato, sul piano fiscale, come contributo in conto impianti e non
come contributo in conto capitale.
A sostegno di tale posizione osservano, inoltre, che sebbene il comma 3
dell’articolo 88 del TUIR definisca contributi in conto impianti quelli “per
l’acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento
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adottato”, sia la prassi che la dottrina più autorevole ne danno un’interpretazione
più ampia rispetto alla formulazione letterale. Secondo le Associazioni istanti è
fuori di dubbio, ad esempio, che la realizzazione in economia di un bene
ammortizzabile agevolata attraverso una contribuzione “in qualsiasi forma
erogata” integri l’ipotesi di contributo in conto impianti.
Tale definizione trova riscontro, in particolare, nell’interpretazione
fornita dall’Amministrazione finanziaria con riguardo alle agevolazioni
riconosciute dall’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. Visco sud)
ovvero dall’articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (c.d. Tremonti-bis). In
merito a quest’ultima agevolazione, le Associazioni ricordano che nella circolare
17 ottobre 2001, n. 90/E è stato affermato, per gli investimenti immobiliari, che:
- la norma agevola l’acquisto di fabbricati nuovi da imprese
costruttrici (o anche da soggetti diversi, se mai utilizzati) e la loro costruzione in
economia;
- si considera nuovo anche il fabbricato che ha subito una radicale
trasformazione che superi per importo il costo d’acquisto. L’immobile usato
diventa agevolabile se la struttura è radicalmente modificata e, a tal fine, non è
necessario che l’immobile sia stato strumentale prima della trasformazione. Le
opere compiute fanno nascere un bene nuovo a tutti gli effetti che rileva in capo
all’acquirente per l’intero costo sostenuto.
Infine, sempre in tema di equiparazione sostanziale tra acquisto del bene,
costruzione dello stesso e spese sostenute per la sua trasformazione, le
Associazioni citano sia la risoluzione 16 marzo 2009, n. 65/E in cui è stato
affermato che i costi sostenuti da un agriturismo per la costruzione di una piscina
sono riferibili “alla costruzione di un bene strumentale ammortizzabile”; sia la
normativa IVA laddove prevede la rettifica della detrazione dell’imposta relativa
all’acquisto di beni ammortizzabili anche a fronte di prestazioni di servizi
relative alla “trasformazione, al riadattamento o alla ristrutturazione dei beni
stessi” (cfr. articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972). L’applicazione di tale
disposizione comporta, pertanto, il recupero dell’IVA detratta a fronte non solo
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dell’acquisto di beni ammortizzabili ma anche di spese ed oneri sostenuti per la
trasformazione e l’adattamento o per la ristrutturazione, quando i beni acquistati
(o ristrutturati) sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla
detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera b) del TUIR, si considerano
sopravvenienze attive “i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di
contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma
1 dell’art. 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente
dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito
nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui
sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto”.
I contributi disciplinati dalla norma richiamata, definiti in conto capitale,
non sono correlati a specifici fattori produttivi (siano essi di esercizio che a
fecondità ripetuta) consistendo in un generico potenziamento dell’apparato
produttivo dell’impresa beneficiaria e, di conseguenza, assumono rilevanza
fiscale - come sopravvenienze - nel momento in cui entrano nella disponibilità
materiale e giuridica del percettore.
Tali contributi, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni recate
dall’articolo 21, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, potevano essere
accantonati nella misura del 50 per cento in una riserva in sospensione di imposta
da tassare al momento dell’utilizzo, se avveniva per scopi diversi dalla copertura
di perdite di esercizio. Attualmente, invece, essi concorrono al reddito
interamente nell’esercizio in cui sono stati conseguiti ovvero, a scelta del
contribuente, nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto in quote
costanti.
Occorre osservare che prima delle modifiche apportate dalla citata legge
n. 449 del 1997, i contributi concessi specificamente in relazione all’acquisto di
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beni ammortizzabili erano assoggettati alla stessa disciplina fiscale dei contributi
in conto capitale1. A partire dal 1° gennaio 1998, invece, i c.d. “contributi in
conto impianti” non generano né sopravvenienze attive né ricavi bensì rilevano in
diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono. Ciò
significa che, per effetto delle modifiche intervenute, i contributi in conto
impianti non assumono più autonoma rilevanza fiscale ma devono essere ripartiti
in base alla vita utile del bene per il quale sono stati concessi.
