Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 305918/2014
Istanza di interpello - Disciplina del contributo unificato per le spese di giustizia - Non applicabilità dell'imposta di bollo
Riferimento normativo
Istanza di interpello - Disciplina del contributo unificato per le spese di giustizia - Non applicabilità dell'imposta di bollo
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 436/E
Roma, 12 novembre 2008
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
OGGETTO: Istanza di interpello – Disciplina del contributo unificato per le
spese di giustizia – Non applicabilità dell’imposta di bollo
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del
DPR n 642 del 1972, è stato esposto il seguente
Quesito
L’interpellante riferisce che è stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato ai sensi del DPR 20 maggio 2002, n. 115 e che per lo svolgimento
dell’attività processuale si avvale di un legale e di un consulente tecnico di parte.
Atteso ciò, con riferimento agli atti da utilizzare per la propria tutela
giudiziaria, in considerazione delle modifiche apportate in sede di conversione
all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, in ordine al
contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili,
penali e amministrativi, l’istante chiede se tali atti siano assoggettabili
all’imposta di bollo e se per il loro rilascio vanno corrisposti i diritti di segreteria
ai competenti uffici.
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Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’interpellante ritiene che i documenti in esame, necessari alla definizione
del procedimento giurisdizionale, debbano essere rilasciati in esenzione
dall’imposta di bollo e senza il pagamento dei diritti di segreteria.
Parere della Direzione
Per un corretto inquadramento della fattispecie rappresentata si procede ad
una breve disamina del quadro normativo riguardante la disciplina generale del
contributo unificato di cui al “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia”, approvato con DPR 30 maggio
2002, n. 115.
Il predetto contributo, infatti, ha inciso sulla disciplina dell’imposta di
bollo che, in materia di atti giudiziari, ha assunto natura residuale poiché rimane
dovuta quando non opera il contributo unificato.
In particolare, l’articolo 18 del DPR n. 115 del 2002 stabilisce che
l’imposta di bollo non si applica:
(cid:190) agli atti e provvedimenti del processo penale;
(cid:190) agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura
concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo,
soggetti al contributo unificato;
(cid:190) alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei
provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali.
Lo stesso trattamento si applica nei riguardi degli atti processuali “…
inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali”.
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L’articolo 18 in esame, al comma 2, precisa, altresì, che “La disciplina
sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma
presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici,
compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti,
necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1”.
Il successivo articolo 131 del DPR n. 115 del 2002 regolamenta gli effetti
dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, stabilendo, al comma 2, che
sono spese prenotate a debito:
“(…)
a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
b) l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 17, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;
(…)
f) i diritti di copia”.
Si ricorda che chiarimenti in ordine all’applicabilità del contributo
unificato ed alla sua relazione con l’imposta di bollo sono stati forniti dalla
scrivente con le circolari 14 agosto 2002, n. 70, 27 febbraio 2002, n. 21,
consultabili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it,
sezione “Documentazione tributaria”.
Peraltro, la circolare n. 70 del 2002 precisa quale significato attribuire ai
termini “antecedenti, necessari o funzionali” utilizzati dal legislatore con
riferimento agli atti processuali che rientrano nell’ambito applicativo del
contributo unificato.
In particolare, per “funzionali” si intendono gli atti ed i provvedimenti
posti in essere dalle parti processuali “ … in dipendenza o al fine di ottenere un
atto o provvedimento del procedimento giurisdizionale … anche se la loro
esistenza non è condizione necessaria di procedibilità”.
Per completezza si fa presente che il Ministero della Giustizia con la
circolare 13 maggio 2002, n. 3, ha precisato che “… nel pagamento del
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contributo unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute sulla …
relazione … del consulente tecnico di parte … La disciplina sul bollo è invariata
per le domande ed istanze presentate da terzi, non collegate ai processi, perché
l’esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzitutto
all’attività delle parti processuali ... ”.
Ciò posto, con riferimento al caso in esame, occorre verificare se la
documentazione di cui necessita il consulente tecnico di parte per la redazione
della sua perizia sia funzionale al procedimento giudiziario che interessa
l’istante.
Al riguardo si osserva che l’ambito di operatività del contributo unificato
riguarda i procedimenti giudiziari previsti dalla legge (amministrativo, civile,
penale) e gli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di quelli che,
anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario, non sono correlati ad alcun
procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all’attività
processuale.
Atteso ciò, alla luce del quadro normativo ed interpretativo esposto in
precedenza, e considerata la ratio che ispira le norme dettate in materia di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si ritiene che la documentazione
necessaria per la predisposizione di un atto processuale – qual è la relazione del
consulente tecnico di parte – rientri nella categoria degli atti funzionali al
procedimento giudiziario e, pertanto, da assoggettare a contributo unificato che,
nell’ipotesi di gratuito patrocinio, va prenotato a debito.
Ciò comporta, in base all’articolo 18 del DPR n. 115 del 2002, l’esenzione
dal pagamento dell’imposta di bollo.
Da ultimo, per quanto attiene la corresponsione dei cd “diritti di
segreteria” (diritti di copia, di visura, di rogito, di ricerca, di rilascio dei
documenti, di cancelleria, ecc.) dovuti in relazione alla prestazione di determinati
servizi o allo svolgimento di talune attività, si sottolinea che l’articolo 131 del
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DPR n. 115 del 2002, nell’ambito dell’istituto del gratuito patrocinio, elenca
tassativamente le spese prenotate a debito.
Dall’esame di tale elenco si evince che la prenotazione a debito è prevista
solo per “i diritti di copia” e non anche per le altre spese da ricomprendere tra i
diritti di segreteria.
Ne consegue, che per questi ultimi non è possibile ricorrere all’istituto
della prenotazione a debito.
Resta inteso che in questa sede non è stata esaminata la problematica in
ordine ai cd “diritti di segreteria” dovuti ad altri enti od uffici pubblici in
relazione alla prestazione di determinati servizi o allo svolgimento di talune
attività (ad esempio: spese per i diritti di cancelleria relativi a provvedimenti
giurisdizionali). La gestione di tali diritti, infatti, esulano dalla competenza della
scrivente e, pertanto, limitatamente ad essi l’istanza in trattazione deve ritenersi
inammissibile.
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella
presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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