Come devono essere valutate fiscalmente le spese in valuta estera e le operazioni di copertura del rischio di cambio ai fini IRES e IRAP?
Spiegato da FiscoAI
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che i componenti di reddito in valuta estera (come costi di acquisto di materie prime estere) devono essere valutati al cambio del giorno in cui l'operazione si considera effettuata secondo i criteri di competenza fiscale, non al cambio della data di stipula del contratto di copertura. Per i beni mobili, questo significa il cambio della data di consegna o spedizione. La norma si applica alle società che acquistano beni all'estero e utilizzano contratti a termine per coprire il rischio di oscillazione dei tassi di cambio, come nel caso di una società siderurgica che acquista materie prime in dollari USA. Anche se la contabilità civilistica (secondo i principi OIC) registra l'operazione diversamente, ai fini fiscali è necessario effettuare variazioni in dichiarazione dei redditi per allinearsi alle disposizioni del TUIR. Per le passività in valuta coperte, il rischio di cambio deve essere valutato coerentemente tra l'attività coperta e il contratto di copertura, applicando il cambio di fine esercizio. Per l'IRAP, dal 2008 in poi vige il principio di "derivazione piena" dal bilancio, quindi non occorrono variazioni se la contabilità è corretta secondo i principi contabili.
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Riferimento normativo
Interpello - Componenti di reddito in valuta estera - Articoli 9, 109 e 110 del TUIR
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 83/E
.
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
Roma, 30 marzo 2009
A tutte le Direzioni
Oggetto: Interpello - Componenti di reddito in valuta estera - Articoli 9, 109 e
110 del TUIR
La società ALFA S.p.a. ha formulato un’istanza di interpello ai sensi
dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa al trattamento fiscale
dei componenti di reddito in valuta estera.
Quesito
La società ALFA S.p.a. (di seguito, “Società”), esercente l’attività
siderurgica di produzione di acciaio, utilizza nel proprio processo produttivo
materie prime acquistate sui mercati internazionali regolando la quasi totalità
delle transazioni, compresi i relativi costi di trasporto via nave, in dollari USA.
Esigenze di programmazione economico-finanziaria e produttiva,
portano la Società a “fissare il più anticipatamente possibile il tasso di cambio
per gli acquisiti di materie prime”, ancorché tale politica potrebbe comportare la
perdita di opportunità di acquistare, in ipotesi di svalutazione del rapporto di
cambio, le materie prime a condizioni migliori.
Pertanto, al fine di ridurre il rischio derivante dall’elevata variabilità dei
tassi di cambio, la Società effettua operazioni di acquisto a termine di valuta.
Le operazioni a termine su valute sono contratti di compravendita di
valuta ad un “prezzo a termine”, fissato alla data di stipula, che incorpora il
valore dei tassi di interesse.
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In sintesi, la compravendita a termine consiste nello scambiare una
valuta (nel caso in esame, euro) con un’altra valuta (nel caso in esame, dollari
USA) ad una data futura e ad un livello di cambio fissato, pari al cambio corrente
(cd. “spot”) alla data di stipula del contratto, aumentato o ridotto del differenziale
di interesse esistente tra l’euro e l’altra valuta.
La Società precisa che la sottoscrizione dei “contratti di acquisto a
termine di valuta effettuati a copertura di specifici impegni di acquisto di materie
prime” è contabilizzata - conformemente a quanto previsto dal principio
contabile nazionale OIC n. 26 del 30 maggio 2005 - secondo una procedura che
si articola nelle seguenti fasi:
1. rilevazione iniziale del “premio” (o dello “sconto”), pari alla differenza tra
il cambio “spot” ed il cambio a termine previsto dal contratto medesimo; il
premio (se la predetta differenza è positiva) ovvero lo sconto (se la
predetta differenza è negativa) è registrato in contabilità come un
componente di reddito di natura finanziaria in contropartita ad un rateo
attivo (ovvero passivo).
2. al momento della consegna del bene (ovvero al passaggio di proprietà, se
in data diversa), il costo di acquisto delle materie prime è contabilizzato al
cambio della data di consegna del bene stesso, rilevando in contropartita il
relativo debito verso fornitori. E’ in tale momento che viene individuato -
quale differenza tra tale cambio ed il cambio spot alla data di stipula del
contratto di copertura - il componente di reddito (che, nel caso in esame,
avendo valore positivo, costituisce uno sconto) relativo all’operazione di
copertura. Tale componente di reddito - che, come segnalato dalla società
istante, ha natura commerciale - “rettifica il costo” di acquisto delle
materie prime e, quindi, riduce in contropartita il debito verso fornitori.
3. contestualmente, al fine di dare evidenza contabile all’operazione di
copertura, il rateo (passivo) acceso al momento della rilevazione dello
sconto viene stornato in contropartita al debito verso fornitori.