Tale obiettivo può essere raggiunto, secondo quanto indicato dal
principio contabile n.16 dei dottori commercialisti (paragrafo F), con due metodi
alternativi: imputando il contributo percepito a riduzione diretta del cespite
ovvero (il che è equivalente, salvo una migliore ma più complessa
rappresentazione) con la tecnica dei risconti passivi mediante imputazione
graduale a conto economico pari alla stessa misura adottata per gli ammortamenti
del cespite agevolato.
Con il primo metodo di contabilizzazione, il contributo partecipa alla
formazione dell’utile attraverso le minori quote di ammortamento calcolate sul
costo di acquisto del cespite al netto dei contributi; con il secondo metodo, il
contributo, imputato a conto economico tra gli “Altri ricavi e proventi” (voce A5)
per l’intero ammontare riconosciuto, viene rinviato per competenza agli esercizi
successivi attraverso l’iscrizione in bilancio di risconti passivi. Pertanto, i
maggiori ammortamenti, calcolati sul costo lordo del cespite, vengono
“compensati” dalle rispettive quote di contributo di competenza di ciascun
esercizio.
1 La formulazione dell’articolo 55, lettera b), del TUIR, in vigore fino al 31 dicembre 1997, non operava
alcuna distinzione tra i contributi in conto capitale e contributi in conto impianti, considerando
sopravvenienze attive tutti i contributi diversi da quelli erogati in conto esercizio: “i proventi in denaro o
in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del
comma 1 dell’articolo 53. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati
incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il
quarto; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva,
concorre a formare il reddito nell’esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi
dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all’uso personale o familiare
dell’imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”.
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Risulta chiaro che l’omessa contabilizzazione di tali contributi secondo i
criteri menzionati comporta, per i soggetti beneficiari, la deduzione di maggiori
quote di ammortamento rispetto a quelle fiscalmente consentite, ovvero la
determinazione di una minore plusvalenza o di una maggiore minusvalenza
nell’ipotesi di cessione del cespite. In tal caso, l’Amministrazione finanziaria
deve procedere al controllo e alla rettifica dei maggiori ammortamenti effettuati
se questi non risultino recuperati tra le variazioni in aumento nelle dichiarazioni
dei redditi interessate.
L’imputabilità del contributo a fattori di produzione ad utilità ripetuta fa
sì che la determinazione dell’obbligazione tributaria non è istantanea e
coincidente con l’incasso del contributo stesso - come avviene per quelli
concessi in conto capitale - ma prolungata a più periodi d’imposta, in quanto
collegata agli ammortamenti o, comunque, alle vicende che determinano la
rilevanza fiscale del costo del cespite.
Il sorgere dell’obbligazione tributaria non risulta, dunque, collegato
all’esercizio in cui avviene l’emissione del decreto di concessione che individua,
invece, il momento in cui diviene certo il diritto dell’impresa a percepire il
contributo. La corretta individuazione di tale momento, tuttavia, non risulta
irrilevante in quanto è a partire dall’esercizio in cui si forma la certezza
dell’esistenza del contributo che il costo del cespite eventualmente già acquistato
deve essere decurtato, con effetto fiscale, delle somme spettanti anche se non
ancora percepite. Ne consegue che nessun obbligo tributario deve essere assolto
dal soggetto destinatario del contributo in esame qualora il bene, iscritto in
bilancio, non risulti ancora entrato in funzione.
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettere h) e g)
del TUIR, non generano sopravvenienze attive bensì ricavi i contributi spettanti
in base a disposizioni contrattuali e quelli “spettanti esclusivamente in conto
esercizio a norma di legge”.
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I contributi in conto esercizio sono, generalmente, destinati ad integrare i
ricavi o a ridurre i costi e gli oneri di gestione e, come già precisato, devono
essere rilevati in contabilità per competenza e non per cassa, vale a dire
nell’esercizio in cui sorge il diritto a percepirli, anche se successivo all’esercizio
al quale gli stessi si riferiscono.
Tanto premesso, si osserva che la questione interpretativa posta dalle
Associazioni di categoria operanti nel settore agricolo, concernente
l’individuazione della corretta disciplina fiscale da applicare ai finanziamenti
erogati dalle Regioni alle aziende agrituristiche sulla base dei Piani Regionali di
Sviluppo, richiede una preliminare analisi volta a stabilire l’esatta natura dei
contributi stessi.
