Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 306034/2014

Istanza di interpello - Agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina - Decadenza

Pubblicato: 30/07/2008 In vigore dal: 30/07/2008 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Istanza di interpello - Agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina - Decadenza

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 325/E Roma, 30 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello– Agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina - Decadenza Con istanza di interpello, concernente la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina, è stato esposto il seguente QUESITO La società agricola a responsabilità limitata Alfa intende permutare un terreno, acquistato in data .., in relazione al quale ha fruito, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dei benefici fiscali previsti per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina. Premesso quanto sopra, il Notaio incaricato di redigere l’atto chiede se la permuta del suddetto terreno con altro confinante con l’area in cui è localizzata l’azienda agricola comporti per la società Alfa la decadenza dalle agevolazioni di cui ha goduto. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 2 Il notaio istante ritiene che le permute di terreni acquistati con i benefici della legge 6 agosto 1954, n. 604, non comportino la decadenza automatica dai suddetti benefici. Il recupero delle agevolazioni PPC consegue unicamente ai trasferimenti che in esito ad una valutazione tecnica risultino sorretti da un intento speculativo, e non a quelli posti in essere nell’interesse della coltivazione (Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste con nota n. 90742 del 1983). Nel caso in esame la società Alfa, attraverso lo scambio dei terreni acquistati con altri confinanti con il corpo principale dell’azienda, persegue un esclusivo scopo di accorpamento per un migliore sfruttamento dei propri terreni. L’operazione, pertanto, non determina la decadenza dalle agevolazioni fruite per l’acquisto del fondo. PARERE DELLA DIREZIONE L’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, prevede che “alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”. Le società contemplate dal precedente articolo 1, comma 3, sono le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile. In base al combinato disposto dell’articolo 1, primo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni e dell’articolo 28, ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, alcuni atti ivi tassativamente indicati - qualora siano posti in essere per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina (di seguito PPC) - godono dell’esenzione dall’imposta di bollo, mentre le imposte di registro ed ipotecaria sono applicate in misura fissa. 3 Tra gli atti in parola vi rientrano anche gli “atti di permuta, quando per ambedue i permutanti l’atto sia posto in essere esclusivamente per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina”. Il godimento dell’agevolazione PPC è subordinato alla manifestazione di volontà, che va espressamente resa in atto dall’acquirente ovvero al momento della registrazione dello stesso. A tal fine le società agricole debbono produrre al pubblico ufficiale rogante la documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti: • società di persone: qualifica di IAP; iscrizione nella relativa gestione previdenziale da parte di almeno uno dei soci; • società di capitali o cooperative: qualifica di IAP; iscrizione nella relativa gestione previdenziale da parte di almeno un amministratore. Per il godimento dell’agevolazione in esame è necessario che lo IAP sia iscritto nella sezione IAP della gestione previdenziale ed assistenziale “lavoratori autonomi agricoli” dell’INPS. Le agevolazioni previste dall’articolo 1 della legge n. 604 del 1954 sono applicabili quando “…, il permutante … nel biennio precedente all’atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento…” (articolo 2, n. 3, della legge n. 604 del 1954). Lo IAP che abbia goduto dei benefici PPC decade dagli stessi ove nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni perda i requisiti di professionalità, prevalenza e redditualità di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 99 del 2004, nonché qualora “prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati ovvero cessa dal coltivarlo direttamente ” (articolo 7 della legge n. 604 del 1954). 4 Si osserva, per completezza, che ai sensi dell’articolo 1, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 99 del 2004, le “disposizioni relative all’imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti … che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all’apposita gestione dell’INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti”. Tutto ciò premesso, la soluzione del quesito proposto con il presente interpello (permuta di un terreno acquistato con i benefici della PPC prima del decorso dei cinque anni dall’acquisto), richiede un’indagine interpretativa finalizzata ad attribuire l’esatto significato al termine “alienazione” utilizzato dal legislatore nell’articolo 7, primo comma, della legge n. 604 del 1954. Al riguardo la scrivente è del parere che che nella nozione di “alienazione” debba ricomprendersi qualunque trasferimento della proprietà del fondo, indipendentemente dalla causa giuridico-economica che lo determina. Atteso ciò, si ritiene che anche il negozio giuridico prescelto nella fattispecie in esame (permuta) dia luogo all’alienazione volontaria della proprietà di cose o di altri diritti (nel caso di specie un terreno) tra due contraenti. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che “le permute, intervenute fra gli acquirenti contestualmente all’acquisto di terreni con le agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina dalla legge n. 604/1954, comportano la decadenza dei benefici fiscali per violazione dell’articolo 7 della citata legge” (cfr. Corte di Cassazione 9 aprile 1981, n. 2042). 5 La Suprema Corte ha altresì precisato che “non vi è alcun dubbio che nel concetto di alienazione - per i fini di cui alla legge n. 604 del 1954, art. 7 - rientra ogni ipotesi di trasferimento volontario della proprietà, ivi compresa la permuta”. Pertanto, se “la permuta è intervenuta prima del decorso del … termine …” si ha decadenza dall’agevolazione di cui alla legge n. 604 del 1954 (v. Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, 10 aprile 2006, n. 8369). Sulla base delle argomentazioni sopra riportate discende che la permuta, in quanto negozio idoneo a trasferire la proprietà di un bene a favore di un terzo, ove comporti il passaggio a favore di terzi di un fondo acquistato nell’ultimo quinquennio con i benefici di cui alla legge n. 604 del 1954 integra una causa di decadenza dalle agevolazioni per la PPC. Né ad una diversa soluzione si perviene tenendo conto della finalità perseguita con il negozio che si intende porre in essere (accorpamento e ricomposizione fondiaria ai fini di un più razionale sfruttamento del terreno). Le cause di decadenza dall’agevolazione PPC di cui all’articolo 7 della legge n. 604 del 1954 non sono derogabili se non in base a previsioni normative espresse (v. Corte di Cassazione 9 ottobre 2006, n. 21671). Deve concludersi, pertanto, che l’operazione prospettata con l’interpello in esame, in quanto realizza l’alienazione del fondo acquistato con l’agevolazione PPC prima del decorso di cinque anni dal suo acquisto, comporta la decadenza dei benefici fiscali goduti. *** Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità. 6

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