Consulenza giuridica - Dichiarazione di successione - Bene immobile acquistato per usucapione ricompreso nell’asse ereditario in assenza della sentenza dichiarativa di accertamento
Un immobile acquisito per usucapione dal defunto può essere indicato nella dichiarazione di successione anche senza la sentenza di accertamento dell'usucapione?
Spiegato da FiscoAI
Secondo la Risoluzione AdE 52/E del 2009, la risposta è affermativa. L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario che si perfeziona automaticamente per legge al decorso del termine previsto dal codice civile, indipendentemente dall'esistenza di una sentenza giudiziale. La sentenza che accerta l'usucapione ha natura meramente dichiarativa, non costitutiva, il che significa che il diritto di proprietà nasce già al momento del perfezionamento dell'usucapione stessa. Pertanto, gli eredi o legatari sono tenuti a inserire nella dichiarazione di successione i dati identificativi del bene immobile acquisito per usucapione dal de cuius, specificando la modalità di acquisto, anche in assenza della sentenza accertativa. Gli uffici competenti devono liquidare l'imposta sulla base della dichiarazione presentata, senza necessità di ulteriori accertamenti sulla titolarità dei beni, e devono redigere il certificato di successione includendo gli immobili dichiarati come usucapiti. È importante precisare che la trascrizione del certificato di successione ha rilevanza esclusivamente fiscale e non costituisce titolo pubblicitario per l'opponibilità a terzi del diritto di proprietà.
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Riferimento normativo
Consulenza giuridica - Dichiarazione di successione - Bene immobile acquistato per usucapione ricompreso nell’asse ereditario in assenza della sentenza dichiarativa di accertamento
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 52/E
Roma, 25 febbraio 2009
Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso
OGGETTO:Consulenza giuridica - Dichiarazione di successione - Bene
immobile acquistato per usucapione ricompreso nell’asse
ereditario in assenza della sentenza dichiarativa di accertamento
Con l’istanza di consulenza specificata in oggetto, concernente la
presentazione della dichiarazione di successione e l’indicazione, in essa, di beni
acquisiti per usucapione, in assenza di una sentenza dichiarativa è stato esposto il
seguente
Quesito
Viene chiesto di conoscere se possa ritenersi corretto che in dichiarazione
di successione venga indicato, come facente parte dell’asse ereditario del de-
cuius, un immobile allo stesso pervenuto per usucapione, pur in assenza della
sentenza di accertamento della stessa.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
In mancanza di una sentenza di usucapione, non si ritiene corretto
enunciare in dichiarazione di successione il diritto di proprietà in capo al de-
cuius per avvenuta usucapione, al fine di farne valere i diritti successori. Ciò in
quanto la sentenza dichiarativa dell’avvenuta usucapione costituisce atto
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necessario ai fini dell’opponibilità ai terzi del diritto di proprietà acquisito per
effetto dell’usucapione stessa.
Parere della Direzione
L’usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo
originario e si perfeziona con il decorso di un periodo di tempo predeterminato
dalla legge, durante il quale il bene da usucapire deve essere posseduto
ininterrottamente.
L’acquisto del diritto per usucapione avviene per legge, nel momento in
cui matura il termine previsto dalle norme del codice civile (articoli 1158 e
seguenti). Rappresenta oramai un orientamento pacifico in giurisprudenza il
principio in base al quale l’accertamento per via giudiziale dell’intervenuta
usucapione da luogo ad una sentenza accertativa, avente natura dichiarativa e
non costitutiva (v. Cassazione del 19 marzo 2008, n. 12609 e Cassazione del 5
febbraio 2007, n. 2485).
A tal fine la trascrizione, in base all’articolo 2651 del codice civile, della
sentenza da cui risulta acquistato per usucapione la proprietà dei beni immobili e
gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi ha natura di pubblicità-
notizia, in quanto assolve allo scopo di garantire completezza ai pubblici registri.
