Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 305660/2014
Istanza di interpello - Conseguenze fiscali della valutazione dei crediti al fair value - Articolo 106 del TUIR
Riferimento normativo
Istanza di interpello - Conseguenze fiscali della valutazione dei crediti al fair value - Articolo 106 del TUIR
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 189/E
.
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
Roma, 20 luglio 2009
Oggetto: Istanza di interpello - Conseguenze fiscali della valutazione dei
crediti al fair value - Articolo 106 del TUIR
La società ALFA S.p.a. ha formulato un’istanza di interpello ai sensi
dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa alla valutazione dei
crediti al fair value.
Quesito
La società ALFA (di seguito, in breve, “Società”), operante nel settore
dell’intermediazione finanziaria, “svolge attività di acquisto pro-soluto di crediti
di difficile esigibilità e di crediti fiscali”.
Essa “ha adottato i principi contabili internazionali di cui al Regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento e del Consiglio del 19 luglio 2002 (di seguito
“IAS/IFRS”) per la prima volta nel bilancio consolidato relativo all’esercizio
chiuso il 31 dicembre 2005 (con data di transizione a tali principi il 1° gennaio
2004”.
La Società fa inoltre presente di aver “adottato gli IAS/IFRS ai fini della
redazione del bilancio di esercizio per la prima volta nel bilancio relativo
all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2007 (con data di transizione 1° gennaio
2004) a seguito dell’ammissione a negoziazione sul Mercato Espandi delle sue
azioni avvenuta nel 2007 (con inizio delle negoziazioni in data 21 marzo 2007)”.
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Per effetto dell’applicazione degli standard internazionali, nella
redazione del bilancio d’esercizio (o, secondo la terminologia IAS/IFRS,
“bilancio separato”) relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2007 “sono stati
modificati i criteri di rilevazione/valutazione dei crediti”: in particolare, in sede
di transizione agli IAS/IFRS (cd. First Time Adoption, “FTA”), i crediti “sono
stati designati come attività finanziarie rilevate al fair value” (valore equo), in
conformità a quanto previsto dallo IAS 39 ed esercitando la cosiddetta fair value
option (“FVO”), vale a dire la facoltà di valutare al fair value attività e passività
finanziarie che soddisfano specifiche caratteristiche.
L’applicazione di tale criterio di valutazione ha comportato
“l’evidenziazione di maggiori valori rispetto ai costi di acquisto dei crediti” che
risultavano evidenziati, prima della transizione agli IAS/IFRS, nel bilancio di
esercizio della Società redatto secondo i principi contabili nazionali.
In contropartita contabile all’iscrizione dei predetti maggiori valori dei
crediti:
- è stata accreditata la riserva da First Time Adoption (“FTA”),
relativamente ai maggiori valori rilevati in sede di transizione agli
IAS/IFRS (pari ad euro …);
- è stato rilevato a Conto Economico un componente positivo di
reddito, relativamente ai maggiori valori rilevati successivamente
alla FTA (per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 tale
componente positivo è ammontato a euro …).
Si chiede quale debba essere il trattamento applicabile, sotto il profilo
fiscale, ai maggiori valori “evidenziati, con riferimento ai crediti, nel primo
bilancio separato redatto in conformità agli IAS/IFRS e nei bilanci successivi per
effetto della designazione al fair value dei crediti stessi (i.e. per effetto
dell’esercizio della FVO)”.
Soluzione prospettata dal contribuente
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La Società ritiene fiscalmente irrilevanti i maggiori valori derivanti dalla
valutazione al fair value dei crediti “sia per la parte imputata direttamente a
patrimonio netto…sia per la parte imputata a conto economico”.
A parere della Società, tale trattamento può esser esteso anche al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, per effetto di quanto disposto
dall’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Nell’istanza si ricorda che la citata legge ha introdotto alcune rilevanti
novità in ordine alla determinazione della base imponibile dei soggetti che
redigono il bilancio in conformità agli IAS/IFRS; in particolare, la norma in
parola ha:
(cid:1) aggiunto all’articolo 83, comma 1, del TUIR il seguente periodo:
“per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono,
anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della
presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili” [cfr.
articolo 1, comma 58, lettera a), della legge n. 244 del 2007];
(cid:1) previsto che le disposizioni contenute nel comma 58 “si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi
gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai
comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei
principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che
sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal
comma 58” [cfr. articolo 1, comma 61, della legge n. 244 del 2007].