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In seguito al descritto criterio di contabilizzazione (conforme, si ripete, a
quanto previsto dal citato principio contabile nazionale con riferimento ai
“Contratti a termine a fronte di un impegno contrattuale (ordine) di acquisto o di
vendita di un bene in moneta estera”:
- il costo di acquisto delle materie prime risulta iscritto per un
controvalore determinato al cambio spot alla data di stipula del
contratto a termine;
- il debito verso fornitori risulta iscritto per un controvalore
determinato al cambio a termine previsto dal contratto di
copertura.
La Società fa, più precisamente, presente che “il costo di acquisto (in
valuta) delle materie prime sarebbe in un primo momento registrato con il
cambio del giorno in cui il costo è sostenuto (data di consegna o spedizione del
bene) e successivamente rettificato al fine di iscriverlo al cambio alla data di
stipula del contratto a termine”.
Ciò posto, la società istante rileva che il descritto trattamento contabile
dell’operazione non risulterebbe in linea con la disciplina relativa alla
valutazione delle partite in valuta estera contenuta nel vigente TUIR.
Per effetto del combinato disposto degli articoli 9, comma 2, e 109,
comma 2, lettera a), del TUIR, la valutazione delle spese in valuta estera
dovrebbe, infatti, avvenire secondo il cambio del giorno in cui le spese sono
sostenute, vale a dire, trattandosi nel caso specifico di beni mobili, alla data di
consegna o spedizione.
Tanto premesso, la Società chiede se sia possibile, ai fini dell’Imposta
sul reddito delle società (IRES), “in osservanza dell’unico comportamento
contabile corretto alla luce dei principi contabili nazionali, discostarsi dalla rigida
prescrizione dell’articolo 9 del TUIR, laddove questo prevede la determinazione
delle spese in valuta sulla base del cambio alla data di consegna o spedizione del
bene, e (…) considerare fiscalmente corretta, alla luce della peculiarità del caso
di specie e della sostanza economica dell’operazione, la contabilizzazione del
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costo in valuta, e la conseguente valorizzazione delle rimanenze, sulla base del
cambio derivante dall’applicazione della norma contabile di riferimento, ciò
anche alla luce del generale principio di derivazione dell’imponibile dal
bilancio”.
Inoltre, chiede conferma della rilevanza del trattamento contabile sopra
descritto ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
“considerata la diretta derivazione dell’imponibile Irap dalle risultanze della
corretta applicazione dei principi contabili, come sancito dall’articolo 1, comma
50, legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
Soluzione prospettata dal contribuente
La Società ritiene possibile, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, il
riconoscimento della contabilizzazione dei costi sostenuti in valuta (e della
conseguente valorizzazione del magazzino) secondo il trattamento contabile
precedentemente descritto, “in forza del principio di derivazione dell’imponibile
dal bilancio sancito dall’articolo 83 del TUIR, nonché in considerazione del fatto
che l’adozione del comportamento contabile in esame non recherebbe alcun
pregiudizio agli interessi erariali”.
Al riguardo viene osservato come la rigida applicazione delle norme
tributarie sopra indicate (artt. 9 e 109 TUIR) costringerebbe la Società “ad una
sorta di doppio binario civile e fiscale nella contabilizzazione dei costi e delle
rimanenze, ciò in quanto ai fini civilistici (ed anche ai fini dell’Irap … vista la
diretta derivazione dell’imponibile Irap dalle risultanze del conto economico)
sarebbe necessario conformarsi ai principi contabili applicabili al caso di specie
come sopra descritti, onde evitare una errata contabilizzazione delle operazioni,
mentre ai fini fiscali risulterebbe necessario ottemperare alle prescrizioni
dell’articolo 9 del TUIR e conservare una separata valorizzazione dei costi e
delle rimanenze al cambio della data di consegna dei beni”.
A tal fine, segnala “la rilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, del
risultato delle operazioni di copertura sopra descritte, ciò in forza dell’articolo
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112 del TUIR in materia di operazioni fuori bilancio”, laddove è previsto che se
le predette operazioni “sono poste in essere con finalità di copertura di attività o
passività (intendendosi per copertura la finalità di proteggere dal rischio di
avverse variazioni dei tassi di cambio il valore di singole attività e passività) i
relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito secondo le
medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi,
derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività (…) coperte”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
La scrivente non ritiene totalmente condivisibile la soluzione prospettata
dalla Società.
Il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio
sancito dall’articolo 83 del TUIR - secondo cui “il reddito complessivo è
determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico,
relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in
diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive
disposizioni” del citato testo unico delle imposte sui redditi - impone di
determinare l’imponibile fiscale assumendo quale dato di partenza il risultato che
emerge dal bilancio redatto ai fini civilistici ed apportando a quest’ultimo le
variazioni (in aumento o in diminuzione) previste dalle norme tributarie.