Ciò posto, si ritiene che alla fattispecie in esame, riguardante la legittimità
dell’indicazione in dichiarazione di successione di un immobile acquistato per
usucapione, pur in assenza della sentenza accertativa di tale acquisto, si applichi
l’articolo 9, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta
sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (di
seguito TUS), per il quale “L’attivo ereditario è costituito da tutti i beni e diritti
che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti
all’imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13”. Ne consegue, che qualora
nell’asse ereditario sia presente un bene immobile acquisito per usucapione dal
de-cuius e manchi una sentenza accertativa di tale diritto, gli eredi o i legatari
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sono tenuti a inserire nella dichiarazione di successione i dati identificativi di
detto bene, specificando che l’acquisto è avvenuto per usucapione.
Gli uffici locali competenti, che ricevano una dichiarazione di successione
nella quale siano stati inseriti i dati identificativi di immobili, che l’erede o il
legatario assume essere stati usucapiti dal de- cuius, devono procedere a liquidare
l’imposta limitandosi all’esame della dichiarazione, come previsto dall’articolo
33, comma 1, del TUS, senza che sia necessario effettuare ulteriori accertamenti
circa la titolarità dei beni indicati come facenti parte del patrimonio ereditario.
Gli uffici, inoltre, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Testo Unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con DLGS
31 ottobre 1990, n. 347 (di seguito TUIC), devono redigere il certificato di
successione in conformità alle risultanze della dichiarazione di successione,
inserendovi anche gli immobili che gli eredi hanno dichiarato essere stati
usucapiti dal de- cuius, e richiedere la trascrizione del predetto certificato.
Si ricorda che la trascrizione del certificato, in base a quanto stabilito dal
comma 2 del predetto articolo 5 del TUIC, “… è prevista limitatamente agli
effetti fiscali stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli
acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi
nella successione”.
Seppure ad altri fini, la Suprema Corte ha precisato che “L’opinione
secondo la quale la trascrizione della denuncia di successione sarebbe di per sé
sufficiente ai fini dell’opponibilità a terzi del legato ex lege, è priva di giuridico
fondamento….perché una tale trascrizione non rientra tra quelle espressamente
previste dalla legge sostanziale, all’articolo 2643 c.c. e ss., considerato peraltro
che la denuncia di successione è atto avente rilevanza esclusivamente fiscale…”
(v. Corte di Cassazione Sez. V del 2 agosto 2007, n. 31435).
Quest’ultima pronuncia appare coerente con il principio affermato in altra
occasione dalla stessa Corte di Cassazione (sentenza del 12 giugno 1987, n.
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5135) secondo cui “…la circostanza che gli eredi del terzo abbiano trascritto a
proprio favore la denuncia di successione (…) ed ottenuto le volture catastali a
proprio nome, non costituendo tali operazioni (trascrizioni, voltura) fatti idonei
a determinare il trasferimento della proprietà” non rappresenta titolo idoneo per
il trasferimento del diritto di proprietà sul bene oggetto della dichiarazione di
successione.
Il medesimo principio, peraltro, è stato ribadito dall’Amministrazione
Finanziaria con circolare del 11 luglio 1991, n. 37 - parte 2, nella quale viene
espressamente evidenziato che la trascrizione della dichiarazione di successione
non costituisce titolo pubblicitario degli acquisti a causa di morte né elemento di
continuità delle trascrizioni.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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La Risoluzione riguarda l'imposta sulle successioni e donazioni (TUS - D.Lgs. 346/1990) e l'imposta catastale (TUIC - D.Lgs. 347/1990), affrontando il tema dell'usucapione come modo di acquisto originario della proprietà e della dichiarazione di successione come adempimento fiscale. Commercialisti e consulenti ereditari devono conoscere la distinzione tra effetti fiscali e effetti civilistici della trascrizione, nonché il principio secondo cui l'accertamento giudiziale dell'usucapione ha natura dichiarativa e non costitutiva.
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