A parere della Società, alla fattispecie descritta sarebbero applicabili le
disposizioni dell’articolo 110, comma 1, lettera c), del TUIR, secondo le quali “il
costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all’articolo 85, comma 1, lettere
a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione
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di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i
beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie
le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito”.
Al riguardo viene fatto presente che la disposizione in esame risulterebbe
applicabile rispetto ai crediti, dal momento che questi ultimi sono poste
dell’attivo patrimoniale diverse da quelle nelle quali rientrano i beni di cui all’art.
85, comma 1, lettere a), b) ed e) del TUIR (rispettivamente, “beni-merce”,
materie prime, sussidiarie e di consumo ed obbligazioni e altri titoli in serie o di
massa).
La Società perviene a tale conclusione sulla base delle seguenti
considerazioni:
- i crediti sono contabilizzati, in conformità allo IAS 39, come
strumenti finanziari;
- l’articolo 85, comma 3-bis, del TUIR [ivi introdotto ad opera
dell’articolo 1, comma 58, lettera b), della legge n. 244 del 2007]
prevede che “per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali … si considerano immobilizzazioni
finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la
negoziazione”;
- i crediti essendo strumenti finanziari rilevati al fair value per effetto
della FVO “non sono strumenti finanziari detenuti per la
negoziazione: le attività finanziarie per le quali è stata esercitata la
FVO sono diverse da quelle detenute per la negoziazione (che, per
loro natura, sono rilevate al fair value); in tale senso, come noto, si è
espressa l’Agenzia delle Entrate (circolare del 19 febbraio 2008, n.
12/E)”.
I crediti, in quanto “immobilizzazioni finanziarie” secondo la definizione
del menzionato comma 3-bis dell’art. 85, non rientrerebbero, dunque, tra i “beni-
merce” di cui all’art. 85, comma 1, lettera a), risultando agli stessi applicabile la
richiamata previsione di irrilevanza fiscale dell’articolo 110, comma 1, lettera c),
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del TUIR; conseguentemente, risulterebbero irrilevanti “le plusvalenze iscritte”
per effetto della valutazione degli stessi al fair value.
La Società, inoltre, ritiene che tale “irrilevanza fiscale possa - in
applicazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 61, della L. n. 244/2007 -
essere estesa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 (primo periodo
di adozione degli IAS/IFRS nella redazione del bilancio separato…)”.
A tal fine, qualora “tale estensione temporale sia possibile”, la Società
intenderebbe presentare una dichiarazione integrativa per il predetto periodo
d’imposta.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 1, commi 58 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Fnanziaria 2008) ha introdotto alcune rilevanti disposizioni in materia di
fiscalità dei soggetti IAS/IFRS adopter che hanno integrato e modificato le
norme fiscali contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e nel
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, relativamente, tra l’altro, al
riconoscimento ai fini fiscali delle impostazioni che nei bilanci d’esercizio IAS
compliant presiedono all’imputazione temporale dei componenti patrimoniali e
reddituali, nonché alla qualificazione e relativa classificazione contabile.
In particolare, “in attesa del riordino della disciplina del reddito
d’impresa…al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione
del reddito dei soggetti tenuti all’adozione dei principi contabili internazionali ”,
il comma 58, lettera a), del menzionato articolo 1 ha, tra l’altro, aggiunto
all’articolo 83, comma 1, del predetto TUIR il seguente periodo: “per i soggetti
che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli
della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili”.
Per effetto delle disposizioni appena richiamate si è, pertanto, accentuata
la dipendenza dell’imponibile dei soggetti IAS/IFRS adopter dalle risultanze del
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relativo bilancio: per questi ultimi, più precisamente, la competenza fiscale dei
componenti di reddito viene a coincidere - secondo un principio di “derivazione
rafforzata” - con l’imputazione degli stessi al conto economico (o, a seconda dei
casi, al patrimonio) dell’esercizio di competenza.
Il successivo comma 60 dello stesso articolo prevede, inoltre, che “con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze” (decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze 1° aprile 2009, n. 48, cosiddetto “Regolamento
IAS”), “sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle
norme contenute…” nel comma 58.
Il comma 61 del medesimo articolo 1, infine, introduce una “disposizione
di salvaguardia” secondo la quale le norme contenute nel comma 58 “…si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti
sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base
della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti
con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte
dal comma 58”.
