Quali sono i codici identificativi da utilizzare nel modello F24 quando si compensano crediti maturati in capo a soggetti diversi dal versante?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 286/E del 2009 introduce due codici identificativi specifici da indicare nel modello F24 per consentire la compensazione di crediti fiscali che appartengono a soggetti diversi da chi effettua il versamento. Il codice "61" si utilizza quando un soggetto consolidante compensa crediti ceduti da società aderenti al consolidato fiscale, mentre il codice "62" si applica in altre situazioni, come quando una società incorporante utilizza crediti IVA della società incorporata. In entrambi i casi, nella sezione "Contribuente" del modello F24 deve essere indicato il codice fiscale di chi effettua il versamento, mentre nel campo "CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" va riportato il codice fiscale del soggetto cui il credito effettivamente appartiene. Questa modalità di compilazione consente all'Agenzia delle Entrate di tracciare correttamente l'origine del credito utilizzato e di verificare la legittimità della compensazione, garantendo trasparenza nelle operazioni di trasferimento di crediti tra soggetti diversi.
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Riferimento normativo
Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti
Testo normativo
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
RISOLUZIONE N. 286/E
Roma, 22 dicembre 2009
Oggetto: Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per
l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23
ottobre 2007, nell’ambito del sistema dei versamenti disciplinati dall’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è stata approvata la nuova versione
del modello di versamento F24, che ha previsto la possibilità di inserire due codici
fiscali nel caso in cui i versamenti ovvero le compensazioni effettuati tramite il
modello stesso non afferiscano al medesimo soggetto.
Con particolare riferimento all’articolo 10 del decreto legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la
compensazione di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, relativa al credito dell’imposta sul valore aggiunto, può essere
effettuata per importi superiori a 10.000 euro annui a partire dal giorno sedici del
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui
emerge il credito.
Al fine di consentire l’individuazione del soggetto cui il credito
utilizzato in compensazione afferisce, qualora detto credito emerga da
dichiarazioni o istanze riferite a soggetti diversi rispetto all’utilizzatore, sono
istituiti i seguenti codici identificativi:
“61” denominato–“soggetto aderente al consolidato”
“62” denominato–“soggetto diverso dal fruitore del credito ”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici “61” e “62” sono
indicati nella sezione “Contribuente”, nel campo “codice identificativo”,
unitamente al codice fiscale del soggetto cui il predetto credito si riferisce da
riportare nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o
curatore fallimentare”.
Il codice identificativo “61” va utilizzato nel caso di un soggetto
consolidante che utilizza in compensazione, per il versamento dell’IRES
determinata nel modello CNM, il credito d’imposta ceduto da una società aderente
al consolidato. In tal caso, il modello di versamento F24, va compilato indicando,
nella sezione “Contribuente”, il codice fiscale della società consolidante e i relativi
dati anagrafici e domiciliari, e il codice fiscale della società aderente al
consolidato, esponendolo nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare”. Qualora il credito d’imposta della stessa
natura (ad esempio credito IVA annuale) utilizzato in compensazione dell’IRES
dovuta sia stato ceduto da più soggetti aderenti al consolidato, la società
consolidante nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore,
tutore o curatore fallimentare” indica il codice fiscale del soggetto consolidato che
ha ceduto l’ammontare del credito più elevato.
Il codice identificativo “62” va utilizzato, ad esempio, nel caso di una
società incorporante che utilizza in compensazione il credito IVA annuale della
società incorporata relativo all’anno d’imposta antecedente l’operazione
straordinaria. In tal caso, il modello di versamento F24, va compilato indicando,
nella sezione “Contribuente”, il codice fiscale della società incorporante e i relativi
dati anagrafici e domiciliari, e il codice fiscale della società incorporata,
esponendolo nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore,
tutore o curatore fallimentare”.
Tali modalità di compilazione vanno utilizzate in tutte le ipotesi in cui
sussistono i presupposti per l’utilizzo di crediti maturati in capo a soggetti diversi.
Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti normativi, le anzidette modalità di
compilazione del modello F24 vanno adottate anche nel caso di utilizzo di crediti
diversi dall’imposta sul valore aggiunto.
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I codici identificativi 61 e 62 nel modello F24 sono strumenti essenziali per la compensazione di crediti IVA, crediti d'imposta e altre pretese tributarie quando intervengono soggetti diversi, particolarmente rilevanti nel consolidato fiscale, nelle operazioni straordinarie di fusione e incorporazione, e nella gestione dei crediti ceduti tra società correlate. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere queste modalità di compilazione per garantire la corretta indicazione dei dati anagrafici e fiscali nei versamenti tramite F24.
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