Quali sono i requisiti che una società estera controllata deve possedere per ottenere la disapplicazione della disciplina dell'articolo 167 del TUIR?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 167 del TUIR prevede la tassazione in capo al soggetto residente italiano dei redditi prodotti da società estere controllate, con una deroga importante: la disciplina non si applica se la controllata estera dimostra di svolgere un'effettiva attività industriale o commerciale come principale attività nello Stato dove ha sede, oppure se non localizza i redditi in territori a fiscalità privilegiata. Nel caso esaminato, la società ALFA Ltd con sede a Hong Kong ha richiesto questa disapplicazione, sostenendo di svolgere attività reale di commercializzazione di resistenze elettriche. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha negato la disapplicazione ritenendo insufficiente il radicamento territoriale della società in Hong Kong. La decisione si è basata su tre elementi critici: la scarsa consistenza della struttura organizzativa (solo tre dipendenti nel 2006), l'assenza di autonomia decisionale strategica (il centro decisionale rimane in Italia con i consiglieri italiani e il general manager cinese distaccato), e la mancanza di effettivo radicamento economico nel territorio di Hong Kong. Per ottenere la disapplicazione, è quindi necessario dimostrare non solo l'esistenza formale di un'attività, ma anche una reale e stabile partecipazione alla vita economica locale, con strutture organizzative adeguate e autonomia decisionale effettiva nel territorio estero.
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Riferimento normativo
Richiesta di disapplicazione della disciplina prevista dall’articolo 167 del TUIR per una società localizzata in Hong Kong
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 165/E
Roma, 22 giugno 2009
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO: Richiesta di disapplicazione della disciplina prevista dall’articolo
167 del TUIR per una società localizzata in Hong Kong.
Il soggetto controllante in oggetto ha richiesto la disapplicazione delle
disposizioni contenute nell’articolo 167 del Testo Unico delle imposte sui redditi,
approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) in relazione ai redditi
derivanti dalla società controllata sopra specificata per i seguenti
MOTIVI
L’istante ritiene che per i redditi prodotti dalla società ALFA Ltd con sede
in Hong Kong, si debba disapplicare, ai sensi dell’art. 167, comma 5, del TUIR e
dell’articolo 5, comma 3, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, il disposto
dell’art. 167, comma 1, del TUIR, in quanto la società controllata svolge in Hong
Kong, come principale attività, un'effettiva attività industriale o commerciale,
mediante una struttura organizzativa idonea al suo svolgimento.
A tal fine evidenzia che:
- detiene indirettamente il controllo della ALFA Ltd Hong Kong (di
seguito ALFA) tramite una partecipazione totalitaria nel capitale della
società BETA B.V., holding di diritto olandese, a sua volta, detentrice
del 99,99% del capitale ALFA;
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- ALFA fa parte del Gruppo GAMMA attivo nella produzione di
resistenze elettriche e sistemi riscaldanti per uso domestico e
industriale.
A supporto della richiesta di cui sopra, la società istante ha presentato
varia documentazione, debitamente elencata nell’istanza di interpello.
Tenuto conto anche della ulteriore documentazione prodotta ed elencata
nella nota di accompagnamento, si esprime il seguente
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La richiesta avanzata dalla società istante trae motivo dalla circostanza che
Hong Kong, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n.
429, è considerato territorio a fiscalità privilegiata.
Ai sensi dell’articolo 167, comma 1, del TUIR, le disposizioni dettate in
materia di tassazione delle imprese estere controllate non si applicano se il
soggetto residente dimostra, alternativamente, che la società controllata non
residente svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua
principale attività, nello Stato nel quale ha sede; ovvero che dalle partecipazioni
non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati, indicati dal citato D.M., in
cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.
In ordine allo svolgimento da parte della controllata estera di un’effettiva
attività commerciale o industriale, si rileva quanto segue.
La società ALFA Ltd Hong Kong risulta costituita nel 1995 con
denominazione iniziale di DELTA poi modificata con l’attuale.
La richiesta di disapplicazione riguarda il periodo di imposta chiuso il
31.12.2006 e quelli successivi.
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Il parere della scrivente in ordine allo svolgimento da parte della
controllata estera di un’effettiva attività commerciale o industriale viene reso
sulla base delle risultanze dei documenti presentati dall’istante.