Il sistema di determinazione dell’imponibile fiscale, quale delineato dalla
disposizione da ultimo menzionata, è, pertanto, “naturalmente” suscettibile di
determinare differenze , anche sostanziali, tra i valori fiscali ed i valori
civilistico-contabili dei componenti positivi e negativi di reddito (cosiddetto
“doppio binario”).
Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, si ritiene che non
possa riconoscersi rilevanza fiscale alla contabilizzazione dell’operazione di
acquisto di materie prime regolata in valuta estera e della relativa copertura del
rischio di oscillazioni del cambio quale descritta nell’istanza d’interpello in
esame.
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Le disposizioni del più volte citato testo unico non prevedono, in linea di
principio, deroghe di portata generalizzata al criterio di valutazione delle
operazioni in valuta estera contenuto nell’articolo 110, comma 2, del TUIR, in
base al quale “per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e,
con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la
valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri (…) in valuta estera, si
applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell’articolo 9;
tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o
effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale
data”.
L’articolo 9 del TUIR, richiamato dalla disposizione appena citata,
prevede al comma 2 che “per la determinazione dei redditi e delle perdite i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo
il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno
antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono
stati percepiti o sostenuti”.
Ciò posto, si rammenta che ai fini fiscali l’individuazione del momento
in cui si considerano sostenuti i componenti di reddito è regolata dal criterio di
competenza contenuto nell’articolo 109, comma 2, del TUIR ed è, pertanto, da
assumersi con riferimento:
- “alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della
stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se
diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o
costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”, per le cessioni di
beni;
- “alla data in cui le prestazioni sono ultimate”, per le prestazioni di
servizio.
Dal combinato disposto delle norme appena citate emerge come, ai fini
fiscali, i componenti di reddito relativi ad operazioni in valuta debbano, in via
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generale, essere valutati al cambio del giorno in cui, secondo i descritti criteri di
competenza fiscale, l’operazione si considera “effettuata”.
A tale regola di carattere generale fa eccezione soltanto la peculiare
situazione contemplata nella disposizione contenuta nell’ultimo periodo del
menzionato articolo 110, comma 2, secondo la quale “per le imprese che
intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta
della contabilità plurimonetaria con l’applicazione del cambio di fine esercizio
ai saldi dei relativi conti”.
Nel caso di specie - in assenza di contabilità plurimonetaria - il costo di
acquisto delle materie prime (ancorché risulti contabilizzato al cambio “spot”
corrente alla data di stipula del contratto di copertura) assume, anche con
riferimento alla determinazione del valore fiscale delle rimanenze di magazzino,
rilevanza fiscale al controvalore convertito al cambio del giorno di consegna o
spedizione delle stesse.
Quest’ultimo costituisce inoltre, il valore di riferimento per determinare,
ai fini fiscali, il provento ovvero l’onere finanziario relativo all’operazione di
copertura (che, pertanto, si qualifica come differenza tra il controvalore calcolato
al cambio del giorno di consegna e il controvalore calcolato al cambio fissato nel
contratto a termine); a tal fine, occorrerà effettuare le opportune variazioni in
sede di dichiarazione dei redditi, atteso che il predetto valore differenziale
(premio ovvero sconto) è stato contabilizzato secondo modalità differenti, vale a
dire come differenza tra il cambio spot alla data di stipula del contratto di
copertura (grandezza non coincidente con il cambio del giorno di “effettuazione”
dell’operazione di cui alle richiamate disposizioni fiscali) ed il relativo cambio a
termine.
Si precisa, sul punto, che poiché il costo di acquisto diviene fiscalmente
determinato (rectius, diviene fiscalmente di competenza) solo alla data di
consegna delle materie prime, è alla medesima data che deve essere individuato,
sempre ai fini fiscali, il differenziale in questione, raffrontando tale costo
(convertito al cambio della data di consegna) con il controvalore al cambio
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fissato nel contratto a termine; solo alla data di consegna (contestualmente
all’individuazione del costo fiscale dell’acquisto delle materie prime), infatti, il
differenziale stesso assume i requisiti di certezza e di obiettiva determinabilità
previsti dall’articolo 109, comma 1, del TUIR in ordine alla concorrenza dei
componenti di reddito alla formazione dell’imponibile fiscale.