La decorrenza temporale delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008 in
materia di fiscalità dei soggetti IAS/IFRS adopter è stata, da ultimo, oggetto di
un’ancor più puntuale definizione ad opera dell’articolo 15, comma 1, del decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185 che ha al riguardo stabilito che:
- il nuovo principio di “derivazione rafforzata” e le altre previsioni
introdotte dall’articolo 1, commi 58 e seguenti della Finanziaria 2008
“esplicano efficacia, salvo quanto previsto dal comma 61, secondo
periodo, del medesimo articolo, con riguardo ai componenti reddituali e
patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007”;
- in ogni caso, “continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale
previgente” (che non attribuisce, salvo eccezioni puntualmente
disciplinate, rilevanza fiscale alle impostazioni contabili IAS/IFRS
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compliant) gli effetti reddituali e patrimoniali sui bilanci degli esercizi
successivi al 2007 delle operazioni pregresse (i.e. quelle iniziate
nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 o in esercizi precedenti).
Con specifico riferimento alla questione oggetto del presente interpello,
si fa presente che lo IAS 39 ricomprende i crediti nella categoria degli “strumenti
finanziari” e che, come correttamente segnalato dalla Società, l’articolo 85,
comma 3-bis), prevede che “per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali…si considerano immobilizzazioni finanziarie gli
strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione”.
Va, tuttavia, evidenziato che per i soggetti operanti nel settore creditizio
che redigono il bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 87 del
1992 - a prescindere dalla categoria di strumenti finanziari in cui i crediti sono
classificati - l’articolo 106, comma 3, del TUIR, in relazione ad “operazioni di
erogazione del credito alla clientela”, attribuisce rilevanza al “valore dei crediti
risultanti in bilancio”. Tale disposizione, in quanto norma speciale, prevale in
ogni caso sulle disposizioni contenute nell’articolo 110 del TUIR e richiamate
dalla Società a sostegno della soluzione prospettata.
Pertanto - parimenti a quanto già rappresentato alla Società in relazione
alla rilevanza fiscale della valutazione dei crediti valutati secondo il metodo del
“costo ammortizzato” - i maggiori valori derivanti dalla valutazione dei crediti
(tanto al fair value, come nel caso in questione, quanto al costo ammortizzato,
come nella precedente risposta) devono essere computati nella determinazione
del costo fiscalmente riconosciuto degli stessi e, conseguentemente, concorrono a
formare il reddito imponibile del periodo d’imposta.
Da ultimo, per quanto concerne l’applicazione (invocata dalla Società)
della “disposizione di salvaguardia” dei comportamenti pregressi di cui al comma
61 del menzionato articolo 1, si rileva che tale disposizione è applicabile solo se i
“comportamenti…coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione
delle disposizioni introdotte dal comma 58” sono riscontrabili in tutti i precedenti
periodi d’imposta che hanno già formato oggetto di dichiarazione nei quali si è
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manifestata la medesima fattispecie e per i quali siano stati applicati gli
IAS/IFRS. Ciò è confermato dall’articolo 6 del citato Regolamento IAS, il quale
prevede che il trattamento fiscale conforme alle disposizioni introdotte dalla
Finanziaria 2008 “deve essere stato applicato in modo coerente in tutti i periodi
d'imposta in cui si è manifestata la medesima fattispecie e per i quali siano stati
applicati gli IAS”.
Va peraltro sottolineato che, nel caso in esame, non si riscontrano i
presupposti per l’applicazione della “disposizione di salvaguardia” di cui
all’articolo 1, comma 61, della Finanziaria 2008: in effetti, per la fattispecie
oggetto del presente interpello si riscontra - sia nella disciplina in vigore che in
quella previgente - l’assoluta coincidenza tra la rappresentazione di bilancio e la
rilevanza fiscale dei crediti in questione per effetto della specifica previsione
contenuta nel menzionato art. 106, comma 3, del TUIR (che non è stata
interessata dalle modifiche introdotte dalla legge finanziaria per il 2008).
Per i componenti di reddito in questione, in altri termini, non poteva
verificarsi l’ipotesi - presupposto essenziale per l’applicazione della citata
“disposizione di salvaguardia” - in cui “i comportamenti adottati (nei periodi
d’imposta anteriori a quello di prima applicazione delle disposizioni della
Finanziaria 2008) sulla base della corretta applicazione dei principi contabili
internazionali” risultassero non recepiti sotto il profilo fiscale, atteso che, come
già precisato, per tali elementi reddituali, anche nella previgente disciplina, il
trattamento fiscale era uniformemente individuato secondo criteri di piena
derivazione dal bilancio.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i
principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dagli uffici
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