Quale aliquota IVA si applica all'attrazione denominata "Autoscontro" negli spettacoli viaggianti?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 305834/2014 chiarisce che l'attrazione "Autoscontro" è soggetta all'aliquota IVA agevolata del 10% e non al 20%. Questa conclusione si basa sul fatto che l'Autoscontro è espressamente elencato nell'elenco ufficiale delle attività di spettacolo viaggiante previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sia nella categoria "medie attrazioni" (fino a 20 vetture) sia in quella "grande attrazioni" (oltre 20 vetture). La normativa definisce "spettacoli viaggianti" tutte le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, che presentino le caratteristiche tecnico-funzionali descritte nell'elenco ministeriale. Poiché l'Autoscontro possiede queste caratteristiche e figura nell'elenco ufficiale, rientra nella categoria degli spettacoli viaggianti e beneficia quindi dell'aliquota ridotta del 10% prevista dal numero 123 della Tabella A del DPR 633/1972. Questa interpretazione risolve il contrasto con precedenti decisioni di commissioni tributarie che avevano applicato l'aliquota ordinaria del 20%.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
RISOLUZIONE N. 24/E
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Roma, 29 gennaio 2009
OGGETTO: Consulenza giuridica - Spettacolo viaggiante – Autoscontro –
Aliquota IVA
Con la consulenza specificata in oggetto, concernente l’interpretazione del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il
seguente
QUESITO
L’Associazione Alfa ha chiesto chiarimenti in ordine all’applicazione
all’attrazione denominata “Autoscontro” della corretta aliquota IVA.
Il dubbio interpretativo sorge a seguito della pronuncia di una Commissione
tributaria che ha dichiarato soggetta ad IVA del 20% la suddetta attrazione.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Associazione Alfa ritiene che tutte le attività di spettacolo viaggiante cioè,
tutte le attrazioni inserite nell’elenco delle attività di cui all’art. 4 della legge 18
marzo 1968, n. 337, sono assoggettate all’aliquota IVA del 10%, in quanto
riconducibili alle previsioni di cui al n. 123 della Tab. A) allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 elenca le attività di spettacolo che sono state assoggettate all’IVA
secondo le disposizioni di cui all’art. 74-quater del medesimo DPR n. 633.
In particolare, il punto 4) della citata tabella C elenca gli "spettacoli teatrali
di qualsiasi tipo, (…); attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di
burattini e marionette ovunque tenuti".
In relazione all’aliquota applicabile il numero 123) della tabella A, parte III,
allegata al citato DPR n. 633 del 1972 stabilisce che si applica l’aliquota del 10 per
cento agli “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, (…); attività circensi e dello
spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti”.
Ciò posto, al fine di stabilire se all’attrazione denominata “autoscontro” sia
applicabile o meno l’aliquota agevolata ai sensi del numero 123) della citata tabella
A, va verificato se la stessa possa ricondursi tra le attività di spettacolo viaggiante.
Al riguardo, l’art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337 recante “Disposizioni
sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante” stabilisce che “Sono considerati
<spettacoli viaggianti> le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti
a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti,
anche se in maniera stabile (...)”.
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Il successivo art. 4 della medesima legge prevede che “E’ istituito presso il
ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei
trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico-
costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione”.
Per quanto riguarda la qualificazione delle attività svolte come spettacolo
viaggiante, quindi, è necessario che le stesse presentino le caratteristiche tecnico-
funzionali tipiche descritte nell’elenco delle attività spettacolari, attrazioni e
trattenimenti di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
Quanto sopra esposto si osserva che l’attrazione denominata “Autoscontro” è
prevista e descritta nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sia
nella categoria “medie attrazioni” (fino a 20 vetture) sia nella categoria “grande
attrazioni” (oltre venti vetture).
Conseguentemente, all’attrazione denominata “autoscontro”, essendo la
stessa espressamente indicata nell’elencazione delle attività di spettacolo viaggiante
ai sensi della sopra richiamata normativa, può applicarsi l’aliquota IVA del 10% di
cui al numero 123) della tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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L'aliquota IVA agevolata del 10% per spettacoli viaggianti si applica alle attività espressamente elencate secondo la legge 337/1968 e il DPR 633/1972. Commercialisti e gestori di attrazioni devono verificare l'iscrizione nell'elenco ministeriale delle attività spettacolari per beneficiare dell'aliquota ridotta, distinguendo tra spettacoli viaggianti e altre forme di intrattenimento soggette a IVA ordinaria.
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