Si deve tenere presente che il criterio distintivo tra ciascun tipo di
contributo consiste nella finalità per la quale viene assegnato, desumibile dalle
singole leggi agevolative: i contributi in “conto esercizio” sono destinati a
fronteggiare esigenze di gestione; i contributi in “conto capitale” sono finalizzati
ad incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro erogazione
sia collegata all’onere di effettuare uno specifico investimento mentre i contributi
in “conto impianti” sono erogati con il vincolo di acquisire o realizzare beni
strumentali ammortizzabili, ai quali vengono parametrati.
In particolare, il contributo in conto impianti si differenzia dal contributo
“in conto capitale” in quanto non comporta un generalizzato accrescimento delle
risorse a disposizione del soggetto beneficiario risultando, invece, rigidamente
subordinato all’acquisizione o alla realizzazione delle immobilizzazioni previste
dalla legge di concessione (cfr. risoluzione del 29 marzo 2002, n. 100/E).
Questo ultimo aspetto è stato ribadito nella risoluzione del 19 luglio
2002, n. 241/E in cui sono stati ricondotti nella categoria dei contributi in conto
impianti i crediti d’imposta di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, riconosciuti oltre che per l’acquisto di beni, anche per la realizzazione degli
stessi in appalto o in economia da parte del soggetto beneficiario, nonché per il
completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione e
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l’ammodernamento di impianti esistenti, ad esclusione dei meri interventi di
manutenzione di beni preesistenti agevolabili (cfr. circolare del 18 aprile 2008, n.
41, paragraf. 6.2.1). Come evidenziato anche dalle Associazioni di categoria,
un’analoga posizione è stata assunta dall’Agenzia delle entrate con riguardo
all’agevolazione Tremonti-bis.
Nel caso di specie, sulla base di quanto rappresentato nell’istanza di
consulenza giuridica e dall’esame di alcune delibere regionali, emerge che i
finanziamenti concessi alle aziende agrituristiche da parte delle Regioni,
denominati contributi in conto capitale, sono:
- finalizzati ad interventi di ristrutturazione del fabbricato rurale e
all’acquisto di macchine, attrezzature, impianti e arredi per l’esercizio
dell’attività agrituristica;
- revocabili nel caso in cui il beneficiario non li utilizzi secondo le
condizioni prestabilite.
Le delibere, infatti, indicano in maniera puntuale sia le spese ammissibili
al fine di percepire il contributo, eliminando ogni incertezza sul fatto che trattasi
di generici contributi a fondo perduto, sia gli adempimenti a carico del
beneficiario per non incorrere in una eventuale revoca del finanziamento. In
alcuni casi, ad esempio, il contributo risulta subordinato al rispetto del vincolo di
non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione d’uso del bene agevolato
per un periodo di tempo minimo prefissato.
La specificità delle norme che disciplinano il riconoscimento e la
concessione del contributo alle aziende agrituristiche è tale, dunque, da escludere
che nel caso di specie si tratti di contributi in conto capitale (sebbene
formalmente definiti tali) erogati al solo fine di rafforzare la struttura
patrimoniale dell’azienda.
In conclusione, si ritiene che gli aiuti regionali erogati a favore delle
aziende agrituristiche che assumono le caratteristiche prima evidenziate possano
essere considerati, fiscalmente, come contributi in conto impianti ed essere
conseguentemente sottoposti alla disciplina fiscale prevista per questi ultimi.
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E’ solo il caso di precisare che le considerazioni svolte sopra riguardano i
soggetti che determinano il reddito in modo analitico, vale a dire secondo le
regole proprie del reddito d’impresa. Resta inteso che qualora l’imprenditore
agricolo destinatario del contributo regionale abbia adottato il regime di
determinazione forfetaria del reddito, ex articolo 5 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, il predetto contributo risulta irrilevante ai fini della determinazione del
reddito imponibile. Ciò in quanto, ai sensi della norma richiamata, quest’ultimo
si determina applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento
all’ammontare dei ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività agrituristica.
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La Risoluzione 2/E del 2010 affronta la qualificazione fiscale dei contributi regionali per le aziende agrituristiche, distinguendo tra contributi in conto capitale, contributi in conto impianti e contributi in conto esercizio secondo l'articolo 88 del TUIR. Commercialisti e consulenti fiscali devono applicare correttamente la disciplina dei contributi in conto impianti, che comporta la riduzione del costo fiscale del cespite e l'ammortamento parametrato alla vita utile del bene, evitando l'errata contabilizzazione come sopravvenienze attive e garantendo il corretto trattamento delle immobilizzazioni ammortizzabili finanziate da contributi regionali.
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