In particolare, nell’istanza, viene dichiarato che la controllata di Hong
Kong si occupa di servizi di intermediazione commerciale per conto di
EPSILON, società residente in Cina, a fronte dei quali percepisce delle
commissioni di vendita. Tale attività risulta regolata sulla base di un contratto di
agenzia stipulato con la società cinese nel 2006.
Viene, inoltre, affermato che, a partire dal secondo semestre dell’anno
2007, la controllata ALFA realizza in prevalenza l’attività di
commercializzazione diretta di resistenze elettriche a clienti per applicazioni
domestiche e industriali.
In relazione alle modalità operative riguardanti l’attività in oggetto,
l’istante fa presente che la controllata non dispone di giacenze di magazzino dal
momento che la merce acquistata da EPSILON è spedita direttamente al cliente
finale. Inoltre, dichiara di avvalersi per la gestione dei servizi amministrativi
della società ZETA Ltd.
Per quanto riguarda la struttura organizzativa, l’istante ha evidenziato che
la società controllata di Hong Kong si è avvalsa nel corso del 2006 della
collaborazione di tre dipendenti, con funzioni di: direttore vendite, tecnico
commerciale e addetto alla segreteria.
Dall’esame dei documenti esibiti emerge che il contratto di agenzia
stipulato nel 2006 risulta sottoscritto dal direttore vendite TIZIO per conto di
ALFA e da CAIO in qualità di general manager per EPSILON.
Al riguardo, si osserva che il sig. CAIO, oltre ad essere general manager
di EPSILON, è membro del consiglio di amministrazione di ALFA e risulta
attualmente distaccato in Cina quale responsabile per il gruppo GAMMA in tutto
il mercato asiatico.
Il sig. CAIO, in particolare, provvede alla definizione della politica
economica e degli investimenti del gruppo nell’Est asiatico, nonché alle scelte di
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carattere organizzativo.
Oltre al sig. CAIO, il Consiglio d’amministrazione di ALFA è composto
dai sigg. SEMPRONIO e MEVIO, entrambi residenti in Italia.
Il signor TIZIO, direttore vendite di ALFA, invece è residente in Hong
Kong e sembra avere compiti di carattere essenzialmente esecutivo.
Ciò detto, si osserva che un’entità economica come quella in esame in
tanto potrà considerarsi effettivamente localizzata in territorio a fiscalità
privilegiata in quanto abbia stabilito con quel territorio rapporti di tipo
economico, politico, geografico o strategico.
In altri termini, è necessario che detta entità risulti effettivamente radicata
nel territorio estero di localizzazione, in modo da partecipare in maniera stabile e
continuativa alla vita economica di quest’ultimo.
Nel caso di specie non è stata data sufficiente dimostrazione del predetto
radicamento territoriale in quanto la stessa struttura organizzativa della
controllata in Hong Kong, da un parte, appare di scarsa consistenza sotto il
profilo del personale impiegato e del capitale investito, dall’altra, non sembra
idonea all’autonomo svolgimento dell’attività economica, realizzata in concreto
per il tramite di soggetti terzi. Si aggiunga, infine, la precaria autonomia
dell’attività strategica e di penetrazione del mercato (illustrata nella risoluzione n.
387 del 2002), posto che la società controllata non sembra disporre di un
autonomo centro strategico e decisionale nel territorio di Hong Kong, come
evidenziano la composizione del consiglio e la documentazione fornita.
Per quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso ritiene che non possa essere disapplicato il disposto dell’articolo
167, comma 1, del TUIR, relativamente ai redditi conseguiti dalla società ALFA
con sede in Hong Kong.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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La disciplina delle società estere controllate (CFC rules) secondo l'articolo 167 del TUIR rappresenta uno strumento anti-elusione per contrastare la localizzazione artificiale di redditi in territori a fiscalità privilegiata. Commercialisti e consulenti fiscali devono valutare attentamente il radicamento territoriale, l'autonomia gestionale e la sostanza economica della struttura estera, considerando anche le disposizioni del D.M. 429/2001 che identifica i regimi fiscali privilegiati e i criteri di disapplicazione della normativa CFC.
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