Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 306034/2014
Istanza di interpello - Agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina - Decadenza
Riferimento normativo
Istanza di interpello - Agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina - Decadenza
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 325/E
Roma, 30 luglio 2008
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO: Istanza di interpello– Agevolazioni fiscali a favore della piccola
proprietà contadina - Decadenza
Con istanza di interpello, concernente la decadenza dalle agevolazioni
fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina, è stato esposto il
seguente
QUESITO
La società agricola a responsabilità limitata Alfa intende permutare un
terreno, acquistato in data .., in relazione al quale ha fruito, ai sensi dell’articolo
2, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dei benefici fiscali
previsti per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà
contadina.
Premesso quanto sopra, il Notaio incaricato di redigere l’atto chiede se la
permuta del suddetto terreno con altro confinante con l’area in cui è localizzata
l’azienda agricola comporti per la società Alfa la decadenza dalle agevolazioni di
cui ha goduto.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
2
Il notaio istante ritiene che le permute di terreni acquistati con i benefici
della legge 6 agosto 1954, n. 604, non comportino la decadenza automatica dai
suddetti benefici.
Il recupero delle agevolazioni PPC consegue unicamente ai trasferimenti
che in esito ad una valutazione tecnica risultino sorretti da un intento speculativo,
e non a quelli posti in essere nell’interesse della coltivazione (Ministero
dell’Agricoltura e delle Foreste con nota n. 90742 del 1983).
Nel caso in esame la società Alfa, attraverso lo scambio dei terreni
acquistati con altri confinanti con il corpo principale dell’azienda, persegue un
esclusivo scopo di accorpamento per un migliore sfruttamento dei propri terreni.
L’operazione, pertanto, non determina la decadenza dalle agevolazioni
fruite per l’acquisto del fondo.
PARERE DELLA DIREZIONE
L’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
prevede che “alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate
imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie
in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a
favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”.
Le società contemplate dal precedente articolo 1, comma 3, sono le società
di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile.
In base al combinato disposto dell’articolo 1, primo comma, della legge 6
agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni e dell’articolo 28,
ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, alcuni atti ivi tassativamente
indicati - qualora siano posti in essere per la formazione o per l’arrotondamento
della piccola proprietà contadina (di seguito PPC) - godono dell’esenzione
dall’imposta di bollo, mentre le imposte di registro ed ipotecaria sono applicate
in misura fissa.
3
Tra gli atti in parola vi rientrano anche gli “atti di permuta, quando per
ambedue i permutanti l’atto sia posto in essere esclusivamente per
l’arrotondamento della piccola proprietà contadina”.
Il godimento dell’agevolazione PPC è subordinato alla manifestazione di
volontà, che va espressamente resa in atto dall’acquirente ovvero al momento
della registrazione dello stesso. A tal fine le società agricole debbono produrre al
pubblico ufficiale rogante la documentazione attestante il possesso dei seguenti
requisiti:
• società di persone: qualifica di IAP; iscrizione nella relativa
gestione previdenziale da parte di almeno uno dei soci;
• società di capitali o cooperative: qualifica di IAP; iscrizione nella
relativa gestione previdenziale da parte di almeno un amministratore.
Per il godimento dell’agevolazione in esame è necessario che lo IAP sia
iscritto nella sezione IAP della gestione previdenziale ed assistenziale
“lavoratori autonomi agricoli” dell’INPS.
Le agevolazioni previste dall’articolo 1 della legge n. 604 del 1954 sono
applicabili quando “…, il permutante … nel biennio precedente all’atto di
acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici
oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non
sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento…” (articolo 2, n.
3, della legge n. 604 del 1954).
Lo IAP che abbia goduto dei benefici PPC decade dagli stessi ove nei
cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni perda i requisiti di
professionalità, prevalenza e redditualità di cui all’articolo 1, comma 4, del
decreto legislativo n. 99 del 2004, nonché qualora “prima che siano trascorsi
cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena
volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati ovvero cessa dal
coltivarlo direttamente ” (articolo 7 della legge n. 604 del 1954).
4
Si osserva, per completezza, che ai sensi dell’articolo 1, comma 5-ter, del
decreto legislativo n. 99 del 2004, le “disposizioni relative all’imprenditore
agricolo professionale si applicano anche ai soggetti … che, pur non in possesso
dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento
della qualifica alla regione competente che rilascia apposita certificazione,
nonché si siano iscritti all’apposita gestione dell’INPS. Entro ventiquattro mesi
dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso termine
stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei
requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali
benefici conseguiti”.
Tutto ciò premesso, la soluzione del quesito proposto con il presente
interpello (permuta di un terreno acquistato con i benefici della PPC prima del
decorso dei cinque anni dall’acquisto), richiede un’indagine interpretativa
finalizzata ad attribuire l’esatto significato al termine “alienazione” utilizzato dal
legislatore nell’articolo 7, primo comma, della legge n. 604 del 1954.
Al riguardo la scrivente è del parere che che nella nozione di
“alienazione” debba ricomprendersi qualunque trasferimento della proprietà del
fondo, indipendentemente dalla causa giuridico-economica che lo determina.
Atteso ciò, si ritiene che anche il negozio giuridico prescelto nella
fattispecie in esame (permuta) dia luogo all’alienazione volontaria della proprietà
di cose o di altri diritti (nel caso di specie un terreno) tra due contraenti.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che “le permute,
intervenute fra gli acquirenti contestualmente all’acquisto di terreni con le
agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina dalla
legge n. 604/1954, comportano la decadenza dei benefici fiscali per violazione
dell’articolo 7 della citata legge” (cfr. Corte di Cassazione 9 aprile 1981, n.
2042).
5
La Suprema Corte ha altresì precisato che “non vi è alcun dubbio che nel
concetto di alienazione - per i fini di cui alla legge n. 604 del 1954, art. 7 -
rientra ogni ipotesi di trasferimento volontario della proprietà, ivi compresa la
permuta”. Pertanto, se “la permuta è intervenuta prima del decorso del …
termine …” si ha decadenza dall’agevolazione di cui alla legge n. 604 del 1954
(v. Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, 10 aprile 2006, n. 8369).
Sulla base delle argomentazioni sopra riportate discende che la permuta, in
quanto negozio idoneo a trasferire la proprietà di un bene a favore di un terzo,
ove comporti il passaggio a favore di terzi di un fondo acquistato nell’ultimo
quinquennio con i benefici di cui alla legge n. 604 del 1954 integra una causa di
decadenza dalle agevolazioni per la PPC.
Né ad una diversa soluzione si perviene tenendo conto della finalità
perseguita con il negozio che si intende porre in essere (accorpamento e
ricomposizione fondiaria ai fini di un più razionale sfruttamento del terreno).
Le cause di decadenza dall’agevolazione PPC di cui all’articolo 7 della
legge n. 604 del 1954 non sono derogabili se non in base a previsioni normative
espresse (v. Corte di Cassazione 9 ottobre 2006, n. 21671).
Deve concludersi, pertanto, che l’operazione prospettata con l’interpello in
esame, in quanto realizza l’alienazione del fondo acquistato con l’agevolazione
PPC prima del decorso di cinque anni dal suo acquisto, comporta la decadenza
dei benefici fiscali goduti.
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella
presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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