Per quanto concerne la valutazione (e l’eventuale rilevanza fiscale) delle
differenze di cambio relative alle passività in valuta ancora in essere alla fine
dell’esercizio (debiti verso fornitori esteri originati dall’acquisto di materie
prime), deve tenersi conto del fatto che, nel caso in questione, il rischio di
oscillazione del tasso di cambio è stato coperto con il contratto di compravendita
di valuta a termine. Assumono, pertanto, rilevanza le disposizioni fiscali
contenute:
- nell’articolo 110, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, secondo il
quale “si tiene conto della valutazione al cambio della data di
chiusura dell’esercizio delle attività e delle passività per le quali il
rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano
anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura
dell’esercizio”;
- nell’articolo 112, comma 4, del TUIR che, in tema di “operazioni
fuori bilancio”, prevede il cd. principio di simmetria fiscale qualora
siano poste in essere operazioni con finalità di copertura di attività
o passività (tra le quali rientrano anche i contratti di compravendita
di valuta a termine di cui si tratta), stabilendo che “i relativi
componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da
realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime
disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi,
derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività (…)
coperte”.
Al riguardo, il comma 2 dello stesso articolo 112 del TUIR prevede che
“alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che
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risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio" in corso alla data di
chiusura dell’esercizio”.
Il successivo comma 3 precisa, inoltre, che “i componenti negativi di cui
al comma 2 non possono essere superiori alla differenza tra il valore del
contratto (…) alla data della stipula o a quella di chiusura dell’esercizio
precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell’esercizio”,
nonché, alla lettera c), che per la determinazione del valore alla data di chiusura
dell’esercizio si assume “per i contratti di compravendita di valute (…) il tasso di
cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a
quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a
termine”.
Quest’ultima disposizione - che dà, appunto, rilevanza fiscale alla
valutazione al “tasso di cambio a termine corrente” alla data di chiusura
dell’esercizio - si rende applicabile anche per la particolare categoria delle
passività denominate in valuta estera “per le quali il rischio di cambio è coperto”
(debiti verso fornitori di materie prime), considerato che il contratto di copertura
è valutato, ai sensi dell’articolo 110, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, “in
modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio”.
Conseguentemente, le differenze di cambio sulle passività in questione
concorreranno alla formazione del reddito imponibile.
Per quanto attiene al trattamento fiscale da seguire ai fini IRAP, si
ricorda che l’articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Finanziaria 2008) ha, tra l’altro:
- riformulato l’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 (Decreto IRAP) in ordine alla determinazione del valore della
produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali,
fissando un principio di “derivazione piena” dell’imponibile IRAP
dalle risultanze del bilancio; in particolare, il comma 1 del
novellato articolo 5 prevede che “la base imponibile è determinata
dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle
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lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione
delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così
come risultanti dal conto economico dell’esercizio” [cd. “presa
diretta” del valore della produzione netta imponibile dal bilancio,
cfr. art. 1, comma 50, lett. a), della Finanziaria 2008];
- abrogato l’articolo 11-bis del Decreto IRAP, in cui era previsto che
“i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione
del valore della produzione (…) si assumono apportando ad essi le
variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle
imposte sui redditi” [cd. “sganciamento” dell’imponibile IRAP
dall’imponibile IRES, cfr. art. 1, comma 50, lett. g), della
Finanziaria 2008].
Tanto premesso e atteso che - secondo quanto previsto dal successivo
comma 51 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008 - le modifiche normative sopra
riportate “si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007”, la Società, ai fini IRAP, dovrà:
- per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre
2007, considerare valida l’interpretazione evidenziata in
precedenza, con riferimento alle imposte sui redditi, in merito
all’individuazione della corretta competenza fiscale ed alla
valutazione dell’operazione di acquisto di materie prime, nonché
del relativo contratto di copertura dal rischio di oscillazione del
cambio (rileveranno, pertanto, le medesime variazioni fiscali
effettuate ai fini IRES);
- per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2007, determinare l’imponibile considerando fiscalmente
riconosciuti i dati di bilancio (non dovrà effettuarsi, quindi, alcuna
variazione in sede di dichiarazione dei redditi). Ciò a condizione
che le rilevazioni contabili e le valutazioni di bilancio siano
avvenute in un ambito di corretta applicazione dei principi contabili
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adottati dalla Società. Diversamente, si renderà possibile contestare
la regolarità della rappresentazione contabile prospettata, dal
momento che, a mente dell’art. 5, comma 5, del Decreto IRAP
“indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto
economico i componenti positivi e negativi del valore della
produzione sono accertati secondo i criteri di corretta
qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai
principi contabili adottati dall’impresa”.
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Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i
principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dagli uffici.
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FiscoAI analizza Risoluzione AdE 305776/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La valutazione delle spese in valuta estera è disciplinata dagli articoli 9, 109 e 110 del TUIR, che stabiliscono il criterio di competenza fiscale e il cambio di riferimento. Le operazioni di copertura del rischio di cambio (forward contracts) rientrano nelle operazioni fuori bilancio di cui all'articolo 112 TUIR, dove vige il principio di simmetria fiscale. Commercialisti e aziende con transazioni internazionali devono gestire il "doppio binario" civile-fiscale, distinguendo tra contabilità plurimonetaria e valutazione ordinaria, considerando anche l'impatto su IRES e IRAP.
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